| L.R. 10 Aprile 1985, n. 35 |
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Servizio di soccorso aereo sanitario di emergenza.
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(Pubblicata nel B.U. 20 aprile 1985, n. 11) Art. 1 (Trasporto aereo per esigenze istituzionali ) La Regione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un piano regionale di utilizzazione di mezzi di trasporto aerei per le proprie attivita' istituzionali. Art. 2 (Soccorso sanitario a mezzo aeromobili) In attesa della adozione del piano di cui al precedente articolo 1 la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per la sanita', previa consultazione con gli enti locali maggiormente interessati, e' autorizzata ad approvare apposita convenzione con l' Automobil Club di Roma per l' affidamento di un servizio di soccorso sanitario aereo di emergenza, in base alla quale l' Automobil Club si impegna a: a) svolgere un servizio sanitario di emergenza a mezzo di elicotteri per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di esecutivita' della convenzione, al fine di assicurare un tempestivo intervento di emergenza a seguito del verificarsi di incidenti stradali nel Lazio e di altri eventi; b) presentare alla Regione, entro centottanta giorni dalla data di esecutivita' della convenzione, uno studio di fattibilita' per un servizio permanente di soccorso aereo nel Lazio, anche con riferimento al piano previsto all' articolo 1 della presente legge. Art. 3 (Disposizioni finanziarie) Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 600 milioni in termini di competenza e di cassa per l' anno finanziario 1985. Alla copertura della spesa di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto in termini di competenza e di cassa nel capitolo n. 31001 del bilancio 1985. La suddetta somma di L. 600 milioni e' iscritta in termini di competenza e di cassa al capitolo n. 13860 che viene istituito nel bilancio 1985 con la denominazione: << Spese per l' affidamento all' Automobil Club di Roma di un servizio di soccorso aereo nel Lazio >>. Art. 4 (Dichiarazione d' urgenza) La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |