Modificazioni alla legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere".

Numero della legge: 19
Data: 16 giugno 1994
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1994

L.R. 16 Giugno 1994, n. 19
Modificazioni alla legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere".

(Pubblicata nel B.U. 20 giugno 1994, n. 17, S.O. n. 6)


Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», e' soppresso.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale approvata
nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», le parole: «La Giunta regionale, in particolare:» sono sostituite dalle seguenti: «Fatte salve le competenze del Consiglio regionale, la Giunta regionale, nei confronti delle aziende di cui all'articolo 1».

3. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», e' aggiunta la seguente:

«e-bis) esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge.».



Art. 2

1. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale approvata nella seduta dei 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», le parole: «procedere al rinnovo del contratto con la stipula di apposito atto» sono sostituite con: «disporre il rinnovo del contratto a norma dei comma 4».



Art. 3

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi dei decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», dopo le parole: «Ministero del tesoro» sono aggiunte: «nel caso di aziende ospedaliere il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore ai 200 miliardi, il collegio dei revisori e' integrato come al comma 2».



Art. 4

1. All'articolo 13 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», e' aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Per l'attuazione dell'articolo 12 e del presente articolo e per quanto non previsto, la conferenza locale per la sanita' adotta un apposito regolamento.».



Art. 5

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», le parole: «ed il direttore amministrativo esercita i poteri di spesa nell'ambito delle deleghe ricevute dal direttore generale e degli importi determinati dallo stesso», sono soppresse.



Art. 6

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale, ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», e' cosi' sostituito:

«2. Le piante organiche delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono deliberate dal direttore generale, per quanto riguarda la consistenza qualitativa, in conformita' ai ruoli e profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, cosi' come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; per quanto riguarda la consistenza quantitativa, le stesse piante organiche sono deliberate in conformita' alla legge 24 dicembre 1993, n. 537».



Art. 7

1. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», le parole: «sono sottoposti i piani formativi predisposti dalla commissione regionale di cui ai commi precedenti.», sono sostituite dalle seguenti: «sono sottoposti i piani formativi predisposti dall'assessorato alla formazione professionale avvalendosi della commissione regionale di cui ai commi precedenti.».



Art. 8

1. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale approvata nella seduta dei 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», e' sostituito dal seguente:

«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla rideterminazione delle nuove piante organiche delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere l'utilizzazione delle graduatorie per la copertura dei posti vacanti e' effettuata nel rispetto della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, previa autorizzazione della Giunta regionale.».



Art. 9

1. L'articolo 26 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», e' cosi' sostituito:

«Art. 26

Riorganizzazione delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

1. I direttori generali, nominati ai sensi della presente legge, provvedono a realizzare la progressiva trasformazione e riorganizzazione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, adottando tutti i necessari provvedimenti. Ai predetti fini la Giunta regionale impartisce apposite direttive per:

a) la riorganizzazione della rete dei distretti sociosanitari a norma dell'articolo 11 nonché l'individuazione di aree sovradistrettuali, di norma coincidenti con i comprensori socio- sanitari di cui alla deliberazione del Consiglio regionale del 23 aprile 1980, n. 913, cosi' come modificata con deliberazione dello stesso Consiglio regionale del 15 luglio 1987, n. 394, per l'erogazione delle prestazioni di secondo livello;
b) alla riorganizzazione dei servizi ai fini di realizzare una maggiore funzionalita' ed economicita' della gestione;
c) la successione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, secondo le rispettive competenze, nei rapporti giuridici ed economici facenti capo alle unita' sanitarie locali preesistenti;
d) la ricognizione delle dotazioni organiche del personale delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, anche in attuazione della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55, ricorrendo anche ai previsti processi di mobilita' nonché la nomina dei dirigenti in conformita' alla vigente normativa;
e) l'utilizzazione e ricognizione dei beni mobili ed immobili nonché alla formazione delle nuove scritture inventariali in relazione a quanto previsto agli articoli 23 e 24;
j) la gestione contabile e finanziaria con riferimento ai bilanci aderenti alle precedenti unita' sanitarie locali.

2. La Giunta regionale, in caso di inadempimento dei direttori generali, esercita i conseguenti poteri sostitutivi.».



Art. 10

1. L'articolo 28 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», e' cosi' sostituito:

«Art. 28
(Norme transitorie)

1. Fino all'emanazione della direttiva della Giunta regionale di cui all'articolo 26:

a) i beni, i presidi e i servizi aderenti alle unita' sanitarie locali preesistenti sono provvisoriamente assegnati alle aziende unita' sanitarie locali o alle aziende ospedaliere secondo la loro collocazione territoriale e le attivita';
b) il personale delle unita' sanitarie locali preesistenti, e' provvisoriamente assegnato all'azienda al cui ambito territoriale aderiscono i presidi, servizi od uffici presso i quali il personale stesso presta la propria attivita' alla data di decorrenza della costituzione della relativa azienda. Per il personale le cui attivita' sono ripartite tra piu' aziende l'assegnazione sara' operata d'intesa tra i direttori generali, individuando anche forme di provvisoria collaborazione.

2. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando presso una azienda unita' sanitaria locale o una azienda ospedaliera diversa da quella di appartenenza, e' inquadrato, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni, nell'organico dell'azienda unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera presso la quale presta servizio, a condizione della disponibilita' del posto in organico vacante, di qualifica corrispondente a quella rivestita dall'interessato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 25.

3. Ai fini della rideterminazione delle piante organiche delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, e' istituita una conferenza dei direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere presieduta dall'assessore regionale alla sanita', la quale e' tenuta a consultare le organizzazioni sindacati del personale del servizio sanitario maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. Fino alla nomina del collegio dei revisori a norma dell'articolo 10, le funzioni di collegio dei revisori delle aziende unita' sanitarie locali sono svolte dal collegio dei revisori delle unita' sanitarie locali che, tra quelle confluite nella nuova azienda ha amministrato e gestito, nell'esercizio finanziario 1993, il maggiore volume di risorse finanziarie di parte corrente.

5. Il servizio di tesoreria, nella fase transitoria, e' svolto in regime di cootesoreria dagli istituti tesorieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. L'istituto capofila sara' quello della unita' sanitaria locale che ha gestito nell'esercizio 1993, il maggiore volume di risorse di parte corrente.».



Art. 11

1. L'articolo 30 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», e' cosi' sostituito:

«Art. 30
(Norma finale)

1. Nella legge regionale concernente la contabilita' delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sara' emanata la normativa sui controlli sulle aziende stesse. Fino alla data di entrata in vigore della legge predetta e salvo quanto previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. ,

2. Per quanto non disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi alle aziende unita' sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, in quanto compatibili, le norme statali e regionali riferite alle preesistenti unita' sanitarie locali.».



Art. 12
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.