L.R. 17 Settembre 1974, n. 46 |
Provvidenze per il settore vitivinicolo.
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Art. 1 Nell' ambito delle competenze demandatele in materia di agricoltura con il DPR 15 gennaio 1972, n. 11, ed in armonia con gli obiettivi perseguiti dalla legislazione nazionale e comunitaria, la Regione Lazio nel biennio 1974- 1975 attua per il miglioramento ed il potenziamento del settore vitivinicolo interventi allo scopo di: - razionalizzare gli impianti viticoli e migliorare la qualita' della produzione, sia delle uve da vino che delle uve da tavola; - di promuovere e favorire la difesa e la valorizzazione dei vini regionali assumendo iniziative dirette a realizzare forme concrete di pubblicizzazione e reclamizzazione sui mercati nazionali e esteri dei vini regionali. Art. 2 Per il miglioramento ed il potenziamento della coltivazione della vite, la Regione concede a favore di produttori singoli e associati, con priorita' per i coltivatori diretti, contributi in conto capitale nella misura del 40% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione dei programmi che, in armonia con gli obiettivi perseguiti dalle vigenti norme nazionali e comunitarie, abbiano come scopo la ristrutturazione dei vigneti nelle zone delimitate ai sensi del DPR 12 luglio 1963, n. 930, purche' le iniziative stesse vengano realizzate conformemente alle prescrizioni dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata prodotti nelle predette zone. Art. 3 Allo scopo di favorire, attraverso la creazione di una apposita Commissione regionale, una piu' adeguata e diffusa qualificazione dei vini laziali, nonche' la partecipazione democratica dei viticoltori alla impostazione dei futuri programmi regionali di intervento a favore del settore, e' istituita presso l' Assessorato all' Agricoltura una Commissione regionale per i problemi vitivinicoli cosi' composta: a) dall' Assessore regionale all' Agricoltura e Foreste o da un suo incaricato che la presiede; b) da n. 2 funzionari della Regione particolarmente competenti in materia appartenenti all' Assessorato per la Agricoltura; c) da n. 5 rappresentanti dei produttori vitivinicoli designati dalle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative; d) da n. 1 rappresentante dell' associazione enotecnici italiani; e) da n. 1 tecnico operante nella Regione del servizio di controllo e certificazioni materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al DPR 24 dicembre 1969 n. 1164; f) da n. 3 amministratori di cantine sociali proposti dalle organizzazioni regionali delle cantine sociali aderenti alle associazioni cooperative maggiormente rappresentative; g) da n. 1 rappresentante dell' ordine nazionale assaggiatori di vini (ONAV); h) da n. 1 rappresentante degli enti di sviluppo operanti nella Regione; i) da n. 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali operanti a livello nazionale. Alla Commissione di cui al comma precedente e' attribuito il compito di esprimere parere sulla domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine << controllata >> e << controllata e garantita >> dei mosti e dei vini, attribuito finora ai sensi dell' art. 6 del DPR 12 luglio 1963 n. 930 al Comitato regionale dell' agricoltura di cui all' art. 5 del DPR 10 giugno 1955 n. 987, integrato ai sensi dell' art. 3 della legge 2 giugno 1961 n. 454. La Commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione di un funzionario dell' Ispettorato agrario, di un rappresentante dell' Amministrazione provinciale e di un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia o delle province territorialmente interessate alla domanda di riconoscimento. La Commissione viene convocata dall' Assessore all' Agricoltura il quale ha facolta' di associare in ogni caso di Ispettori agrari provinciali ai lavori della Commissione medesima. Art. 4 La nomina dei componenti la Commissione di cui alle lettere b), c), e), f), g), i) dell' art. 3 avviene con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare agricoltura. Svolge la funzione di segretario della Commissione uno dei funzionari di cui alla lettera b) dell' art. 3 designato dall' Assessore all' Agricoltura. Art. 5 L' Assessorato all' Agricoltura e' autorizzato a promuovere e attuare programmi e iniziative di carattere straordinario per la pubblicita' e reclamizzazione dei vini pregiati regionali al fine di favorire la conoscenza ed il consumo dei vini medesimi sui mercati nazionali e esteri. Art. 6 L' applicazione della presente legge e l' emanazione dei connessi provvedimenti amministrativi, quando non espressamente previsto in modo diverso, restano affidate all' Assessorato all' Agricoltura ed ai dipendenti Uffici periferici, che procederanno in conformita' della normativa vigente. Art. 7 I benefici previsti negli articoli precedenti non possono essere cumulati con benefici analoghi ottenuti in virtu' di legge nazionale o di altra legge regionale. Art. 8 Per l' attuazione della presente legge e' previsto lo stanziamento di L. 1.400.000.000 in ragione di L. 700 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975. All' onere derivante dall' applicazione della presente legge previsto per il 1974 in L. 700 milioni si fara' fronte mediante prelevamento dal cap. 2982 del bilancio 1974. Art. 9 La somma di L. 700 milioni di cui al precedente articolo viene iscritta nei seguenti capitoli di nuova istituzione: cap. n. 2764 con denominazione << contributi per il miglioramento e potenziamento della viticoltura >> L. 600.000.000; cap. n. 2765 con denominazione << spese e contributi per l' attuazione di piani di pubblicita' dei vini laziali >> lire 100.000.000. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 17 settembre 1974 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l' 11 settembre 1974. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |