L.R. 13 Settembre 2004, n. 11 |
"Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004"
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: S O M M A R I O Art. 1 (Variazioni Tabella A) Art. 2 (Variazioni Tabella B) Art. 3 (Aggiornamento elenchi allegati) Art. 4 (Contrazione di mutui) Art. 5 (Istituzione del reddito di ultima istanza) Art. 6 (Modifiche agli articoli 149 e 151 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e riserva alla Regione delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili) Art. 7 (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 11 luglio 2002, n. 18 "Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche") Art. 8 (Modifica all'articolo 43 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo a interventi a favore degli emigrati laziali) Art. 9 (Risorse finanziarie attribuite alle aziende di promozione turistica del Lazio) Art. 10 (Modifica alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Interventi per la qualificazione e la crescita delle strutture ricettive in occasione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000” e successive modifiche) Art. 11 (Modifica alla legge regionale 22 maggio 1995, n. 31 "Contributi per le bande musicali dei comuni del Lazio") Art. 12 (Contributo alla fondazione I.C.O. Ottavio Ziino Orchestra di Roma e del Lazio) Art. 13 (Proroga dei termini per la presentazione delle domande di aggiornamento dell'albo degli istituti culturali regionali e delle domande di contributo di cui alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 "Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio" e successive modifiche) Art. 14 (Termine del 31 gennaio per la presentazione delle domande di contributo) Art. 15 (Proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo per l’anno 2005) Art. 16 (Corresponsione di somme stanziate in bilancio ad enti partecipati) Art. 17 (Contributo per l’acquisizione dell’appartamento di Via Tasso, 145) Art. 18 (Abrogazione del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 in materia di trasporto pubblico locale) Art. 19 (Contributi ai comuni per la costruzione, il completamento ed il rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione) Art. 20 (Modifiche all'articolo l2 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 istitutivo del Comitato tecnico istituzionale per l’educazione stradale e la sicurezza nella circolazione. Durata del Comitato in carica) Art. 21 (Modifica alla legge regionale 26 novembre 2002, n. 42 "Istituzione della giornata regionale per la sicurezza stradale ") Art. 22 (Fondo straordinario per l'edilizia scolastica) Art. 23 (Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1982, n. 51, concernente interventi di recupero su immobili di enti pubblici nei centri storici e successive modifiche, alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 27, concernente contributi agli enti religiosi per gli edifici destinati al culto e successive modifiche ed all’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche relativo alle modalità e ai termini per la concessione di benefici o contributi) Art. 24 (Proroga del termine previsto dall’articolo 18, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59 e successive modifiche relativo ad adempimenti contabili) Art. 25 (Fusione ed aggregazione delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi artigiani) Art. 26 (Finanziamento di progetti delle organizzazioni regionali delle cooperative) Art. 27 (Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 recante disposizioni in materia di gestione delle risorse forestali e successive modifiche) Art. 28 (Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4 "Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267. Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 come modificata dalla legge regionale 5 marzo 1997, n. 5" e successive modifiche) Art. 29 (Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 "Disciplina Autorità dei bacini regionali " e successive modifiche) Art. 30 (Sospensione addizionale regionale sul gas metano per uso industriale) Art. 31 (Approvazione dei bilanci annuali di previsione) Art. 32 (Riserva a favore di progettazioni ammesse a finanziamento nell’esercizio 2002) Art. 33 (Programma delle iniziative di RisorSa s.r.l.) Art. 34 (Modifica dell'articolo 20 della legge regionale11 settembre 2003, n. 29 relativo all’attuazione dell’articolo 84 della legge di bilancio dello Stato per l’anno 2003) Art. 35 (Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare facente parte del fondo comune d’investimento immobiliare chiuso di cui all'articolo 24, comma 4, lettera a), della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 concernente il riordino del Servizio Sanitario Regionale, e successive modifiche) Art. 36 (Dismissione del patrimonio immobiliare facente parte del patrimonio in comunione pro-indiviso delle Aziende USL del Lazio di cui all’articolo 24 della l.r. 18/1994) Art. 37 (Modifiche all’articolo 24 della l.r. 18/1994 relativo alla gestione dei beni da reddito delle aziende USL) Art. 38 (Proroga dell’attività della commissione d’indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro) Art. 39 (Estensione ai componenti della Giunta e del Consiglio regionale della normativa in materia di rimborso degli oneri sostenuti per la difesa in giudizio) Art. 40 (Nomina di funzionari delegati non dipendenti regionali. Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione e successive modifiche) Art. 41 (Gestione dei beni destinati alle strutture del Consiglio regionale) Art. 42 (Modifica all’articolo 19 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo a borse di studio in materia comunitaria) Art. 43 (Modifiche all'articolo 71 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo alle organizzazioni non governative) Art. 44 (Compensi per i componenti delle commissioni mediche per la valutazione delle invalidità. Abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 2 e successive modifiche, relativo al collegio medico per l’accertamento della compatibilità dello stato psicofisico dell’invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate) Art. 45 (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio”) Art. 46 (Abrogazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 251 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 relativi al contributo regionale per i servizi di rilevazione agrometeorologica) Art. 47 (Interventi a sostegno delle cooperative sociali) Art. 48 (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 “Norme in materia di opere e lavori pubblici” e successive modifiche) Art. 49 (Modifiche alla Tabella A di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3, relativa alle opere pubbliche cui concorre la Regione) Art. 50 (Modifiche alla Tabella B di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 febbraio 2004, n.3 relativa alle iniziative di carattere sociale e sanitario cui concorre la Regione) Art. 51 (Modifiche alla Tabella C di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 relativa alle iniziative culturali e sportive di carattere locale cui concorre la Regione) Art. 52 (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 “Istituzione dell’ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”) Art. 53 (Dotazione organica del Consiglio regionale) Art. 54 (Dotazione organica della Giunta regionale) Art. 55 (Istituzione del fondo socio-sanitario regionale per la non autosufficienza) Art. 56 (Destinazione delle risorse del capitolo C12109 ) Art. 57 (Incremento delle garanzie previste per l’Unionfidi) Art. 58 (Abrogazione del comma 4 bis dell’articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 “Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali” e successive modifiche) Art. 59 (Interventi di solidarietà per i caduti di Nassiriya. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2003, n. 7 "Istituzione di un fondo di solidarietà in favore delle famiglie di cittadini del Lazio appartenenti alle strutture operative di protezione civile, deceduti nell'ambito di operazioni di soccorso ") Art. 60 (Modifiche alla legge regionale 2 settembre 2003, n. 27 “Interventi regionali a favore dei lavoratori parasubordinati”) Art. 61 (Finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 2 settembre 2003, n. 27 “Interventi regionali a favore dei lavoratori parasubordinati”) Art. 62 (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo agli interventi a favore dei piccoli comuni) Art. 63 (Interventi a sostegno delle condizioni di lavoro degli operatori penitenziari, della vita detentiva e del reinserimento sociale delle persone private della libertà personale o in esecuzione penale esterna) Art. 64 (Modifica all’articolo 23 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo al sistema informatico integrato per il sistema sanitario regionale) Art. 65 (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 "Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane" e successive modifiche) Art. 66 (Disposizioni conseguenti a decisioni giurisdizionali in materia di disciplina concorsuale per assunzioni nel ruolo sanitario) Art. 67 (Contributo al Comune di Ponza in materia di pesca. Abrogazione dell’articolo 85 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2) Art. 68 (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche. Disposizioni transitorie relative alle concessioni demaniali di competenza regionale) Art. 69 (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive modifiche) Art. 70 (Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 relativo all’assistenza ai pazienti comatosi) Art. 71 (Approvazione di elenchi allegati allo stato di previsione della spesa) Art. 72 (Entrata in vigore) Art. 1 (Variazioni Tabella A)
Art. 2 (Variazioni Tabella B)
Art. 3 (Aggiornamento elenchi allegati) 1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 si intendono
Art. 4 (Contrazione di mutui)
2. Attesa la disposizione contenuta nell’articolo 45, comma 7, della legge regionale 20 novembre
3. Improrogabilmente entro il 31 marzo 2005 le direzioni regionali devono far pervenire
4. I dirigenti delle predette direzioni regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 3 sono personalmente responsabili dell'esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto sorgere da parte dei creditori il diritto a reclamare l'assolvimento del credito stesso nei termini contenuti nell'articolo 37 della l.r. 25/2001. 5. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle vigenti leggi, l'iscrizione delle partite contabili perente nel decreto ricognitivo di cui al comma 3 è condizione indispensabile per l'adozione di atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori. 6. La direzione regionale bilancio e tributi è autorizzata a procedere alla revisione dei residui perenti ricogniti anche con la richiesta diretta di notizie alle strutture interessate circa la conservazione o la cancellazione delle somme a suo tempo ricognite. Trascorso il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta le voci di debito non motivatamente confermate per il mantenimento dei residui perenti ricogniti sono eliminate con decreto. 7. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla struttura competente del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza. Art. 5 (Istituzione del reddito di ultima istanza) 1. La Regione, al fine di accedere a titolo di cofinanziamento alle risorse di cui all'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2004) istituisce il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro. 2. Con successiva deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, vengono determinati i requisiti per accedere ai contributi e le modalità di ripartizione delle risorse tra i comuni, privilegiando prioritariamente i comuni già destinatari della sperimentazione relativa al reddito minimo di inserimento. 3. Per le finalità di cui al comma 1 viene utilizzato nell'ambito dell’unità previsionale di base (UPB) H41 il capitolo di spesa H41126 denominato "Cofinanziamento regionale dell'intervento concernente le misure di sostegno alla povertà". Art. 6 (Modifiche agli articoli 149 e 151 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e riserva alla Regione delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili) 1. Alla l.r. 14/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera q) del comma 1 dell'articolo 149 è aggiunta la seguente:
b) dopo il comma 2 dell'articolo 149 è inserito il seguente: "2 bis. La Regione svolge le funzioni ed i compiti amministrativi di cui al comma 1, lettera q bis) avvalendosi, mediante la stipula di specifica convenzione, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'articolo 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).”; 2. I comuni destinatari delle risorse umane e finanziarie derivanti dai provvedimenti attuativi dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59) relative all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili, trasferiscono tali risorse alla Regione a decorrere dalla data della stipula della convenzione di cui all’articolo 149, comma 2 bis, della l.r. 14/1999. 3. Il personale trasferito alla Regione ai sensi del comma 2 è inquadrato nel ruolo del personale della Giunta regionale, nelle categorie e nelle posizioni economiche corrispondenti a quelle di provenienza, e viene utilizzato per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente articolo, anche in posizione di comando presso le sedi dell'INPS, secondo quanto previsto nella convenzione di cui all’articolo 149, comma 2 bis, della l.r. 14/1999. 4. La Regione può destinare una quota del fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale per il miglioramento del servizio relativo alla gestione delle funzioni e dei compiti di cui al presente articolo.
Art. 7 (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 11 luglio 2002, n. 18 "Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche")
Art. 8 (Modifica all'articolo 43 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo a interventi a favore degli emigrati laziali)
Art. 9 (Risorse finanziarie attribuite alle aziende di promozione turistica del Lazio)
Art. 10 (Modifica alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Interventi per la qualificazione e la crescita delle strutture ricettive in occasione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000” e successive modifiche)
Art. 11 (Modifica alla legge regionale 22 maggio 1995, n. 31 "Contributi per le bande musicali dei comuni del Lazio")
Art. 12 (Contributo alla fondazione I.C.O. Ottavio Ziino Orchestra di Roma e del Lazio)
Art. 13 (Proroga dei termini per la presentazione delle domande di aggiornamento dell'albo degli istituti culturali regionali e delle domande di contributo di cui alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 "Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio" e successive modifiche)
Art. 14 (Termine del 31 gennaio per la presentazione delle domande di contributo)
Art. 15 (Proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo per l’anno 2005)
b) legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche; c) legge regionale 18 febbraio 1989, n. 14 (Conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo); d) articolo 44 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12 e successive modifiche, relativo all'accesso ai mutui agevolati per impiantistica sportiva ed attrezzature sportive, giusta convenzione con il Credito Sportivo ed il CONI; e) legge regionale 17 agosto 1993, n. 36 (Intervento per la promozione e la diffusione delle attività del tempo libero) e successive modifiche; f) legge regionale 10 aprile 1990, n. 39 (Norme per il potenziamento degli aeroclub); g) legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio) e successive modifiche; h) legge regionale 7 agosto 1998, n. 35 (Tutela e valorizzazione delle fontane artistiche del Lazio) e successive modifiche; i) legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle strutture culturali nel Lazio) e successive modifiche; l) legge regionale 20 novembre 2001, n. 27 (Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle città di fondazione). Art. 16 (Corresponsione di somme stanziate in bilancio ad enti partecipati)
b) Fondazione I.C.O. Ottavio Ziino - Orchestra di Roma e del Lazio - capitolo G13510; c) Fondazione Teatro dell'Opera di Roma - capitolo G13509; d) Associazione Teatro di Roma - capitolo G13504.
Art. 17 (Contributo per l’acquisizione dell’appartamento di Via Tasso, 145)
Art. 18 (Abrogazione del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 in materia di trasporto pubblico locale)
lettera c), della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, è abrogato. Art. 19 (Contributi ai comuni per la costruzione, il completamento ed il rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione)
Art. 20 (Modifiche all'articolo l2 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 istitutivo del Comitato tecnico istituzionale per l’educazione stradale e la sicurezza nella circolazione. Durata del Comitato in carica) 1. All'articolo 12 della l.r. 14/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
b) coordinare le attività connesse all’attuazione del programma di cui alla lettera a); c) promuovere studi ed indagini ed ogni altra attività conoscitiva circa lo stato della viabilità e della circolazione stradale con specifico riferimento alla sicurezza;
b) cinque membri designati dal Presidente della Regione; c) il direttore regionale competente in materia di sicurezza stradale e circolazione ed il dirigente dell’area circolazione e sicurezza stradale; h) un dipendente regionale avente funzione di segretario.";
Art. 21 (Modifica alla legge regionale 26 novembre 2002, n. 42 "Istituzione della giornata regionale per la sicurezza stradale ")
Art. 22 (Fondo straordinario per l'edilizia scolastica)
2. All'onere finanziario conseguente agli adempimenti di cui al comma 1 si fa fronte mediante lo stanziamento del capitolo F16503 per l'esercizio finanziario 2004. Art. 23 (Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1982, n. 51, concernente interventi di recupero su immobili di enti pubblici nei centri storici e successive modifiche, alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 27, concernente contributi agli enti religiosi per gli edifici destinati al culto e successive modifiche ed all’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche relativo alle modalità e ai termini per la concessione di benefici o contributi) 1. Al quinto comma dell'articolo 1 della l.r. 51/1982 le parole: "alla quale partecipa un rappresentante della struttura regionale competente in materia di enti locali;" sono soppresse. 2. Al comma 1 ter dell'articolo 8 della l.r. 27/1990 le parole: "alla quale partecipa un rappresentante della struttura regionale competente in materia di enti locali," sono soppresse. 3. Al comma 3 bis dell’articolo 93 della l.r. 6/1990 le parole: "alla quale partecipa un rappresentante della truttura regionale competente in materia di enti locali," sono soppresse. Art. 24 (Proroga del termine previsto dall’articolo 18, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59 e successive modifiche relativo ad adempimenti contabili)
Art. 25 (Fusione ed aggregazione delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi artigiani) 1. La Giunta regionale, in regime di convenzione con Artigiancredito del Lazio interviene per agevolare:
2. Per l'intervento agevolativo di cui al comma 1 è costituito uno specifico fondo affidato in gestione, con la medesima convenzione di cui allo stesso comma, ad Artigiancredito del Lazio.
Art. 26 (Finanziamento di progetti delle organizzazioni regionali delle cooperative)
Art. 27 (Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 recante disposizioni in materia di gestione delle risorse forestali e successive modifiche)
2. All'articolo 74 della l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 3 le parole: "ne autorizza quelli" sono sostituite dalle seguenti: "formula parere vincolante per quelli". 4. Il comma 8 dell'articolo 84 della l.r. 39/2002 è abrogato.
" Art. 88 bis
(Disposizione transitoria per la sezione specializzata del Comitato tecnico scientifico per l'ambiente) 1. Nelle more dell'istituzione della sezione specializzata nella materia forestale del Comitato tecnico scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 8, i relativi compiti sono svolti dalla struttura regionale competente in materia ambientale.". Art. 28 (Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4 "Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267. Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 come modificata dalla legge regionale 5 marzo 1997, n. 5" e successive modifiche) 1. All'articolo 51 dell'allegato A alla l.r. 4/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
Art. 29 (Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 "Disciplina Autorità dei bacini regionali " e successive modifiche) 1. All'articolo 5 della l.r. 39/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
b) alla lettera c) del comma 1 le parole: " ovvero gli assessori competenti nelle materie della difesa del suolo da essi delegati" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero dagli assessori da essi delegati.". Art. 30 (Sospensione addizionale regionale sul gas metano per uso industriale)
2. Le industrie di cui al comma 1 devono inoltrare alla Regione apposita richiesta di rimborso di quanto pagato a titolo di A.R.I.S.G.A.M.. 3. Il beneficio di cui al presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data del 31 dicembre 2006, salvo proroga. 4 Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante istituzione, nell'ambito dell'UPB T19, di apposito capitolo denominato “Rimborso A.R.I.S.G.A.M. alle industrie delle stoviglierie della Regione” con uno stanziamento per l'anno 2004 pari ad euro 200.000,00. Art. 31 (Approvazione dei bilanci annuali di previsione)
b) Azienda per il diritto allo studio universitario (A.DI.SU.) di Viterbo; c) Azienda per il diritto allo studio universitario di (A.DI.SU.) La Sapienza.
b) Istituto regionale per le ville tuscolane (I.R.Vi.T.); c) Azienda per il diritto allo studio universitario (A.DI.SU.) di Cassino; d) Azienda per il diritto allo studio universitario (A.DI.SU.) di Viterbo; e) Azienda per il diritto allo studio universitario (A.DI.SU.) Roma Tre; f) Azienda per il diritto allo studio universitario (A.DI.SU.) La Sapienza; g) Azienda per il diritto allo studio universitario (A.DI.SU.) Tor Vergata. Art. 32 (Riserva a favore di progettazioni ammesse a finanziamento nell’esercizio 2002)
Art. 33 (Programma delle iniziative di RisorSa s.r.l.)
2. Le attività di cui al comma 1 sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate dall’Agenzia Regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio s.p.a e Art. 34 (Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 relativo all’attuazione dell’articolo 84 della legge di bilancio dello Stato per l’anno 2003)
Art. 35 (Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare facente parte del fondo comune d’investimento immobiliare chiuso di cui all'articolo 24, comma 4, lettera a), della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 concernente il riordino del Servizio Sanitario Regionale, e successive modifiche)
Art. 36 (Dismissione del patrimonio immobiliare facente parte del patrimonio in comunione pro-indiviso delle Aziende USL del Lazio di cui all’articolo 24 della l.r. 18/1994)
Art. 37 (Modifiche all’articolo 24 della l.r. 18/1994 relativo alla gestione dei beni da reddito delle aziende USL) Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 18/1994 è inserito il seguente:
Art. 38 (Proroga dell’attività della commissione d’indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro)
Art. 39 (Estensione ai componenti della Giunta e del Consiglio regionale della normativa in materia di rimborso degli oneri sostenuti per la difesa in giudizio) 1. Le disposizioni previste dalla normativa regionale in materia di rimborso degli oneri sostenuti dai dipendenti regionali per la difesa in giudizio in relazione a fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio si applicano anche ai componenti della Giunta e del Consiglio regionali. 2. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1. Art. 40 (Nomina di funzionari delegati non dipendenti regionali. Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche)
Art. 41 (Gestione dei beni destinati alle strutture del Consiglio regionale)
2. I beni di cui al comma 1 sono individuati ed assegnati al Consiglio dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Art. 42 (Modifica all’articolo 19 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo a borse di studio in materia comunitaria)
Art. 43 (Modifiche all'articolo 71 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo alle organizzazioni non governative) 1. All'articolo 71 della l.r. 2/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 2 le parole: "personale medico infermieristico ed ostetrico" sono sostituite dalle seguenti: "personale delle professioni sanitarie". Art. 44 (Compensi per i componenti delle commissioni mediche per la valutazione delle invalidità. Abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 2 e successive modifiche, relativo al collegio medico per l’accertamento della compatibilità dello stato psicofisico dell’invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate)
2) euro 60,00 per gli altri componenti; relativamente ai soli Componenti medici.
3. Le misure dei compensi di cui ai commi 1 e 2 sono rideterminate, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in rapporto agli indici dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) di variazione del costo della vita. 4. L'articolo 7 della l.r.2/1986 è abrogato. 5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 2004. Art. 45 (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio”) 1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 82/1988 è sostituito dal seguente:
Art. 46 (Abrogazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 251 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 relativi al contributo regionale per i servizi di rilevazione agrometeorologica)
Art. 47 (Interventi a sostegno delle cooperative sociali)
Art. 48 (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 “Norme in materia di opere e lavori pubblici” e successive modifiche)
Art. 49 (Modifiche alla Tabella A di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3, relativa alle opere pubbliche cui concorre la Regione)
2) Consorzio Bibliotecario Castelli Romani
euro 60.000,00;
euro 30.000,00;
euro 10.000,00; Sala multimediale euro 10.000,00; 6) Provincia di Latina
euro 130.000,00;
2) il contributo di euro 350.000,00 concesso alla Comunità Ebraica di Roma è destinato al rimborso degli oneri sostenuti per le opere di restauro del Tempio Maggiore in occasione del centenario del tempio stesso; 3) beneficiario del contributo di euro 10.000,00 relativo all’"Ampliamento e sistemazione gattile" è l'Associazione Zampa Amica Liberi Ecologisti Animalisti (A.Z.A.L.E.A.) con sede a Roma anziché l'Associazione "Gattile"; 4) il contributo di euro 850.000,00 al Comune di Magliano Romano è concesso per la "Realizzazione di area adibita a parcheggio, spazio polifunzionale, verde attrezzato e rifacimento Piazza Risorgimento" anziché per il "Parcheggio"; 5) il contributo di euro 100.000,00 al Comune di Picinisco è destinato all’“Acquisto, anche parziale, del palazzo Ferri da destinare a Centro Culturale Polivalente" anziché all’"Acquisto del palazzo Ferri da destinare a Centro Culturale Polivalente"; 6) il contributo di euro 100.000,00 al Comune di Strangolagalli è destinato al "Completamento costruzione parcheggio multipiano" anziché al "Completamento opere per la viabilità del centro storico"; 7) il contributo di euro 150.000,00 al Comune di Pofi è destinato al "Completamento del Piazzale antistante al Centro Polivalente" anziché al "Completamento della Piazza le Piagge"; 8) il contributo di euro 200.000,00 concesso al Comune di Velletri è destinato alla "Sistemazione giardini" anziché alla "Sistemazione giardini Via Metabo"; 9) l'intervento a favore del Comune di Aprilia concernente "Costruzione comunità alloggio - euro 120.000,00" è sostituito dall'intervento "Comune di Aprilia - Realizzazione centro disabili Raggio di Sole - euro 240.000,00"; 10) il contributo di euro 150.000,00 per la "Casa del Sorriso" è destinato all'Associazione Capobianco anziché alla Fondazione Capobianco; 11) il contributo al comune di Fondi per gli interventi di riqualificazione della piazza De Gasperi e dell’ex campo sportivo San Francesco è fissato nell’importo di euro 3.000.000,00. Art. 50 (Modifiche alla Tabella B di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 febbraio 2004, n.3 relativa alle iniziative di carattere sociale e sanitario cui concorre la Regione)
euro 120.000,00;
euro 30.000,00;
euro 10.000,00;
euro 30.000,00;
euro 130.000,00; Art. 51 (Modifiche alla Tabella C di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 relativa alle iniziative culturali e sportive di carattere locale cui concorre la Regione)
euro 30.000,00;
euro 10.000,00;
euro 60.000,00; Sala multimediale euro 10.000,00;
euro 10.000,00;
2) beneficiaria del contributo di euro 20.000,00 per il progetto "Alla scoperta dei mestieri scomparsi" è la Pro-Loco di Tolfa anziché il Comune di Tolfa; 3) beneficiaria del contributo di euro 30.000,00 per la manifestazione "Cittadino, soldato e colono" è l'Associazione UNZIP Comunicazioni anziché l'Associazione XXX V.T. VICTRIX; Art. 52 (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2003, n.31 “Istituzione dell’ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”) 1. Al titolo della l.r.31/2003 le parole: "dell'ufficio" sono soppresse. a) alla rubrica le parole: "Ufficio del" sono soppresse; b) al comma 1 le parole. "l'ufficio del garante" e "ufficio del garante" sono sostituite dalle seguenti: "il Garante" e "garante"; c) al comma 3 le parole: "l'ufficio del garante" sono sostituite dalle seguenti: "il garante". 3. All’articolo 2 della l.r. 31/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
d) al comma 4 le parole: "I membri dell’ufficio del garante "e "membro dell’ufficio del garante" sono sostituite dalle seguenti. "Il garante e i due coadiutori" e "
f) il comma 7 è sostituito dal seguente:
a) al comma 1 le parole: "Al presidente e agli altri membri dell’ufficio del garante" sono sostituite dalle seguenti: "Al garante e ai due coadiutori"; b) al comma 2 le parole: "Ai membri dell’ufficio del garante" sono sostituite dalle seguenti: "Al garante e ai due coadiutori" e le parole: "l'ufficio del garante" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura di cui all’articolo 4, comma 1". 5. All’articolo 4 della l.r. 31/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) ai commi 1 e 2 le parole: "l'ufficio del garante" sono sostituite dalle seguenti: "Il garante";
8. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 7 della l.r. 31/2003 le parole: "l’ufficio del garante" sono sostituite dalle seguenti: "il garante". 9. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 31/2003 le parole: "L'Ufficio del garante" sono sostituite dalle seguenti: "il garante". Art. 53 (Dotazione organica del Consiglio regionale)
b) personale di categoria D, 257 unità; c) personale di categoria C, 222 unità; d) personale di categoria B, 172 unità; e) personale di categoria A, 6 unità. 2. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 rientrano nelle previsioni di spesa per l’esercizio 2005 e 2006. Art. 54 (Dotazione organica della Giunta regionale)
in 1.220 unità. 3. La dotazione organica del personale di categoria D della Giunta ragionale è stabilita in 1.510 unità.
5. Le posizioni dirigenziali individuali soprannumerarie di cui all'articolo 48, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, relativo al contenimento della spesa pubblica per il personale dirigenziale, sono riassorbite nel ruolo della dirigenza. 6. Sono confermate per l'anno 2005 le disposizioni contenute nell'articolo 48, comma 4, della l.r. 29/2003, concernenti le procedure di reclutamento del personale. 7. E’ estesa agli enti dipendenti dalla Regione, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e alle aziende sanitarie la disposizione contenuta nell'articolo 48, comma 4, ultimo periodo, della l.r. 29/2003 relativa al reclutamento del personale. 8. Le disposizioni di cui all’articolo 26 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relative al personale degli enti dipendenti dalla Regione, sono estese alle aziende sanitarie e alle IPAB. Art. 55 (Istituzione del fondo socio-sanitario regionale per la non autosufficienza) 1. La Regione, al fine di incrementare e razionalizzare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone anziane e disabili non autosufficienti, istituisce, nell'ambito dell'UPB H41 del bilancio regionale di previsione, apposito capitolo denominato "Fondo socio-sanitario regionale per la non autosufficienza", di seguito denominato Fondo, con lo stanziamento di euro 2.000.000,00 per l'anno 2004 e di euro 3.000.000,00 per l'anno 2005. 2. Per le finalità di cui al presente articolo, si considera non autosufficiente la persona anziana o disabile che non può provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri. 3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche per la famiglia e i servizi sociali:
b) le procedure, le priorità e le modalità per l'utilizzazione delle risorse inerenti il Fondo.
2) lo stanziamento relativo al concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai comuni per la partecipazione alla spesa per le residenze sanitarie assistenziali (RSA);
4) una quota parte delle risorse provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali; 1) assistenza domiciliare sanitaria;
Art. 56 (Destinazione delle risorse del capito C12109 )
Art. 57 (Incremento delle garanzie previste per l’Unionfidi)
Art. 58 (Abrogazione del comma 4 bis dell’articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 “Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali” e successive modifiche)
Art. 59 (Interventi di solidarietà per i caduti di Nassiriya. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2003, n. 7 "Istituzione di un fondo di solidarietà in favore delle famiglie di cittadini del Lazio appartenenti alle strutture operative di protezione civile, deceduti nell'ambito di operazioni di soccorso ") 1. Ai familiari dei caduti, residenti ovvero in servizio in Patria nella Regione Lazio, vittime dell'attentato del 12 novembre 2003 a Nassiriya, sono estesi i benefici di cui agli articoli 4 e 5 della 1. r. 7/2003. Tali benefici sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse da altre pubbliche amministrazioni. 2. Alla l.r. 7/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 1 dell'articolo 1 le parole: "strutture operative regionali di protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "strutture operative di protezione civile"; c) al comma 2 dell'articolo 2 le parole: "strutture operative regionali di protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "strutture operative di protezione civile"; d) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 le parole: "e, in caso di minorati bisognosi di assistenza, per un periodo di durata quinquennale." sono sostituite dalle seguenti: "ivi compresi gli studi universitari limitatamente alla durata ordinaria del corso. In presenza di figli disabili che non frequentano corsi regolari, l'assegno viene comunque erogato per un periodo di cinque anni."; e) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 4 le parole da: "Tali" fino a: "sussidio;" sono soppresse; f) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 le parole da: "Rimane" fino a: "inflazionistico." sono soppresse; "Art. 5 (Rivalutazione)
Art. 60 (Modifiche alla legge regionale 2 settembre 2003, n. 27 “Interventi regionali a favore dei lavoratori parasubordinati”)
b) avere almeno un anno di iscrizione alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) ed almeno quattro mesi di contribuzione negli ultimi dodici mesi; c) non avere una posizione aperta presso l'INPS o presso altro ente previdenziale in qualità di lavoratori dipendenti; d) non essere titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia; e) non esercitare attività libero - professionale pur essendo iscritti a collegi, ordini o albi professionali; f) conformarsi alle condizioni stabilite dal programma operativo di cui all'articolo 4.".
b) i criteri e le modalità di attuazione nonché i livelli di priorità degli interventi di cui alla lettera a); c) le modalità di rendicontazione delle spese sostenute; d) le forme e le modalità di controllo da parte della Regione; e) i soggetti attuatori degli interventi di cui alla lettera a); f) le eventuali ed ulteriori forme di finanziamento del Fondo regionale di cui all'articolo 5.". "Art. 4 bis (Commissione paritetica)
2. Entro il 31 ottobre 2004 la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce, in particolare, la durata, le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione stessa. 3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione.". "Art. 5 (Fondo regionale per il sostegno dei lavoratori parasubordinati)
seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 3. 2. Il Fondo è alimentato da risorse regionali definite annualmente con legge di bilancio,
Art. 61 (Finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 2 settembre 2003, n. 27 “Interventi regionali a favore dei lavoratori parasubordinati”)
Art. 62 (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo agli interventi a favore dei piccoli comuni)
economico e sociale dei piccoli comuni.". 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della 1. r. 2/2004 è inserito il seguente:"2 bis. La Regione, direttamente o attraverso apposite convenzioni, organizza e realizza ogni iniziativa utile a favorire lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni.". "Intervento a favore dei piccoli comuni per l'acquisto di servizi offerti da Poste Italiane S.p.a." è sostituita dalla seguente: "Iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni." . Art. 63 (Interventi a sostegno delle condizioni di lavoro degli operatori penitenziari, della vita detentiva e del reinserimento sociale delle persone private della libertà personale o in esecuzione penale esterna)
2. Fermo restando ogni altro intervento previsto da specifiche disposizioni normative o in attuazione di protocolli d'intesa con il Ministero della Giustizia o comunque coerente con la programmazione regionale soprattutto in tema di svantaggio sociale, le finalità di cui al comma 1 sono perseguite in particolare attraverso i seguenti interventi:
b) agevolazioni finanziarie per favorire lo svolgimento di attività lavorative autonome degli ex detenuti; c) iniziative finalizzate alla promozione del benessere del personale penitenziario in tutti gli ambiti in cui si esprime la professionalità e la vita di relazione. 4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia ed il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, determina gli indirizzi, le modalità, i termini ed i criteri per accedere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 e l'eventuale quota del finanziamento riservata agli interventi diretti della Regione. Qualora la commissione non esprima il proprio parere, in merito allo schema di deliberazione adottato dalla Giunta regionale, entro il termine di quindici giorni dall'assegnazione, si prescinde dal parere. 5. Per le finalità del presente articolo, nel bilancio regionale di previsione 2004 è istituito, nell'ambito dell’UPB R45, apposito capitolo denominato " Spese per interventi a sostegno degli operatori penitenziari e delle persone private della libertà personale" con lo stanziamento di euro 400.000,00 per l'anno 2004. Art. 64 (Modifica all’articolo 23 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo al sistema informatico integrato per il sistema sanitario regionale) 1. All’articolo 23 della l.r. 2/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
b) dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:
Art. 65 (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 "Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane" e successive modifiche) 1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 7/1998 è inserito il seguente: "Art. 12 bis (Procedimento a sportello)
2. Ove le disponibilità finanziarie fossero insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione degli interventi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse. 3. Le attività istruttorie sono definite entro tre mesi dalla presentazione delle domande. 4. L'elenco delle domande ammesse a contributo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR). Art. 66 (Disposizioni conseguenti a decisioni giurisdizionali in materia di disciplina concorsuale per assunzioni nel ruolo sanitario)
b) abbia nel frattempo conseguito la specializzazione prevista dalla disposizione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del d.p.r. 483/1997, annullata dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione I bis, n. 1025 del 12 febbraio 2001, successivamente riformata dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3597 del 7 giugno 2004. Art. 67 (Contributo al Comune di Ponza in materia di pesca. Abrogazione dell’articolo 85 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2)
Art. 68 (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 ", e successive modifiche. Disposizioni transitorie relative alle concessioni demaniali di competenza regionale)
Art. 69 (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive modifiche)
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
Art. 70 (Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 relativo all’assistenza ai pazienti comatosi)
Art. 71 (Approvazione di elenchi allegati allo stato di previsione della spesa)
Art. 72 (Entrata in vigore)
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 13 settembre 2004 Storace |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |