MODIFICHE ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1997, N. 20 CONCERNENTE: INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E LA CRESCITA DELLE STRUTTURE RICETTIVE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL GRANDE GIUBILEO DEL 2000

Numero della legge: 52
Data: 18 novembre 1998
Numero BUR: 33
Data BUR: 30/11/1998

L.R. 18 Novembre 1998, n. 52
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1997, N. 20 CONCERNENTE: INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E LA CRESCITA DELLE STRUTTURE RICETTIVE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL GRANDE GIUBILEO DEL 2000

(Pubblicata nel B.U. 30 novembre 1998, n. 33)


Art. 1


1. All'articolo 14 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Per la realizzazione degli interventi previsti
dalla presente legge, anche se non finanziati ai sensi dell'articolo 4, i comuni possono adottare le varianti urbanistiche disciplinate dal presente articolo, entro il 31 luglio 1999. Le procedure urbanistiche ed edilizie di cui ai successivi commi si applicano fino alla data del 31 dicembre 1999. Tali procedure non si applicano ai comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale.";
b) alla lettera a), comma 2, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";
c) alla lettera b), comma 2, le parole: "5 per cento" e "10 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "8 per cento" e "14 per cento";
d) alla lettera c), comma 8, dopo le parole: "gia' utilizzate", sono inserite le seguenti: "anche in deroga agli indici volumetrici della zona urbanistica e alle disposizioni di cui alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni;";
e) alla lettera e), comma 8 dopo le parole: "gia' perimetrate dai comuni" sono inserite le seguenti: "e nelle aree contigue a detti perimetri compromesse urbanisticamente,";
f) alla lettera e), comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Non si applicano i limiti quantitativi di cui al comma 2, lettera b).".




Art. 2


1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.