Ristrutturazione regionalizzata dell' Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.

Numero della legge: 64
Data: 27 settembre 1978
Numero BUR: 29
Data BUR: 20/10/1978

L.R. 27 Settembre 1978, n. 64
Ristrutturazione regionalizzata dell' Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.







Art. 1
(Finalita')

In attesa dell' entrata in vigore della riforma sanitaria, la presente legge detta disposizioni per la ristrutturazione regionalizzata dell' Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.
Le funzioni trasferite con la legge 23 dicembre 1975, n. 745, e riordinate con la presente legge, sono esercitate dalla Regione Lazio e dalla Regione Toscana, d' intesa, ai sensi del secondo comma dell' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.


Art. 2
(Competenze regionali)

La Regione Lazio, per le competenze attualmente affidate all' Istituto zooprofilattico sperimentale, esercita le funzioni stabilite con la presente legge, nell' ambito della funzione statale di indirizzo e coordinamento di cui all' art. 2 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, con le modalita' di cui all' art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
Il Consiglio regionale del Lazio, d' intesa con la Regione Toscana, trasmette all' Istituto zooprofilattico sperimentale le direttive generali per dare attuazione alle iniziative zoosanitarie necessarie per l' intero territorio nazionale trasmesse dal Governo, ai piani nazionali di profilassi per la difesa e la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali, per il controllo degli alimenti di origine animale nonche' dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie.
Il Consiglio regionale del Lazio, di intesa con la Regione Toscana, per i compiti conferiti ai sensi del secondo comma dell' art. 5 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, autorizza l' istituto alla preparazione e distribuzione dei prodotti occorrenti per l' esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani di risanamento, nonche' alla preparazione e alla distribuzione di particolari prodotti occorrenti per l' esercizio della polizia veterinaria e per attuare i piani di risanamento e di miglioramento del bestiame.
Il Consiglio regionale del Lazio, di intesa con la Regione Toscana, nell' ambito dell' approvazione dei piani di miglioramento ed incremento della zootecnia, determina anche gli obiettivi ed i contenuti dell' attivita' dell' istituto per i compiti indicati nel successivo art. 4. La Giunta regionale del Lazio e' responsabile di fronte al Consiglio regionale del rispetto delle direttive da questi impartite.


Art. 3

(Denominazione)

L' Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana di cui alle tabelle allegate alla legge 23 dicembre 1975, n. 745, e' denominato << Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana >>, ed ha sede in Roma.


Art. 4
(Compiti dell' Istituto)

All' Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana sono attribuiti i seguenti compiti:
1) la ricerca sperimentale sull' eziologia e sulla patologia delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali;
2) il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi;
3) il servizio di laboratorio per gli esami e le analisi di cui alle leggi 30 aprile 1962, n. 283, 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, nonche' per altri accertamenti previsti da disposizioni di legge;
4) la propaganda, la consulenza e l' assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per il miglioramento igienico degli allevamenti e delle produzioni animali;
5) la formazione del personale specializzato per l' espletamento dei compiti di cui al presente articolo, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri nel rispetto delle competenze gia' attribuite o che verranno attribuite ad altri organismi con leggi regionali e nel quadro dei programmi generali di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale sanitario;
6) la cooperazione tecnico - scientifica e didattica con le universita' e con altri istituti scientifici. Qualora tale cooperazione si svolga con istituti esteri ed investa problemi di politica sanitaria veterinaria nazionale, questa avra' luogo previa opportuna intesa con il Ministero della sanita';
7) i pareri tecnici e le consulenze nelle materie di competenza dell' istituto, su richiesta della Regione Lazio.
Il Consiglio regionale del Lazio, di intesa con la Regione Toscana, puo' altresi' attribuire all' istituto i seguenti compiti:
a) la produzione di sieri, vaccini, virus, anatossine, tossine diagnostiche, nonche' la produzione di vaccini stabulogeni e di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali con particolare riguardo a quelle localmente piu' diffuse, nel rispetto dell' art. 5 della legge 23 dicembre 1975, n. 745;
b) la produzione di farmaci per uso veterinario nonche' di disinfettanti e disinfestanti; la produzione di integratori e di integratori medicati;
c) lo svolgimento di particolari indagini epizoologiche, la raccolta e la elaborazione di dati statistici;
d) lo studio e l' assistenza tecnica sui problemi della riproduzione animale con particolare riguardo alla patologia della sfera genitale ed alle malattie carenziali e comunque di origine alimentare;
e) in particolari casi e soprattutto nei grandi impianti comprensoriali regionali o interregionali, l' organizzazione tecnica ed il funzionamento di laboratori annessi agli impianti di macellazione, di trasformazione e di conservazione delle carni, nonche' di laboratori destinati ai controlli sul latte;
f) ogni altro compito di carattere tecnico, scientifico, igienico - profilattico e sanitario.


Art. 5
(Organizzazione)

L' Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana e' organizzato in laboratori. Il numero, le attribuzioni, l' organizzazione ed il funzionamento di tali laboratori sono stabiliti nel regolamento di cui al successivo art. 17, sulla base di direttive ed indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale del Lazio, di intesa con la Regione Toscana, seguendo criteri di equilibrata ripartizione dei servizi tra le due Regioni.
Deve essere comunque garantito al territorio della Regione Lazio il servizio per gli esami e le analisi dei campioni di carne e degli altri alimenti di origine animale, prelevati d' ufficio ai sensi della legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed il servizio per l' analisi dei campioni di mangime per l' alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi, prelevati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281.
Possono essere istituiti laboratori speciali per lo svolgimento di particolari compiti tecnico - scientifici e specialistici, sia per patologia di specie, che per settori particolari della diagnostica e della ricerca applicata.
Con deliberazione adottata dal Consiglio regionale del Lazio, di intesa con la Regione Toscana, possono essere istituiti appositi reparti per lo svolgimento di attivita' produttive ed aziende speciali per la produzione di farmaci.
Il Consiglio regionale puo' provvedere all' istituzione di sezioni provinciali dell' istituto assumendone i conseguenti oneri finanziari.
Su richiesta dell' istituto puo' essere concesso il comando presso l' istituto stesso di personale regionale, di enti locali o sanitari.


Art. 6
(Rapporti con gli organismi sanitari di base )

L' Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, svolgendo i compiti di cui al precedente art. 3, opera in un rapporto coordinato, territoriale e tecnico - funzionale con i consorzi socio - sanitari.
I laboratori diagnostici zooprofilattici svolgono i propri compiti nell' ambito del territorio di uno o piu' consorzi socio - sanitari.
Possono inoltre svolgere altri compiti particolari nonche' speciali servizi in ambiti territoriali piu' ampi o a livello regionale.
La Regione puo' istituire, per i laboratori diagnostici zooprofilattici che insistono nel proprio territorio, organi promozionali aperti alla partecipazione delle forze sociali e dei settori produttivi agricolo - zootecnici per le attivita' svolte dai suddetti laboratori nell' ambito dei rispettivi bacini d' utenza.


Art. 7
(Indirizzi e direttive generali )

L' organizzazione e la gestione dei laboratori dovra' tenere conto dei laboratori annessi agli impianti di macellazione, alle centrali del latte ed ai caseifici, dei laboratori delle associazioni degli allevatori e, in particolare, dei laboratori provinciali d' igiene e profilassi e di altri laboratori analoghi dipendenti sia direttamente dalla Regione che dagli enti locali. Dovra' inoltre essere tenuto conto dell' indirizzo specifico di lavoro, delle attrezzature e del personale del quale dispongono i laboratori di cui al precedente comma, per evitare la duplicazione degli esami e dei controlli, razionalizzando e integrando tutti i servizi.


Art. 8
(Organi)

Sono organi dell' Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana:
1) il consiglio di amministrazione;
2) la giunta esecutiva;
3) il presidente;
4) il collegio sindacale;
5) il comitato tecnico - scientifico.


Art. 9
(Consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione dell' Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana e' composto di quattordici membri, di cui sette eletti dal Consiglio regionale del Lazio con voto limitato a quattro e sette dalla Regione Toscana.
I consiglieri dell' istituto eletti dal Consiglio regionale del Lazio scadono in caso di rinnovo del Consiglio regionale stesso.
Tutti i membri, anche se scaduti, rimangono in carica sino a quando non siano stati sostituiti. L' ufficio di componente il consiglio di amministrazione non e' compatibile con la carica di consigliere regionale e di dipendente regionale.
Sono chiamati a partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione, con funzioni consultive, i responsabili tecnico - scientifici ed amministrativi dell' istituto.


Art. 10

(Consiglio di amministrazione)

Competenze Al consiglio di amministrazione dell' Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana compete:
1) eleggere, fra i consiglieri, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente;
2) deliberare il bilancio preventivo, lo storno dei fondi, il conto consuntivo e, sentito il comitato tecnico - scientifico, il programma annuale e pluriennale di attivita';
3) eleggere tra i propri membri la giunta esecutiva;
4) nominare, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sei membri del comitato tecnico - scientifico;
5) approvare la relazione di cui al numero 6 del successivo art. 13;
6) deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sentite le rappresentanze sindacali del personale, il regolamento organico, lo stato giuridico del personale e le relative modificazioni;
7) deliberare in ordine ai provvedimenti indicati nel precedente art. 5;
8) deliberare, sentito il comitato tecnico - scientifico e su proposta della giunta esecutiva, l' esecuzione di ricerche e studi non compresi nel programma annuale di attivita';
9) deliberare l' assunzione del personale;
10) deliberare su ogni altro oggetto che interessi l' attivita' dell' istituto, non attribuito alla competenza di altri organi.


Art. 11
(Scioglimento e decadenzadel consiglio di amministrazione )

Il consiglio di amministrazione dell' istituto puo' essere sciolto dal Consiglio regionale del Lazio, di intesa con la Regione Toscana, previa formale diffida, nei casi di inattivita', gravi inadempienze nell' attuazione del programma annuale di attivita' e violazione di legge.
La diffida, deliberata dal Consiglio regionale, indica il termine entro il quale il consiglio di amministrazione deve provvedere o controdedurre.
La riduzione per dimissioni, decadenza o morte, del numero dei consiglieri a meno della meta' comporta di diritto la decadenza del consiglio di amministrazione.
In caso di scioglimento o decadenza, il Consiglio regionale del Lazio, procede, di intesa con la Regione Toscana, alla nomina di un commissario e promuove, entro novanta giorni dallo scioglimento o dalla decadenza, il procedimento per la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.


Art. 12
(Giunta esecutiva)

La giunta esecutiva e' composta di cinque membri: dal presidente e da due membri per ognuna delle rappresentanze regionali eletti dal consiglio di amministrazione.
Alla giunta esecutiva competono, in ordine alle attribuzioni di cui al precedente art. 10, i compiti di esecuzione dei provvedimenti ivi indicati e gli altri previsti dalla presente legge e dal regolamento.


Art. 13
(Presidente)

Il presidente dell' istituto e' scelto alternativamente fra le due rappresentanze regionali. Il presidente cessa qualora dovesse scadere dalla carica di componente del consiglio di amministrazione. Al presidente compete:
1) rappresentare legalmente l' istituto;
2) convocare e presiedere le sedute del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva dei quali stabilisce l' ordine del giorno;
3) vigilare sull' osservanza della presente legge;
4) sovrintendere all' attuazione del programma annuale di attivita', nonche' sovrintendere alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva;
5) curare i rapporti con gli organi delle Regioni;
6) presentare annualmente al Consiglio regionale del Lazio una relazione su tutta l' attivita' svolta dall' istituto;
7) trasmettere il parere di cui al numero 3 del successivo art. 15.


Art. 14
(Collegio sindacale)

Il collegio sindacale e' composto di quattro membri di cui due nominati dal Consiglio regionale del Lazio e due dalla Regione Toscana e dura in carica cinque anni.
Al collegio sindacale compete:
1) controllare la regolarita' amministrativa e contabile dell' istituto;
2) riferire al Consiglio regionale del Lazio in ordine alla conformita' del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge;
3) presentare annualmente al Consiglio regionale del Lazio una relazione sull' andamento amministrativo e contabile dell' istituto;
4) intervenire alle sedute del consiglio di amministrazione per le deliberazioni di cui al numero 2 del precedente art. 10.
I membri del collegio sindacale esercitano il loro mandato anche individualmente.


Art. 15
(Comitato tecnico - scientifico)

Competenze Il comitato tecnico - scientifico e' organo consultivo con i seguenti compiti:
1) esercita la consulenza scientifica per l' istituto in ordine all' individuazione dei temi di ricerca;
2) esprime parere sui programmi di produzione dell' istituto;
3) esprime parere su quelle parti del regolamento di cui al successivo art. 17 che riguardano le strutture tecnico - scientifiche dell' istituto;
4) promuove la collaborazione con latri laboratori degli enti locali, dei consorzi socio - sanitari e con altri istituti scientifici;
5) esprime pareri tecnici sulle materie di competenza dell' istituto su richiesta della Regione Lazio e della Regione Toscana;
6) esprime pareri sui programmi per il miglioramento e il potenziamento delle strutture tecniche, scientifiche ed operative dell' istituto, per l' aggiornamento tecnico e scientifico del personale, per la formazione del personale specializzato, per l' aggiornamento delle categorie tecniche e professionali, per la propaganda, la consulenza e l' assistenza agli allevatori.
Il comitato tecnico - scientifico si compone di tredici esperti dei quali tre nominati dal Consiglio regionale del Lazio, tre della Regione Toscana, sei dal consiglio di amministrazione, di cui tre su designazione del personale ed il responsabile tecnico - scientifico dell' istituto, che lo presiede.
La prima seduta del comitato tecnico - scientifico e' convocata dal presidente dell' istituto. Per la trattazione di particolari argomenti tecnici e scientifici possono essere invitati alle riunioni del comitato altri esperti dell' istituto ed esperti dei laboratori e dei servizi sanitari locali e regionali.
Il comitato tecnico - scientifico stabilisce le modalita' del suo funzionamento, si riunisce almeno due volte all' anno ed e' convocato dal suo presidente o su richiesta del presidente dell' istituto. Il comitato viene rinnovato con il consiglio di amministrazione.


Art. 16
(Vigilanza e tutela)

Le deliberazioni dell' istituto sono soggette al controllo di legittimita' di un comitato composto di otto membri. Per la Regione Lazio fanno parte del comitato:
a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
b) un rappresentante del Consiglio regionale;
c) un esperto nelle discipline giuridico - amministrative ed un esperto nelle discipline veterinarie, nominati dal Consiglio regionale.
Per ciascun membro di cui alle lettere b) e c) e' nominato un supplente.
Il comitato, che assume la denominazione di comitato interregionale di vigilanza sull' Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, elegge nel suo seno il presidente che dura in carica un anno. L' elezione viene effettuata alternativamente tra i componenti nominati dalle due Regioni.
Il comitato si riunisce presso la sede della Regione cui appartiene il presidente di turno e delibera a maggioranza. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Esercita le funzioni di segretario un dipendente amministrativo della Regione cui spetta la presidenza.
Entro dieci giorni dalla loro adozione, le deliberazioni sono trasmesse dall' istituto al comitato e diventano esecutive se entro trenta giorni dalla data di ricezione non ne sia stato pronunciato l' annullamento con provvedimento motivato.
Il predetto termine di trenta giorni e' sospeso per non piu' di una volta se, prima della scadenza, il comitato chieda all' istituto chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l' annullamento decorre dalla data di ricezione dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio richiesti.
Sono soggetti al preventivo esame da parte del Consiglio regionale del Lazio di intesa con la Regione Toscana, i provvedimenti dell' istituto concernenti:
1) il regolamento di cui al successivo art. 17, la pianta organica e relative variazioni;
2) il bilancio di previsione e la relazione programmatica nonche' le relative variazioni ed il programma annuale e pluriennale di attivita';
3) le spese che vincolano il bilancio per oltre cinque anni;
4) le trasformazioni e le diminuzioni patrimoniali idonee ad incidere sulle strutture e sulla gestione dell' istituto;
5) il conto consuntivo e la relativa relazione politico - gestionale.
L' esame dei predetti provvedimenti va effettuato entro quaranta giorni dalla data di ricezione della proposta di provvedimento deliberata dal consiglio di amministrazione dell' istituto. In caso di esame favorevole, ovvero decorso il termine predetto, il consiglio di amministrazione dell' istituto provvede ad adottare la relativa deliberazione.
L' istituto provvede ad inviare, per conoscenza, entro dieci giorni, l' elenco di tutte le deliberazioni adottate alla Giunta regionale.
La Giunta regionale puo' disporre, avvalendosi di funzionari all' uopo incaricati, ispezioni su tutta l' attivita' dell' istituto. Ai predetti funzionari non puo' essere opposto il segreto di ufficio.


Art. 17
(Regolamento)

Il consiglio di amministrazione, in relaizone a quanto previsto dall' art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che dovra' contenere, tra l' altro, norme concernenti lo stato giuridico ed economico del personale, le relative attribuzioni, l' organizzazione, le forme di pubblicita' degli atti dell' istituto, le modalita' di convocazione e di funzionamento degli organi dell' istituto, l' amministrazione e la contabilita' ed ogni altra disposizione utile per il suo funzionamento.


Art. 18
(Patrimonio)

Il patrimonio dell' istituto e' costituito dai beni in proprieta' al momento dell' entrata in vigore della legge 23 giugno 1970, n. 503, e da quelli trasferiti all' istituto.
In caso di cessazione dell' istituto, il patrimonio viene trasferito agli enti o persone che all' origine li trasferirono o, in difetto, alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.


Art. 19
(Finanziamento)

L' istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana provvede agli scopi istituzionali con i mezzi finanziari indicati agli articoli 9 e 11 della legge 23 dicembre 1975, n. 745.
L' intervento finanziario della Regione Lazio, costituito da mezzi propri e dal contributo dello Stato, sara' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 27 settembre 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 23 settembre 1978.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.