L.R. 12 Agosto 1996, n. 34 |
DISCIPLINA URBANISTICA PER LA COSTRUZIONE DELLE SERRE.
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Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge detta norme per la costruzione di serre che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale. Art. 2 (Definizione) 1. Ai fini della presente legge e' considerata serra ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale, mediante speciali condizioni di luce, temperature ed umidita' per le colture ortofloricole e per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante. 2. Per la realizzazione delle serre sono consentite solo opere murarie strettamente necessarie alla installazione di detti impianti, non emergenti da terra per piu' di 50 centimetri. 3. Le chiusure laterali e la copertura degli impianti serricoli dovranno essere realizzate con elementi amovibili, trasparenti ovvero opachi, ancorati al basamento e tali da perdere la loro funzione se asportati. Art. 3 (Strumenti urbanistici) 1. I comuni nell'ambito del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione ovvero delle relative varianti, provvedono a disciplinare la costruzione delle serre di cui all'articolo 1 in conformita' alle indicazioni dei programmi e dei piani di sviluppo agricolo. Per l'approvazione delle varianti, in esecuzione della presente legge, si applicano le procedure previste dalla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, quando trattasi di varianti ricadenti nelle zone E. Art. 4 (Disposizioni tecniche) 1. Lo strumento urbanistico comunale di cui all'articolo 3 indica disposizioni tecniche da rispettare per la costruzione delle serre, tenendo conto dei seguenti criteri: a) la superficie coperta non deve superare il 75 per cento dell'area disponibile, ove questa sia inferiore a 5.000 mq.; non deve superare il 50 per cento dell'area disponibile per le superfici eccedenti i 5.000 mq.; b) l'altezza, misurata al colmo delle coperture, non deve superare i metri 6 (sei); c) le distanze minime non possono essere inferiori a: 1) metri 5 da fabbricati adibiti a civile abitazione; 2) metri 5 dal ciglio delle strade pubbliche comunali; 3) metri 5 dai confini; d) le pareti verticali non possono superare l'altezza di metri 3,20 all'intersezione della linea di gronda; e) nel progetto deve essere prevista l'esecuzione delle opere necessarie per la regimazione, la raccolta, l'incanalamento e lo scarico delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto; f) puo' essere ammessa la costruzione di un'avanserra di servizio, con gli stessi materiali idonei per la costruzione delle serre, purche' avente una superficie coperta non superiore al 10 per cento della superficie delle serre e un'altezza massima di metri 6 al colmo e di metri 3,20 alle gronde; g) la superficie coperta da serra ed avanserra non puo', comunque, superare i limiti di cui alla lettera a). 2. Le superfici utilizzate dalle serre possono essere imputate al fine della volumetria assentibile soltanto per fabbricati funzionalmente connessi all'attivita' agricola come definita dal codice civile, ivi comprese le abitazioni rurali. Art. 5 (Concessioni edilizie) 1. Chiunque intenda procedere alla costruzione delle serre di cui all'articolo 1 deve chiedere al comune il rilascio della concessione ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. La domanda di concessione deve essere corredata di: a) certificato catastale; b) planimetria catastale; c) planimetria indicante la localizzazione su scala 1:500 e 1:2.000; d) planimetria indicante la dimensione delle opere in progetto su scala 1:200; e) la cartografia ubicativa; f) particolari costruttivi su scala 1:50; g) piano di produttivita' agricolo. 3. Il rilascio della concessione e' connesso alla specifica destinazione di uso agricolo dei manufatti e pertanto gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione. 4. E' soggetta alla semplice comunicazione al Sindaco la mera sostituzione degli elementi costituenti le serre gia' esistenti. Art. 6 (Norma transitoria) 1. Ai fini della regolarizzazione delle serre ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta la concessione edilizia al Sindaco, il quale la rilascia ai sensi della normativa vigente anche in deroga alle disposizioni della presente legge. Art. 7 (Sanzioni) 1. Ai fini sanzionatori si applicano le disposizioni previste dalle leggi urbanistiche vigenti. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |