L.R. 17 Gennaio 1992, n. 4 |
Disposizioni in ordine all'applicazione delle disposizioni di cuiall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
|
Art. 1 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente: «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private», la percentuale del 40% trova allocazione, nelle qualifiche funzionali prima, seconda e terza e la percentuale del 15% trova allocazione nella quarta qualifica funzionale. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |