Tutela di alcune specie della fauna minore.

Numero della legge: 18
Data: 5 aprile 1988
Numero BUR: 11
Data BUR: 20/04/1988

L.R. 05 Aprile 1988, n. 18
Tutela di alcune specie della fauna minore.

(Pubblicata nel B.U. 20 aprile 1988, n.11)


Art. 1

La Regione persegue il fine di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatica minore e del loro habitat con particolare riferimento alle specie minacciate di estinzione e vulnerabili.


Art. 2

Nelle more dell' approvazione di una normativa generale per il conseguimento della finalita' di cui al precedente articolo, la Regione nell' ambito della propria politica di pianificazione e di sviluppo individua zone meritevoli di particolare protezione ed assume provvedimenti di conservazione.


Art. 3

Per le specie elencate nel presente articolo e' vietato:
a) qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione;
b) il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;
c) il molestare la fauna selvatica minore, specie nel periodo della riproduzione, dell' allevamento e dell' ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione al raggiungimento delle finalita' di cui al precedente articolo 1;
d) la distruzione o la raccolta di uova dell' ambiente naturale o la loro detenzione quand' anche vuote;
e) la detenzione, il trasporto ed il commercio di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonche' di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall' animale, nella misura in cui cio' contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.
Le specie di anfibi e rettili protette sono le seguenti: Salamandra pezzata (Salamandra salamandra gigliolii); Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata); Tritone crestato (Triturus cristatus carnifex); Tritone punteggiato (Triturus vulgaris meridionalis); Tritone italiano (Triturus italicus);
Geotritone italiano (Hydromantes italicus italicus); Ululone a ventre giallo (Bombina variegata pachypus); Rospo comune (Bufo bufo spinosus);
Rospo smeraldino (Bufo viridis viridis); Raganella comune (Hyla arborea arborea); Rana agile (Rana dalmatina);
Rana greca (Rana graeca);
Tartaruga marina comune (Caretta caretta caretta); Tartaruga franca (Chelonia mydas mydas); Tartaruga liuto (Dermochelys coriacea); Testuggine comune (Testudo hermanni robertmertensi); Testuggine d' acqua (Emys orbicularis); Tarantola mauritanica (Tarentola mauritanica mauritanica); Emidattilo verrucoso (Hemidactylus turcicus turcicus); Ramarro (Lacerta viridis viridis);
Lucertola muraiola (Podarcis muralis brueggemanni e Podarcis muralis nigriventis);
Orbettino (Anguis fragilis fragilis);
Luscengola (Chalcides chalcides chalcides); Biacco maggiore (Coluber viridiflavus viridiflavus); Lucertola campestre (Podarcis sicula campestris, Podarcis sicula sicula, Podarcis sicula latastei, Podarcis sicula pasquinii e Podarcis sicula patrizii); Cervone (Elaphe quatuorlineata quotuorlineata); Saettone (Elaphe longissima longissima ed Elaphe longissima romana);
Biscia dal collare (Natrix natrix helvetica); Biscia tassellata (Natrix tessellata tessellata); Coronella della Gironda (Coronella girondica); Vipera dell' Orsini (Vipera ursinii ursinii).
E' vietata l' uccisione, la cattura, il trasporto ed il commercio dei gamberi d' acqua dolce (Austropotamobius pallipes italicus) e dei granchi di acqua dolce (Potamon fluviatile fluviatile) non provenienti da allevamento.
La cattura di tutte le specie del genere Helix (chiocciola) e' vietata da un' ora dopo il tramonto ad un' ora prima della levata del sole.
La cattura delle specie di cui al precedente terzo comma e' consentita per una quantita' giornaliera di 1 chilogrammo per persona.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli appartenenti alle universita', agli enti ed istituti di ricerca pubblici o privati, autorizzati con decreto del Presidente della Giunta regionale.


Art. 4

Gli allevamenti di rane, chiocciole, gamberi e granchi di acqua dolce sono soggetti ad autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio. Il comune ne esercita il controllo sanitario e tecnico e ne vieta l' esercizio quando il loro impianto e la loro conduzione non corrispondano ai requisiti di igiene e di efficienza.
Per la commercializzazione dei prodotti di allevamento, i produttori devono certificare la specie, la sottospecie, se esiste, l' origine e la destinazione.


Art. 5

Gli anfibi, i rettili, i molluschi ed i crostacei vivi, confiscati a norma della presente legge, sono restituiti al loro ambiente naturale, purche' appartenenti alla fauna autoctona.


Art. 6

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa minima di L. 70.000 e massima di L. 170.000 ed alla confisca degli animali.


Art. 7

Sono incaricati dell' osservanza della presente legge, gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e la pesca, di polizia locale ed i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.