Calendario venatorio regionale per la stagione 1980 - 1981.

Numero della legge: 1
Data: 2 gennaio 1981
Numero BUR: 2
Data BUR: 20/01/1981

L.R. 02 Gennaio 1981, n. 1
Calendario venatorio regionale per la stagione 1980 - 1981.

(Pubblicato nel B.U. 20 gennaio 1981, n. 2)


Art. 1

I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare l' esercizio venatorio nel territorio della Regione Lazio a parita' dei diritti e doveri, nell' osservanza delle seguenti disposizioni.


Art. 2

Ai fini della protezione e della razionale gestione delle risorse faunistiche della Regione, l' intero territorio del Lazio e' sottoposto al regime gratuito di caccia controllata.


Art. 3

La stagione venatoria ha inizio il 20 agosto 1980 e termina l' 8 marzo 1981.
La presente legge ha efficacia per tale periodo.


Art. 4

L' esercizio venatorio su tutto il territorio regionale e' consentito nei modi, nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:
a) nei giorni 20, 21, 23, 24, 30 e 31 agosto solo da appostamento fisso gia' esistente o temporaneo che dovra' essere raggiunto e abbandonato con fucile scarico;
b) specie cacciabili nel periodo di cui alla lettera a):
alzavola, canapiglia, chiurlo, codone, colombaccio, donnola, fischione, folaga, frullino, gallinella d' acqua, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passero, piviere, porciglione, quaglia, tortora e volpe;
c) dal 21 settembre al 31 dicembre 1980 (compreso) da appostamento fisso gia' esistente o temporaneo e in forma vagante anche con l' uso dei cani;
d) specie cacciabili nel periodo di cui alla lettera c):
mammiferi: capriolo, cervo, coniglio selvatico, daino, lepre e volpe;
uccelli: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino (esclusa la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma), canapiglia, cesena, chiurlo, codone, colombaccio, cornacchia nera, coturnice, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d' acqua, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passero, pavoncella, pernice rossa, piviere, porciglione, quaglia, starna, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello e tortora;
e) dal 1° novembre 1980 al 31 gennaio 1981 (compreso) al cinghiale, da appostamento fisso gia' esistente o temporaneo e in forma vagante anche con l' uso dei cani da cerca e da seguito.
I presidenti delle giunte provinciali possono autorizzare per i giorni 20, 21, 23, 24, 30 e 31 agosto, l' esercizio venatorio alla specie quaglia in forma vagante, anche con l' ausilio del cane da ferma, nei territori particolarmente interessati dalla presenza di tale specie.
Ai sensi dell' art. 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, vengono escluse dal suddetto elenco di selvaggina le seguenti specie, al fine di proteggerne la limitata consistenza: camoscio, calandro, cappellaccia, colino della Virginia, combattente, corvo, fanello, fringuello, frosone, passera mattugia, passera oltremontana, peppola, pettegola, pispola, pittima minore, prispolone, spioncello, strillozzo, tottavilla, verdone, donnola e muflone.


Art. 5

Dal 1° gennaio 1981, fermi restando i tempi e le modalita' di caccia al cinghiale di cui al precedente art. 4, l' esercizio venatorio e' limitato alle specie e per i tempi sottoindicati:
1) alzavola, beccaccia, beccaccino (esclusa caccia da appostamento sotto qualsiasi forma), canapiglia, cesena, chiurlo, folaga, gallinella d' acqua, germano reale, mestolone e moriglione, fino al 28 febbraio 1981;
2) allodola, beccaccino (esclusa caccia da appostamento sotto qualsiasi forma), codone, colombaccio, cornacchia nera, fischione, frullino, marzaiola, moretta, passero, pavoncella, piviere, porciglione, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello e volpe, fino all' 8 marzo 1981.
In tale periodo (1° gennaio - 8 marzo 1981) le modalita' e le forme di caccia consentite sono le seguenti:
a) fino al 28 febbraio 1981 (compreso) da appostamento fisso gia' esistente o temporaneo ed in forma vagante anche con l' ausilio del cane da ferma;
b) dal 1° all' 8 marzo 1981 (compreso) da appostamento fisso gia' esistente o temporaneo, che dovra' essere raggiunto e abbandonato con fucile scarico ed in forma vagante, anche con l' ausilio del cane da ferma, esclusivamente lungo il litorale marino per una profondita' di metri 2.000 dal battente dell' onda, nelle paludi, nelle valli sommerse, negli stagni, nei laghi naturali ed artificiali;
c) dal 1° gennaio all' 8 marzo 1981 (compreso) il Presidente della Giunta regionale ha facolta' di autorizzare, stabilendone le modalita', l' uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe nei casi e nei territori liberi alla caccia, interessati alle azioni di immissioni di selvaggina a scopo di ripopolamento.
Tale autorizzazione non puo' essere concessa per le zone di ripopolamento e cattura.


Art. 6

Per l' incremento naturale, la protezione delle specie selvatiche rarefatte od in via di estinzione, dei ceppi residui delle specie autoctone nonche' per la tutela dell' ambiente naturale, e' data facolta' ai presidenti delle giunte provinciali, di costituire per la stagione venatoria 1980- 1981, nel territorio delle rispettive provincie, zone da adibire alla protezione ed al rifugio della fauna, sia stanziale che migratoria, nelle quali e' vietata ogni forma di attivita' venatoria.
Tali zone non devono essere superiori ad ettari mille e dovranno essere delimitate con apposite tabelle perimetrali a cura delle amministrazioni provinciali territorialmente interessate.


Art. 7

Il Presidente della Giunta regionale puo' vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina, di cui ai precedenti articoli, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita'.


Art. 8

Per l' intera annata venatoria l' esercizio della caccia e' consentito limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza puo' scegliere tra quelli di domenica, mercoledi', giovedi' e sabato, da segnare sul tesserino regionale di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 31.
Il cacciatore ha l' obbligo di adempiere alle annotazioni sul tesserino come prescritto ed indicato sul tesserino stesso. Il tesserino e' personale e non cedibile.


Art. 9

L' esercizio venatorio ha inizio e termina secondo gli orari sottoindicati:
nei giorni 20, 21, 23, 24, 30 e 31 agosto 1980 dalle ore 6 al tramonto;
dal 21 settembre al 27 settembre 1980, dalle ore 6,30 al tramonto;
dal 28 settembre al 31 ottobre 1980, dalle ore 6,00 al tramonto;
dal 1° novembre al 30 novembre 1980, dalle ore 6,30 al tramonto;
dal 1° dicembre al 31 dicembre 1980, dalle ore 7,00 al tramonto;
dal 1° gennaio al 31 gennaio 1981, dalle ore 7,15 al tramonto;
dal 1° febbraio al 28 febbraio 1981, dalle ore 7,00 al tramonto;
dal 1° marzo all' 8 marzo 19818 dalle ore 6,00 al tramonto.


Art. 10

A ciascun titolare di licenza di caccia e' consentito per ogni giornata di caccia l' abbattimento dei seguenti capi di selvaggina:
a) selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepre, un solo cinghiale, una sola coturnice ed una sola pernice. Maschi di: capriolo, cervo e daino, un solo capo per l' intera stagione venatoria;
b) selvaggina migratoria: quaglie e tortore, dieci capi complessivi; tordi, merli e cesene, venticinque capi complessivi; colombacci, dieci capi complessivi; beccacce, tre capi complessivi; palmipedi (alzavola, canapiglia, codone, fischione, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione) e trampolieri (beccaccino e chiurlo), dieci capi complessivi di cui non piu' di una sola canapiglia o di un solo chiurlo.
Fermi restando i limiti massimi per le specie di selvaggina migratoria suddette, il carniere di uccelli non puo', comunque, superare i trenta capi complessivi.
I passeri e gli storni non rientrano nel limite sopra specificato.


Art. 11

Le limitazioni di tempo, di modi e di capi di selvaggina sono estese a tutte le riserve di caccia ricadenti nella Regione.


Art. 12

L' addestramento e l' allenamento dei cani e' consentito, limitatamente alle stoppie ed ai terreni incolti ovvero liberi da coltivazioni in atto, con esclusione, comunque, dei boschi, dal 20 luglio al 12 agosto 1980 (compreso) e dal 1° al 14 settembre 1980 (compreso) e a 200 metri di distanza dalle riserve, zone di ripopolamento e cattura, bandite e fondi chiusi.
Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall' art. 31, lettera n), della legge 27 dicembre 1977, n. 968.


Art. 13

I presidenti delle giunte provinciali, previo assenso dei conduttori interessati o, in mancanza, dei proprietari, possono autorizzare la costituzione di speciali zone per l' addestramento e l' allenamento dei cani da caccia purche' tali zone:
a) non pregiudichino l' ambiente e gli equilibri naturali esistenti sui territori sui quali vengono costituite;
b) non coincidano tra loro, neppure parzialmente, e non superino in ciascuna provincia una superficie complessiva di trecento ettari e ciascuna non risulti superiore a trenta ettari;
c) distino almeno cinquecento metri da riserve, bandite, zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione;
d) siano affidate in gestione all' associazione venatoria o cinofila riconosciuta che ne abbia fatta richiesta. In tali zone, oltre all' addestramento dei cani, possono essere sempre effettuate gare con selvatico abbattuto, limitatamente alla quaglia e fagiano proveniente da allevamento, purche' tali selvatici risultino provenienti da centri di allevamento.


Art. 14

E' vietato a chiunque:
la posta serale e mattutina alla beccaccia nonche' la posta serale alla lepre;
l' uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;
l' esercizio venatorio - anche da appostamento fisso - quando il terreno sia in tutto o nella maggior parte coperto di neve, nonche' sui laghi, laghetti artificiali e qualsiasi specchio d' acqua nella maggior parte gelato;
l' esercizio venatorio nei terreni e boschi distrutti o danneggiati dal fuoco ai sensi dell' art. 6, punto d), della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5;
l' esercizio venatorio nelle zone adibite, a cura delle amministrazioni provinciali, alla protezione ed al rifugio della fauna, sia stanziale che migratoria, segnalate da apposite tabelle perimetrali;
l' esercizio venatorio, con qualsiasi mezzo, in acque marine antistanti il litorale laziale;
usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione di suono.


Art. 15

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.