| L.R. 24 Giugno 1991, n. 24 |
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Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985,concernente: "Istituzione dell'orchestra giovanile del Lazio".
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Art. 1 1. All'articolo 1 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 cosi' come modificato dalla successiva legge regionale n. 79 del 12 dicembre 1989, le parole Ğin collaborazione con l'Accademia Nazionale di S. Ceciliağ sono soppresse. Art. 2 1. All' articolo 3 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 cosi' come modificato dalla successiva legge regionale n. 79 del 12 dicembre 1989 le parole Ğd'intesa con l'Accademia Nazionale di S. Ceciliağ sono soppresse. Art. 3 1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 cosi' come modificato con legge n. 79 del 12 dicembre 1989 le parole Ğil presidente dell'Accademia Nazionale di S. Ceciliağ sono sostituite con Ğil presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di culturağ. Art. 4 1. All'articolo 4-bis della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985, introdotto con la legge regionale n. 79 del 12 dicembre 1989 le parole da Ğil bilancio preventivo e quello consuntivoğ alla fine dell'articolo sono soppresse. Art. 5 1. Nell'articolo 7 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 le parole Ğl'Accademia di S. Ceciliağ sono sostituite da Ğil comitato artistico-organizzativoğ. Art. 6 (Norma transitoria) 1. Il comitato artistico-organizzativo costituito a termini dell'articolo 4 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 e dell'articolo 6 della legge regionale n. 79 del 12 dicembre 1989 conserva la sua validita' sostituendosi il nuovo membro di diritto a quello previsto prima delle modifiche introdotte dalla presente legge. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |