Prevenzione degli incendi nei boschi e interventi per la ricostituzione boschiva.

Numero della legge: 5
Data: 4 febbraio 1974
Numero BUR: 5
Data BUR: 25/02/1974

L.R. 04 Febbraio 1974, n. 5
Prevenzione degli incendi nei boschi e interventi per la ricostituzione boschiva.


Art. 1
(Boschi contemplati)

Nella Regione Lazio, i boschi danneggiati dal fuoco non potranno avere altra destinazione e qualita' di coltura diversa da quella silvana e dovranno essere sottoposti ad interventi di ripristino, a norma della presente legge.
Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 ferma restando la norma relativa all' ammenda, di cui all' art. 26 della legge 30- 12- 1923, n. 3267 quando si sia verificato danno al soprassuolo boschivo.


Art. 2
(Attribuzioni)

Il servizio ed i compiti di prevenzione, avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi sono esercitati dallo Ispettorato Regionale delle Foreste e dagli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste.


Art. 3
(Personale che puo' essere adibito alle operazioni antincendio - Obblighi per la segnalazione e spegnimento da parte dei privati)

La Regione, tramite gli Ispettorati Regionali e Ripartimentali delle Foreste, nonche' i Comandi Stazione Forestali, recluta per lo spegnimento degli incendi le persone ritenute idonee, ai sensi dell' art. 33 del RD 30- 12- 1923, n. 3267.
Dette persone si intendono assunte ai sensi dell' art. 19 della legge 29- 4- 1949, n. 264 e saranno rimunerate secondo le tariffe vigenti. In caso di infortunio durante le operazioni di avvistamento, segnalazione e spegnimento o di azioni comunque ad esse connesse, al personale che vi prende parte si applicano le norme previste per gli infortuni sul lavoro nel DPR 30- 6- 1965, n. 1124. La Regione potra' anche avvalersi della partecipazione volontaria di giovani alle attivita' di prevenzione indiretta (a mezzo di propaganda) degli incendi boschivi.
Promuovera' inoltre, tramite l' Assessorato all' Agricoltura, la formazione dei giovani per la diretta partecipazione alla tutela del patrimonio boschivo e al lavoro di rimboschimento, costituendo Centri operativi coordinati dai Ripartimenti Forestali dotati di mezzi tecnici idonei e organizzera' corsi di informazione e preparazione tecnica.
La partecipazione a tali corsi con esito ritenuto soddisfacente, costituisce titolo per le assunzioni di cui al precedente comma I.
Chiunque avverta un incendio che abbia intaccato o minacci un bosco e' tenuto a darne l' allarme al piu' prossimo Comando Stazione Forestale, o dei Carabinieri, o dei Vigili del Fuoco oppure al Comune.
Le infrazioni saranno punite con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 20.000.


Art. 4
(Specializzazione del personale)

L' Assessorato Regionale dell' Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca, Ecologia, puo' indire corsi di aggiornamento o attuare altre iniziative per la specializzazione del personale da destinare allo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge.


Art. 5
(Mezzi di prevenzione, avvistamento ed estinzione)

Ai fini della prevenzione, dell' avvistamento e dell' estinzione degli incendi, la Regione a mezzo dei suoi Organi competenti per la materia di cui alla presente legge, provvede:
- alla costruzione di piste o strade forestali per la posa in opera delle torri antincendio;
- alla realizzazione di torri e posti di avvistamento, apparecchi di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione;
- alle costruzioni di eventuali canalizzazioni e condutture fisse e mobili, serbatoi, uso di estinguenti e ritardanti di ogni tipo;
- all' uso di mezzi di trasporto, specie quelli adatti a percorrere strade e piste di montagna;
- alla dotazione di viveri ed altri approvvigionamenti ed attrezzature necessarie per il personale, adibito alle operazioni di cui alla presente legge, che deve operare lontano dai centri abitati.


Art. 6
(Divieti)

Nei terreni e boschi distrutti o danneggiati dal fuoco di cui all' art. 1 della presente legge sono sempre vietati:
a) tutti i lavori che comportano comunque movimento di terreno, ad eccezione di quelli necessari alla ricostituzione del bosco;
b) la trasformazione del bosco e del terreno in qualita' di coltura diversa da quella silvana;
c) il pascolo di qualsiasi specie di animali;
d) l' esercizio venatorio;
e) il transito di animali o mezzi meccanici, all' infuori di quelli addetti ed adibiti ai soli lavori di ricostituzione del bosco.
Per le infrazioni ai divieti sopra riportati si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
1) da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni decara di terreno smosso o scavato. Le frazioni di decara si arrotondano all' unita' superiore;
2) da L. 1.000 a L. 10.000, rispettivamente per ogni capo di bestiame bovino o per ogni capo di bestiame caprino, ovino o di altra specie;
3) da L. 5.000 a L. 10.000 per il transito di animali;
4) da L. 20.000 a L. 40.000 per il transito di mezzi meccanici;
5) da L. 20.000 a L. 80.000 a persona per l' esercizio venatorio.


Art. 7
(Cartografia e Programmazione)

La Regione per il proprio territorio cura la pubblicazione di una idonea cartografia generale e particolare contenente le seguenti indicazioni:
- Sede dei Comandi Stazione Forestali e dei Vigili del Fuoco;
- Localizzazione dei punti di avvistamento, di segnalazione e comunicazione;
- Posti telefonici pubblici;
- Ubicazione delle sorgenti, corsi d' acqua, serbatoi, ecc., idonei per il rifornimento dell' acqua;
- Rete viaria utile per la lotta antincendio.
La difesa del patrimonio silvo - pastorale dagli incendi e' oggetto di programmazione da parte della Regione tenuto conto delle esigenze locali e dei fondi stanziati, di cui all' art. 9.


Art. 8
(Ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dagli incendi)

I boschi danneggiati o distrutti dagli incendi devono essere ricostituiti dai proprietari, se governati a ceduo, col taglio di succisione, se di alto fusto con la semina o piantagione.
Tali operazioni debbono essere eseguite entro e non oltre la stagione silvana in cui l' incendio si e' verificato, salvo proroghe da concedersi dall' Ispettorato Forestale competente per territorio.
Le operazioni di ricostituzione sono ammesse a godere del contributo fino al 75% della spesa riconosciuta ammissibile dall' Ispettorato Forestale a presentazione della domanda con relativa perizia.
Per gli Enti pubblici il contributo potra' essere elevato fino all' 85%.
Il contributo e' liquidato per 2/ 3 ad ultimazione dei lavori, per il residuo terzo trascorsi 5 anni dalla data di ultimazione degli stessi, accertato il loro esito positivo.
Trascorsi 5 anni dall' ultimazione dei lavori senza che sia stato conseguito esito favorevole, il residuo passa nelle economie.
Qualora il proprietario non provveda ad iniziare l' opera di ricostituzione nei termini sopra stabiliti, questa verra' eseguita dagli Organi regionali competenti che si sostituiranno al proprietario previa autorizzazione da parte dell' Assessorato all' Agricoltura e Foreste.
In tale caso, il proprietario dovra' rimborsare a chi di competenza la differenza tra la somma effettivamente spesa per l' esecuzione dei lavori predetti e l' ammontare del contributo che gli sarebbe spettato qualora avesse eseguito egli stesso i lavori.
In caso di rifiuto la somma verra' recuperata con le norme stabilite per la esazione delle contribuzioni dirette.


Art. 9
(Disposizioni finanziarie)

Per l' attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge e' autorizzata la spesa annuale di L. 250 milioni. Tale somma sara' prelevata dal cap. 2981 del bilancio di previsione con riduzione della voce riguardante << Interventi vari nell' ambito della programmazione regionale >> e corrispondente iscrizione della somma stessa al cap. 1731 da istituirsi nel bilancio medesimo con la seguente denominazione:
<< Spese per la prevenzione degli incendi nei boschi, per le operazioni di primo spegnimento e per gli interventi per la ricostituzione boschiva >>.


Art. 10

Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con proprio decreto, su proposta dell' Assessore al bilancio, le necessarie variazioni di bilancio.


Art. 11
(Disposizioni per la conciliazione della sanzioni amministrative)

Le violazioni alla presente legge sono contestate immediatamente dai verbalizzanti, o notificate dall' Ispettorato Forestale, tramite il Comune o la Stazione Forestale, al trasgressore, con l' indicazione della norma violata e della sanzione prevista.
Il trasgressore entro 30 giorni, e' ammesso a pagare alla Regione Lazio direttamente, o con vaglia postale, l' importo minimo della sanzione prevista per la trasgressione contestatagli, e, per ottenere l' effetto liberatorio, deve trasmettere la ricevuta del versamento effettuato all' Ispettorato Forestale.
I proventi delle infrazioni verranno imputati su apposito capitolo da istituire, nel bilancio della Regione con il n. 362 e la seguente denominazione: << Proventi da infrazioni alla legge sulla prevenzione degli incendi nei boschi, sulle operazioni di spegnimento, sugli interventi per la ricostituzione boschiva >>.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1974
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 1° febbraio 1974.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.