| L.R. 12 Settembre 1994, n. 42 |
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Disciplina e organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrativerientranti nella competenza regionale a norma della legge 28 marzo 1991, n.112.
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(Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1994, n. 26, S.O. n. 8). Art. 1 (Finalita') 1. La presente legge, nel rispetto dei principi dell'articolo 118 della Costituzione, dell'articolo 42 dello Statuto regionale, ed in conformita' all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disciplina e organizza l'esercizio delle funzioni amministrative rientranti nella competenza regionale a norma della legge 28 marzo 1991, n. 112. Capo I FUNZIONI DELLA REGIONE Art. 2 (Criteri programmatori) 1. Ai fini del coordinamento dell'attivita' di commercio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio della Regione, il Consiglio regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, sentita la commissione regionale di cui all'articolo 7, adotta la deliberazione contenente i criteri programmatori di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 112 del 1991. 2. I criteri di cui al comma 1, sono fissati tenendo conto delle indicazioni della programmazione socio-economica e territoriale regionale e individuano i parametri, anche numerici, per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge. Art. 3 (Indirizzi regionali) 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge n. 112 del 1991, il Consiglio regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, sentita la commissione regionale di cui all'articolo 7, adotta la deliberazione contenente gli indirizzi per la determinazione, da parte dei comuni dell'istituzione, del funzionamento, della soppressione, dello spostamento della data di svolgimento dei mercati o delle fiere locali e dei canoni per la concessione del posteggio. Art. 4 (Elenco dei posteggi) 1. Entro sessanta giorni dalla comunicazione effettuata dai comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 112 del 1991, e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio l'elenco dei posteggi disponibili sul territorio regionale, con l'indicazione della localizzazione, della superficie e del numero atto a consentirne l'identificazione nella planimetria del comune di ubicazione. Tale elenco e' aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, i comuni comunicano alla Regione i provvedimenti di concessione dei posteggi e quelli relativi al rinnovo, alla revoca, alla decadenza della concessione stessa. Art. 5 (Vigilanza e controllo sull'esercizio delle funzioni delegate) 1. La vigilanza ed il controllo sull'esercizio delle funzioni delegate a norma dell'articolo 10 sono esercitati dalla Regione nelle forme stabilite nell'articolo 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68. 2. La relazione di cui all'articolo 12, comma 2, della citata legge regionale n. 68 del 1985 deve essere trasmessa alla Giunta regionale almeno ogni anno. Art. 6 (Poteri sostitutivi) 1. Ove il comune non provveda entro sessanta giorni all'adozione degli atti obbligatori nell'ambito delle funzioni delegate dalla presente legge, la Regione esercita i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26, d'ufficio o su richiesta dei soggetti interessati. Art. 7 (Istituzione della commissione regionale per il commercio su aree pubbliche) 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 112 del 1991, e' istituita, presso l'assessorato regionale industria, commercio ed artigianato, la commissione regionale per il commercio su aree pubbliche. 2. Della commissione fanno parte i seguenti componenti effettivi: a) l'assessore regionale competente in materia o il dirigente del settore «Commercio» da lui delegato; b) il rappresentante del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 112 del 1991; c) due rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello nazionale; d) due rappresentanti delle organizzazioni a carattere generale del commercio al dettaglio maggiormente rappresentative a livello nazionale; e) due rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale; f) un rappresentante dei comuni della Regione designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI); g) un rappresentante delle camere di commercio della Regione designato dall'Unione regionale; h) tre esperti di problemi della distribuzione designati dalla Giunta regionale, scegliendoli fra docenti universitari o di istituti di istruzione secondaria di secondo grado di materie attinenti al fenomeno distributivo o fra dipendenti pubblici esperti del settore commerciale. 3. Ciascuno degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 2 designano altresi' un membro supplente. 4. La commissione e' costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Con lo stesso provvedimento e' nominato segretario della commissione un dipendente regionale in servizio presso il settore «Commercio» designato dall'assessore. 5. Qualora, entro il termine di cui al comma 4, gli enti e gli organi tenuti a designare propri rappresentanti nell'ambito della commissione non provvedano a tale adempimento, il Presidente della Giunta regionale procede direttamente alla nomina dei suddetti componenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti. 6. La commissione dura in carica cinque anni e deve essere rinnovata secondo le procedure previste dalla legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12. 7. I membri della commissione che non partecipino alle sedute senza giustificato motivo per tre volte consecutive debbono essere sostituiti. Art. 8 ( Funzionamento della commissione regionale per il commercio su aree pubbliche) 1. La commissione regionale di cui all'articolo 7 viene convocata dal suo presidente con un preavviso di almeno otto giorni. Essa puo' essere convocata d'urgenza ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita' e comunque almeno una volta al mese ai fini dell'esame delle pratiche giacenti. 2. La commissione delibera validamente con l'intervento di almeno sette componenti. 3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 4. I membri della commissione che siano operatori in attivita' non possono partecipare all'esame delle domande di rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge aventi le stesse specializzazioni merceologiche delle proprie. 5. In relazione alle questioni trattate la commissione puo' sentire i rappresentanti dei comuni interessati. 6. Ai componenti della commissione esterni all'amministrazione regionale competono i compensi e l'eventuale trattamento economico di missione di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 9 (Competenze della commissione regionale per il commercio su aree pubbliche) 1. La commissione regionale di cui all'articolo 7 esprime parere obbligatorio: a) sui criteri programmatori di cui all'articolo 2; b) sugli indirizzi regionali di cui all'articolo 3; c) sul rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 12 e 13 e sui provvedimenti di cui agli articoli 15 e 16. 2. La commissione, inoltre, fornisce, su richiesta degli organi regionali e dei comuni delegati, consulenze e assistenza tecnica su qualsiasi questione riguardante il commercio su aree pubbliche. 3. Il parere della commissione regionale di cui al comma 1 deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine puo' essere prorogato, per una sola volta, e per un tempo non superiore a quello del termine originario, qualora la commissione ritenga necessario acquisire ulteriore documentazione. In caso di richieste di parere per i provvedimenti di cui all'articolo 10, lettere b) ed f), concernenti lo stesso posteggio, la commissione procede al relativo esame secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste stesse. Capo II FUNZIONI DELEGATE Art. 10 (Ambito della delega) 1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 3, della Costituzione ed in armonia con quanto disciplinato con la legge regionale n. 68 del 1985, e' delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti: a) la conversione delle autorizzazioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge n. 112 del 1991, rilasciate ai sensi della precedente legge 19 maggio 1976, n. 398; b) il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 112 del 1991, relativa all'esercizio dell'attivita' su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale, per essere utilizzate solo in uno o piu' giorni della settimana indicati dal richiedente; c) il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 112 del 1991, relativa all'esercizio dell'attivita' su qualsiasi area, purché in forma itinerante; d) il trasferimento dell'autorizzazione per effetto della cessione in gestione o in proprieta' dell'azienda; e) l'estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita; f) l'estensione dell'autorizzazione ad altri posteggi; g) la revoca o sospensione dell'autorizzazione. Art. 11 (Conversione delle autorizzazioni) 1. I comuni effettuano la conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 398 del 1976 nelle autorizzazioni previste dall'articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 112 del 1991, nel rispetto dei seguenti criteri: a) l'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge n. 112 del 1991 era titolare di concessione di posteggio utilizzabile per almeno tre giorni alla settimana, nello stesso comune o in piu' comuni del Lazio, e' convertita nell'autorizzazione regionale prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge stessa; b) l'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge n. 112 del 1991 era titolare di concessione di posteggio utilizzabile per un numero di giorni alla settimana inferiore a quello di cui alla lettera a) e' convertita, a scelta dell'interessato, o nell'autorizzazione regionale prevista dall'articolo 2, comma 3, della citata legge, o nell'autorizzazione regionale prevista dal comma 4 dello stesso articolo; c) l'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge n. 112 del 1991 era privo di concessione di posteggio e' convertita nell'autorizzazione regionale prevista dall'articolo 2, comma 4, della legge stessa. 2. Qualora la validita' territoriale dell'autorizzazione da convertire si riferisca anche a province appartenenti ad altre regioni, la conversione effettuata ai sensi del presente articolo attiene esclusivamente a quelle ricadenti nell'ambito della Regione Lazio, fatte salve eventuali diverse disposizioni dettate dalla normativa nazionale. 3. Ai fini della conversione di cui al comma 1 il titolare dell'autorizzazione invia copia del relativo titolo, con l'indicazione del numero di iscrizione al registro delle ditte e della scelta operata, tenendo conto dei criteri sopraindicati: a) al comune nell'ambito del quale risiede o ha sede il soggetto o l'impresa titolare dell'autorizzazione; b) ad uno dei comuni capoluogo di provincia, a scelta, se il titolare dell'autorizzazione sia residente o abbia sede fuori del territorio regionale. 4. Il comune che ha provveduto alla conversione del titolo autorizzativo deve darne comunicazione, entro dieci giorni, alla Regione, alla camera di commercio e, nei casi in cui il titolo autorizzativo convertito riguardi posteggi ubicati in altri comuni, a tutti i comuni interessati. Art. 12 (Rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 10, lettera b) 1. Il comune rilascia le autorizzazioni di cui all'articolo 10, lettera b), sentita la commissione regionale istituita dall'articolo 7 e nel rispetto dei criteri fissati a norma dell'articolo 2. 2. Al rilascio dell'autorizzazione provvede: a) il comune nell'ambito del quale risiedono o hanno sede i soggetti o le imprese richiedenti, nel caso in cui l'autorizzazione riguardi almeno un posteggio ubicato in tale comune; b) il comune scelto dai soggetti o dalle imprese richiedenti, fra quelli nell'ambito dei quali si intende esercitare il commercio, nel caso in cui l'autorizzazione riguardi posteggi ubicati in comuni non di residenza o non sede dei soggetti o delle imprese stessi. 3. L'autorizzazione deve contenere i dati relativi al posteggio o ai posteggi indicati dal richiedente. L'esercizio dell'attivita' di vendita e' subordinato alla concessione dei singoli posteggi da parte dei comuni interessati. 4. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal comune con il medesimo procedimento previsto nei commi 1, 2 e 3. 5. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo deve essere comunicato, entro dieci giorni, alla Regione, alla camera di commercio e, nel caso in cui il titolo autorizzativo riguardi posteggi ubicati in altri comuni, a tutti i comuni interessati, i quali provvedono al rilascio della relativa concessione entro i successivi trenta giorni. Art. 13 (Rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 10, lettera c) 1. Il comune rilascia le autorizzazioni di cui all'articolo 10, lettera c), sentita la commissione regionale istituita dall'articolo 7 e nel rispetto dei criteri fissati a norma dell'articolo 2. 2. Al rilascio dell'autorizzazione provvede: a) il comune nell'ambito del quale risiedono o hanno sede i soggetti o le imprese richiedenti; b) il comune capoluogo di provincia o il comune scelto dal richiedente se con popolazione superiore a diecimila abitanti per i soggetti o le imprese non residenti o non aventi sede nel territorio regionale. 3. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal comune con il medesimo procedimento previsto nei commi 1 e 2. 4. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo deve essere comunicato, entro dieci giorni, alla Regione e alla camera di commercio. Art. 14 (Trasferimento dell'autorizzazione per effetto della cessione in gestione o in proprieta' dell'azienda) 1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e la concessione del posteggio non possono essere cedute a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale. 2. Il comune che ha rilasciato l'autorizzazione o che ha effettuato la conversione dell'autorizzazione ai sensi della presente legge provvede al trasferimento del titolo autorizzativo per effetto della cessione in gestione o in proprieta' dell'azienda commerciale, per atto tra vivi o a causa di morte, secondo le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, richiamate dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 112 del 1991. 3. Il trasferimento di cui al comma 2 deve essere comunicato, entro dieci giorni, alla Regione, alla camera di commercio e, nel caso in cui il titolo autorizzativo riguardi posteggi ubicati in altri comuni, a tutti i comuni interessati, affinché provvedano ad intestare la concessione del posteggio al nuovo titolare. Art. 15 (Estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita) 1. Il comune che ha rilasciato l'autorizzazione o che ha effettuato la conversione dell'autorizzazione ai sensi della presente legge provvede ad estenderla alla vendita di altri prodotti con le modalita' previste per il rilascio dell'autorizzazione stessa. 2. L'estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita di cui al comma 1 deve essere comunicata, entro dieci giorni, alla Regione, alla camera di commercio e a tutti i comuni interessati. Art. 16 (Estensione dell'autorizzazione ad altri posteggi) 1. Il comune che ha rilasciato l'autorizzazione o che ha effettuato la conversione dell'autorizzazione ai sensi della presente legge provvede ad estenderla ad altri posteggi, con le modalita' previste dall'articolo 12. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 deve essere comunicato, entro dieci giorni, alla Regione, alla camera di commercio e. nel caso in cui il titolo autorizzativo riguardi posteggi ubicati in altri comuni, a tutti i comuni interessati, i quali provvedono al rilascio della relativa concessione entro i successivi trenta giorni. Art. 17 (Revoca o limitazione dell'autorizzazione) 1. Il comune che ha rilasciato l'autorizzazione o che ha effettuato la conversione ai sensi della presente legge, provvede, a norma dell'articolo 5 della legge n. 112 del 1991, e dell'articolo 31 della legge n. 426 del 1971, a revocare il titolo stesso, ovvero a limitarne l'ambito territoriale: a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attivita' entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione; b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attivita'; c) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per la mancata utilizzazione per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi nell'arco di ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; d) nel caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge n. 112 del 1991; e) nel caso in cui il titolare venga cancellato dal registro previsto al capo I della legge n. 426 del 1971. 2. Il comune adotta il provvedimento di revoca o di limitazione entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza dei fatti previsti nel comma 1. A tal fine: a) il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a comunicare al comune che ha adottato il relativo provvedimento la data di inizio dell'attivita'; b) il comune in cui e' ubicato il posteggio, se diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, deve comunicare immediatamente a quest'ultimo l'avvenuta decadenza della concessione del posteggio per il verificarsi delle condizioni di cui alle lettere d) e c) del comma 1, o l'avvenuta revoca della concessione di cui alla lettera d) dello stesso comma; c) la camera di commercio deve comunicare immediatamente al comune che ha rilasciato l'autorizzazione, l'avvenuta cancellazione di cui alla lettera e) del comma 1. 3. Il comune che ha adottato il provvedimento di revoca o di limitazione deve darne comunicazione, entro dieci giorni, alla Regione, alla camera di commercio e, nel caso in cui il titolo autorizzativo riguardi posteggi ubicati in altri comuni, a tutti i comuni interessati. Art. 18 ( Presentazione delle domande) 1. La domanda di concessione dei provvedimenti di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16, da presentarsi al comune competente ai sensi degli articoli stessi, deve indicare: le generalita' o la ragione sociale e l'indirizzo del richiedente, la sua nazionalita', la sua iscrizione nel registro previsto dal capo I della legge n. 426 del 1971, e le tabelle merceologiche per le quali l'autorizzazione e' richiesta. 2. Qualora l'autorizzazione sia richiesta per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari, il richiedente deve indicare, agli effetti dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 112 del 1991, non solo di essere iscritto per la vendita al dettaglio di tali prodotti, ma anche la camera di commercio, il numero e la data di iscrizione per la somministrazione di alimenti e bevande. 3. Le domande di rilascio dell'autorizzazione debbono essere istruite dai comuni competenti secondo l'ordine cronologico di presentazione, entro trenta giorni dal timbro postale di spedizione ovvero, in caso di consegna diretta, dal timbro di ricezione apposto dagli uffici comunali. Art. 19 (Norme transitorie) 1. Il comune, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento ricognitivo, individua le aree destinate a sede di mercato, giornaliero e non, con la relativa indicazione del numero dei posteggi previsti e delle loro dimensioni. 2. Entro il termine di cui al comma 1, il comune, con proprio provvedimento ricognitivo, individua altresi', i posteggi esistenti nel territorio comunale al di fuori delle sedi di mercato. 3. Sono comunque escluse dai provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 le aree di posteggio interessanti zone sottoposte ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ed alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, salvo che non abbiano gia' ottenuto il nulla-osta delle soprintendenze per le antichita' e le belle arti competenti per territorio. Le aree di posteggio per le quali non sia stato concesso il citato nulla-osta, non devono essere previste nel provvedimento ricognitivo. 4. Il comune, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento deliberativo, individua le aree di parcheggio per la sosta regolamentata, riservate ai titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 112 del 1991, nonché i dati relativi all'ampiezza ed alla capienza numerica degli autoveicoli adibiti all'attivita' di vendita ai sensi della vigente normativa. 5. Il comune trasmette i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 4, entro quindici giorni dalla data di approvazione degli stessi, alla Regione - Assessorato industria, commercio ed artigianato - settore «Commercio». Tali deliberazioni costituiscono la rete distributiva regionale del commercio su aree pubbliche, sulla cui base procedere, ove necessario, alla creazione, soppressione o modifica dei mercati e dei posteggi o parcheggi, nonché al rilascio delle nuove autorizzazioni. 6. Il comune, che non adotti i provvedimenti ricognitivi nei termini di cui al presente articolo, non puo' rilasciare nuove autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche. 7. Qualora il comune non attui quanto previsto nei commi precedenti, entro i termini stabiliti dal presente articolo, la Regione, ai sensi dell'articolo 6, procede alla nomina di un commissario ad acta, che provvede, entro sessanta giorni, agli adempimenti necessari. Le relative spese sono a carico dei comuni inadempienti. 8. Per le domande di conversione gia' presentate dai soggetti residenti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto ministeriale n. 248 del 1993, la Regione provvedera' a trasferire le pratiche ai comuni di cui alla lettera a), comma 3, dell'articolo 11, entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge. Art. 20 (Regolamentazione per lo svolgimento dell'attivita' relativo ai coltivatori diretti) 1. Il titolare dell'autorizzazione rilasciata nella sua qualita' di coltivatore diretto, mezzadro o colono, il quale esercita sulle aree di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 112 del 1991, la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, della legge 14 giugno 1964, n. 477 e della legge 26 luglio 1965, n. 976, sono tenuti ad esercitare la vendita dei prodotti di propria produzione ed esclusivamente nel periodo legato alla raccolta della loro produzione. 2. E' pertanto vietata la vendita di prodotti estranei alla propria produzione. A chiunque violi detta norma il comune provvedera' alla revoca dell'autorizzazione. Art. 21 (Sanzioni) 1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche, relative alle funzioni delegate ai sensi della presente legge, si applicano le disposizioni della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6. Art. 22 (Norma finanziaria) 1. Alle spese necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi della presente legge si fa fronte con la quota parte delle somme introitate a titolo di sanzione assegnata dalla Giunta regionale a norma dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 6 del 1978. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |