Nuova disciplina dell' orario, dei turni e delle ferie delle farmacie del Lazio.

Numero della legge: 45
Data: 2 giugno 1980
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1980

L.R. 02 Giugno 1980, n. 45
Nuova disciplina dell' orario, dei turni e delle ferie delle farmacie del Lazio.







Art. 1

Gli orari di apertura, dei turni di servizio, della chiusura per riposo, festivita' e ferie annuali delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione Lazio e' disciplinata dalla presente legge.



Art. 2

L' apertura al pubblico, nei giorni feriali, delle farmacie urbane e rurali non di turno e' stabilita, rispettivamente, in complessive quarantaquattro e trentasei re diurne settimanali.
La durata di apertura delle farmacie rurali, in funzione di obiettive esigenze dell' assistenza farmaceutica locale, puo' essere elevata fino a quarantaquattro ore diurne settimanali, con deliberazione della unita' sanitaria locale interessata, sentiti l' ordine provinciale dei farmacisti e i sindaci dei comuni interessati. L' apertura diurna e' interrotta da un intervallo per riposo pomeridiano.
I servizi di turno non danno luogo a compensazione mediante riduzione delle ore settimanali di cui al primo comma.


Art. 3

Le farmacie non di turno restano chiuse nei giorni di domenica e nelle festivita' infrasettimanali. Le farmacie in servizio di turno domenicale osservano un giorno di riposo settimanale stabilito con deliberazione della unita' sanitaria locale, sentiti l' ordine provinciale dei farmacisti ed i sindaci dei comuni interessati.


Art. 4

Le farmacie fruiscono di mezza giornata di riposo settimanale in giorno feriale da determinarsi con deliberazione della unita' sanitaria locale, sentiti l' ordine provinciale dei farmacisti ed i sindaci dei comuni interessati.


Art. 5

Il servizio farmaceutico durante l' intervallo pomeridiano di cui al precedente articolo 2, nei giorni feriali e festivi, deve essere espletato:
a) nei comuni capoluogo di provincia: a turno e a battenti aperti ovvero
- per oggettive ragioni di sicurezza
- chiusura con l' espletamento completo del servizio attraverso idoneo varco o sportello;
b) negli altri comuni con piu' di una farmacia: a turno e a chiamata;
c) nei comuni con una sola farmacia: a chiamata.


Art. 6

Il servizio farmaceutico nei giorni festivi deve essere assicurato:
a) nei comuni con piu' di una farmacia: a turno, secondo gli orari di cui al precedente articolo 2 e in base alle norme di cui al precedente articolo 5, lettere a) e b);
b) nei comuni con una sola farmacia: a turno con la farmacia piu' vicina.


Art. 7

Il servizio di guardia farmaceutica notturna, in qualunque giorno, feriale o festivo, ha inizio all' ora della chiusura serale delle farmacie e termina alla riapertura mattutina di queste.
Sentiti l' ordine provinciale dei farmacisti ed i sindaci dei comuni interessati, sono istituiti, con deliberazione della unita' sanitaria locale, turni obbligatori tra le farmacie aperte al pubblico nei comuni o unita' sanitarie locali privi di assistenza farmaceutica notturna.
Qualunque farmacia aperta al pubblico puo' comunque a domanda essere autorizzata, con deliberazione della unita' sanitaria locale, sentiti l' ordine provinciale dei farmacisti ed i comuni interessati, al servizio notturno volontario.
Le farmacie in servizio notturno, volontario o per turno obbligatorio, sono tenute ad effettuare, le prestazioni di assistenza farmaceutica in base alle seguenti modalita':
1) nei comuni capoluogo di provincia:
a) fino alle ore ventidue, a battenti aperti - ovvero per oggettive ragioni di sicurezza - chiusi ma con l' espletamento completo del servizio attraverso idoneo varco o sportello;
b) dalle ore ventidue, a chiamata e con l' obbligo del pernottamento di un farmacista in farmacia;
a) a chiamata;
2) negli altri comuni con piu' di una farmacia:
b) per particolari o eccezionali esisgenze ambientali periodiche, o turistiche a battenti aperti fino alle ore ventidue e, dalle ore ventidue fino alla riapertura mattutina delle farmacie, a chiamata e con l' obbligo del pernottamento di un farmacista in farmacia;
3) nei comuni con una sola farmacia, a turno con le farmacie piu' vicine e a chiamata.


Art. 8

La chiamata di cui alla presente legge e' quella formulata dal cittadino mediante esibizione - al farmacista presente in farmacia ovvero, negli altri casi, agevolmente reperibile - di regolare ricetta dichiarata urgente dal medico o riconosciuta tale dal farmacista stesso.


Art. 9

Gli orari di apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie, sentito l' ordine provinciale dei farmacisti ed il sindaco del comune interessato, sono stabiliti dalla unita' sanitaria locale.
Eventuali variazioni d' orario sono apportate, sentito l' ordine provinciale dei farmacisti, in relazione a particolari o eccezionali esigenze ambientali o periodiche.
Sono comunque fatti salvi gli orari complessivi settimanali di cui al precedente articolo 2.


Art. 10

Su proposta dell' ordine provinciale dei farmacisti, secondo turni stabiliti con deliberazione della unita' sanitaria locale, sentiti i sindaci dei comuni interessati, le farmacie aperte al pubblico sono tenute a osservare annualmente una chiusura per ferie di almeno venti e non oltre trenta giorni consecutivi, ovvero frazionati in due o tre periodi per le farmacie uniche.
Nei comuni ove sia in servizio una sola farmacia, durante il periodo o i periodi di chiusura per ferie di questa, la unita' sanitaria locale, su richiesta del sindaco, stabilisce i criteri per il funzionamento di un armadio farmaceutico delle specialita' urgenti, predisposto dal farmacista d' intesa con i medici di base della unita' sanitaria locale ed a questi affidato.
Le ferie, previo parere dell' ordine provinciale dei farmacisti, possono essere, a domanda dell' interessato, ridotte.


Art. 11

All' esterno di ciascuna farmacia deve restare permanentemente esposto al pubblico, in maniera e posizione facilmente visibile, un apposito cartello indicante il turno di servizio e l' orario di apertura e chiusura giornaliera dell' esercizio, nonche' le farmacie di turno durante le ore ed i giorni di chiusura della farmacia stessa.


Art. 12

Ai contravventori delle presenti disposizioni sono irrogate le sanzioni previste dalle leggi in vigore.


Art. 13

Per il comune di Roma, ciascuna unita' sanitaria locale adotta i provvedimenti di propria competenza previsti dalla presente legge, previa intesa con le altre unita' sanitarie locali.


Art. 14

Fino alla data di costituzione delle unita' sanitarie locali i provvedmenti di competenza delle unita' sanitarie locali stesse in materia di farmacie sono adottati con provvedimenti del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale alla sanita'.
I provvedimenti previsti dalla presente legge, in sede di prima applicazione, saranno emanati entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa.


Art. 15

Sono abrogate le leggi regionali 3 giugno 1975, n. 42 e 30 aprile 1979, n. 38.


Art. 16

La resente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.