| L.R. 30 Ottobre 2008, n. 19 |
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Modifiche a disposizioni legislative in materia di attività produttive di cui alle leggi regionali 18 novembre 1999, n. 33, 28 aprile 2006, n. 4, 29 novembre 2006, n. 21, e successive modifiche
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore del commercio” e successive modifiche) 1. All’articolo 4 della l.r. 33/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
1) le parole: “In particolare sono considerati in possesso del requisito professionale indicato al comma 3:” sono sostituite dalle seguenti: “Sono inoltre considerati in possesso dei requisiti professionali:”; 2) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
b ter) coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto da un’altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.”.
“o regionale,”; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
essere costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative almeno a livello regionale.”. 3. All’articolo 7 della l.r. 33/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 6 dopo le parole: “a livello provinciale” sono inserite le seguenti: “o regionale”. 4. Il numero 1) della lettera d) del comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 33/1999 è sostituito dal seguente:
5. L’articolo 32 della l.r. 33/1999 e la lettera c) del comma 1 dell’articolo 82 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 sono abrogati. 6. Al comma 3 dell’articolo 45 della l.r. 33/1999, come sostituito dall’articolo 111, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, dopo le parole: “dell’azienda” sono aggiunte le seguenti: “, effettuati secondo la normativa vigente.”. Art. 2 1. Al comma 3 dell’articolo 115 della l.r. 4/2006 le parole: “e gestione” sono soppresse. 2. L’articolo 116 della l. r. 4/2006 è sostituito dal seguente: “Art. 116 (Agevolazioni per il commercio alimentare svolto da esercizi di vicinato siti nei comuni totalmente o parzialmente montani con popolazione residente fino a mille abitanti) 1. La Regione sostiene il commercio alimentare svolto da esercizi di vicinato, siti nei comuni totalmente o parzialmente montani, così come classificati dalla legge 25 luglio 1952, n 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani) e successive modifiche, con popolazione residente fino a mille abitanti, attraverso la concessione di contributi per le spese di riqualificazione, rinnovo dell’impresa e apertura di nuove attività. 2. I beneficiari dei contributi sono gli esercizi di vicinato di cui al comma 1, costituiti in ditta individuale o società di persone, che svolgono attività di vendita al dettaglio in sede fissa prevalentemente nel settore merceologico alimentare. 3. I contributi sono concessi in una percentuale non superiore al 50 per cento del totale delle spese sostenute e riconosciute ammissibili e nella misura massima di 15 mila euro, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. 4. Gli oneri connessi all’attuazione del presente articolo gravano sulle dotazioni del capitolo B31511.”. Art. 3 1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 21/2006 è sostituita dalla seguente:
2. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 21/2006 dopo le parole: “lettere b)” sono inserite le seguenti: “, numero 2,”. 3. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) è abrogata; b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: “diploma di scuola alberghiera” sono inserite le seguenti: “o attestato”; b) alla lettera b) del comma 1 le parole: “se trattasi di socio di società a responsabilità limitata” sono sostituite dalle seguenti: “nel caso di partecipazione a società in qualità di socio”; c) al comma 4 le parole: “lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c),”; d) al comma 5: 1) dopo le parole: “devono essere posseduti” sono inserite le seguenti: “, al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione di cui all’articolo 11,”; 2) la parola: “delegata” è sostituita dalla seguente : “preposta”. 5. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 21/2006, dopo le parole “alimenti e bevande somministrati”, sono aggiunte le seguenti: “, ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, i pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare preconfezionato all’origine”. 6. All’articolo 11 della l.r. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dopo le parole: “si intende esercitare l’attività di somministrazione” sono aggiunte le seguenti: “, nonché deve essere attestato il possesso dei requisiti professionali previsti dall’articolo 8”; b) al comma 5: 1) alla lettera b) le parole: “del sistema HACCP e” sono soppresse; 2) alla lettera c) la parola: “delegato” è sostituta dalla seguente: “preposto”. 7. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 21/2006 è sostituito dal seguente:
8. All’articolo 15 della l.r. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera e) del comma 2 dopo le parole: “secondo le modalità previste dall’articolo 14” sono aggiunte le seguenti: “e nel termine di cui alla lettera a)”; b) al comma 4 le parole: “o della mancata adozione dell’apposito sistema HACCP” sono soppresse. 9. All’articolo 17 della l.r. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 4 le parole: “dai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “dai comuni”; c) il comma 9 è abrogato. “Art. 20 (Sanzioni pecuniarie) 1. Chiunque svolge l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza le prescritte autorizzazioni, o quando queste sono decadute o sospese, ovvero viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 17 commi 2, 3 e 8, e 18 comma 2, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3 mila euro a 10 mila euro. 2. Chiunque viola le disposizioni contenute nell’articolo 16 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2 mila 500 euro a 7 mila 500 euro. 3. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco, fatto salvo quanto disposto all’articolo 15, comma 1, può inoltre disporre la sospensione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo non superiore a dieci giorni. 4. Il comune provvede all’accertamento, irrogazione, e riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo con le modalità e procedure previste dalla normativa vigente in materia. 5. Per fini di tutela e dell’ordine e della sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti in materia.”. 11. All’articolo 25 della l.r. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 6:
2) dopo le parole: “nuovi esercizi di somministrazione” sono inserite le seguenti: “nei comuni con popolazione residente superiore a cinquemila abitanti”. Art. 5(1) (Disposizione transitoria) 1. Nelle more dell’approvazione del futuro documento programmatico per il commercio su aree pubbliche, i comuni non rilasciano nuovi titoli autorizzatori di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b) della l.r. 33/1999 e successive modifiche per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 30 ottobre 2008 Marrazzo nota: (1) ) Comunicato relativo alla Legge Regionale Lazio 30 ottobre 2008, n. 19 concernente: «Modifiche a disposizioni legislative in materia di attività produttive di cui alle leggi regionali 18 novembre 1999, n. 33, 28 aprile 2006, n. 4, 29 novembre 2006, n. 21 e successive modifiche» (Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 129 al Bollettino Ufficiale n. 41 del 7 novembre 2008, Parte I). Nel sopraindicato Bollettino, per mero errore materiale, alla pagina 7 l’Art. 5 (Disposizioni transitorie) deve intendersi l’Art. 4. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |