L.R. 12 Giugno 1975, n. 72 |
Criteri da osservare in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali.
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Art. 1 (Disposizione Generale) I Comuni del Lazio in sede di formazione degli strumenti urbanistici del proprio territorio debbono attenersi ai criteri specificati nelle norme seguenti. Art. 2 (Inquadramento territoriale) Ogni strumento urbanistico di disciplina del territorio comunale va redatto secondo le indicazioni territoriali contenute nella pianificazione a livello sovracomunale e nei provvedimenti regionali incidenti sull' assetto del territorio. La Regione fornira' ogni elemento informativo necessario all' inquadramento territoriale di cui al precedente comma. Art. 3 (Documentazione del Piano) Le Amministrazioni Comunali sono tenute a porre a base della redazione degli strumenti urbanistici una accurata analisi del territorio, dalla quale risultino: a) i principali caratteri geomorfologici del territorio comunale; b) le zone in via di dissesto idrogeologico (per frane, calamita', erosioni, ecc.); c) le zone sottoposte a vincolo idrogeologico ed ai vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497; d) gli elementi di interesse storico - artistico e le zone archeologiche vincolate o da vincolare; e) la copertura del suolo, con particolare riferimento ai boschi, alle colture, nonche' alla struttura fondiaria; e bis) le aree e gli immobili di proprieta' comunale e demaniale, le aree di proprieta' di Universita' Agrarie, di Enti di sviluppo e di altri Enti pubblici; f) le aree di particolare importanza naturalistica; g) le relazioni fra il territorio, la rete infrastrutturale e la struttura insediativa; h) la carta agropedologica. Per i centri abitati la suddetta analisi deve riportare la individuazione delle zone territoriali omogenee A e B, di cui all' art. 2 del DI 2 aprile 1968, n. 1444, con la indicazione per ciascuna di esse: I) delle cubature, residenziali e non residenziali, e dei vani esistenti, tenendo conto anche delle licenze edilizie gia' concesse e non ancora utilizzate; II) delle attrezzature sociali, delle infrastrutture e degli spazi pubblici e di uso pubblico esistenti, con la specificazione, per questi ultimi, della dotazione per ogni abitante; III) degli elementi che appaiono suscettibili di essere salvaguardati (tessuti urbani, tipologie edilizie, ripetute o speciali, complessi edilizi o naturali, vincolati o da vincolare). La documentazione relativa all' analisi di cui sopra va allegata agli elaborati di piano. Art. 4 (Vincoli territoriali) L' ipotesi di sviluppo demografico del Comune da tenere a base per il dimensionamento del piano, va riferita ad un arco temporale non superiore ai 10 anni. Fino all' approvazione del piano comprensoriale, l' incremento di popolazione ipotizzato non dovra' comunque superare il 30% di quella gia' residente, salvo che sussistano documentate situazioni di fatto che impongano previsioni piu' ampie. La norma suddetta non si applica ai Comuni che abbiano il Piano Regolatore Generale o il Piano di fabbricazione approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. Il fabbisogno di aree da destinare a residenza, attrezzature ed insediamenti produttivi va valutato tenendo conto oltre che dell' ipotesi di sviluppo demografico, delle eventuali condizioni di sovraffollamento e coabitazione e delle eventuali necessita' di rinnovamento e recupero del patrimonio edilizio esistente. Gli strumenti urbanistici, oltre alle previsioni relative all' insediamento della popolazione residente, possono contenere previsioni di insediamenti turistici e limitati nel caso di consistenti ed accettabili programmi di intervento nel settore turistico. Le aree per la sosta di roulottes, per i campeggi e per le << case mobili >> dovranno essere individuate negli strumenti urbanistici e disciplinate dalle norme di attuazione. Le norme di attuazione del Piano Regolatore Generale dovranno contenere anche istruzioni attuative concernenti le opere di urbanizzazione e la progettazione degli edifici, al fine di eliminare le cosi' dette << barriere architettoniche >> di cui all' art. 27 della legge n. 118 del 30- 3- 1971. Art. 5 (Quantificazione delle aree destinate ad insediamenti industriali) La quantificazione delle aree da destinare ad insediamenti industriali ed artigianali, ove le relative localizzazioni non derivino da scelte programmatiche definite in sede comprensoriale o regionale, deve essere determinata avuto riguardo: a) alla popolazione del Comune quale risulta dall' ipotesi di sviluppo demografico di cui all' art. 4, II comma; b) alle attivita' della popolazione suddetta; c) alla necessita' di non ridurre il numero degli addetti necessari al mantenimento e allo sviluppo dell' economia agricola. E' ammessa la previsione di aree destinate all' attivita' artigianale e di servizio, da localizzare in modo da garantire la integrazione con le residenze attuali e previste. Dovranno essere individuate anche le aree per attivita' estrattiva, per le cave e lo sfruttamento di acque minerali, con relativa normativa di piano. Art. 6 (Valutazione dei fabbisogni) Ai fini della corretta applicazione del DI 2 aprile 1968 n. 1444 gli elaborati di piano debbono esplicitare: a) gli abitanti, vani e/ o cubature: a1) attualmente esistenti; a2) previsti; a3) complessivi; b) la superficie minima destinata singolarmente e complessivamente agli spazi per l' istruzione, per le attrezzature di interesse comune, per parco, gioco e sport, per parcheggi; c) la superficie necessaria per gli impianti di depurazione. Art. 7 (Centri storici) Nei centri storici come definiti dall' art. 2 del DI n. 1444 del 2- 4- 1968 - Zona A - ogni intervento deve essere subordinato all' approvazione degli strumenti urbanistici attuativi del Piano Regolatore Generale. In mancanza di detti strumenti attuativi possono essere consentiti esclusivamente interventi di consolidamento e di restauro. Interventi esclusivi di consolidamento e di restauro debbono essere previsti anche per quegli immobili sparsi nel territorio, come castelli, torri, ville, abbazie, casolari tipici ecc., che a giudizio dell' Amministrazione comunale competente, d' intesa con la Sovrintendenza ai Monumenti, abbiano caratteristiche tali da essere considerati beni culturali. Art. 8 (Insediamenti turistici) Fermo restando quanto stabilito dall' ultimo comma del precedente art. 4, gli insediamenti turistici, eventualmente previsti negli strumenti urbanistici dovranno rispettare le seguenti norme: a) l' indice di fabbricabilita' territoriale non deve essere superiore a 0,25 mcmq; b) l' indice di fabbricabilita' per l' edilizia alberghiera non deve essere superiore a 0,50 mcmq; detto limite non si applica per le zone di cui alle lettere A e B dell' art. 2 del DI 2 aprile 1968, n. 1444; c) il 50% della superficie territoriale va destinato a spazi pubblici per attrezzature di interesse comune per verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport, per parcheggi; d) l' indice di copertura (rapporto tra superficie costruita e superficie territoriale) non puo' essere superiore al 30%; e) le costruzioni unifamiliari e bifamiliari isolate non possono superare il 30% della cubatura totale edificabile. La restante cubatura va utilizzata per la realizzazione di complessi unitari per i quali deve essere redatto apposito progetto planovolumetrico. Restano esclusi dalle disposizioni del presente articolo i complessi ricettivi complementari a carattere turistico - sociale previsti dalla legge 21- 3- 1958, n. 326. Art. 9 (Programma di attuazione urbanistica) I Comuni dotati di strumento urbanistico sono tenuti ad adottare almeno ogni 3 anni un programma di attuazione urbanistica. Tale programma dovra' contenere le seguenti indicazioni: a) le zone per le quali il Comune intende, nel successivo triennio, predisporre i piani urbanistici attuativi di iniziativa comunale e quelli di iniziativa privata; tali zone potranno essere dimensionate in misura superiore a quella derivante dalla media triennale calcolata in base all' incremento del 30% di cui all' art. 4; b) le zone nelle quali il Comune, anche ai sensi dell' art. 10 della legge n. 765 del 1968, intende rilasciare singole licenze di costruzione; c) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e quelle di attrezzature del territorio che il Comune intende realizzare o autorizzare. Il programma di attuazione urbanistica sara' approvato con delibera consiliare e trasmesso alla Regione; esso e' vincolante in sede di approvazione regionale di singoli piani attuativi o di opere pubbliche. Art. 10 (Norma transitoria) Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai Piani Regolatori Generali ed ai Programmi di fabbricazione sui quali sia stato espresso il parere della Sezione Urbanistica Regionale entro il 30 aprile 1975. In sede di approvazione degli strumenti urbanistici in corso di istruttoria, l' Assessorato regionale all' Urbanistica e la Giunta Regionale dovranno comunque attenersi a principi di contenimento dell' espansione urbana e di difesa dell' ambiente. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 12 giugno 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 12 giugno 1975. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |