Determinazione, ai sensi dell' art. 54, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dei criteri regionali in materia di disciplina oraria dei negozi e delle altre attivita' esercenti la vendita al dettaglio.

Numero della legge: 37
Data: 7 agosto 1978
Numero BUR: 23
Data BUR: 23/08/1978

L.R. 07 Agosto 1978, n. 37
Determinazione, ai sensi dell' art. 54, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dei criteri regionali in materia di disciplina oraria dei negozi e delle altre attivita' esercenti la vendita al dettaglio.






Art. 1

Per la determinazione della disciplina oraria dei negozi e delle altre attivita' esercenti la vendita al dettaglio i comuni devono, ai sensi dell' art. 54, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attenersi ai criteri stabiliti nella presente legge.


Art. 2

I comuni, nell' adottare la regolamentazione oraria di carattere sia generale, sia, ove previsto dalla presente legge, derogatorio, devono tenere conto delle esigenze dei consumatori e delle categorie lavoratrici e devono consultare le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti.



Art. 3

Salvo i casi espressamente previsti dai successivi articoli:
a) l' orario complessivo settimanale non puo' superare le quarantaquattro ore di apertura;
b) nei giorni domenicali e festivi deve essere osservata la chiusura totale di tutte le attivita' di vendita. Nel caso di piu' festivita' consecutive, i comuni possono autorizzare, limitatamente al settore alimentare, l' apertura antimeridiana in un solo giorno, domenicale o festivo, ritenuto piu' idoneo a garantire il servizio di rifornimento al pubblico;
c) gli esercizi di tutti i settori merceologi devono osservare la chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata, per la cui determinazione motivi di chiarezza, rilevanti anche ai fini della tutela delle esigenze dei consumatori, impongono la massima uniformita' possibile. La chiusura infrasettimanale di mezza giornata non puo' essere imposta dal comune agli esercenti quando ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica;
d) l' orario di apertura antimeridiana non puo' essere fissato prima delle ore sei ne' quello di chiusura dopo le ore venti. L' orario complessivo giornaliero di apertura non puo' essere inferiore a quattro ore;
e) l' orario di apertura e chiusura puo' essere differenziato per localita' o per zone e per settori merceologici, limitando la differenziazione per zona ai casi di effettiva e comprovata necessita';
f) l' orario di apertura e chiusura puo' essere stabilito tenendo conto del periodo estivo e di quello invernale. Il periodo estivo deve coincidere con l' inizio ed il termine dell' ora legale o, in mancanza di essa, con il periodo dal 1Ø giugno al 30 settembre.



Art. 4

I comuni determinano gli orari di apertura e chiusura e la mezza giornata di riposo infrasettimanale in modo da renderli uniformi quanto meno per settori merceologici formati da tabelle merceologiche, quali definite dalla normativa vigente, omogenee fra loro. Non possono, comunque, essere individuati piu' di tre settori. Le varie gamme della tabella XIV devono essere ricondotte nell' ambito di tali settori omogenei. Inoltre, i comuni devono inserire gli esercizi autorizzati alla vendita dei generi di cui alla tabella VIII nel settore omogeneo come sopra individuato nel quale ricade l' attivita' prevalentemente svolta dall' esercizio stesso, accertata dal comune competente.
E' comunque vietato, tranne quanto previsto per le tabelle VIII e XIV differenziare gli orari di apertura e chiusura, nonche' la mezza giornata di riposo infrasettimanale per prodotti della stessa tabella merceologica.



Art. 5

Le attivita' di vendita al dettaglio di generi di rosticceria, ivi comprese le carni suine cotte, di pasticceria, di gelateria e di pizza rustica a taglio, anche se non munite di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, possono essere esclusi dalla disciplina degli orari dei negozi, a condizione che effettuino una giornata di chiusura settimanale con le modalita' di cui alla legge 1Ø giugno 1971, n. 425.
Le rosticcerie, ivi comprese le rivendite di carni suine cotte, non potranno in ogni caso effettuare la vendita degli altri prodotti contenuti nella tabella I in orari o giorni in cui sono chiusi gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita dei prodotti stessi.



Art. 6

I comuni determinano gli orari di apertura antimeridiana domenicale e festiva per gli esercizi e le altre attivita' di vendita dei fiori e l' eventuale adeguamento dell' orario di vendita di detti esercizi a quello dei cimiteri, prevedendo, per il rispetto delle quarantaquattro ore settimanali, eventuali chiusure sostitutive in altri giorni della settimana assorbenti la mezza giornata di riposo infrasettimanale. I comuni, prima di adottare la normativa derogatoria, devono consultare le organizzazioni di cui al precedente art. 2.


Art. 7

Nelle localita' ove si verifichino fenomeni turistici e durante i periodi di maggior afflusso turistico, i comuni interessati possono, sentite le organizzazioni di cui al precedente art. 2, stabilire una particolare disciplina oraria sia nei giorni feriali che domenicali e festivi anche in deroga ai criteri generali previsti dalla presente legge.
Il provvedimento di deroga non puo' superare i quattro mesi nell' anno solare, se riferito ad un unico periodo, i cinque mesi complessivi, se riferito a piu' periodi nel corso dell' anno solare.
A partire dal 1Ø gennaio 1979 potranno usufruire della facolta' di cui ai precedenti commi solo i comuni in cui si applica l' imposta di soggiorno o che abbiano iniziato la procedura per ottenere l' applicazione.


Art. 8

Durante le festivita' natalizie e pasquali, e comunque per un periodo non superiore, rispettivamente, a tre e ad una settimana, i comuni possono prevedere orari particolari, in deroga ai principi generali della presente legge, sia nei giorni feriali che domenicali e festivi, da adottare previa consultazione delle organizzazioni di cui al precedente art. 2.



Art. 9

Le deroghe di cui al precedente art. 8 possono essere disposte anche per le festivita' tipicamente locali per un numero di giorni non superiore a tre nel corso dell' anno solare e sempre previa consultazione delle organizzazioni di cui all' art. 2.



Art. 10

Nel rispetto del limite massimo delle quarantaquattro ore settimanali di apertura e dell' obbligo della chiusura infrasettimanale di mezza giornata, i comuni possono determinare l' apertura domenicale e festiva dei negozi, di articoli ricordo e religiosi, in relazione a comprovate esigenze turistico - religiose, sentite le organizzazioni di cui all' art. 2.



Art. 11

I negozi e gli esercizi di vendita al dettaglio che svolgono un' attivita' mista, cioe' di vendita di prodotti appartenenti a
diverse tabelle merceologiche non accorpate in uno stesso settore omogeneo, a gamme non omogenee della tabella XIV, o appartenenti alla tabella VIII, devono osservare l' orario ed il riposo infrasettimanale di mezza giornata previsto per l' attivita' prevalente da loro esercitata, accertata dal comune competente.
I comuni, in fase di accertamento dell' attivita' prevalente, possono fra l' altro, tener conto della superficie di vendita occupata dai vari generi merceologici.



Art. 12

Le attivita' di vendita miste, soggette parte ad autorizzazione per la vendita al minuto e parte ad autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e/ o a licenza per la vendita di articoli di monopolio nelle ore e nei giorni in cui e' prevista la chiusura dei negozi per gli articoli soggetti a licenza di commercio, devono sospendere la vendita di tali articoli, ad eccezione del latte alimentare, anche se devono tenere aperto il negozio o l' esercizio per svolgere l' attivita' prevista dalle altre autorizzazioni.



Art. 13

Durante il mese di agosto, ove lo esiga la tutela dell' interesse dei consumatori, i comuni dispongono, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali dei commercianti e dei lavoratori dipendenti, turni di ferie per gli esercizi di vendita di generi alimentari, onde garantire il servizio di rifornimento al pubblico.



Art. 14

I comuni, nella determinazione degli orari delle attivita' di vendita al dettaglio svolte nei mercati giornalieri, rionali coperti e scoperti mediante commercio ambulante, debbono osservare l' obbligo della chiusura domenicale e il limite massimo delle quarantaquattro ore settimanali di attivita'.
La fascia oraria continuata per lo svolgimento di mercati periodici non puo' essere inferiore a sei ore, qualora tradizionalmente essi si svolgano solo al mattino, e non inferiore a dieci ore, qualora continuino nel pomeriggio.
Il provvedimento comunale che eventualmente uniformi, in tutto o in parte, gli orari dei negozi a quello fissato per lo svolgimento del mercato, deve essere adottato nel rispetto del limite massimo delle quarantaquattro ore settimanali di apertura. Nei comuni ove in giornata domenicale e festiva si svolga il mercato avente carattere tradizionale, autorizzato dalla Regione ai sensi delle norme vigenti, i negozi e le altre attivita' di vendita al dettaglio possono essere autorizzati ad osservare l' orario del mercato stesso, fermo restando che il provvedimento comunale autorizzatorio deve essere adottato nel rispetto del limite massimo delle quarantaquattro ore di apertura settimanali.
I comuni, nel definire l' orario delle attivita' di vendita al dettaglio esercitate dagli ambulanti girovaghi, possono prevedere orari differenziati per zone e per settori merceologici e possono anche determinare un orario continuato nell' ambito di una fascia giornaliera massima di ore 9,30 nel periodo 1Ø novembre - 31 marzo e di ore 12,30 nel periodo 1Ø aprile - 31 ottobre.


Art. 15

Sono soggetti alla disciplina oraria determinata dai comuni gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperative, gli artigiani e gli enti che svolgono un' attivita' di vendita al dettaglio.
Sono escluse dalla disciplina le rivendite di generi di monopolio, i negozi e gli esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi turistico - alberghieri, quelli situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, le rivendite dei giornali e gli impianti di distribuzione dei carburanti.


Art. 16

Le contravvenzioni alla disciplina oraria sono punite con le sanzioni amministrative di cui all' art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558.
Le sanzioni di cui al precedente comma sono irrogate dal sindaco competente con le procedure di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.


Art. 17

Fino a quando i comuni non disporranno nella materia, restano in vigore gli orari osservati nel corso dell' anno 1977.


Art. 18

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 7 agosto 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 4 agosto 1978.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.