L.R. 22 Febbraio 1992, n. 20 |
Trattamento di missione e di trasferimento del personale di ruolo e non diruolo della Regione Lazio e degli enti da essa dipendenti.
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Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1978, n. 417, il trattamento di missione e di trasferimento spettante al personale di ruolo e non di ruolo della Regione Lazio e degli enti da essa dipendenti. 2. Tale disciplina e' disposta in conformita' alle norme risultanti dagli accordi sindacali intercompartimentali di cui all'articolo 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Art. 2 (Missione) 1. Viene considerato in missione il dipendente che svolga attivita' lavorativa in via temporanea fuori dell'abituale sede di servizio in localita' distanti non meno di 10 km da quest'ultima. Si tiene conto, per cio' che attiene la distanza dei chilometri, della sede di servizio ovvero della propria abitazione con espressa dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilita' dal dipendente. 2. Per sede di servizio si intende il centro abitato o la localita' isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abituale servizio. Art. 3 (Invio in missione) 1. La missione del personale non dirigente nell'ambito del territorio nazionale e' preventivamente disposta dal dirigente del settore. 2. La missione nell'ambito del territorio nazionale del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e' preventivamente disposta o autorizzata dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale, ovvero dall'assessore, secondo le rispettive competenze. 3. La missione all'estero e' preventivamente disposta dalla Giunta regionale o dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale secondo le rispettive competenze. 4. Ove la Regione svolga all'estero attivita' di promozione in riferimento alle materie di propria competenza le missioni dei dipendenti regionali potranno essere autorizzate soltanto previa intesa con le autorita' governative. 5. L'atto con cui viene disposta o autorizzata la missione deve indicare il giorno e l'ora iniziale e terminale della missione stessa. 6. In casi particolari, giustificati dall'urgenza, la missione di cui al primo e secondo comma del presente articolo puo' essere convalidata in via successiva dagli stessi soggetti competenti a disporla o ad autorizzarla. 7. Per il personale di altre amministrazioni che presti servizio in posizione di comando presso la Regione Lazio la missione e' disposta o autorizzata secondo le modalita' previste dal presente articolo. 8. La missione e' sempre disposta o autorizzata nei limiti delle somme assegnate ai sensi del successivo articolo 21. Art. 4 (Effettuazione della missione) 1. Per recarsi in missione il personale puo' servirsi: a) di mezzi ferroviari anche rapidi, speciali ed a prenotazione obbligatoria; b) di altri mezzi di linea terrestri; c) di mezzi di trasporto marittimo; d) di mezzi aerei; e) di automezzi in dotazione della Regione; f) di automezzo proprio. 2. L'uso del mezzo aereo e' espressamente autorizzato dal Presidente del Consiglio regionale, o dal Presidente della Giunta regionale ovvero dall'assessore, secondo le rispettive competenze. Art. 5 (Trattamento economico di missione) 1. Il trattamento economico di missione comprende: a) l'indennita' di trasferta; b) l'indennita' supplementare; c) il rimborso delle spese. 2. I trattamenti economici di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma sono fra loro cumulabili fatto salvo quanto previsto del successivo articolo 12. 3. Il trattamento di missione cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella stessa localita'. 4. Al personale spetta il trattamento economico di missione relativo alla qualifica funzionale rivestita al momento in cui la missione stessa e' effettuata. Eventuali variazioni di qualifica, disposte con efficacia retroattiva, non sono rilevanti ai fini indicati dal presente comma. 5. Al personale inviato in missione al seguito e per collaborare con il personale di qualifica piu' elevata, o facente parte di delegazione ufficiale della Regione, si applicano le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 5 della legge regionale 13 gennaio 1990, n. 4. Art. 6 (Indennita' di trasferta) 1. Per ogni 24 ore di assenza dalla sede di servizio per missione, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, al personale regionale spetta il diritto all'indennita' di trasferta (diaria), alle condizioni e nella misura stabilite dal quarto, quinto e sesto comma del presente articolo. Per le ore residuali spettano le indennita' orarie di cui al successivo secondo comma. 2. Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore al personale regionale compete un'indennita' (oraria), per ogni ora di missione effettivamente espletata, pari a un ventiquattresimo della diaria. 3. Ai fini dell'applicazione del precedente secondo comma le frazioni di ora non inferiori ai 30 minuti sono arrotondate ad ora intera, le altre sono trascurate. 4. Per missioni espletate nell'ambito regionale in piu' giorni, ma in localita' diverse, il pagamento della diaria e' subordinato all'esibizione di apposita certificazione della data di effettiva presenza da parte delle amministrazioni presso le quali il dipendente regionale si e' recato. 5. Le misure dell'indennita' di trasferta (diaria) sono stabilite come segue: a) personale appartenente alle qualifiche funzionali dirigenziali e personale appartenente alle due qualifiche funzionali che precedono immediatamente quelle dirigenziali: L. 39.600; b) rimanente personale: L. 28.800. 6. La medesima indennita' non e' dovuta per le missioni compiute: a) per un periodo di tempo inferiore alle 4 ore giornaliere; b) nella localita' di abituale dimora anche se distante piu' di 10 km dalla sede ordinaria di servizio; c) nell'ambito della circoscrizione o della zona in cui il servizio e' reso normalmente, come compito di istituto, da parte del personale addetto alla vigilanza, con funzioni ispettive o di custodia. 7. L'indennita' di trasferta e' ridotta del 30 per cento qualora il personale abbia superato il limite di 15 missioni nell'arco di un mese. Tale riduzione non si applica per il personale regionale adibito a compiti di autista. 8. L'indennita' di trasferta per le missioni compiute dal personale addetto a compiti di polizia mineraria per ispezioni o visite presso cave e torbiere e' maggiorata del 60 per cento, a norma della legge 13 luglio 1967, n. 565. Art. 7 (Indennita' di trasferta per missioni all'estero) 1. Per le missioni effettuate fuori dal territorio nazionale, al personale regionale spetta l'indennita' di trasferta (diaria) espressa in dollari secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministero del tesoro 24 maggio 1990. 2. Le qualifiche funzionali del personale regionale sono equiparate, ai fini del trattamento economico di missione all'estero, ai gruppi di qualifiche del personale civile e statale previsti sempre dal decreto del Ministero del tesoro 24 maggio 1990 e successive modificazioni e adeguamenti secondo lo schema seguente: __________________________________________________________________ Gruppo di qualifiche Corrispondenti qualifiche statali funzionali della regione __________________________________________________________________ Gruppo 4° I, II qualifica funzionale dirigenziale e VIII qualifica funzionale Gruppo 5°/8° VII qualifica funzionale e qualifiche precedenti __________________________________________________________________ 3. Qualora il personale faccia parte di delegazioni della Regione in missione all'estero, con l'onere di soggiorno a carico della Regione o di enti ed organismi ospitanti, l'indennita' di trasferta viene ridotta ad un terzo. Art. 8 (Indennita' supplementare) 1. Al personale regionale inviato in missione spetta, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio di cui al successivo articolo 10, un'indennita' supplementare nella misura stabilita come segue: a) per i viaggi compiuti con mezzi di linea terrestre o con mezzi di trasporto marittimo: indennita' pari al 10 per cento del costo del biglietto di viaggio a tariffa intera; b) per i viaggi compiuti a mezzo aereo: indennita' pari al 5 per cento del costo del biglietto di viaggio a tariffa intera; c) per i viaggi compiuti gratuitamente con automezzo dell'amministrazione: indennita' pari a £. 10 per ogni chilometro di percorso. 2. L'indennita' supplementare non si applica sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su qualsiasi altro supplemento in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio, ancorche' ammesso al rimborso a norma di legge. 3. Per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri mezzi di linea e' corrisposta un'indennita' pari a L. 207 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a L. 310 a chilometro. Art. 9 (Rimborso spese) 1. Al personale regionale inviato in missione, compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, il vitto e l'alloggio, secondo quanto previsto dai successivi articoli 10, 11 e 12. 2. Allo stesso personale compete altresi' il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'uso del telefono a condizione che l'uso stesso risulti effettuato esclusivamente per ragioni di servizio. A tale fine il dipendente e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti, tra l'altro, il destinatario della comunicazione telefonica e la motivazione della stessa. Art. 10 (Rimborso delle spese di viaggio) 1. Al personale regionale spetta il rimborso delle spese di viaggio compiuto per missione con i mezzi previsti dal primo comma del precedente articolo 4, nel limite del costo del biglietto di viaggio e di eventuali supplementi e prenotazioni come segue: a) prima classe per il personale appartenente alle qualifiche funzionali dirigenziali e per le tre qualifiche funzionali che precedono immediatamente quelle dirigenziali; b) seconda classe per il rimanente personale. 2. Al personale regionale appartenente alla II qualifica funzionale dirigenziale compete il rimborso delle spese sostenute per l'uso del posto letto in compartimento singolo. Al personale appartenente alla I qualifica funzionale dirigenziale e alla VIII qualifica funzionale spetta il rimborso delle spese sostenute per l'uso del posto letto in compartimento doppio. Al personale appartenente alle rimanenti qualifiche funzionali spetta il rimborso delle spese sostenute per l'uso della cuccetta. 3. In caso di missioni di lunga durata e' ammesso il rimborso del prezzo dell'abbonamento ferroviario o di altri servizi di linea, qualora risulti piu' vantaggioso rispetto agli ordinari biglietti di viaggio. 4. Al personale inviato in missione e che si avvale di mezzi aerei spetta il rimborso delle spese sostenute nel limite del costo del biglietto di viaggio autorizzato. 5. In caso di missione all'estero al personale dirigente nonche' a quello appartenente alla VIII ed alla VII qualifica funzionale e' riconosciuto il rimborso del biglietto aereo della classe immediatamente inferiore alla prima, salvo che trattasi di viaggi superiori alle sei ore. Al personale appartenente alle rimanenti qualifiche va rimborsato il biglietto per la classe economica. 6. In caso di missione effettuata con l'uso dei mezzi aerei, e' dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo comprensivo dell'indennita' individuale di anzianita' e altro assegno annuo pensionabile, moltiplicato per il coefficiente 10, per i casi di morte o di invalidita' permanente. 7. Al personale regionale munito di patente di guida puo' essere consentito, quando cio' risulti opportuno ed economicamente conveniente, previa autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento regionale 11 febbraio 1983, n. 1, l'uso dell'automezzo in dotazione alla Regione, con il rimborso delle spese sostenute per l'uso del predetto automezzo. In tal caso compete pure il rimborso delle spese effettivamente sostenute per pedaggi autostradali e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e autorimesse. 8. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'utilizzo di mezzi di trasporto di linea urbani ed extraurbani. 9. In caso di comprovata necessita' compete al personale regionale il rimborso per l'uso dell'automezzo noleggiato. Detto uso deve essere espressamente autorizzato in via preventiva o, in casi di urgenza, convalidato, dai soggetti indicati al primo e secondo comma del precedente articolo 3. 10. Tutte le spese rimborsabili ai sensi del presente articolo debbono risultare regolarmente documentate da parte del personale inviato in missione. 11. I rimborsi di cui al presente articolo competono anche se il personale regionale non acquisti titolo all'indennita' di trasferta. Art. 11 (Uso di mezzo proprio e indennita' chilometrica) 1. Il personale regionale puo' essere autorizzato all'uso dell'autovettura propria soltanto nel caso in cui specifiche e motivate esigenze di servizio lo richiedano e allorche' risulti economicamente piu' conveniente per l'amministrazione. 2. L'autorizzazione all'uso dell'autovettura propria e' rilasciata, volta per volta, dal dirigente del settore. Sullo stesso modulo di incarico della missione il dirigente di settore e' tenuto ad indicare le esigenze di servizio che richiedono l'uso del mezzo proprio da parte del dipendente interessato. 3. Restano ferme le disposizioni sulla copertura assicurativa del personale regionale in missione di cui all'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41. 4. Per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali l'autorizzazione e' rilasciata dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente del Consiglio regionale ovvero dagli assessori secondo le rispettive competenze. Al fine del rilascio di tale autorizzazione i dirigenti interessati presentano richiesta scritta analoga a quella prevista dal precedente secondo comma. 5. L'autorizzazione di cui al precedente quarto comma e' rilasciata ove l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione ed e' in ogni caso subordinata alla effettiva indisponibilita' degli automezzi in dotazione alla Regione. 6. Nei casi di comprovata urgenza l'autorizzazione puo' essere rilasciata successivamente, alle medesime condizioni e con le modalita' previste dal primo, secondo, terzo e quarto comma del presente articolo. 7. Al personale regionale cui siano assegnate funzioni ispettive, l'uso dell'autovettura propria puo' essere autorizzato, su motivata richiesta dell'interessato, con decreto del Presidente della Giunta regionale a validita' annuale. 8. Al personale autorizzato spetta un'indennita' chilometrica pari ad un quinto del prezzo vigente di un litro di benzina super ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e autorimesse. 9. L'indennita' ed il rimborso di cui al precedente comma competono anche qualora il personale non acquisti titolo all'indennita' di trasferta. Art. 12 (Rimborso delle spese di alloggio e vitto) 1. Al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali nonche' a quello inserito nella VIII qualifica funzionale e' consentito il rimborso per il pernottamento in albergo di prima categoria. Per il personale inserito in qualifiche inferiori alla VIII qualifica funzionale e' consentito il rimborso per il pernottamento in alberghi o pensioni di categoria inferiore alla prima. 2. Per incarichi di missione di durata superiore alle dodici ore, al personale regionale spetta il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 30.000, per il primo pasto e di complessive L. 60.000, per i due pasti. 3. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore, compete il rimborso di un solo pasto nel limite di L. 30.000. 4. Nel caso di rimborso delle spese indicate nel precedente primo, secondo e terzo comma l'indennita' di trasferta e' ridotta del 70 per cento. Non e' ammessa in ogni caso l'opzione per l'indennita' di trasferta, oraria o giornaliera, in misura intera. 5. Per le missioni di durata inferiore alle otto ore continuera' ad essere liquidata l'indennita' di trasferta nella misura intera. 6. I limiti di spesa previsti dal precedente secondo comma per il rimborso dei pasti potranno essere successivamente adeguati con decreto del Presidente della Giunta regionale in ottemperanza a quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988. 7. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso delle spese sostenute per il pernottamento presso residenza turistico-alberghiera, sempre che cio' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella medesima localita'. 8. I dipendenti in missione al fine di ottenere il rimborso delle spese di cui al presente articolo sono tenuti a produrre ricevuta fiscale o scontrino fiscale ovvero regolare fattura rilasciata da agenzia operante nel settore purche' contenente la descrizione di tutte le prestazioni effettuate per conto del richiedente. Art. 13 (Rientro) 1. Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilita' pratiche di rientro, lo consenta e la localita' di missione non disti, dalla sede di servizio, piu' di novanta minuti di viaggio, con il mezzo piu' veloce, desumibile dagli orari ufficiali dei servizi di linea. Art. 14 (Anticipazioni e liquidazioni) 1. Al personale inviato in missione puo' essere corrisposta l'anticipazione di una somma pari al settantacinque per cento del trattamento economico complessivo spettante per la missione, alla condizione che la richiesta degli interessati sia prodotta almeno dieci giorni prima del giorno di inizio dalla missione stessa. 2. Al termine della missione si provvede alla liquidazione delle indennita' e delle spese, previa presentazione di apposita parcella corredata dalla relativa documentazione, firmata dal dipendente e controfirmata da chi ha autorizzato la missione. Art. 15 (Lavoro straordinario) 1. Al personale in missione e' dovuto il compenso per il lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio. 2. Le prestazioni di servizio di cui al precedente comma concorrono con quelle effettuate in sede, al raggiungimento dei limiti individuali autorizzati per il lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, o possono dare luogo, a domanda degli interessati, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. 3. L'effettiva prestazione del lavoro straordinario reso dal personale in missione, deve essere attestata da apposita dichiarazione dell'interessato controfirmata da chi ha autorizzato la missione. Art. 16 (Trattamento economico per la partecipazione a corsi o a concorsi e corsi selettivi indetti dalla Regione) 1. Al personale regionale che debba recarsi fuori dalla ordinaria sede di servizio al fine di partecipare a corsi di formazione, riqualificazione, riconversione o aggiornamento professionale, nonche' al fine di partecipare a concorsi o corsi selettivi di reclutamento e formazione indetti dalla Regione, compete l'ordinario trattamento economico di missione secondo le modalita' previste dalla presente legge. 2. Tale trattamento spetta a condizione che sia debitamente documentata l'effettiva partecipazione alle prove concorsuali ovvero ai concorsi. Art. 17 (Trattamento economico di trasferimento) 1. Al personale regionale che, a seguito di trasferimento d'ufficio, fissi la propria residenza nel comune ove e' situata la nuova sede di servizio o in comune a questo viciniore, sempre che l'effettivo trasferimento della residenza sia avvenuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento, spetta il trattamento economico di trasferimento comprendente i seguenti benefici: a) l'indennita' di prima sistemazione; b) il rimborso delle spese. 2. Il trattamento economico di trasferimento non e' dovuto in caso di trasferimento nell'ambito dello stesso comune e nel caso di trasferimento disposto su domanda dell'interessato. Art. 18 (Indennita' di prima sistemazione) 1. L'indennita' di prima sistemazione compete nella misura di L. 200.000, aumentate di un importo pari a tre mensilita' dell'indennita' integrativa speciale in godimento. 2. L'indennita' di cui al precedente comma e' ridotta del 50 per cento nei confronti del dipendente che alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento non abbia conviventi e persone di famiglia a carico. 3. Tale indennita' e' ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito. Art. 19 (Rimborso spese) 1. Il rimborso delle spese comprende: a) le spese di viaggio per l'uso di mezzi pubblici di linea sostenute dal dipendente trasferito per se' e i familiari o conviventi a carico; b) le spese sostenute per il trasporto bagagli, mobili e masserizie nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato. 2. Nel caso in cui il trasferimento sia effettuato con autovettura di proprieta', compete un'indennita' chilometrica pari ad un quinto del prezzo vigente di un litro di benzina super. Art. 20 (Adeguamento di benefici) 1. La Giunta regionale aggiorna la misura delle indennita' e dei benefici previsti dalla presente legge sulla base delle previsioni contenute negli accordi sindacali di cui all'articolo 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nonche' sulla base delle determinazioni assunte con decreto del Ministero del tesoro in relazione alle variazioni degli indici ISTAT. Art. 21 (Riparto stanziamento) 1. La Giunta regionale determina all'inizio dell'esercizio finanziario, con proprio atto, la ripartizione tra la Presidenza della Giunta e i vari assessorati delle somme stanziate in bilancio per il pagamento dell'indennita' di missione. Art. 22 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con gli stanziamenti previsti ai capitoli n. 27230 e n. 27235 nella parte spesa del bilancio regionale, per l'esercizio 1991. Art. 23 (Norme finali) 1. Sono abrogate le leggi regionali 7 giugno 1975, n. 44 e 19 gennaio 1980, n. 5. 2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni previste per gli impiegati civili dello Stato in quanto compatibili. 3. Le disposizioni della presente legge decorrono dalla data di entrata in vigore della stessa. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |