Interventi straordinari di carattere integrativo per il controllo dell' epidemia da HIV (virus dell' immunodeficienza umana) e per l' assistenza alle persone affette da AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita).

Numero della legge: 68
Data: 10 novembre 1988
Numero BUR: 32
Data BUR: 19/11/1988

L.R. 10 Novembre 1988, n. 68
Interventi straordinari di carattere integrativo per il controllo dell' epidemia da HIV (virus dell' immunodeficienza umana) e per l' assistenza alle persone affette da AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita).

(Pubblicato nel B.U. 19 novembre 1988, n. 32, S.O. n1)



Art. 1
(Finalita')

1. La presente legge disciplina la programmazione, l' attuazione e la verifica di attivita' integrative degli interventi svolti dai servizi e strutture del servizio sanitario regionale in materia di prevenzione, diagnosi e cura delle infezioni da HIV (virus dell' immunodeficienza umana) e dell' AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) al fine di:
a) sviluppare iniziative per la prevenzione della diffusione dell' epidemia nella cittadinanza;
b) promuovere l' eliminazione di situazioni di discriminazione ed emarginazione associate all' epidemia;
c) promuovere l' aggiornamento professionale degli operatori ed il miglioramento dell' organizzazione del lavoro nei servizi sanitari impegnati nel sistema di sorveglianza e controllo delle infezioni da HIV e dell' AIDS;
d) promuovere attivita' alternative o complementari al ricovero anche in vista di una migliore utilizzazione delle strutture ospedaliere;
e) realizzare il miglioramento della qualita' della vita delle persone affette da AIDS attraverso interventi terapeutici ed assistenziali interdisciplinari adeguati in relazione alla particolare e complessa condizione di tali malati.


Art. 2
(Sperimentazione di interventi alternativi o complementari al ricovero)

1. Per il perseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo, la Regione promuove la sperimentazione di comunita' - alloggio destinate alle persone affette da AIDS che si trovino nell' accertata impossibilita' di rimanere nelle proprie famiglie o al proprio domicilio anche quale risposta a valenza non solo sanitaria ma anche umana e sociale, allo scopo di evitare il ricorso al ricovero ospedaliero o il prolungamento dello stesso.

2. Per le finalita' di cui al primo comma, la Giunta regionale e' autorizzata ad affidare alle seguenti istituzioni la sperimentazione, per un triennio, di comunita' - alloggio per persone affette da AIDS:
a) Vicariato di Roma, Centro di animazione pastorale, Caritas diocesana, con sede in Roma, piazza S. Giovanni in Laterano n. 6;
b) Congregazione figli immacolata concezione provincia italiana con sede in Roma, vicolo del Conte n. 2.

3. La sperimentazione delle comunita' - alloggio di cui al precedente secondo comma sara' effettuata in conformita' ad appositi progetti presentati dalle istituzioni interessate, secondo indicazioni e direttive impartite dall' assessorato regionale alla sanita' sulle modalita' di svolgimento della sperimentazione, tenuto conto delle indicazioni emanate a livello nazionale. La sperimentazione stessa sara' sottoposta a sistematica verifica da parte dell' assessorato alla sanita' anche ai fini dell' erogazione dei relativi finanziamenti.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvedera' all' individuazione di eventuali altre iniziative dirette alla sperimentazione di interventi alternativi al ricovero, tenuto conto delle risultanze delle iniziative gia' avviate, delle diverse e nuove esigenze nonche' delle nuove conoscenze che emergeranno anche sul piano scientifico.

5. La sperimentazione di cui ai precedenti commi dovra' essere improntata a modelli organizzativi metodologici ed operativi dinamici, flessibili ed adeguati alle diverse e particolari esigenze delle persone destinatarie del servizio e dovra' svolgersi in stretto collegamento con le strutture sanitarie pubbliche ospedaliere ed extraospedaliere che operano nel settore.


Art. 3
(Informazione e prevenzione)

1. La Regione, nell' ambito degli interventi volti alla prevenzione della diffusione delle infezioni da HIV, promuove la realizzazione di iniziative di informazione ed educazione sanitaria nei confronti delle categorie di popolazione maggiormente a rischio di contagio, quali omosessuali e tossicodipendenti, nonche' di interventi di assistenza psicologica anche a carattere domiciliare nei confronti delle categorie stesse.

2. A tale fine la Giunta regionale e' autorizzata ad affidare alle seguenti associazioni ed enti ausiliari iscritti all' albo regionale di cui alla legge regionale 22 settembre 1982, n. 44, la sperimentazione, per un triennio, delle iniziative sotto indicate sulla base di specifici progetti presentati dalle istituzioni interessate in conformita' agli indirizzi ed alle direttive impartite dall' assessorato regionale alla sanita';
I) Circolo Mario Mieli con sede in Roma, piazza V. Emanuele II n. 113:
1. Conduzione di una sede operativa per interventi continuativi a favore di persone con comportamenti omosessuali destinati ad attivita' di:
a) consulenza e supporto psicologico e sociale;
b) informazione per la prevenzione delle infezioni da HIV e dell' AIDS;
c) assistenza psicologica e di orientamento nella scelta ed utilizzazione dei servizi sanitari da parte dei malati e dei sieropositivi;
d) informazione e promozione culturale per la prevenzione delle infezioni da HIV.

3. Attivazione di servizi di assistenza domiciliare e di supporto psico - sociale per le persone affette da AIDS in collegamento con le strutture ed i servizi indicati al precedente articolo 2.
II) Associazione comunita' incontro con sede in Roma, viale delle Milizie n. 134; Associazione centro italiano di solidarieta' con sede in Roma, piazza Cairoli n. 118; Cooperativa Magliana 80 con sede in Roma, via Vaiano n. 23; Cooperativa IBIS con sede in Roma, via Pisino n. 36. Messa in opera di interventi continuativi a favore di tossicodipendenti basati su:
a) consulenza e supporto psicologico e sociale;
b) informazione per la prevenzione delle infezioni da HIV e dell' AIDS;
c) assistenza psicologica e di orientamento nella scelta ed utilizzazione dei servizi sanitari da parte dei malati e dei siero - positivi, con particolare riguardo alle donne in gravidanza ed alla prevenzione della trasmissione verticale dell' infezione;
d) informazione e promozione culturale per la prevenzione delle infezioni.
III) ADDEPOS - Associazione dei sieropositivi e dei portatori di virus dell' AIDS con sede in Tivoli, via degli Orti n. 11, Villa Adriana. Sperimentazione di un programma di informazione e prevenzione mediante il coinvolgimento di ex tossicodipendenti al fine di:
a) fornire ai giovani ex tossicodipendenti un' occasione di impegno diretto in programmi pubblici di prevenzione;
b) utilizzare l' esperienza degli ex tossicodipendenti nella preparazione dei contenuti e delle metodologie d' intervento per la prevenzione nella popolazione giovanile;
c) sperimentare metodologie di coinvolgimento dei giovani ex tossicodipendenti nelle iniziative di aggiornamento degli insegnanti.
IV) ANLAIDS con sede in Roma, via Rovereto n. 9- 10; LILA con sede in Roma, via Carrara n. 24:
a) consulenza e supporto psicologico e sociale;
b) informazione per la prevenzione delle infezioni da HIV e dell' AIDS;
c) assistenza psicologica e di orientamento nella scelta ed utilizzazione dei servizi sanitari da parte dei malati e dei siero - positivi;
d) informazione e promozione culturale per la prevenzione delle infezioni da HIV.

4. Le attivita' svolte dalle istituzioni di cui al precedente secondo comma saranno sottoposte a sistematica verifica da parte dell' assessorato regionale alla sanita', anche al fine dell' erogazione dei relativi finanziamenti.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvedera' all' individuazione di eventuali ulteriori iniziative dirette all' informazione, alla educazione sanitaria ed al sostegno psicologico delle persone a rischio, tenuto conto delle risultanze delle iniziative gia' avviate, delle diverse e nuove esigenze nonche' delle nuove conoscenze che emergeranno anche sul piano scientifico.


Art. 4
(Aggiornamento professionale, ricerca applicata e organizzazione del lavoro delle unita' operative del sistema di sorveglianza e controllo dell' epidemia da HIV e dell' AIDS)

1. La Regione, al fine di realizzare il miglioramento dei livelli di rispondenza nel sistema di sorveglianza e controllo dell' epidemia da HIV e dell' AIDS, promuove attivita' di ricerca e di aggiornamento professionale del personale utilizzato nelle unita' operative del sistema stesso nonche' iniziative volte al miglioramento dei livelli organizzativi e della qualita' del lavoro delle unita' medesime.

2. A tal fine, previo prelevamento dall' apposito capitolo del bilancio regionale, sara' corrisposto alle unita' sanitarie locali, in cui operano le unita' operative di cui al precedente comma, un fondo finalizzato che verra' ripartito in rapporto al numero dei nuovi casi di infezione da HIV osservati e al numero di pazienti seguiti da ciascuna unita' operativa in conformita' alle risultanze dei dati rilevati nell' ambito del sistema di sorveglianza della Regione.

3. Le unita' sanitarie locali, per l' utilizzazione delle somme ad esse assegnate, provvederanno, nel rispetto dell' articolo 37 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, a disporre apposite aperture di credito a favore di funzionari delegati. Sulle predette aperture di credito potranno gravare le spese derivanti dalle attivita' di cui al precedente secondo comma, individuate in un apposito programma approvato dal comitato di gestione, contestualmente al provvedimento di istituzione dell' apertura di credito, in conformita' alle direttive impartite dalla Regione.

4. Le aperture di credito potranno essere utilizzate per le seguenti finalita':
a) partecipazione del personale delle unita' operative a corsi, convegni, seminari nonche' ad altre attivita' di aggiornamento;
b) organizzazione di convegni e seminari;
c) iniziative di informazione e promozione;
d) acquisizione di attrezzature e di materiale di consumo per le attivita' di ricerca delle unita' operative.

5. Le spese gravanti sulle aperture di credito dovranno essere espressamente autorizzate dal responsabile della unita' operativa.

6. Il funzionario delegato e' tenuto a presentare il rendiconto delle spese sostenute nei termini e con le modalita' previste dall' articolo 38 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58.


Art. 5
(Coordinamento del programma regionale)

1. Le funzioni di gestione del sistema di sorveglianza e controllo dell' epidemia da HIV e dell' AIDS, di coordinamento e di valutazione delle attivita' di prevenzione, informazione ed educazione sanitaria nonche' di diagnosi e cura sono svolte dall' assessorato regionale alla sanita' tramite l' osservatorio epidemiologico regionale.

2. L' osservatorio epidemiologico, per le finalita' di cui al precedente comma, si avvarra' di idoneo personale sanitario appartenente ai ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, comandato ai sensi dell' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' di numero sei borsisti da retribuire con borse di studio dell' importo annuo di lire 16 milioni ciascuna, indicate dall' assessore alla sanita', per laureati in medicina e chirurgia, statistica, scienze dell' informazione, matematica e fisica con specifiche competenze in epidemiologia, su proposta dell' osservatorio epidemiologico regionale.


Art. 6
(Finanziamento)

1. Le spese derivanti dall' attuazione della presente legge graveranno sul capitolo n. 13300 denominato: << Interventi per la lotta contro l' AIDS >> per l' esercizio finanziario 1988 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

2. Per l' anno 1988 e' autorizzata la spesa di L. 3.000.000.000 che sara' cosi' ripartita: L. 1.115.000.000 per gli interventi previsti all' articolo 2 di cui:
L. 355.000.000 a favore del Vicariato di Roma - Centro di animazione pastorale - Caritas diocesana; L. 760.000.000 a favore della congregazione figli immacolata concezione provincia italiana; L. 950.000.000 per gli interventi previsti all' articolo 3 di cui:
L. 200.000.000 a favore del circolo Mario Mieli; L. 100.000.000 a favore dell' Associazione comunita' incontro;
L. 100.000.000 a favore dell' Associazione centro italiano di solidarieta';
L. 100.000.000 a favore della cooperativa IBIS; L. 100.000.000 a favore della cooperative Magliana 80;
L. 150.000.000 a favore dell' ADDEPOS - Associazione dei sieropositivi e dei portatori del virus dell' AIDS; L. 100.000.000 a favore dell' ANLAIDS; L. 100.000.000 a favore della LILA;
L. 600.000.000 a favore delle unita' sanitarie locali per gli interventi previsti all' articolo 4; L. 235.000.000 per le spese all' acquisizione di supporti informativi e di attrezzature, all' elaborazione e acquisizione dei dati per lo svolgimento delle attivita' dell' osservatorio epidemiologico regionale nonche' per le borse di studio di cui al precedente articolo 5; L. 100.000.000 per le altre iniziative ed interventi che saranno individuati nell' ambito delle finalita' previste dalla presente legge con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' assessore alla sanita'.

3. Alla copertura dell' onere predetto si provvede mediante riduzione del fondo globale accantonato al capitolo n. 29831, elenco n. 4, lettera a) del bilancio 1988.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.