Concernente lo sviluppo dell' economia montana.

Numero della legge: 16
Data: 2 maggio 1973
Numero BUR: 11
Data BUR: 15/05/1973

L.R. 02 Maggio 1973, n. 16
Concernente lo sviluppo dell' economia montana.





TITOLO I
FINALITA'


Art. 1

Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere in applicazione dell' art. 44, ultimo comma, della Costituzione e della legge 3-12-1971 n. 1102 la programmazione dello sviluppo economico e sociale dei territori montani - nel quadro della programmazione regionale e nazionale, la costituzione degli istituti considerati nella legge stessa, la individuazione delle rispettive competenze e la fissazione di idonee procedure per realizzare i fini in essa previsti e in particolare:
- dotare i territori montani, in un ordinato assetto territoriale, di infrastrutture e di servizi civili;
- stimolare e sostenere - con la partecipazione di tutte le forze sociali e delle popolazioni interessate - iniziative atte a valorizzare le risorse locali, attuali o potenziali, per determinare l' eliminazione dello squilibrio esistente tra il territorio montano e il restante territorio regionale.
Ai sensi della legge 3-12-1971, n. 1102, la Regione persegue la realizzazione coordinata ed omogenea delle predette finalita', nelle zone di cui all' art. 3 della legge e indicate nel successivo art. 7, per mezzo delle Comunita' Montane, organi di programmazione nelle zone stesse.


Art. 2
(Competenze della Regione)

Allo scopo di coordinare in modo permanente le iniziative della Regione per lo sviluppo economico e sociale dei territori montani e' istituito il << Fondo regionale per la montagna >>.
Tale fondo sara' alimentato dalle somme assegnate dallo Stato tramite il CIPE in applicazione degli articoli 5 e 15 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; dagli stanziamenti disposti dalla Comunita' Economica Europea a favore degli interventi regionali per le zone montane; dagli stanziamenti assegnati alla Regione dal CIPE e dalla Cassa per il Mezzogiorno per le aree montane e di << particolare depressione >>; dagli altri fondi eventualmente destinati da leggi regionali per le zone montane.
Il << Fondo regionale per la montagna >> costituito dagli stanziamenti di cui al comma precedente formera' oggetto di apposito articolo della legge di approvazione del bilancio, che indichera' anche la ripartizione del fondo stesso in relazione ai singoli interventi sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge.
In corrispondenza alla ripartizione di cui al comma precedente verranno istituiti distinti capitoli di spesa. Gli stanziamenti dei capitoli predetti, se eventualmente non impegnati nel corso degli esercizi di competenza, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.


Art. 3
(Riserva di finanziamenti)

Le leggi regionali che prevedono finanziamenti per l' intero territorio della regione stabiliranno una adeguata quota da riservare alle zone montane. Anche tale quota sara' portata di volta in volta in aumento al << Fondo regionale per la montagna >>.


Art. 4
(Criteri di riparto)

I fondi assegnati alla Regione ai sensi dell' art. 5, sesto comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e quelli previsti da altre leggi dello Stato, saranno ripartiti tra le Comunita', tenendo conto:
a) della superficie dei territori della Comunita';
b) del grado di dissesto idrogeologico;
c) delle condizioni economico - sociali, dell' area della Comunita' Montana e del grado di sviluppo delle strutture produttive e dei servizi sociali.
Con regolamento da emanarsi entro 3 mesi dall' entrata in vigore della presente legge si detteranno le norme per l' esecuzione di quanto previsto nel precedente comma.


Art. 5
(Fondo regionale per la montagna)

Il fondo regionale per la montagna deve essere utilizzato in base al programma regionale di sviluppo e in particolare per la quota costituita dall' assegnazione di fondi ai sensi della legge 3-12-1971, n. 1102 art. 15; in base ai programmi stralcio di cui al successivo articolo 26.


Art. 6
(Piani di sviluppo zonali)

In base al programma regionale di sviluppo, la Giunta fissa le direttive per i piani di sviluppo economico e sociale delle zone montane, e dei piani urbanistici che debbono essere redatti da ogni Comunita' a norma degli articoli 5 e 7 della legge 3-12-1971, n. 1102.


TITOLO II
LA COMUNITA' MONTANA


Art. 7
(Costituzione della Comunita' Montana)

La Comunita' Montana e' costituita ai sensi del successivo articolo 6 tra i Comuni il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, nelle zone omogenee determinate dall' art. 6 della presente legge.
La Regione puo' delegare, ai sensi dell' art. 118 della Costituzione e dell' art. 4 dello Statuto, funzioni amministrative alla Comunita' Montana.


Art. 8
(Delimitazione delle zone omogenee)

Sulla base delle intese intercorse con i Comuni, i territori della Regione, classificati montani in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell' articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 sono ripartiti, secondo quanto previsto dall' art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 nelle seguenti zone omogenee:
A) ZONA I - comprende i Comuni di Acquapendente, Latera, Onano, Valentano in parte;
B) ZONA II - comprende i Comuni di Canepina per intero e Caprarola, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vetralla, Viterbo, Vitorchiano in parte;
C) ZONA III - comprende i Comuni di Allumiere per intero e di Tolfa in parte;
D) ZONA IV - comprende i Comuni di Configni, Cottanello, Montasola, Poggio Moiano, Roccantica, Salisano, Torricella Sabina, Vacone per intero e Casaprota, Casperia, Mompeo, Montebuono, Monteleone Sabino, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Torri in Sabina in parte;
E) ZONA V - comprende i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Greccio, Montenero Sabino, Monte S. Giovanni in Sabina, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rivodutri, Leonessa per intero e Colli sul Velino, Contigliano, Labro, Rieti in parte;
F) ZONA VI - comprende i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgovelino, Castel S. Angelo, Cittareale, Micigliano, Posta per intero;
G) ZONA VII - comprende i Comuni di Borgorose, Concerviano, Fiamignano, Marcetelli, Pescorocchiano, Petrella Salto, Varco Sabino per intero;
H) ZONA VIII - comprende i Comuni di Ascrea, Belmonte in Sabina, Castel di Tora, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Longone Sabino, Nespolo, Paganico Sabino, Pozzaglia Sabino, Roccasinibalda, Turania per intero;
I) ZONA IX - comprende i Comuni di Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castel S. Pietro Romano, Ciciliano, Marcellina, Monteflavio, Pisoniano, Poli, Rocca di Cave, San Gregorio da Sassola, S. Polo dei Cavalieri, Orvinio per intero e Guidonia Montecelio, Montorio Romano, Palombara Sabina, S. Angelo Romano, S. Vito Romano, Tivoli, Scandriglia in parte;
L) ZONA X - comprende i Comuni di Affile, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Camerata Nuova, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Cineto Romano, Gerano, Jenne, Licenza, Percile, Rocca Canterano, Roccagiovine, Riofreddo, Rocca S. Stefano, Roiate, Roviano, Saracinesco, Sambuci, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano, Filettino, Trevi nel Lazio per intero e Agosta, Bellegra, Canterano, Mandela, Marano Equo, Olevano Romano in parte;
M) ZONA XI - comprende i Comuni di Colonna, Monteporzio Catone per intero, Frascati, Gallicano nel Lazio, Grottaferrata, Marino, Montecompatri, Palestrina, Rocca di Papa, Rocca Priora, Roma, Zagarolo in parte;
N) ZONA XII - comprende i Comuni di Acuto, Alatri, Collepardo, Guarcino, Fiuggi, Fumone, Piglio, Torre Caietani, Trivigliano, Veroli, Vico nel Lazio per intero e Anagni, Boville Ernica, Ferentino, Monte S. Giovanni Campano, Serrone in parte;
O) ZONA XIII - comprende i Comuni di Amaseno, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Giuliano di Roma, Morolo, Patrica, Supino, Villa S. Stefano, Maenza, Bassiano, Norma, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Carpineto Romano, Gorga, Montelanico, Sezze per intero, e Priverno, Ceccano, Sgurgola, Cori, Sermoneta, Segni in parte;
P) ZONA XIV - comprende i Comuni di Acquafondata, Alvito, Belmonte Castello, Campoli Appennino, Casalattico, Gallicano, Pescosolido, Picinisco, S. Biagio Saracinisco, S. Donato Val Comino, Settefrati, Vallerotonda, Villa Latina, Viticuso per intero e Atina, Casalvieri, Fontechiari, Posta Fibreno, Vicalvi in parte;
Q) ZONA XV - comprende i Comuni di Colle San Magno, Fontana Liri, Santopadre, S. Vittore nel Lazio, Terelle, Rocca d' Arce per intero e Arce, Arpino, Cassino, Castelliri, Castrocielo, Colfelice, Cervaro, Piedimonte S. Germano, S. Elia Fiumerapido, Sora, Roccasecca, Villa S. Lucia in parte;
R) ZONA XVI - comprende i Comuni di Castro dei Volsci, Pastena, Pico, Vallecorsa, Campodimele, Lenola, Monte S. Biagio per intero e Falvaterra, Pontecorvo, Fondi, Sperlonga, Terracina in parte;
S) ZONA XVII - comprende i Comuni di Ausonia, Coreno Ausonio, Esperia, S. Andrea Vallemaio, Itri, Spigno Saturnia per intero e Castelforte, Formia, Gaeta in parte.
Tra i Comuni compresi in ciascuna zona omogenea e' costituita la Comunita' Montana - Ente di diritto pubblico.


Art. 9
(Variazioni territoriali)

Le variazioni delle delimitazioni delle zone omogenee sono adottate con legge regionale, sentite le Comunita' Montane interessate, e d' intesa con i Comuni che ne fanno parte.
Le leggi regionali che istituiscono nuovi Comuni o modificano la circoscrizione dei Comuni esistenti debbono, nel caso che riguardino territori montani, riadottare o modificare, se necessario, la delimitazione delle zone omogenee montane, apportando le conseguenti modificazioni alle Comunita' Montane interessate disciplinando la separazione patrimoniale e il riparto delle attivita' e passivita'.


Art. 10
(Estinzione della Comunita' Montana)

La Comunita' Montana si estingue quando la legge regionale, modificando la ripartizione di cui all' art. 3 della legge n. 1102 sopprima la relativa zona omogenea.
La stessa legge disciplina i conseguenti rapporti giuridici e patrimoniali.


Art. 11
(Statuto della Comunita' Montana)

Ciascuna Comunita' Montana, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 3 dicembre 1971 n. 1102 e nella presente legge delibera un proprio Statuto entro tre mesi dalla costituzione.
Lo Statuto e le eventuali modificazioni sono approvate dal Consiglio regionale con propria deliberazione. Lo Statuto deve contenere tra l' altro la denominazione e la sede della Comunita' e le norme sulla composizione, le attribuzioni e le modalita' di elezione degli organi in quanto non disciplinate dalla presente legge.


Art. 12
(Organi della Comunita')

Sono organi della Comunita' Montana:
- il Consiglio;
- la Giunta;
- il Presidente.


Art. 13
(Composizione del Consiglio)

Il Consiglio e' composto dai rappresentanti dei Comuni partecipanti alla Comunita' e dura in carica 5 anni. I Comuni sono rappresentanti dal Sindaco e da due Consiglieri, dei quali uno eletto dalla minoranza, fatta eccezione per la Comunita' costituita nella zona I, nella quale i Comuni sono rappresentati dal Sindaco e da quattro Consiglieri, di cui due eletti dalla minoranza e per la Comunita' costituita nella zona III, nella quale i Comuni sono rappresentati dal Sindaco e da cinque Consiglieri di cui due eletti dalla minoranza.
L' Assemblea della Comunita' dopo l' avvenuta costituzione degli Organi e l' approvazione dello Statuto, puo' deliberare che i Comuni superiori ai 5.000 abitanti siano rappresentati dal Sindaco e da quattro Consiglieri, di cui due della minoranza.
Ogni Consiglio comunale provvede a confermare o rinnovare i propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunita' entro 60 giorni dalla elezione del Consiglio comunale stesso.
In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da membro del Consiglio della Comunita', i Consigli comunali provvedono alle relative sostituzioni nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza. In caso di scioglimento anticipato di un Consiglio comunale, i rappresentanti da questo nominati in seno alla Comunita' Montana restano in carica sino a diversa nomina del nuovo Consiglio comunale.


Art. 14
(Attribuzioni del Consiglio)

Il Consiglio e' l' organo deliberante della Comunita'. Il Consiglio delibera lo Statuto a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
I compiti del Consiglio sono stabiliti dallo Statuto, il quale deve prevedere che spetta al Consiglio, tra l' altro:
a) deliberare le modifiche dello Statuto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunita';
b) eleggere il Presidente, la Giunta esecutiva, il Collegio dei Revisori dei Conti;
c) nominare i rappresentanti della Comunita' presso altri enti, organizzazioni e commissioni;
d) approvare i piani pluriennali per lo sviluppo economico e sociale della zona e le eventuali modifiche, i programmi stralcio annuali e il piano urbanistico di zona;
e) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
f) stabilire il contributo finanziario fisso che i Comuni devono versare alla Comunita';
g) approvare il regolamento degli uffici della Comunita' e del relativo personale;
h) nominare il segretario, il direttore tecnico e il tesoriere dell' ente;
i) deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
l) deliberare l' alienazione e l' acquisto di immobili e contratti relativi, nonche' i contratti di locazione e conduzioni di immobili di durata superiore ai nove anni;
m) deliberare la contrazione di mutui, procedere ad acquistare o a prendere in affitto o espropriare i terreni compresi nei rispettivi territori montani quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell' ambiente naturale;
n) deliberare ogni altro provvedimento di competenza della Comunita', per il quale le leggi, i Regolamenti e lo Statuto non prevedano l' espressa attribuzione ad altro organo.
Lo Statuto disciplina con proprie norme il funzionamento del Consiglio e determina le cause di ineleggibilita' e incompatibilita' nonche' le modalita' per la revoca del Presidente e dei membri della Giunta esecutiva.


Art. 15
(La Giunta)

La Giunta e' l' organo esecutivo della Comunita' ed esercita le funzioni espressamente conferitele dalle leggi, dai Regolamenti e dallo Statuto della Comunita', ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti.
La Giunta e' composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di membri comunque non superiore a nove - eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio della Comunita' - da determinarsi con norma statutaria.


Art.16
(Il Presidente)

Il Presidente della Comunita' presiede la Giunta e il Consiglio, rappresenta la Comunita' di fronte a terzi e in giudizio, sovraintende al suo buon andamento, esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dai Regolamenti e dallo Statuto.
Il Presidente e' eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta.


Art. 17
(Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente, eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.


Art. 18
(Modalita' delle votazioni)

Lo Statuto della Comunita' stabilisce le modalita' delle votazioni e della loro ripetizione nel caso non si raggiunga in prima votazione la maggioranza assoluta.
Lo Statuto della Comunita' potra' prevedere altresi' che la elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti della Giunta avvenga con maggioranza semplice ove non si realizzi in seconda votazione, la maggioranza assoluta.


Art. 19
(Contabilita')

La finanza e la contabilita' della Comunita' Montana sono regolate, oltre che dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dalle disposizioni vigenti per i Comuni, in quanto applicabili.


Art. 20
(Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere composto da tre membri, di cui uno della minoranza. Lo Statuto deve dettare norme sulla nomina e la durata in carica del Collegio, sulle incompatibilita', sulle attribuzioni, sulla decadenza e sulla revoca dei componenti.


Art. 21
(Il Personale)

Il personale della Comunita' e' costituito da funzionari comandati dalla Regione, dagli altri Enti locali, dall' Ente di Sviluppo e dai Consorzi di bonifica, con l' osservanza delle norme che regolano per tali Enti l' Istituto di comando.
La Comunita' potra' conferire incarichi di lavoro o di consulenza tecnica esclusivamente a tempo determinato, per specifiche attivita' altamente specializzate per le quali non abbia disponibilita' di personale idoneo.
La Regione fornisce gratuitamente alle Comunita' Montane studi conoscitivi di base per l' elaborazione dei piani zonali di cui al secondo comma dell' art. 5 della legge 3-12-1971 n. 1102 e presta assistenza tecnica a tal fine.


Art. 22
(Controllo sugli atti della Comunita')

Il controllo sugli atti della Comunita' Montana e' esercitato dalla sezione decentrata dell' organo regionale di controllo sugli atti dei Comuni e degli altri Enti locali.
In caso di zona omogenea compresa nei territori di una sola provincia, e' competente la sezione decentrata istituita in quel capoluogo di provincia. In caso di zona omogenea compresa nel territorio della provincia di Roma, e' competente la sezione decentrata che esercita il controllo sugli atti dei Comuni della provincia.
In caso di zona omogenea compresa nel territorio di piu' province, e' competente la sezione decentrata nella cui circoscrizione ha la sede la Comunita' Montana. I controlli di cui al presente articolo riguardano la legittimita' degli atti.
Il controllo di merito e' esercitato, solo nella forma di richiesta motivata di riesame delle deliberazioni agli organi della Comunita', nei casi in cui e' previsto dalle vigenti norme per i Comuni.


Art. 23
(Controllo sostitutivo e sugli organi)

I controlli sostitutivi sulle Comunita', ivi compresi i controlli sugli organi, sono esercitati, in base all' art. 43 dello Statuto della Regione.


TITOLO III
RAPPORTI COMUNITA'-ALTRI ENTI


Art. 24
(Partecipazione alla Comunita')

Lo Statuto della Comunita' Montana stabilisce le forme della partecipazione popolare e del concorso dei sindacati dei lavoratori dipendenti e autonomi e di altre formazioni e organizzazioni sociali operanti nel territorio alle attivita' della Comunita'.


Art. 25
(Rapporti con altri Enti)

Per i fini di cui agli articoli 5 e 7 della legge 3-12-1971 n. 1102, le Comunita' Montane stabiliranno il necessario collegamento con gli altri Enti operanti nel territorio.
A tale scopo, la Comunita' Montana indice conferenze sui servizi, alle quali saranno chiamati a partecipare gli Enti stessi per gli argomenti di loro interesse.
Per l' espletamento dei propri fini istituzionali, le Comunita' Montane, d' intesa con gli Enti interessati, si avvarranno anche degli uffici dei Comuni o dei Consorzi tra i Comuni, o degli uffici degli altri enti operanti nel rispettivo territorio.
Le Comunita' Montane, ai sensi dell' art. 6 della legge 3-12-1971 n. 1102 potranno altresi' delegare ad altri Enti operanti nel rispettivo territorio, di volta in volta, l' esecuzione di determinate realizzazioni.


TITOLO IV
PIANO DI SVILUPPO ZONALE


Art. 26
(Elaborazione del piano quinquennale)

Ogni Comunita' Montana provvede a programmare i propri interventi mediante l' adozione di un piano quinquennale di sviluppo economico - sociale il cui contenuto e' stabilito dalla legge 3 dicembre 1971 n. 1102 art. 5.
Il primo piano deve essere adottato - a maggioranza dal Consiglio - entro un anno dalla costituzione della Comunita'. Il primo programma regionale prevedera' norme di raccordo temporale con i piani zonali, allo scopo di far coincidere la loro durata.
Entro dieci giorni dall' adozione, il piano di sviluppo economico - sociale viene affisso per trenta giorni in ogni Comune della Comunita' e di esso viene data pubblica informazione con le modalita' fissate dallo Statuto della Comunita'.
I Comuni compresi nel territorio della Comunita' Montana esprimono il loro parere sul piano adottato dagli organi della Comunita', entro trenta giorni dal ricevimento. In difetto si prescinde dal parere.
Esaminate le osservazioni di cui all' art. 5, comma IV della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 ed eventualmente rielaborato il piano, la Comunita' Montana lo trasmette alla Regione per l' esame e per l' approvazione.
Delle istanze e delle proposte ricevute dai Comuni, nonche' di altri eventuali pareri espressi, deve farsi menzione nella relazione di accompagnamento del piano alla Regione.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il piano entro sessanta giorni dall' invio da parte della Comunita' Montana. Il mancato diniego costituisce approvazione.


Art. 27
(Adeguamento piani e programmi di altri Enti)

Al piano di sviluppo economico - sociale della zona, approvato dal Consiglio regionale, debbono adeguarsi i piani degli altri Enti, operanti nel territorio della Comunita' Montana.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai piani gia' adottati o in fase di attuazione. Sono escluse solo le opere in fase di esecuzione.
Devono, inoltre adeguarsi al piano della Comunita' le opere previste all' art. 2 lettera << a >> della legge 3- 12- 1971 n. 1102 di spettanza di Enti operanti nel territorio della Comunita', anche se non previste in piani degli stessi Enti.


Art. 28
(Piano stralcio annuale)

Sulla base del piano quinquennale di sviluppo la Comunita' Montana provvede a definire ogni anno un programma - stralcio contenente l' indicazione, in ordine di priorita', delle opere ed interventi da realizzare e dell' entita' della corrispondente richiesta di finanziamento. La Comunita' Montana, entro il 30 settembre, deve far pervenire copia del programma - stralcio alla Regione. Il programma - stralcio, elaborato dalla Giunta, deve essere trasmesso ai Comuni, ai Consiglieri della Comunita' e agli Enti operanti nel territorio almeno dieci giorni prima della riunione del Consiglio della Comunita' per la sua approvazione.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva entro il 30 novembre i finanziamenti alle Comunita' Montane per l' attuazione dei programmi - stralcio.


Art. 29
(Misure di salvaguardia dei piani)

A decorrere dalla data dell' approvazione regionale del piano di sviluppo economico e sociale e del piano urbanistico di cui all' art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e al successivo art. 28 della presente legge, il Presidente della Regione, con provvedimento motivato da notificare all' interessato, sospende ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, allorche' riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato.
Il Presidente della Regione, con provvedimento motivato e da notificare all' interessato, inoltre ordina la sospensione dei lavori edilizi, stradali o di trasformazione fondiaria, che siano tali da compromettere o rendere piu' onerosa l' attuazione del piano.
In ogni caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre quindici mesi dalla data della loro adozione.


TITOLO V

PIANI URBANISTICI


Art. 30
(Piani urbanistici zonali)

La Comunita' Montana, ai sensi dell' art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, delibera, entro due anni dalla sua costituzione, un piano urbanistico per l' assetto del proprio comprensorio, allo scopo di coordinare ed orientare l' attivita' urbanistica degli Enti che ricadono in esso. Tale piano deve essere adottato con le procedure e le modalita' stabilite nella legge nazionale e regionale in materia. Nell' osservanza di tali norme, puo' anche essere disposta la formazione di un piano regolatore intercomunale con riferimento all' ambito territoriale della Comunita' Montana e la redazione del piano stesso puo' essere affidata alla Comunita'.
Per i Comuni parzialmente montani il piano urbanistico e il piano regolatore intercomunale potranno comprendere anche tutto o parte del territorio non classificato montano ove cio' sia necessario per rendere funzionale il piano. Analogamente potra' avvenire per Comuni o parte di essi non classificati montani ma interclusi nella zona montana delimitata dalla presente legge.
I Comuni debbono provvedere entro 6 mesi ad adeguare i propri strumenti urbanistici al piano urbanistico della Comunita'.


TITOLO VI
NORME TRANSITORIE


Art. 31
(Prima applicazione della legge)

Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, i Consigli comunali provvedono alla nomina dei loro rappresentanti con le modalita' di cui all' art. 12.
Alla nomina dei rappresentanti dei Comuni retti da gestione commissariale provvede, entro lo stesso termine, il Commissario Prefettizio, scegliendoli tra i componenti del disciolto Consiglio comunale, nel rispetto dei rapporti di forza in esso esistenti tra i vari gruppi politici.
Il Consiglio della Comunita' si riunisce entro i successivi 30 giorni su convocazione del Presidente della Giunta regionale e, come primo atto, dopo la nomina del Presidente e del Segretario provvisori, redige e approva lo Statuto.
Entro 30 giorni dall' approvazione dello Statuto da parte del Consiglio regionale, il Consiglio della Comunita' si riunisce, su convocazione del Presidente provvisorio, nel Comune dove e' stabilita la sede, per la elezione dei propri organi.
Gli organi eletti a norma del comma precedente verranno a decadere in coincidenza con le prime elezioni amministrative interessanti la maggioranza dei Comuni compresi nella Comunita'.


Art. 32
(Estinzione dei Consigli di Valle)

Le Comunita' Montane e i Consigli di Valle costituiti nelle province di Frosinone, Rieti e Roma a norma del DPR del 10 giugno 1955, n. 987 e le Aziende Speciali silvo - pastorali sono sciolti con decreto del Presidente della Regione e assorbiti dalle Comunita' Montane costituite a norma della presente legge, a far tempo dalla entrata in vigore di quest' ultima.
Le Comunita' Montane assorbiranno il personale esistente alla data del 30 novembre 1972 e subentreranno nelle attivita' e passivita' degli Enti di cui al comma precedente, in proporzione al numero dei Comuni acquisiti per effetto della presente legge.


Art. 33
(Finanziamento straordinario alle Comunita' Montane)

Per le necessita' finanziarie di primo impianto delle Comunita' Montane la Regione stanzia L. 255.000.000 da erogarsi all' atto dell' insediamento, nella misura di L. 15.000.000 per ogni Comunita'.
All' onere di cui sopra si fara' fronte mediante prelevamento della somma di L. 255.000.000 dal cap. 85/01 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 ed alla corrispondente iscrizione in apposito capitolo di spesa nel medesimo bilancio regionale.
Con successiva legge di variazione al bilancio regionale 1973 si provvedera' all' istituzione del predetto capitolo di spesa.


Art. 34

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.