Cattura di uccelli con reti per fini scientifici.

Numero della legge: 89
Data: 6 dicembre 1979
Numero BUR: 32
Data BUR: 27/11/1979

L.R. 06 Dicembre 1979, n. 89
Cattura di uccelli con reti per fini scientifici.






Art. 1

In conformita' a quanto previsto dall' articolo 3 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e' vietata, in tutto il territorio regionale, ogni forma di uccellagione.
E' altresi' vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli.


Art. 2
(Finalita').

Al fine di consentire una coordinata e pianificata politica di difesa e di qualificazione della fauna, il Presidente della Giunta regionale, sentiti l' istituto nazionale di biologia della selvaggina, l' istituto di zoologia dell' universita' di Roma ed il consiglio nazionale delle ricerche, autorizza, per scopi di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da istituti o laboratori scientifici pubblici o riconosciuti, ad esercitare attivita' di inanellamento. All' uopo e' autorizzato l' allestimento di impianti adibiti alla cattura con reti.
Gli impianti di cattura sono sottoposti al diretto ed effettivo controllo delle amministrazioni provinciali territorialmente interessate.


Art. 3
(Osservatori ornitologici)

Al fine di favorire lo studio della biologia degli uccelli e delle popolazioni ornitiche, nei loro rapporti con l' ambiente cui sono strettamente legate, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' istituto nazionale di biologia della selvaggina, istituisce osservatori ornitologici.
Gli osservatori ornitologici di cui al precedente comma opereranno nei settori sottoindicati, svolgendo le seguenti attivita':
nidificazione: censimento delle popolazioni nidificanti e studi sulla loro distribuzione e consistenza numerica, sulle uova, sui nidi e sui nidiacei;
ecologia: studi sui rapporti tra avifauna ed ambiente, proposte ed iniziative per la salvaguardia di zone di notevole interesse ornitologico ed ambientale; etologia: studi sul comportamento delle varie specie nell' ambiente in cui vivono;
migrazioni: formazione di nuclei regionali di osservatori e segnalatori, studi qualitativi e quantitativi in materia e censimento sulle popolazioni svernanti; studi particolareggiati: sistematica, malattie, tradizioni, usi e costumi in campo ornitologico.
Gli osservatori ornitologici, istituiti nelle singole province, provvederanno inoltre a coordinare i punti di inanellamento stabiliti dal Presidente della Giunta regionale.


Art. 4
(Rinvenimento uccelli inanellati)

E' fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all' istituto nazionale di biologia della selvaggina o al comune, nel cui territorio e' avvenuto il fatto, che provvedera' ad informare il predetto istituto.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.