L.R. 01 Luglio 1994, n. 26 |
Interventi a favore delle strutture interessate alla difesa del litorale.
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Art. 1 (Finalita') 1. La Regione, concede contributi a favore di operatori privati titolari di concessioni demaniali marittime per stabilimenti balneari ad uso pubblico e per gli edifici al servizio del diportismo nautico, al fine di consentire l'adeguamento, la modifica o la riconversione delle tipologie e delle strutture stesse alle esigenze della difesa del litorale nonché al mantenimento ed alla salvaguardia mediante la sostituzione delle strutture stesse con altre di idonea tipologia. Art. 2 (Criterio di intervento) 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con i comuni interessati e le associazioni di categoria, sentito il parere della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale, approva i progetti relativi ad una o piu' tipologie di strutture di facile rimozione comprensivi, anche, di servizi e di impianti complementari all'attivita' balneare. Art. 3 (Presentazione delle domande) 1. Successivamente all'approvazione delle tipologie di cui all'art. 2 i concessionari presentano entro il secondo semestre di ogni anno apposita domanda di contributo corredata da relativo progetto e da copia dell'atto di concessione demaniale marittima che ne attesti la titolarieta' all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, che provvede a richiedere, ove necessario, i pareri di rito. 2. E' vietato il cumulo con altri eventuali contributi disposti dallo Stato, dalla stessa Regione o da altri enti pubblici per le medesime finalita' di cui all'art. 1. Art. 4 (Competenza comunale) 1. I comuni costieri marittimi rilasciano le dovute autorizzazioni per le strutture dirette al conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, previa sottoscrizione di apposito atto d'obbligo attestante l'impegno a realizzare l'opera per il motivo per il quale e' chiesto il contributo. 2. Qualora i comuni non rilasciano entro novanta giorni le autorizzazioni, i poteri sostitutivi saranno assunti dalla Regione ai sensi dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 3. Nel caso di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, cosi' come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di opere esistenti, non sono necessarie ulteriori autorizzazioni. Art. 5 (Presentazione delle domande) 1. Le domande, indirizzate all'Assessorato regionale ai lavori pubblici, devono essere corredate dai seguenti documenti: a) relazione tecnico-descrittiva dell'intervento; b) analitico preventivo di spesa; c) autorizzazione comunale; d) progetto esecutivo corredato di documenti ed atti relativi alla verifica di compatibilita' ambientale ai sensi della legge sulla protezione delle bellezze naturali del 29 giugno 1939, n. 1497, nel testo vigente, con riferimento alle norme e prescrizioni del piano territoriale paesistico regionale. 2. La Giunta regionale procede con propria deliberazione alla concessione dei contributi. 3. L'Assessorato regionale ai lavori pubblici provvede alla vigilanza ed alla verifica dell'esecuzione delle opere, rilasciando infine apposito certificato di ultimazione dei lavori. Art. 6 (Agevolazioni finanziarie) 1. Gli interventi finanziari regionali di cui all'art. 1 consistono in contributi annuali da erogarsi nella misura massima del 50 per cento sul totale della spesa riconosciuta ammissibile. 2. La durata dei contributi annuali e' fissata in un massimo di anni tre e gli stessi sono corrisposti direttamente ai richiedenti in rate annuali posticipate. 3. I contributi possono essere scontati presso gli istituti finanziari, previa cessione di credito, ed essere corrisposti direttamente agli istituti di credito indicati dai beneficiari del contributo medesimo. Art. 7 (Disposizioni finanziarie) 1. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla legge e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1 miliardo sul capitolo n. 32414 che si istituisce nel bilancio 1994 con la denominazione: «Contributi a favore di operatori privati titolari di concessioni demaniali marittime per interventi a tutela delle strutture interessate alla difesa del litorale». 2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 32413 del bilancio regionale 1993. Art. 8 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |