Interventi per lo sviluppo ed il potenziamento dell'elettrificazione rurale.

Numero della legge: 1
Data: 13 gennaio 1990
Numero BUR: 3
Data BUR: 13/01/1990

L.R. 13 Gennaio 1990, n. 1
Interventi per lo sviluppo ed il potenziamento dell'elettrificazione rurale.

(Pubblicata nel B.U. 13 gennaio 1990, n. 3)

Art. 1
(Finalita')


1. La presente legge disciplina gli interventi della Regione in materia di elettrificazione rurale rivolta al razionale sviluppo e potenziamento delle infrastrutture civili sul territorio agricolo.

2. Gli interventi vengono realizzati, nel quadro della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, attraverso opere pubbliche infrastrutturali tendenti all'incremento ed al miglioramento della produttivita' agricola ed allo sviluppo sociale delle campagne.


Art. 2
(Programmi di intervento)


1. La Regione, su richiesta dei comuni, delle comunita' montane e delle universita' agrarie, finanzia piani di elettrificazione prettamente rurale assumendo a proprio carico il 100 per cento del contributo di allacciamento delle utenze, ad uso domestico ed aziendale, previsto dalla vigente normativa C.I.P. (Comitato interministeriale prezzi).


Art. 3
(Procedure)


1. Le richieste di intervento debbono essere presentate all'Assessorato all'agricoltura della Regione Lazio entro il 30 giugno di ogni anno, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1987, n. 23.

2. L'Assessorato all'agricoltura predispone il programma annuale di interventi e la Giunta regionale lo propone, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della legge regionale di bilancio di previsione per l'anno successivo, al Consiglio regionale per l'approvazione.

3. La Giunta regionale invia il programma approvato all'ENEL (Ente nazionale per l'energia elettrica) ed alle aziende comunali per l'energia elettrica, per le richieste ricadenti nel territorio di loro competenza, che elaborano i progetti nel rispetto delle priorita' indicate nel programma e definiscono i preventivi di spesa a carico della Regione Lazio.

4. L'erogazione all'ENEL ed alle aziende comunali per l'energia elettrica del contributo regionale, di cui al precedente articolo 2, avviene con atto deliberativo della Giunta regionale che approva i preventivi di spesa predisposti dagli enti, nel rispetto della convenzione stipulata, con l'entrata in vigore della presente legge, tra la Regione Lazio e gli enti sopra citati.


Art. 4
(Norme transitorie)


1. Le norme previste all'articolo 2 ed al quarto comma dell'articolo 3 della presente legge, si applicano anche ai programmi di elettrificazione rurale approvati dal Consiglio regionale e non ancora finanziati alla data di entrata in vigore
delle disposizioni di cui al provvediento C.I.P. n. 42 del 1986.


Art. 5
(Integrazione finanziamenti comunitari)


1. La Regione, per la realizzazione di opere di elettrificazione rurale previste nei progetti approvati dalla Comunita' economica europea, ai sensi dei vigenti regolamenti CEE, concede agli enti di cui al precedente articolo 2, contributi in conto capitale in aggiunta al concorso dei Fondo europeo agricolo di orientamento commisurato alla quota di partecipazione a carico dello stato membro.

2. L'erogazione all'ENEL ed alle aziende comunali per l'energia elettrica del contributo regionale di cui al precedente articolo 2 avviene con atto deliberativo della Giunta regionale che approva i preventivi di spesa predisposti dagli enti, nel rispetto della convenzione stipulata, con l'entrata in vigore della presente legge, tra la Regione Lazio e gli enti sopra citati.


Art. 6
(Norme finali)


1. Le norme previste nelle leggi regionali 17 settembre 1974, n. 52 e 7 giugno 1975, n. 43, in materia di elettrificazione rurale sono abrogate con l'entrata in vigore della presente legge e restano comunque in vigore per la definizione delle pratiche in corso.

2. Per quanto non in contrasto con la presente legge e per quanto non espressamente disciplinato dalla stessa, si fa riferimento alle disposizioni legislative statali e regionali vigenti in materia.


Art. 7
(Disposizioni finanziarie)


1. Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge si fara' fronte con le disponibilita' annuali previste dal capitolo n. 11281 denominato:
®Contributi per l'elettrificazione rurale del bilancio regionale.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.