Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 dicembre1982, n. 56, concernente: "Interventi regionali straordinari per il collegamento delle Isole Pontine con i porti regionali del Lazio".

Numero della legge: 1
Data: 7 gennaio 1987
Numero BUR: 2
Data BUR: 20/01/1987

L.R. 07 Gennaio 1987, n. 1
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 dicembre1982, n. 56, concernente: "Interventi regionali straordinari per il collegamento delle Isole Pontine con i porti regionali del Lazio".

(Pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1987, n. 2)


Art. 1
(Disposizioni generali)

Sono confermate le disposizioni di cui alla legge regionale 17 dicembre 1982, n. 56, concernente << Interventi regionali straordinari per il collegamento delle isole Pontine con i porti regionali del Lazio >>, fatta eccezione per le previsioni di cui ai successivi articoli che risultino in contrasto con la legge stessa.


Art. 2
(Trasporto di merci speciali)

La Regione puo' intervenire finanziariamente a favore dei comuni di Ponza e di Ventotene per l' espletamento del servizio di trasporto di alcune merci speciali che non sia possibile effettuare con le ordinarie modalita' per motivi di igiene e di sicurezza. La concessione del finanziamento di cui al precedente comma e' subordinata alla verifica di inadeguatezza del servizio fornito dalla societa' convenzionata con il Ministero della marina mercantile.


Art. 3
(Attivita' pregressa)

Per il biennio 1984- 1985, la Giunta regionale e' autorizzata ad erogare i contributi alle ditte che hanno esercitato il servizio in conformita' a quanto determinato dalla provincia di Latina con deliberazione 11 aprile 1986, n. 141, con i seguenti ulteriori correttivi:
1) i costi per ciascuna linea ammessa a finanziamento devono essere rapportati allo stesso periodo di tempo per il quale si e' esposto un disavanzo effettivo mediante la documentazione degli incassi;
2) e' riconosciuta totale copertura del disavanzo al servizio di trasporto svolto per l' approvvigionamento delle merci necessarie al regolare funzionamento dei servizi pubblici e sociali secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 56. Riguardo alle corse effettuate per il contemporaneo trasporto di merci e di passeggeri la predetta modalita' di finanziamento incide forfettariamente in ragione del 50 per cento del disavanzo globale;
3) il costo per l' ammortamento e le spese per mese di esercizio non puo' superare per ciascun mezzo l' importo risultante dal corrispondente parametro ministeriale; e conseguentemente nelle seguenti misure:
a) alla ditta Ali Assenso Srl, per il 1984, lire 439.866.000;
alla ditta Basso Lazio Srl, per il 1985, L. 209 milioni 168.136;
b) alle ditte Aliscafi Snav SpA e Vetor Srl, pro indiviso, per il 1984, L. 209.782.545, per il 1985, Lire 74.166.954;
c) alla ditta Libera Navigazione Mazzella Srl, per il 1984, L. 239.238.824, per il 1985, L. 173.019.812. Agli oneri di cui al precedente comma si fara' fronte con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa del capitolo n. 14591 negli esercizi finanziari 1984 e 1985 cosi' come trasferiti in conto residui sullo stesso capitolo per l' esercizio 1986, il quale presenta sufficiente disponibilita'. La rendicontazione delle somme corrisposte alle ditte, di cui al precedente primo comma per il 1983, sara' effettuata dalla provincia di Latina con gli stessi criteri utilizzati per il biennio 1984- 1985 fatta eccezione per il contributo assegnato in via forfettaria e con l' avvertenza di conteggiare tutte le corse svolte per tener conto di quelle effettuate per il trasporto dei carburanti. All' eventuale recupero di somme indebitamente corrisposte si provvedera' in sede di erogazione dei contributi relativi al biennio 1986- 1987 ed esercizi successivi.


Art. 4
(Biennio 1986- 1987)

Per il biennio 1986- 1987 l' erogazione dei contributi e' disposta secondo le previsioni del piano biennale approvato dalla provincia di Latina, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 56, con deliberazione 12 dicembre 1985, n. 263, resa esecutiva ed allegata alla presente legge, con le modificazioni e le prescrizioni di cui appresso:
1) le linee ammesse a finanziamento sono:
a) Ponza - Formia e viceversa, corse giornaliere con deviazione tre giorni alla settimana per Ventotene da realizzare con mezzo veloce (aliscafo);
b) Anzio - Ponza e viceversa, corse da realizzare per cinque giorni alla settimana con mezzo veloce (aliscafo) nel periodo 1o ottobre- 31 maggio;
c) Terracina - Ponza e viceversa, corse giornaliere da realizzare con mezzo tradizionale (motonave);
2) il contributo regionale, determinato in via preventiva, e' rapportato ai dati di esercizio riferiti al quarto trimestre del 1985;
3) e' riconosciuta totale copertura del disavanzo al servizio svolto per l' approvvigionamento delle merci necessarie al regolare funzionamento dei servizi pubblici e sociali secondo quanto previsto nell' articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 56. Per le corse il cui servizio merci sia effettuato promiscuamente a quello passeggeri, le rispettive incidenze sono stabilite in sede di convenzione. La provincia di Latina procede alla revisione del piano biennale di cui al presente articolo in relazione alle modificazioni delle esigenze di collegamento derivanti dall' assunzione di nuove relazioni di traffico da parte delle aziende ammesse ai contributi statali. I comuni di Ponza e di Ventotene possono usufruire per il biennio 1986- 1987 delle agevolazioni di cui al precedente articolo 2, previa richiesta di contributo alla Regione e presentazione di documentazione idonea a comprovare l' entita' del relativo onere finanziario. La Regione, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, concede in tutto od in parte il finanziamento richiesto ai sensi del precedente terzo comma, previa verifica di inadeguatezza del servizio fornito dalla societa' convenzionata con il Ministero della marina mercantile.
All' onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si fara' fronte, per l' anno 1986, con lo stanziamento di L. 1.000 milioni sul capitolo n. 14591 che reca la denominazione << Interventi regionali per il collegamento delle Isole Pontine con i porti regionali del Lazio (legge regionale 17 dicembre 1982, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni) >> e, per l' anno 1987, con lo stanziamento che sara' disposto nel bilancio relativo sul corrispondente capitolo di bilancio.
Il piano biennale 1986- 1987 e' attuato secondo le modalita' previste dalla presente legge per i programmi biennali.
Le convenzioni tra il presidente della provincia di Latina e gli armatori che gestiscono le linee a finanziamento regionale debbono essere approvate in schema dalla provincia di Latina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed inviate alla Regione. Nel caso si renda necessario apportare variazioni al piano ai sensi del precedente secondo comma, tale termine decorre dalla data di perfezionamento dell' atto che ha sancito la variazione stessa. La Giunta regionale autorizza la stipula degli atti formali di convenzione e l' accreditamento delle risorse alla provincia di Latina. Nelle more dell' approvazione della presente legge possono essere corrisposti alle aziende interessate, salvo conguaglio, acconti non superiori al contributo goduto per gli esercizi finanziari 1984- 1985.


Art. 5
(Programmi biennali)

L' intervento regionale per le finalita' di cui alla presente legge, relativo agli esercizi successivi al 1987, e' subordinato alla predisposizione da parte della provincia di Latina di programmi biennali elaborati tenendo conto del servizio previsto nel biennio precedente e riguardo ai quali sia evidenziato il persistere delle esigenze locali di collegamento marittimo che rendono opportuno anche nel biennio successivo l' intervento della Regione, integrativo di quello statale per il servizio svolto dalla societa' convenzionata con il Ministero della marina mercantile. I programmi biennali di cui al precedente comma sono rapportati alla disponibilita' finanziaria prevista nel bilancio regionale per l' anno precedente integrata di una somma pari al tasso annuo programmato di inflazione. I programmi biennali di cui al precedente articolo 4, nei quali possono essere previste le linee gia' ammesse a finanziamento regionali e le eventuali modifiche di percorso nonche' le linee di nuova istituzione, sono corredati degli schemi di convenzione riferiti a ciascuna linea, elaborati secondo le previsioni di cui al successivo articolo 11 e sulla base della convenzione - tipo redatta ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 56. I programmi biennali ed i relativi schemi di convenzione sono approvati con deliberazione del consiglio provincia di Latina, sentiti i comuni di Ponza e di Ventotene, e trasmessi alla Regione per gli adempimenti di cui al successivo articolo 9 entro il 30 settembre dell' anno precedente.


Art. 6

(Domanda di inclusione in programma)

Al fine di essere prese in considerazione nell' elaborazione dei programmi biennali le aziende non anteriormente ammesse a finanziamento regionale debbono far pervenire alla provincia di Latina entro il 30 aprile dell' anno precedente:
a) relazione dell' attivita' svolta nell' anno precedente e relativa documentazione;
b) relazione tecnico - illustrativa del programma dei servizi con l' indicazione dei mezzi di trasporto, della periodicita' delle corse, degli itinerari, degli orari, delle tariffe e della dotazione organica;
c) piano economico finanziario di gestione;
d) dichiarazione di non usufruire di altri interventi finanziari concessi dallo Stato o dalla Regione per le stesse finalita'.
Le aziende che hanno gia' usufruito di finanziamenti, in virtu' della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 56, sono esonerate dall' inoltro della documentazione di cui al precedente comma.
Tali aziende sono tenute a comunicare alla provincia di Latina entro il 30 giugno dello stesso anno l' ammontare dei costi e dei ricavi presunti per il biennio successivo nonche' la dichiarazione di cui al precedente punto d).


Art. 7
(Misura del contributo)

La provincia di Latina determina per ciascun intervento programmato la misura del contributo di cui alla presente legge in relazione a:
1) il disavanzo di esercizio della relativa linea, determinato:
a) in base ai parametri ministeriali riguardanti il costo migliarico ed in funzione del numero massimo delle miglia che ciascun mezzo puo' percorrere in attuazione della convenzione di cui al successivo articolo 11, con l' applicazione del criterio di cui allo stesso articolo 11, secondo comma;
b) in base ai ricavi medi degli anni precedenti riferiti ad analoga linea e rapportati all' ipotesi di effettuazione di tutte le corse convenzionate nell' arco dell' anno;
2) le caratteristiche dei mezzi di trasporto in esercizio, con privilegio per quelli che assicurano l' approvvigionamento delle merci necessarie al regolare funzionamento dei servizi pubblici e sociali, secondo quanto previsto dall' articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 56;
3) le risorse finanziarie nella misura indicata al precedente articolo 5, secondo comma.
Il conteggio del disavanzo di esercizio e' riferito ad un numero di corse giornaliere di andata e ritorno non superiore a 310 annue. Le modalita' di esercizio delle linee ed i relativi orari sono determinati con la convenzione di cui al successivo articolo 11. Dette modalita' ed orari debbono consentire alle comunita' interessate di usufruire del servizio in maniera continuativa e con ogni possibile utilita', fatte salve le eventuali soppressioni delle corse per cause di forza maggiore connesse alle condizioni di navigabilita' del mare, adeguatamente documentate dalla Capitaneria di porto e dagli uffici locali marittimi della localita' di partenza delle corse stesse, e l' eventuale individuazione in programma di linee con ridotta frequenza giornaliera nel corso della settimana od altre specifiche pattuizioni opportunamente motivate.


Art. 8
(Svolgimento del servizio in pendenza di approvazione del programma)

Al fine di evitare l' interruzione del servizio od il proseguimento dello stesso senza le necessarie garanzie per l' utenza e per le aziende interessate, qualora alla scadenza del biennio la Regione non abbia provveduto ancora agli adempimenti di cui al successivo articolo 9, il servizio convenzionato continua ad essere svolto sulla base delle pattuizioni del biennio precedente.


Art. 9
(Determinazione delle modalita' di finanziamento ed accreditamento delle risorse finanziarie )

Per provvedere alle finalita' di cui alla presente legge, viene disposto apposito stanziamento in termini di competenza e di cassa negli esercizi finanziari di riferimento sul capitolo n. 14591, incrementato di anno in anno del tasso di inflazione programmato.
La Giunta regionale verifica la rispondenza del programma biennale, formulato ed approvato dalla provincia di Latina, alle finalita' della presente legge nonche' il rispetto dei criteri per la determinazione del contributo indicati nel precedente articolo 7, determina, nei limiti delle risorse disponibili, la misura del ripiano di disavanzo di esercizio ed autorizza l' accreditamento alla provincia di Latina delle somme finanziate.


Art. 10
(Erogazione del contributo)

Utilizzando la disponibilita' finanziaria annua, la provincia di Latina ripartisce a consuntivo i contributi di cui alla presente legge, tenendo conto dei criteri di cui al precedente articolo 7 ed in relazione ai costi di esercizio di ciascuna linea, determinati in base ai parametri ministeriali riguardanti il costo migliarico ed ai ricavi risultanti dai titoli di viaggio effettivamente rilasciati, previo distacco da apposito bollettario con madre e figlia, vidimato dalla Capitaneria di porto o dall' ufficio locale marittimo competente, riferito a ciascun mezzo convenzionato e recante l' indicazione delle rispettive corse. La provincia di Latina accredita alla Regione la somma eventualmente non erogata in attuazione dei criteri di cui al precedente comma sul capitolo n. 03318 di nuova istituzione che reca la seguente denominazione: << Somme non erogate alla provincia di Latina in attuazione della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 56 e successive modificazioni >>.
La provincia di Latina e' tenuta ad inviare alla Regione entro il 28 febbraio di ogni anno apposito rendiconto delle somme accreditate. Il contributo di cui al precedente articolo 2 e' erogato, a copertura totale o parziale dell' onere, dalla Regione ai comuni di Ponza e di Ventotene, previa esibizione da parte dei comuni stessi di idonea documentazione.
Il presidente della Giunta regionale o, per delega, l' Assessore regionale ai trasporti, vigila sulla corretta attuazione del servizio di cui alla presente legge anche attraverso un collaudatore che, con provvedimento dello stesso Presidente o, per delega, dell' Assessore regionale ai trasporti, sara' incaricato di accertarne la regolare esecuzione e sara' retribuito con i criteri di cui all' articolo 11 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.


Art. 11
(Convenzione)

Lo svolgimento del servizio finanziario con la presente legge e' subordinato alla stipula di apposita convenzione riguardante tra l' altro:
a) la linea convenzionata ed il relativo percorso;
b) il mezzo con il quale la linea stessa dovra' essere esercitata, la cui idoneita' deve essere preventivamente accertata dall' Amministrazione;
c) gli orari e le tariffe che dovranno essere praticati in relazione anche a quelli determinati dalla societa' convenzionata con il Ministero della marina mercantile;
d) il divieto di apportare variazioni od interruzioni anche temporanee al programma dei servizi autorizzati se non con le modalita e nei casi espressamente previsti in convenzione;
e) l' obbligo di tenuta dei mezzi impiegati in stato di efficienza e di decoro;
f) l' obbligo di osservanza della vigente legislazione in materia di lavoro per il personale addetto; g) le procedure, modalita' e documentazioni che debbono essere predisposte al fine di consentire l' accertamento, a mezzo di pubbliche autorita', dell' effettivo adempimento degli obblighi concessionari. Nella convenzione e', altresi' indicato se i natanti impiegati sono vincolati o meno allo svolgimento del servizio convenzionato, al fine di attribuire i costi fissi in misura proporzionale. L' approvazione dello schema di convenzione da parte del consiglio provinciale e le determinazioni regionali di cui al precedente articolo 9, secondo comma, consentono al presidente della provincia di Latina ed al legale rappresentante dell' azienda destinataria del contributo di stipulare il relativo atto formale di convenzione.
Nel caso di conferma del servizio convenzionato con i soggetti di cui al precedente terzo comma sottoscrivono apposito capitolato d' oneri, previo espletamento delle medesime procedure previste per la redazione e l' approvazione della convenzione originaria. L' inosservanza delle clausole contenute nella convenzione o nel capitolato d' oneri comporta la decadenza dai benefici di cui alla presente legge. Le convenzioni sono redatte tenendo conto della convenzione - tipo adottata dalla Regione ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 56.


Art.12
(Varianti al programma)

La provincia di Latina, sentiti i comuni di Ponza e di Ventotene, revisiona il programma biennale a seguito di modificazioni delle esigenze di collegamento verificatesi nel corso di attuazione dello stesso, modificando in tal senso anche gli schemi di convenzioni ed inoltra alla Regione le relative varianti. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, ne autorizza l' attuazione. Fino alla definizione del nuovo regime convenzionato e' attuata la disciplina in vigore.


Art. 13
(Abrogazioni)

Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 56, incompatibili con la presente legge.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.