Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, 36.

Numero della legge: 74
Data: 18 novembre 1991
Numero BUR: 33
Data BUR: 30/11/1991

L.R. 18 Novembre 1991, n. 74
Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, 36.

(Pubblicata nel B.U. 30 novembre 1991, n. 33).


Art. 1
(Finalita'.)

1. La Regione promuove e favorisce, in conformita' ai principi sanciti dalla Costituzione, dal proprio statuto e dalla normativa comunitaria e nazionale, nonche' agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dallo Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, una incisiva ed organica tutela dell'ambiente nei suoi vari aspetti, con l'obiettivo di garantire le condizioni indispensabili al progresso civile, agli interessi fondamentali della collettivita' ed alla qualita' della vita.


Art. 2
(Modalita' d'intervento.)

1. Le finalita' di cui al precedente articolo si perseguono attraverso:
a) una attivita' di programmazione regionale socio-economica e territoriale compatibile con la conservazione delle risorse ambientali, nonche' l'integrazione, nell'ambito di tale attivita', delle funzioni indicate nel successivo articolo 3, di competenza della Regione e dei vari livelli di governo locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) una costante attivita' di indirizzo e coordinamento della Regione nei confronti di tutti gli enti sub-regionali che operano in materia di tutela ambientale, in coerenza con gli obiettivi e le linee della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale regionale;
c) il coinvolgimento dei cittadini, delle organizzazioni culturali e sindacali e delle altre rappresentanze sociali in ordine alle problematiche in materia di tutela ambientale ed ai conseguenti provvedimenti di competenza degli organi regionali e locali, in esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) un'adeguata attivita' di formazione, qualificazione ed aggiornamento di coloro che svolgono compiti in materia di tutela ambientale;
e) la gestione nell'ambito di un apparato organizzativo unitario delle funzioni di competenza regionale in materia di tutela ambientale al fine di evitare la frammentazione e la duplicazione degli interventi, nonche' la individuazione di strumenti organizzativi tali da assicurare lo svolgimento dell'intera attivita' della Regione secondo i principi della compatibilita' ambientale;
f) gestione di un osservatorio regionale, articolato in terminali periferici a livello provinciale e metropolitano, collegato a banche dati, reti di rilevamento e monitoraggio, per la raccolta e la diffusione, anche a mezzo di relazioni periodiche, di ogni utile elemento che interessi direttamente o indirettamente la tutela ambientale, al fine di assicurare una conoscenza capillare, sistematica ed organizzata delle condizioni dell'ambiente e consentire una tempestiva ed efficace azione di prevenzione, conservazione e risanamento;
g) l'adozione di provvedimenti a carattere di urgenza per la prevenzione e sospensione di attivita' che possono pregiudicare l'ambiente;
h) l'esercizio dell'attivita' di vigilanza per assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela ambientale.


Art. 3
(Ambito della materia della tutela ambientale)

1. Ai fini della presente legge rientrano, nella materia della tutela ambientale le seguenti funzioni:
a) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale anche mediante l'uso compatibile delle risorse;
b) la protezione della flora e della fauna;
c) la preservazione dell'aria, dell'acqua, del suolo dall'inquinamento, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti, nonche' il recupero delle aree ambientalmente compromesse;
d) la conservazione, la ricostituzione e la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche anche attraverso l'istituzione e la gestione delle aree protette;
e) la prevenzione e la repressione delle violazioni in danno all'ambiente.


Art. 4
(Strumenti programmatori per la tutela e l'uso delle risorse ambientali.)

1. La Regione, in sede di revisione delle procedure di programmazione previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, assicura l'introduzione di norme atte a garantire l'attuazione della disposizione di cui al precedente articolo 2, lettera a).


Art. 5
(Attivita' di indirizzo e coordinamento della Regione)

1. Gli atti di indirizzo e coordinamento di cui al precedente articolo 2, lettera b), attinenti ad esigenze di carattere unitario nell'ambito della Regione, sono emanati con deliberazione della Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi e le linee degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale.

2. Agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al primo comma devono uniformarsi gli enti sub-regionali che operano nei vari settori della materia della tutela ambientale.


Art. 6

(Informazione consultazione e diritto di accesso)

1. La Regione promuove ed organizza, in attuazione di quanto previsto nel precedente articolo 2, lettera c), una permanente attivita' di informazione, sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle principali problematiche in materia di tutela ambientale, portando a conoscenza della collettivita' i comportamenti necessari per prevenire l'inquinamento dell'ambiente e ridurne gli effetti dannosi.

2. Nello svolgimento dell'attivita' di cui al precedente primo comma possono essere utilizzati gli strumenti di comunicazione piu' opportuni e coinvolti, mediante apposite convenzioni, i servizi degli enti sub- regionali e gli istituti di istruzione.

3. La Regione promuove, altresi', la consultazione delle associazioni di cittadini e degli altri enti ed organismi culturali, scientifici, ambientalisti, economici, professionali e sindacali nella fase di predisposizione delle leggi regionali, degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale nella materia della tutela ambientale, attraverso la costituzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio, di una consulta dei rappresentanti dei suddetti enti ed organismi.

4. La Regione assicura il diritto di accesso agli atti amministrativi relativi alla materia della tutela ambientale, in conformita' ai principi di cui alle leggi 8 luglio 1986, n. 349, e 7 agosto 1990, n. 241. 5. La Giunta regionale provvede alla redazione di un rapporto biennale sullo stato dell'ambiente e del territorio, da sottoporre al Consiglio regionale e da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Art. 7
(Formazione, qualificazione ed aggiornamento.)

1. La Regione, nell'ambito dei piani regionali di formazione ed aggiornamento professionale, promuove ai sensi del precedente articolo 2, lettera d), l'organizzazione di specifici corsi per il personale adibito istituzionalmente ai compiti inerenti la materia della tutela ambientale o che operi all'interno di enti, organismi e gruppi organizzati di volontariato aventi come finalita' la prevenzione, la conservazione ed il risanamento dell'ambiente dagli inquinamenti.

2. I corsi di cui al precedente primo comma possono essere svolti anche mediante apposite convenzioni con enti ed istituti tecnici specializzati nei vari settori di intervento.


Art. 8
(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36.)

1. Per consentire la realizzazione di quanto previsto al precedente articolo 2, lettera e), la Giunta regionale presentera' in Consiglio una proposta di legge di riordino globale delle strutture della Regione, entro sei mesi dalla completa organizzazione delle funzioni degli enti locali a norma dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142. In attesa del suddetto riordino, alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, vengono apportate le integrazioni e le modificazioni di cui ai successivi commi.

2. Nella tabella «B» allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, sono aggiunti i seguenti settori:

68° Settore: Osservatorio regionale sull'ambiente. Valutazione di di impatto ambientale.
Provvede a:
a) curare la raccolta, la elaborazione e la diffusione dei dati relativi alla conoscenze dello stato dell'ambiente, ivi compresi quelli sulla produzione, sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti, sui fenomeni inquinanti e sulle aree inquinate, anche mediante banche dati, reti di rilevamento e monitoraggio;
b) curare i catasti ambientali previsti dalle leggi;
c) redigere e divulgare relazioni periodiche, di norma annuali, sulle condizioni dell'ambiente, nonche' elenchi, schede e prospetti contenenti i dati di cui alla lettera a);
d) promuovere ed organizzare una permanente attivita' di informazione, sensibilizzazione ed educazione civica sulle principali problematiche ambientali;
e) eseguire indagini e studi in merito alle metodiche di intervento e alla valutazione dell'impatto ambientale;
f) curare l'esercizio delle funzioni di competenza regionale ai fini della valutazione di impatto ambientale nonche' l'attivita' relativa alle azioni regionali in materia di danno ambientale.

Uffici
1) Raccolta, elaborazione e diffusione dati.
2) Gestione e coordinamento delle attivita' di divulgazione ed informazione.
3) Gestione dei catasti ambientali.
4) Indagini e studi.
5) Valutazione di impatto ambientale e azioni di danno ambientale.

69° Settore: Conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale.
Provvede a:
a) redigere il piano regionale per i parchi e le riserve naturali e prestare assistenza agli enti gestori per la redazione dei piani di assetto e dei programmi;
b) predisporre le direttive ai fini del coordinamento e dell'assistenza tecnica ed amministrativa in materia di gestione dei parchi e delle riserve naturali;
c) promuovere le iniziative per la tutela e valorizzazione dell'ambiente agro-forestale nonche' per la prevenzione e la difesa dagli incendi;
d) esercitare l'attivita' relativa al vincolo forestale;
e) svolgere le attivita' relative alla tutela della flora e della fauna, curando i controlli sulla consistenza delle specie presenti nella Regione e le iniziative per la ricostituzione del patrimonio faunistico e floristico scomparso o in pericolo di scomparire.

Uffici
1) Piano dei parchi e delle riserve naturali. Coordinamento ed assistenza tecnico-amministrativa.
2) Tutela e valorizzazione dell'ambiente agro-forestale. Prevenzione e difesa dagli incendi.
3) Difesa del patrimonio faunistico e floristico.

70° Settore: Smaltimento dei rifiuti.
Provvede a:
a) redigere il piano regionale dei rifiuti e vigliare sulla sua corretta attuazione;
b) predisporre direttive per il coordinamento dell'esercizio delle funzioni attribuite o delegate agli enti locali in materia di smaltimento dei rifiuti;
c) rilasciare le autorizzazioni ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti tossici i nocivi;
d) curare l'istruttoria dei progetti relativi agli impianti per lo smaltimento, il trattamento e lo stoccaggio definitivo o alle stazioni di trasferimento dei rifiuti tossici e nocivi nonche'' dei progetti di bonifica delle discariche dismesse;
e) promuovere la ricerca tecnologica e la sperimentazione dei nuovi tipi di impianti per il recupero dei rifiuti di sostanze utilizzabili.

Uffici
1) Piano generale dei rifiuti.
2) Autorizzazioni, istruttoria progetti e ricerca tecnologica.
3) Vigilanza e coordinamento degli enti delegati.

71° Settore: Prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale.
Provvede a:
a) effettuare la ricerca e lo studio dei fenomeni inquinanti e svolgere attivita' di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di risanamento delle aree inquinate;
b) curare gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla prevenzione delle situazioni di alterazione dell'equilibrio ambientale, con particolare riguardo alla tutela dall'inquinamento acustico, atmosferico, delle acque, del suolo e del sottosuolo;
c) proporre le iniziative necessarie ai fini del risanamento delle componenti naturali e biologiche di ambienti inquinati per il ripristino delle condizioni di vita.

Uffici
1) Inquinamento delle risorse idriche.
2) Inquinamento del suolo e del sottosuolo. 3) Inquinamento atmosferico e acustico.

72° Settore: Geologico.
Provvede a:
a) svolgere attivita' di ricerca, di studio, di assistenza e consulenza tecnica alle strutture e agli enti locali competenti in materia di idrogeologia, idrologia e geologia applicata;
b) definire i criteri di carattere geologico ai quali devono essere improntati gli interventi sul territorio con particolare riferimento a quelli diretti alla difesa dell'ambiente, allo smaltimento dei rifiuti, alle attivita' estrattive, alla bonifica ed al recupero delle discariche e delle cave abbandonate;
c) esprimere il parere sotto il profilo geologico sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi al fine di garantire la compatibilita' delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;
d) definire le aree di salvaguardia delle risorse idriche e di quelle termo-minerali;
e) curare l'analisi dei fenomeni geologici e approntare un laboratorio geotecnico di verifica e controllo;
f) curare i rapporti con il servizio geologico nazionale.

Uffici
1) Geologia applicata e idrogeologia.
2) Geologia ambientale.
3) Cartografia e laboratorio di geotecnica

3. Nella tabella «B» allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al Settore 9° "Programmazione dello sviluppo economico ed osservatorio della spesa" e' soppresso l'ufficio 5) "Parchi";
b) al Settore 33° "Risorse idriche" sono soppresse le competenze di cui alla lettera a) della parola "nonche'" alla parola "acque"; e' soppresso, altresi', l'ufficio 2) "Inquinamento";
c) al Settore 42° "Assetto del territorio" sono soppresse le competenze di cui alla lettera b); l'ufficio 2) "Progetti speciali e coordinamento delle procedure per l'impatto ambientale" assume conseguentemente la denominazione "progetti speciali";
d) al Settore 59° "Igiene, ambiente e prevenzione nei luoghi di lavoro" sono soppresse le competenze di cui alla lettera a); sono soppressi, altresi' gli Uffici 1) "Tutela delle acque e del suolo" e 2) "Inquinamento atmosferico, da rumore, da vibrazioni, da radiazioni";
e) al Settore 66° "Foreste, caccia e pesca" le competenze di cui alla lettera a) sono cosi' sostituite: "a) curare le attivita' relative alla lavorazione ed alla trasformazione della produzione forestale e quelle relative al vivaismo forestale"; e' soppresso, altresi' l'ufficio 1) "Difesa dell'ambiente agricolo".

4. Nella tabella «E» allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, concernente le posizioni di cui all'articolo 4 della stessa legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) e' soppressa la posizione 4) "Servizio geologico regionale" istituita presso la Giunta regionale:
b) le posizioni indicate al punto 16) "Compiti di studio, ricerca ed elaborazione dal specificare con deliberazione del Consiglio regionale" sono ridotte a 18.


Art. 9
(Sistema decentrato di osservazione dello stato dell'ambiente).

1. La Regione, al fine di garantire un quadro omogeneo ed articolato di informazioni di base ed il coordinamento di studi e ricerche in materia di tutela ambientale, promuove la stipulazione di convenzioni con le amministrazioni provinciali e la citta' metropolitana di Roma, che disciplinino l'organizzazione di terminali periferici dell'osservatorio. regionale sull'ambiente a livello locale, in attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 2, lettera f).

2. Le convenzioni di cui al primo comma sono stipulate nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e devono definire criteri, metodi e tecniche unitarie per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi alla conoscenza dello stato dell'ambiente, nonche' i rapporti finanziari tra gli enti contraenti ed i reciproci obblighi e garanzie.


Art. 10
(Misure di salvaguardia.)

1. Il Presidente della Giunta regionale, qualora vengano ravvisate o accertate situazioni di grave pericolo o di danno ambientale, puo' adottare, ai sensi del precedente articolo 2, lettera g), su proposta dell'assessore competente, nell'ambito delle competenze regionali previste dalla normativa vigente:
a) ordinanze contingibili ed urgenti per la sospensione sul territorio regionale di lavori ed opere che rischino di compromettere fondamentali interessi generali di tutela ambientale;
b) provvedimenti cautelari con i quali venga vietata qualsiasi trasformazione di aree facenti parte del territorio regionale di particolare pregio naturalistico e paesistico.

2. Le misure di salvaguardia di cui al primo comma sono comunicate alla Giunta ed al Consiglio regionale, i quali adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti definitivi in materia.


Art. 11
(Vigilanza.)

1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, puo' disporre, ai sensi del precedente articolo 2, lettera h), verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque, del suolo o sullo stato di conservazione degli ambienti naturali.

2. Nei casi di accertata inadempienza nell'applicazione della normativa regionale o nazionale in materia di tutela ambientale da parte degli enti locali e degli altri enti subregionali, il Presidente della Giunta regionale attiva l'esercizio del potere sostitutivo nel rispetto della vigente disciplina sui controlli.

3. Ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Presidente della Giunta regionale promuove le azioni di risarcimento del danno ambientale di cui sia venuto a conoscenza tramite gli uffici regionali o tramite la denuncia di fatti lesivi da parte di cittadini o di associazioni ambientaliste.


Art. 12
(Progetti di intervento ed opere di particolare rilevanza.)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con apposita deliberazione definira' i criteri per la individuazione degli interventi e delle opere che debbono essere accompagnati da uno studio d'impatto ambientale nonche' le modalita' per la redazione degli studi d'impatto ambientale che devono accompagnare gli interventi e le opere stesse.

2. Il settore regionale preposto alla valutazione dell'impatto ambientale esprime il parere riguardante la compatibilita' ambientale degli interventi e delle opere di cui al presente articolo.


Art. 13
(Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente.)

1. E' istituito il Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, quale organismo di assistenza e consulenza degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 3.

2. Alla costituzione del comitato provvede il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio, con la quale sono stabiliti:
a) il numero dei componenti e la relativa qualificazione professionale negli specifici settori di attivita' compresi nella materia della tutela ambientale;
b) la durata in carica, le competenze e le modalita' di raccordo con gli altri organismi consultivi regionali che operano nell'ambito della materia della tutela ambientale;
c) l'eventuale articolazione in sezioni specializzate in relazione alle singole funzioni di cui al precedente articolo 3.

3. Con successivo provvedimento legislativo si provvedera' all'abrogazione di specifiche norme regionali istitutive di organismi collegiali aventi competenze tecnico-consultive in materia di tutela ambientale.


Art. 14
(Dichiarazione d'urgenza.)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.