Ristrutturazione dei servizi e determinazioni dell'organicodelle qualifiche dirigenziali degli istituti autonomi per le case popolari del Lazio.

Numero della legge: 41
Data: 29 agosto 1991
Numero BUR: 26
Data BUR: 20/09/1991

L.R. 29 Agosto 1991, n. 41
Ristrutturazione dei servizi e determinazioni dell'organicodelle qualifiche dirigenziali degli istituti autonomi per le case popolari del Lazio.



Art. 1

1. La presente legge individua l'assetto organizzativo degli istituti autonomi per le cese popolari del Lazio.

2. Le strutture organizzative di ciascun istituto si articollano in settori ed uffici, in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36.

3. I settori nei quali si articolano i singoli istituti sono individuati nella tabella "A" allegata alla presente legge.

4. I consigli di amministrazione provvedono nel limite massimo previsto dalla tabella di cui al precedente terzo comma all'articolazione dei settori ed uffici ed alla individuazione analitica delle competenze di questi ultimi tenendo conto sia dell'attivita' amministrative, tecniche e gestionali, sia del decentramento territoriale delle attivita' medesime.

5. Per gaarantire l'integrazione funzionale fra le diverse strutture e per attuare specifiche finalita', ciascun istituto puo' prevedere la costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari aventi, di norma, carattere di temporaneita'.

6. Per quanto riguarda l'istituto autonomo per le case popolari di Roma, l'assetto organizzativo e' transitorio in attesa della attuazione dell'area metropolitana prevista dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed, in particolare, della ridefinizione delle funzioni e delle competenze.


Art. 2

1. Qualora le esigenze funzionali dell'organizzazione del lavoro lo richiedano, gli istituti autonomi per le case popolari possono istituire, nell'ambito delle strutture organizzative di cui al precedente articolo, unita' organiche operative, denominate sezioni, la responsabilita' e' affidata a personale inquadrato nella VIII qualifica funzionale. 2. Il numero di dette sezioni e' determinato sulla base di criteri di funzionalita' e tempestivita' della organizzazione del lavoro.


Art. 3

1. La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali degli istituti e' stabilita dalla allegata tabella "B".

2. La dotazione organica delle restanti qualifiche funzionali e' determinata con legge regionale su proposta dei rispettivi consigli di amministrazione, tenuto conto:
a) dell'entita' del patrimonio dell'istituto stesso, nonche' di quello dei comuni e dei terzi gestito nelle diverse forme di locazione e riscatto;
b) dell'entita' degli interventi di manutenzione e di quelli per la realizzazione di nuovi complessi abitativi;
c) dell'entita' di eventuali programmi speciali pluriennali convenzionati con gli enti locali.

3. Le proposte dei consigli di amministrazione devono essere formulate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza la Giunta regionale nomina un commissario con l'incarico di formulare la proposta fissandogli un termine per l'adempimento .

4. In sede di prima applicazione della legge regionale di cui al precedente secondo comma i posti che, dopo l'applicazione del successivo quinto comma, risulteranno vacanti alla data di entrata in vigore della predetta legge verranno coperti secondo quanto disposto dai successivi sesto, settimo ed ottavo comma.

5. Il personale in servizio presso gli istituti da almeno otto anni, con rapporto trasformatosi a tempo indeterminato a seguito di decisioni giurisdizionali, e' inquadrato in ruolo con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I posti vacanti nella quarta qualifica vengono coperti ai sensi dell'articolo 5 della degge regionale 15 marzo 1990, n. 31, cosi' come modificato dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 11, attraverso una selezione alla quale e' ammesso il personale dell'istituto autonomo per le case popolari interessato inquadrato nelle qualifiche terza e seconda. L'inquadramento decorre dal 1° luglio1991.

7. I posti vacanti nelle qualifiche dalla quinta alla ottava vengono coperti attraverso concorsi speciale da effettuare ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 11 gennario 1985, n. 6. Il 50 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale che, oltre ad essere in possesso dei requisiti richiesti, non abbia conseguito alcun passaggio di livello o qualifica dalla data a partire dalla quale al personale degli istituti si applicano le norme del personale del comparto degli enti locali.

8. I posti vacanti nella prima qualifica dirigenziale sono coperti, ai sensi della legge regioanle 23 marzo 1990, n. 33, dal personale di ottava qualifica che per almeno tre anni a partire dal 1° gennaio 1985 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia diretto una struttura, formalmente istituita e corrispondente a quella di ufficio dell'organizzazione della Regione Lazio e per la quale era prevista la preposizione di un funzionario di qualifica apicale.

9. Nella ipotesi in cui la legge di cui al precedente secondo comma non venga approvata nel termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli istituti sono autorizzati a procedere, alla copertura dei posti vacanti nelle vigenti piante organiche ai sensi della normativa vigente alla data di approvazione della presente legge.


Art. 4

1. La copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale viene effettuata attraverso concorso interno per titoli e/o prova selettiva, riservato al personale del singolo istituto inquadrato nella prima qualifica funzionale dirigenziale, in sede di prima applicazione della legge.

2. La scelta del sistema di selezione ed i criteri di valutazione sono determinati dai singoli istituti, tenedo comunque conto, in particolare, della anzianita' di qualifica e di servizio e delle anzianita' di svolgimento di incariche di coordinamento, secondo la precedente disciplina contrattuale.


Art. 5


1. Al fine di assicurare il perseguimento di finalita' generali in coerenza con i programmi o gli indirizzi espresdsi dai consigli di amministrazione ed al fine di attuare il raccordo tra gli organi di amministrazione e le strutture operative, e' istituita presso gli istituti di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo una funzione di coordinamento.

2. L'incarico per la funzione di coordinamento e' conferito a dirigenti di II qualifica funzionale dal consiglio di amministrazione. L'incarico non puo' avere durata superiore a cinque anni ed e' revocabile e rinnovabile. Per la revoca occorre la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio di amministrazione.

3. Oltre i compiti di cui al primo comma, il coordinatore:
a) risponde dell'attivita' e del comportamento del personale;
b) interviene alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo, del quale deve farsi mensione nel verbale delle deliberazioni;
c) svolge le funzioni del segretario del consiglio di amministrazione;
d)sovraintende a che, nel rispetto delle competenze dei dirigenti,vengano attuate le deliberazioni del consiglio d'amministrazione e del presidente;
e) controfirma, insieme ai dirigenti competenti per materia, i contratti dell'amministrazione, ed ogni altro atto dell'ente.

4. Il coordinatore e' responsabile ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24. 5. In sede di prima applicazione della presente legge l'incarico e' attribuito dal consiglio di amministrazione per la durata di due anni al dirigente che alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987 a quella dalla data di entrata in vigore della presente legge ha svolto, a seguito di atto formale, incarico di coordinatore generale, a condizione che venga inquadrato nella seconda qualifica funzionale dirigenziale.

(Tabelle omissis).



Art. 6

1. Qualora, dopo aver attuato l'inquadramento nella seconda qualifica funzionale dirigenziale, ai sensi del precedente articolo 4, il personale assegnato in sede di prima applicazione alla prima qualifica funzionale dirigenziale risulti in numero superiore rispetto ai posti in organico fissati ai sensi del precedente articolo 3, il personale eccedente mantiene l'inquadramento nella predetta prima qualifica funzionale dirigenziale, in posizione sovrannumeraria. I dirigenti da collocare in sovrannumero sono individuati sulla base della graduatoria di cui al precedente articolo 4.


Art. 7

1. La spesa relativa all'attuazione della presente legge fa carico ai bilanci degli enti interessati che, trattandisi di esecuzione di norma contenuta in precedenti accordi contrattuali, hanno opportunamente incrementato i competenti capitoli di bilancio 1991.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.