L.R. 04 Luglio 1994, n. 29 |
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, recante: "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali".
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Art. 1 1. L'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 76, e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Oggetto delle tasse) 1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e ai provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli enti da essa delegati ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158.». Art. 2 1. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 30 del 1980, e' sostituito dal seguente: «5. Quando la misura della tassa e' in funzione della popolazione dei comuni, questa e' desunta dai dati ISTAT riferiti alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno per il quale il tributo e' dovuto.». Art. 3 1. L'art. 4 della legge regionale n. 30 dei 1980, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Riscossione coattiva) 1. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.». Art. 4 1. 1 commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 30 dei 1980, sono sostituiti dai seguenti: «1. Chi esercita un'attivita' per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale, senza avere ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella soprattassa pari al doppio della tassa dovuta. 2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali, senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto, e' soggetto a sanzioni nella misura prevista dalla normativa in materia di tasse sulle concessioni governative, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.». Art. 5 1. L'art. 7 della legge regionale n. 30 del 1980, e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Accertamento e definizione delle violazioni) 1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede dei competenti uffici regionali, da qualsiasi funzionario o impiegato addetto agli uffici stessi. 2. 1 processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, all'Assessorato regionale bilancio e tributi, per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, intendendosi sostituiti all'Ufficio del registro e all'intendenza di finanza, rispettivamente, il settore regionale "contenzioso" e il Presidente della Giunta regionale.». Art. 6 1. L'art. 8 della legge regionale n. 30 del 1980, e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Riscossione delle sanzioni e soprattasse) 1. Le soprattasse applicate e le sanzioni irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla tesoreria regionale mediante versamento su apposito conto corrente postale.». Art. 7 1. L'art. 9 della legge regionale n. 30 del 1980, e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Ricorsi amministrativi) 1. Avverso l'iscrizione a ruolo del tributo e della soprattassa, prevista dall'art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e' ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimita' e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, al Presidente della Giunta regionale. 2. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche al settore regionale "contenzioso" ed al concessionario della riscossione, non sospende l'esecutivita' del ruolo. Tuttavia il Presidente della Giunta regionale, sentito l'ufficio competente, ha facolta' di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati. 3. Ai sensi del citato art. 16 della legge n. 408 del 1990, la decisione del Presidente della Giunta regionale e' definitiva. Resta ferma l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo, che l'interessato puo' proporre entro centottanta giorni dalla notifica della decisione del Presidente della Giunta regionale o, in mancanza di questa, dal sessantesimo giorno della notifica - del ricorso.». Art. 8 1. L'art. 10 della legge regionale n. 30 del 1980, e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Delega) 1. Il Presidente della Giunta regionale puo' delegare l'Assessore al bilancio ed ai tributi, all'adozione dei provvedimenti di propria competenza previsti dalla presente legge, nel rispetto delle disposizioni fissate dalla legge regionale 18 maggio 1992, n. 35.». Art. 9 1. L'art. 14 della legge regionale n. 30 del 1980, e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Aggiornamento dell'archivio tributario regionale) 1. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi, elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, cosi' come modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 1992, n. 31, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono tenuti, entro trenta giorni dalla data di adozione dei provvedimenti stessi o della relativa variazione, a trasmetterne copia alla Regione, assessorato bilancio e tributi, settore finanze tributi. Tali provvedimenti devono contenere, espressamente, tra l'altro, gli estremi del bollettino del conto corrente postale nonche' la somma corrisposta per tassa di rilascio regionale. 2. Gli enti di cui al comma 1, sono, altresi', tenuti a trasmettere annualmente al suddetto settore finanze e tributi elenchi dei contribuenti assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali, distinti per categoria e classificazione.». Art. 10 (Importi delle tasse) 1. Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le misure delle tasse relative ai numeri d'ordine 17-sub a) e 17-sub b) della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n.30, e successive modificazioni ed integrazioni, dovute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono elevate, con effetto da tale data, a L'125.000, sia per la tassa di rilascio sia per la tassa annuale. Art. 11 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |