Interventi promozionali della Regione Lazio in occasione dell' VIII centenario della nascita di S. Francesco.

Numero della legge: 55
Data: 17 dicembre 1982
Numero BUR: 36
Data BUR: 30/12/1982

L.R. 17 Dicembre 1982, n. 55
Interventi promozionali della Regione Lazio in occasione dell' VIII centenario della nascita di S. Francesco.

(Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1982, n. 36)


Art. 1

In occasione dell' VIII centenario della nascita di S. Francesco la Regione Lazio, in considerazione del notevole richiamo culturale sia a livello nazionale che internazionale esercitato dall' avvenimento per le motivazioni storiche, religiose e culturali ad esso legate, provvede con propri interventi nell' anno 1982 all' attuazione di programmi promozionali volti alla celebrazione dell' evento ed a favorire la divulgazione della conoscenza delle opere, della vita del santo e delle localita' regionali interessate.


Art. 2

La Regione predispone, sulla base delle proposte degli organismi pubblici interessati operanti nel territorio, quali comuni, province, EPT (ente provinciale per il turismo), AAST (azienda autonoma soggiorno e turismo) e di associazioni ed enti culturali, un programma organico di interventi promozionali con finalizzazioni turistico - culturali collegati all' evento e volto a:
a) realizzazione di attivita' promozionale e valorizzazione culturale, quali organizzazione di itinerari francescani, realizzazione e acquisizione di pubblicazioni, riproduzioni e materiale divulgativo, manifestazioni e spettacoli teatrali, rievocazioni storiche, mostre;
b) organizzazione di studi, seminari, convegni, concorsi ed ogni altra attivita' volta a migliorare la conoscenza e la divulgazione ai fini della valorizzazione delle realta' francescane esistenti sul territorio regionale.
Il programma degli interventi, predisposto dall' assessorato regionale al turismo, e' approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente.


Art. 3

I programmi promozionali sono attuati dalla Regione direttamente oppure mediante interventi finanziari in favore degli enti ed organismi di cui all' articolo 2.
Per l' attuazione dei programmi suddetti e per la realizzazione di specifiche iniziative, la Regione puo' avvalersi della collaborazione degli enti e associazioni di cui al precedente articolo 2 operanti nel proprio ambito territoriale.
Le proposte degli organismi pubblici, delle associazioni e degli enti culturali di cui all' articolo 2 debbono essere presentate alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.


Art. 4

Per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa di L. 500 milioni per l' anno finanziario 1982.
La spesa di cui al precedente comma sara' iscritta in termini di competenza e di cassa nei seguenti capitoli che si istituiscono nel bilancio di previsione regionale per l' anno 1982 con le seguenti denominazioni:
cap. 16005. - Spese per la realizzazione di attivita' promozionale e valorizzazione culturale quali organizzazione
di itinerari francescani, realizzazione ed acquisizione di pubblicazioni, riproduzioni e materiale divulgativo, manifestazioni e spettacoli teatrali, rievocazioni storiche, mostre, in occasione dell' VIII centenario della nascita di S. Francesco L. 400.000.000
cap. 16006. - Spese per l' organizzazione di studi, seminari, convegni, concorsi ed ogni altra attivita' volta a migliorare la conoscenza e la divulgazione ai fini della valorizzazione delle realta' francescane esistenti sul territorio regionale, in occasione dell' VIII centenario della nascita di S. Francesco L. 100.000.000


Art. 5

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.