Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio.

Numero della legge: 16
Data: 2 maggio 1995
Numero BUR: 13
Data BUR: 12/05/1995

L.R. 02 Maggio 1995, n. 16
Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio.

(Pubblicata nel B.U. 12 maggio 1995, n.13, S.O. n. 6)


Art. 1

1. Il punto 7), comma I dell'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87, e' sostituito dal seguente: «7) un dirigente dell'Assessorato regionale all'ambiente. o suo delegato».


Art. 2

1. Il punto 3), comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 87 del 1990 e' sostituito dal seguente: «3) il dirigente del settore decentrato provinciale agricoltura, foreste, caccia e pesca della Regione Lazio, o suo delegato;».

2. li punto 4), comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 87 del 1990, e' sostituito dal seguente: «4) il dirigente dello stabilimento ittiogenico di Roma, o suo delegato;».

3. Il punto 9), comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 87 dei 1990, e' sostituito dal seguente: «9) il dirigente del settore provinciale opere e lavori pubblici della Regione Lazio, o suo delegato».


Art. 3

1. Al comma 4, dell'articolo 8 della legge regionale n. 87 del 1990 va aggiunto il seguente periodo: «Non sono tenuti all'obbligo della licenza i minori di eta' inferiore ai 14 anni che esercitano la pesca con l'uso di' una sola canna, con o senza mulinello, purché accompagnati da persona maggiorenne con licenza di' pesca che sara' ritenuta responsabile in solido del comportamento del minore negli atti di pesca».


Art. 4

1. Il comma 10, dell'articolo 9 della legge regionale n. 87 del 1990 e' sostituito dal seguente:

«10. La tassa e la soprattassa annuale non sono dovute qualora non si eserciti la pesca nel corso di un intero anno di validita' della licenza».


Art. 5

All'articolo 9 della legge regionale n. 87 del 1990 l'ultima frase del comma 3 viene sostituita dalla seguente:
«Nella domanda l'interessato deve dichiarare espressamente di non avere riportato condanne per reati in materia di pesca e le eventuali sanzioni amministrative subite per violazioni in materia di pesca a seguito delle quali l'amministrazione provinciale puo' rilasciare la licenza con provvedimento motivato».


Art. 6

1. Il comma 12, dell'articolo [ I della legge regionale n. 87 del 1990, e' sostituito dal seguente:

«Nelle acque secondarie di categoria A e' vietato utilizzare la larva di mosca carnaria, o bigattino».

2. Il comma 14, dell'articolo 11 della legge regionale n. 87 del 1990, e' sostituito dal seguente:

«14) E' vietata la pesca con il sangue, usato come esca, come pasturazione o come additivo ad altri componenti».


Art. 7

1. La tabella di cui ali' articolo 12, comma 1 della legge regionale n. 87 del 1990 e' sostituita dalla seguente:


Specie
Misura minima cm
Periodo di divieto
Storione
(Arcipenser sturio)
60 
Trota comune
(Fario) (Salmo trutta trutta)
20 dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima
domenica di febbraio
Trota iridea
(Oncorynchus mykiss)
20 dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio
Trota pescata in lago25dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio
Salmerino
(Salvelinus fontinalis)
20 dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima
domenica di febbraio
Temolo
(Thymallus thymallus)
20dal l febbraio al 31 marzo
Coregone
(Coregonus lavaretus)
30 dal 15 dicembre al 30 gennaio
Luccio
(Esox lucius)
30 dal 15 febbraio al 30 marzo
Tinca
(Tinca tinca)
20 dal 15 maggio ai 30 giugno
Carpa
(Cyprinus carpio)
25 dal 15 maggio al 30 giugno
Carpe erbivore 25 
Anguilla
(Anguilla anguilla)
25 
Cefali e altre specie di Mugillidi
(mugil spp.)
15 
Pesce persico
(Perca fluvíatilis)
18dal 15 aprile al 30 maggio
Persico trota
(Black bass)
(Micropterus salmoides)
20 
Spigola
(Dicentrarchus labrax)
25 
Pesce Re
(Odontesthes bonariensis)
20 dal 1 5 marzo al I 5 luglio
Barbo
(Barbus plebejus)
18dal 15 maggio al 30 giugno
Barbo canino
(Barbus meridionalis)
16dal 15 maggio al 30 giugno
Cavedano
(Leuciscus cephaius)
18 dal 15 maggio al 30 giugno

2. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 87 del 1990, e' sostituito dal seguente:

«4. Per le specie marine oggetto di pesca catturate in acque interne e non menzionate nell'elenco di cui al comma 1, valgono le misure stabilite dalle disposizioni in materia di pesca marittima».


Art. 8

1. Il comma 2, dell'articolo 12 della legge regionale n. 87 dei 1990, viene modificato come segue:

«2. Le lunghezze minime totali si misurano dall'apice del muso a bocca chiusa alla estremita' del lobo piu' lungo della pinna caudale, oppure all'estremita' della pinna caudale quando questa non presenta i due lobi».


Art. 9

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 87 dei 1990, e' sostituito dal seguente:

«1. La pesca a scopo di fecondazione artificiale e' autorizzata, nei periodi di divieto, dietro domanda di regolare permesso, dall'amministrazione provinciale competente per territorio. La verifica tecnica delle operazioni puo' essere svolta sia dalle amministrazioni provinciali, nei rispettivi territori, sia dallo stabilimento ittiogenico».

2. Il comma 4, dell'articolo 13 della legge regionale n. 87 dei 1990, e' sostituito dal seguente:

«4. L'amministrazione provinciale competente per territorio detta le prescrizioni che devono essere osservate perché l'esercizio della facolta' concessa non sia rivolto ad altro fine».


Art. 10

1. Il comma 11 dell'articolo 14 della legge regionale n. 87 del 199ó, e' sostituito dal seguente:

«11. I pescatori in esercizio di pesca con la canna debbono stare ad una distanza di rispetto di almeno dieci metri l'uno dall'altro, salvo consenso del pescatore primo occupante».

2. Il comma 13. dell'articolo 14 della legge regionale n. 87 del 1990, e' sostituito dal seguente:

«13. la' vietato l'esercizio della pesca sportiva effettuato con natanti trainati da motori. Non sono tenuti al rispetto, di tale divieto i pescatori anziani di eta' 'superiore ai 65 anni ed i pescatori invalidi».

3. All'articolo 14 della legge regionale n. 87 del 1 990, e' aggiunto il seguente comma 25-bis.

"25-bis. La pesca del Pesce Re e' limitata a non piu' di otto esemplari a giornata per pescatore sportivo».


Art. 11

1. Al comma 3, dell'articolo 30, della legge regionale n. 97 del 1990, e' aggiunta la seguente proposizione:
«L'amministrazione provinciale puo' autorizzare per le gare di pesca deroghe alle limitazioni previste dalla legge in merito al numero delle catture ed all'uso delle esche».

2. Il comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 87 del 1990, e' sostituito dal seguente:

«7. La provincia competente per territorio puo' programmare campi di gara permanenti che possono essere affidati in gestione, previa regolare convenzione ad Associazioni per pescatori sportivi. Nei campi di gara permanenti viene vietata la pesca professionale. I campi di gara affidati in gestione alle Associazioni sportive non possono essere preclusi alla libera pesca se non nei giorni delle gare e di quelli immediatamente precedenti. 1 giorni di chiusura non possono comunque superare il numero 3 per settimana».


Art. 12

1. All'articolo 32 della legge regionale n. 87 del 1990, vengono aggiunte le seguenti parole: " e il certificato di buona salute del prodotto ittico rilasciato dal veterinario».


Art. 13

1. Al comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale n. 87 dei 1990, e' aggiunta la seguente: «funge da segretario un dipendente dell'amministrazione provinciale».


Art. 14

1. L'articolo 43 della legge regionale n. 87 del 1990, tabella esclusa, e' cosi' sostituito:

«Art. 43.
(Sanzioni amministrative )

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti e salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le sanzioni di cui all'allegata tabella.

2. L'ammontare are della somma dovuta per la violazione viene determinata secondo la gravita' dell'illecito, l'entita' dei danno arrecato all'ittiofauna e all'ambiente, l'eta' del trasgressore, nonché l'eventuale recidiva, secondo il, disposto della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.

3. Nel casi previsti dagli articoli 9 e 10, l'amministrazione provinciale competente in relazione alla residenza dei trasgressore, dispone la sospensione e la revoca della licenza di pesca con le modalita' di cui agli stessi articoli.

4. Le reti e gli attrezzi non consentiti e non bollati sono soggetti a sequestro cautelativo e custodia presso le amministrazioni provinciali e resi al pagamento delle sanzioni previste dalla presente legge.

5. 1 prodotti vivi della pesca oggetto della violazione contestata sul luogo ove e' avvenuta la cattura, saranno sequestrati e rimessi in acqua con cura, slamati, provvedendo, se dei caso, al taglio della lenza. Negli altri casi ed in caso di pesci morti, i prodotti della pesca oggetto della violazione saranno sequestrati e, quando possibile, devoluti in beneficenza, oppure destinati alla distribuzione.

6. Chiunque rifiuta' di esibire la licenza di pesca o oppone resistenza ad agenti in servizio di vigilanza e' soggetto, oltreché alla sanzione prevista nella tabella allegata al presente articolo 14, al ritiro della stessa per un periodo di un anno. In caso di reiterazione dell'infrazione, il periodo di ritiro della licenza e' elevato ad anni cinque.

7. li pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca non e' soggetto ad alcuna sanzione purché provveda all'esibizione della stessa presso l'amministrazione provinciale competente entro dieci giorni dalla data di richiesta di esibizione.

8. Per le violazioni di disposizioni della presente legge, fatta esclusione dell'infrazione di cui ai punti 15 e 16 dell'allegata tabella, il trasgressore e gli eventuali responsabili in solido sono ammessi, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del processo verbale di accertamento, al pagamento di una somma pari ad un terzo dell'ammontare massimo della sanzione prevista o se piu' favorevole al doppio del minimo ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689 dei 1991.

9. Il punto d'ordine numero 11 della tabella allegata all'articolo 43 della legge regionale n. 87 dei 1990, e' cosi' sostituito: "11. Inosservanza delle norme che vietano la pesca nelle ore notturne e che stabiliscono limitazioni di cattura (articolo 14, primo, quarto, quinto, sesto e settimo comma): sanzioni amministrative da L. 150.000 a L. 900.000».

10. Dopo il punto d'ordine numero 24 della tabella allegata all'articolo 43 della legge regionale n. 87 del 1990, e' aggiunto il punto seguente: numero 24-bis:
«24-bis. Operazioni di ripopolamento non autorizzate dall'amministrazione provinciale (articolo 19, secondo, terzo e quarto comma): sanzioni amministrative da L. 500.000 a L. 3.000.000».


Art. 15

1. Il comma 1, dell'articolo 44 della legge regionale n. 87 del 1990, e' sostituito dal seguente:

«1. Gli importi delle tasse e delle soprattasse per il rilascio delle licenze di pesca e per i rinnovi annuali sono stabiliti dalla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni».


Art. 16

1. Il comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale n. 87 del 1990, e' sostituito dal seguente:

«4. La Regione trattiene al massimo il 35 per cento di dette entrate per attuare interventi di protezione o recupero degli ambienti lacuali e fluviali, per il Finanziamento dell'attivita' di studio, ricerca e sperimentazione nel campo idrobiologico svolta istituzionalmente tramite lo stabilimento ittiogenico e l'istituto zooprofilattico od altri soggetti designati volta per volta a seconda delle esigenze dalla Giunta regionale su proposta della commissione regionale consultiva, per attuare interventi a favore dei pescatori professionali e di sviluppo dell'acquacoltura nonché per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge. La Regione riserva una quota non inferiore al 5 per cento delle entrate ad essa spettanti in favore di iniziative promozionali da parte delle organizzazioni professionali e dei pescatori delle associazioni o federazioni dei pescatori dilettanti o sportivi, effettivamente presenti ed operanti nella Regione, sulla base di programmi presentati dalle stesse ed approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale all'agricoltura, previo parere della Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4».


Art. 17

1. Il comma 6 dell'articolo 44 della legge regionale n. 87 del 1990, e' sostituito dal seguente:

«6. Le amministrazioni provinciali utilizzano i contributi erogati dalla Regione per far fronte alle spese derivanti dalle funzioni delegate, per attuare i programmi di ripopolamento, per un'adeguata vigilanza ai fini di una piu' efficace tutela dell'ittiofauna e, in base al numero delle licenze di categoria «B» rilevato in ogni provincia, una quota comunque non inferiore al 20 per cento da utilizzare per:
a) una piu' diffusa educazione alieutica nelle scuole medie ed elementari da realizzarsi sulla base di programmi predisposti con la supervisione dell'Assessorato regionale all'ambiente, con la collaborazione dei provveditorati agli Studi competenti dei comuni interessati della federazione dei pescatori sportivi e delle associazioni delgi stessi
b) la sistemazione delle sponde di specchi e corsi d'acqua ad elevata pressione piscatoria, nell'ambito provinciale con l'istituzione di apposite zone organizzate anche per l'esercizio della pesca sportiva da parte dei non deambulanti;
c) l'incentivazione e la realizzazione di un programma di manutenzione e pulizia periodiche delle sponde nei luoghi sopra indicati onde consentire una piu' ampia e maggiore vivibilita' dell'ambiente fluvialee lacustre che favorisca il pieno inserimento del pescatore sportivo nell'ambiente naturale di esercizo del suo sport".


Art . 18

1. La prima frase del comma 2, dell'articolo 45 della legge regionale n. 87 del 1990, viene sostituita con la seguente: «Non e' convertita l'iscrizione dei pescatore a piu' di due associazioni di pescatori riconosciute».


Art. 19

1. Il capitolo di bilancio n. 22401, che nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995, ha avuto il codice n. 21173, citato nel comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale n. 87 del 1990, viene denominato come segue: «Spese e contributi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, per la ricerca, per le attivita' e per il funzionamento dello stabilimento ittiogenico».

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.