L.R. 06 Settembre 1979, n. 70 |
Norme per la funzionalita' dei servizi di laboratorio per la diagnostica medica.
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Art. 1 La Regione intende assicurare in tutto il territorio regionale i servizi di laboratorio per la diagnostica medica ai fini della tutela della salute come fondamentale diritto dell' individuo e interesse della collettivita' e dell' assistenza sanitaria preventiva, curativa e riabilitativa. Le finalita' di cui al comma precedente si perseguono attraverso: a) la definizione e standardizzazione dei requisiti minimi richiesti per l' esercizio dell' attivita' da parte dei laboratori di analisi cliniche e microbiologiche sia pubblici che privati; b) la garanzia della massima uniformita' possibile dei dati analitici favorendo l' unificazione delle metodiche; c) la garanzia della qualita' dei dati analitici attraverso sistemi di controllo di qualita' intralaboratorio permanenti ed interlaboratorio sulla base di standards primari e secondari; d) la fissazione di norme tecniche di buona conduzione dei laboratori; e) la raccolta e la pubblicazione dei dati analitici ai fini della loro utilizzazione statistica anche per la programmazione sanitaria. Art. 2 (Pubblico registro dei laboratori di analisi chimico - cliniche e microbiologiche) E' istituito presso ciascuna unita' sanitaria locale un pubblico registro dei laboratori di analisi chimico - cliniche e di microbiologia che eseguono esami a scopo di accertamento diagnostico su campioni biologici, nonche' esami di igiene industriale, dosimetria e protezione ambiente. Fino alla costituzione delle unita' sanitarie locali il pubblico registro previsto dal presente articolo e' tenuto dall' assessorato regionale alla sanita' ed e' articolato con riferimento all' azzonamento comprensoriale di cui all' art. 4 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, cosi' come modificato dalla legge regionale 12 dicembre 1976, n. 61 e alle successive modificazioni che saranno apportate ai sensi della legge 24 dicembre 1978, n. 833. L' iscrizione nel pubblico registro e' obbligatoria per tutti i laboratori gestiti a qualsiasi titolo da ospedali pubblici, case di cura private, istituzioni pubbliche o private, societa' e persone fisiche. A ciascun laboratorio viene attribuito, a seguito dell' iscrizione nel registro di cui al primo comma, un numero di codice ed una classificazione. La Giunta regionale determina le caratteristiche della scheda di iscrizione ed i dati che deve contenere tenendo conto della classificazione dei laboratori di cui al successivo art. 3 e delle indicazioni espresse dalla commissione tecnica consultiva di cui al successivo art. 16 della presente legge. Art. 3 (Classificazione dei laboratori di analisi chimico - cliniche e di microbiologia) Ai fini del rilascio dell' autorizzazione prescritta dalla legge i laboratori di analisi chimico - cliniche e microbiologiche sia pubblici che privati, vengono classificati in: a) laboratori generali; b) laboratori specializzati. I laboratori generali sono abilitati a svolgere esami su campioni biologici e chimica - clinica, ematologia, immunologia e sierologia, batterioscopia, parassitologia e citologia. I predetti laboratori possono, a domanda, essere abilitati ad effettuare anche esami di microbiologia. I laboratori specializzati sono abilitati a svolgere rispettivamente, in base all' autorizzazione di cui sono in possesso, gli esami di virologia, di microbiologia generale ed istopatologia, radioimmunologia per analisi in vitro, tossicologia e genetica umana, nonche' gli eventuali esami di igiene industriale, di dosimetria e protezione ambiente. I laboratori generali e quelli specializzati devono assicurare almeno l' effettuazione di tutti gli esami compresi nell' elenco allegato alla convenzione unica nazionale rispettivamente per la specializzazione " laboratorio analisi e microbiologia " e per le altre relative specializzazioni. I laboratori generali di analisi chimico - cliniche e microbiologiche extra - ospedalieri possono essere autorizzati ad estendere il proprio campo di indagine agli esami di virologia, istopatologia, tossicologia, igiene industriale, genetica umana, dosimetria e protezione ambiente, istituendo sezioni specializzate aggregate nell' ambito della propria struttura. L' autorizzazione all' apertura di laboratori generali, specializzati e di sezioni specializzate aggregate e' comunque subordinata: alla dotazione delle attrezzature tecnico - scientifiche indicate al successivo art. 6; alla disponibilita' dei locali indicati al successivo art. 5; alla dotazione del personale previsto nel successivo art. 7. Art. 4 (Modalita' per il rilascio delle autorizzazioni) Chiunque intenda ottenere l' autorizzazione ad aprire, ampliare o trasformare un laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologiche ai sensi dell' art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve indirizzare domanda alla unita' sanitaria locale competente per territorio, debitamente sottoscritta ed autenticata, corredata della necessaria documentazione. Dalla domanda deve risultare: 1) il tipo di laboratorio che si intende aprire, ampliare o trasformare, precisando se trattasi di laboratorio generale o specializzato, oppure di laboratorio generale con una o piu' sezioni specializzate aggregate, in conformita' alla classificazione di cui al precedente art. 3; 2) le generalita' ed i titoli professionali del direttore tecnico responsabile e l' elenco del restante personale compreso quello addetto alle singole sezioni specializzate eventualmente da istituire; 3) la sede e il comprensorio socio - sanitario in cui e' ubicato il laboratorio; 4) l' elenco completo degli impianti e delle attrezzature di cui e' dotato il laboratorio; 5) il certificato di iscrizione alla camera di commercio, qualora si tratti di ditta gestita individualmente o in forma societaria; 6) l' osservanza delle disposizioni di igiene ambientale, di prevenzione antincendi ed antinfortunistiche. L' autorizzazione viene rilasciata dall' unita' sanitaria locale competente per territorio, previa verifica della regolarita' dei locali, degli impianti e delle attrezzature, della qualifica professionale di tutti gli operatori e dell' inesistenza di eventuali situazioni di incompatibilita'. Con la stessa autorizzazione viene stabilita la classificazione del laboratorio di cui all' art. 3 e viene assegnato al laboratorio il numero di codice di cui all' art. 2. Nei casi di trasferimento della titolarita' del laboratorio e di variazione della direzione responsabile si osserva la procedura prevista nel secondo comma del presente articolo. Le sezioni di laboratorio che utilizzano sostanze radioattive devono essere autorizzate dalla unita' sanitaria locale ai sensi dell' art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. Fino alla costituzione delle unita' sanitarie locali le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate con decreto del Presidente della Giunta regionale. Ai fini del rilascio dell' autorizzazione le istanze devono essere indirizzate all' assessorato regionale alla sanita' il quale provvede alle verifiche di cui al secondo comma del presente articolo. Art. 5 (Caratteristiche dei locali destinati ai servizi per la diagnostica medica) I locali destinati a laboratori di analisi chimico - cliniche e microbiologiche, pubblici e privati, devono avere le seguenti caratteristiche minime: 1) Superficie complessiva mq. 100; 2) Ripartizione della superficie complessiva con destinazione: a) vano di attesa; b) sala prelievi; c) due sale per esecuzione analisi; d) superficie per lavaggio e sterilizzazione vetrerie; e) servizi igienici. I locali destinati a sala prelievi, al lavoro ed alla preparazione dei materiali devono essere dotati di pareti lavabili. Per ogni sezione specializzata aggregata al laboratorio generale deve essere destinata una superficie di lavoro non inferiore a mq 20. L' ampiezza complessiva dei locali e le caratteristiche devono essere rapportate al numero delle sezioni specialistiche per le quali il laboratorio e' abilitato. Art. 6 (Attrezzature ed impianti dei laboratori) Il laboratorio generale di cui all' art. 3 deve essere dotato almeno delle seguenti attrezzature ed impianti: 1) un fotometro con possibilita' di lettura nell' ultravioletto prossimo (340 n. m.) con cellette termostatate; 2) un fotometro a fiamma; 3) un agglutinoscopio; 4) centrifughe per un totale di trenta posti; 5) due microscopi; 6) due bagnomaria termoregolabili; 7) un termostato; 8) una stufa a secco termoregolabile fino a 200° C; 9) un' autoclave per una capacita' utile di almeno trenta litri; 10) una bilancia semianalitica con la seconda cifra decimale significativa; 11) una attrezzatura completa per elettroforesi comprensiva di un alimentatore con vasca di migrazione per elettroforesi densitometro; 12) due frigoriferi di cui uno con " freezer "; 13) banchi di lavoro; 14) armadi per vetrerie e per reagenti; 15) idoneo sistema di ricambio o condizionamento d' aria negli ambienti di lavoro. Il laboratorio generale abilitato specificamente ad effettuare esami di microbiologia ai sensi del citato art. 3 deve inoltre possedere: 1) un microscopio con possibilita' di osservazioni in campo oscuro in sostituzione di uno dei due in dotazione al laboratorio generale; 2) una centrifuga idonea per provettoni di 100 ml.; 3) un banco o piu' banchi di lavoro; 4) una cappa a flusso laminare o banco di lavoro esposto a lampada UV. Il laboratorio specializzato in istopatologia o la sezione specializzata aggregata al laboratorio generale deve essere dotato oltre alle attrezzature di cui ai punti n. 14 e n. 15 almeno delle seguenti attrezzature ed impianti: 1) un microtomo; 2) una stufa a paraffina o attrezzatura analoga per inclusione; 3) due microscopi di cui uno per la microfotografia completo di campo oscuro e di contrasto di fase; 4) uno o piu' banchi di lavoro; 5) un inceneritore; 6) vasche con coperchio in numero adeguato per le colorazioni fondamentali; 7) una centrifuga; 8) un bagnomaria temporegolato; 9) un frigorifero con " freezer ". Tutte le attrezzature devono essere collegate alla rete elettrica mediante stabilizzatore di corrente. Con successiva legge regionale saranno determinati le attrezzature e gli impianti minimi degli altri laboratori specializzati e sezioni specializzate aggregati ai laboratori generali, sulla base delle proposte formulate dalla commissione tecnica consultiva di cui ai successivi articoli 16 e 17. Art. 7 (Personale dei laboratori) Il laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologiche deve essere almeno dotato del seguente personale: 1) un direttore ed un collaboratore muniti o della laurea in medicina e chirurgia o della laurea in scienze biologiche e della relativa iscrizione al competente ordine professionale cui competono le mansioni previste dalle vigenti leggi in relazione al titolo professionale posseduto; 2) un tecnico di laboratorio medico; 3) un ausiliario con mansioni esecutive. Le sezioni specializzate aggregate ai laboratori generali devono essere dotate di operatori in possesso degli specifici titoli professionali previsti dalla legge. Art. 8 (Attribuzioni dei direttori responsabili dei laboratori extra - ospedalieri) Spettano ai direttori responsabili dei laboratori di analisi chimico - cliniche e microbiologiche o di patologia clinica extra - ospedalieri, sia pubblici che privati, i seguenti compiti: 1) osservare e fare osservare le leggi sanitarie e le norme che disciplinano le attivita' del laboratorio, nonche' le norme di buona conduzione, i turni e gli orari di apertura stabiliti; 2) verificare che il personale addetto sia in possesso dei prescritti requisiti professionali; 3) curare costantemente l' efficienza della dotazione strumentale rispetto alle esigenze delle prestazioni richieste e verificare la completezza dell' organico del personale; 4) vigilare sulla corretta applicazione delle metodologie; 5) curare la registrazione dei dati di controllo di qualita' intra ed interlaboratorio e notificarli ai competenti organi regionali; 6) curare la tenuta dell' archivio, nonche' la registrazione e conservazione dei risultati delle analisi. Il direttore responsabile di un laboratorio di cui al primo comma, ad eccezione di quelli privati non convenzionati, non puo' contemporaneamente assumere un' altra direzione, fatto salvo quanto consentito dallo stato giuridico dei pubblici dipendenti sanitari. Art. 9 (Norme tecniche di buona conduzione dei laboratori di analisi e metodiche per il controllo di qualita' per i dati analitici). La Regione, sentita la commissione tecnica consultiva prevista al successivo art. 16, promuove lo studio delle metodiche analitiche da utilizzare e le norme tecniche necessarie alla buona conduzione dei laboratori. Le metodiche e le norme tecniche di cui al primo comma nonche' i successivi aggiornamenti vengono comunicati a mezzo di apposite circolari dall' assessorato regionale alla sanita' alle unita' sanitarie locali le quali provvedono a diramare apposite istruzioni ai direttori tecnici responsabili dei laboratori. Art. 10 (Registrazione ed archiviazione dei risultati delle analisi) Il risultato dell' analisi da rilasciare al paziente deve essere contenuto in un referto scritto, firmato dal direttore responsabile del laboratorio. Nei casi di esami non eseguibili a norma di legge dal direttore, il risultato dell' analisi deve essere controfirmato dal professionista abilitato che l' ha eseguita. I referti devono indicare il numero di codice attribuito al laboratorio, le generalita' del paziente, la data del prelievo, la descrizione dell' analisi, la metodica usata, i valori di riferimento ed i risultati dell' esame. I dati dei referti vengono registrati cronologicamente e conservati almeno per un semestre. I dati relativi ai gruppi sanguigni vanno registrati separatamente e conservati per un quinquennio. Art. 11 (Raccolta dati statistici) E' fatto obbligo ai direttori responsabili dei laboratori di cui al precedente art. 2 di trasmettere periodicamente alle unita' sanitarie locali i dati numerici relativi ai tipi di analisi effettuate raggruppate secondo la denominazione e classificazione fissate dalla convenzione unica nazionale. La Regione provvede a raccogliere e ad elaborare i dati di cui al primo comma e a pubblicare annualmente nel Bollettino Ufficiale il riepilogo delle analisi effettuate, distinte per le differenti classificazioni autorizzate. Fino alla costituzione delle unita' sanitarie locali i dati di cui al primo comma del presente articolo saranno comunicati all' assessorato regionale alla sanita'. Art. 12 (Limitazione di attivita' professionalifuori del laboratorio) E' fatto divieto ai laboratori pubblici e privati di istituire stazioni decentrate o centri mobili di prelievo, fatta eccezione per i seguenti casi, previa autorizzazione dell' unita' sanitaria locale, e fino alla sua costituzione, della Regione con le modalita' previste dall' art. 4: 1) particolari condizioni geo - morfologiche del territorio; 2) rilevanti motivi di carattere socio - sanitario o scientifico. Il prelievo dei campioni biologici a domicilio e' consentito soltanto su richiesta dell' utente ed in caso di impedimento dello stesso, fatte salve le misure precauzionali per la buona conservazione del materiale prelevato. Art. 13 (Controllo di qualita' intralaboratorio) Il controllo di qualita' intralaboratorio ha lo scopo di garantire costantemente l' affidabilita' del dato analitico. A tal fine e' fatto obbligo; dell' uso giornaliero di standards primari e secondari per la valutazione della precisione e l' allestimento delle carte di controllo per tutte le metodiche di impiego routinario con valutazione della deviazione standard relativa( CV per cento); dell' uso settimanale di sieri a titolo noto per il controllo di accuratezza su tutte le metodiche; dell' uso contestuale al loro utilizzo, di volta in volta, di sieri a titolo noto per il controllo di accuratezza sulle metodiche meno frequenti. I dati relativi ai controlli di precisione e di accuratezza effettuati nell' ambito di ciascun laboratorio devono essere iscritti su apposito registro cronologico annuale a fogli numerati e vidimati dalla unita' sanitaria locale e, fino alla costituzione delle stesse, dall' assessorato regionale alla sanita'. Il registro va esibito agli organi incaricati del servizio ispettivo e di vigilanza dei laboratori, su loro richiesta. Art. 14 (Controllo di qualita' interlaboratorio e centri di riferimento) Il controllo di qualita' interlaboratorio puo' essere effettuato presso tutti i laboratori pubblici e privati. Al fine di garantire l' uniformita' del controllo la Regione, nell' ambito del piano sanitario regionale, individua i centri di riferimento presso ospedali o laboratori provinciali di igiene e profilassi, che dispongono di adeguate attrezzature tecnico - scientifiche, ovvero presso istituti universitari, previa convenzione con l' universita'. I suddetti centri forniscono i sieri sui quali i singoli laboratori sottoposti a controllo devono eseguire il dosaggio di alcuni parametri. Il centro di riferimento esegue contemporaneamente la determinazione degli stessi parametri e ne comunica il risultato alla unita' sanitaria locale competente per territorio. Fino alla costituzione delle unita' sanitarie locali i centri di riferimento comunicano i risultati di cui al comma precedente all' assessorato regionale alla sanita'. Art. 15 (Irregolarita' ed inadempienze) In caso di errori analitici che superino le deviazioni, definite come massime tollerabili per ciascun parametro e metodo dalla commissione tecnica consultiva di cui all' art. 16, l' unita' sanitaria locale provvede a contestare ai laboratori controllati la natura e l' entita' degli errori analitici diffidando i responsabili a sospendere il ricorso al metodo analitico contestato e ad eliminare le cause entro il piu' breve tempo possibile. Qualora gli errori indicati nel primo comma vengano riscontrati a seguito di successivi controlli, l' unita' sanitaria locale puo' disporre la temporanea sospensione dell' attivita' dei laboratori e, nei casi piu' gravi, revocare l' autorizzazione. Fino alla costituzione delle unita' sanitarie locali i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dalla Regione. Art. 16 (Commissione tecnica consultiva) Presso l' assessorato alla sanita' e' istituita una commissione tecnica consultiva, presieduta dall' assessore alla sanita' o da un suo delegato, composta da: due membri scelti tra professori universitari designati dai rettori delle universita' pubbliche laziali, di cui uno titolare di cattedra di disciplina pertinente al gruppo di analisi biochimiche cliniche indicate nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 16 marzo 1974 o di disciplina affine, ed uno titolare di cattedra di microbiologia o di disciplina affine; due primari di laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologiche dipendenti dagli ospedali pubblici indicati dalla societa' italiana di patologia clinica; un chimico indicato dalla associazione italiana controllo di qualita'; un fisico sanitario indicato dalla associazione italiana di fisica sanitaria e per la protezione dalle radiazioni ionizzanti e non; un medico patologo clinico libero professionista indicato dall' ordine professionale; un direttore di laboratorio provinciale di igiene e profilassi; un esperto nella materia dell' Istituto superiore di sanita'; un biologo indicato dall' ordine professionale; un tecnico di laboratorio medico indicato dall' associazione nazionale tecnici di laboratorio medico; un esperto di discipline amministrative indicato dalla Regione; un medico patologo clinico indicato dalla Regione; un biologo indicato dalla Regione; un fisico sanitario indicato dalla Regione; un chimico indicato dalla Regione. Possono essere chiamati a intervenire, senza diritto a voto, ai lavori della commissione, i direttori dei centri di riferimento interessati ai problemi inerenti le strutture territoriali collegate ai centri medesimi. La commissione e' nominata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale alla sanita', sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge. I membri della commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o di morte o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di un membro della commissione, il successore e' nominato nei modi previsti dal comma precedente e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito. Spettano ai membri della commissione estranei all' amministrazione regionale il compenso ed il trattamento economico di missione, in quanto dovuto, previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60. Ai fini della determinazione dell' indennita' di missione i membri estranei all' amministrazione regionale sono equiparati ai funzionari della Regione. Art. 17 (Compiti della commissione tecnica consultiva) La commissione tecnica consultiva di cui all' articolo precedente esprime pareri e formula proposte in ordine: alla scelta e strutturazione dei centri di riferimento per i controlli interlaboratorio e alla determinazione dei sistemi di controllo; alla proposta di nuovi standards minimi delle attrezzature e dei requisiti del personale necessari per l' idoneita' dei laboratori, tenuto conto dell' evoluzione tecnologica e del progresso scientifico; allo studio e all' aggiornamento delle metodiche analitiche e norme tecniche di buona conduzione dei laboratori; alla definizione dei limiti di tolleranza dei parametri dei controlli di qualita'; all' esecuzione di piani di ricerca per la diagnostica clinica; a qualsiasi specifica questione di natura tecnica venga sottoposta da parte della Giunta regionale e delle unita' sanitarie locali. Art. 18 (Iscrizione nel registro dei laboratori gia' autorizzati) Ai fini dell' iscrizione nel registro dei laboratori di analisi cliniche di cui al precedente art. 2 e della classificazione di cui al precedente art. 3, i titolari delle autorizzazioni dei laboratori extra - ospedalieri pubblici e privati, gia' operanti nel territorio regionale, devono presentare all' assessorato regionale alla sanita' apposita domanda indicante il tipo di laboratorio che si intende mantenere in esercizio. Alla domanda devono essere allegati: a) planimetria dei locali; b) l' elenco delle attrezzature disponibili; c) l' elenco del personale attualmente in servizio, da cui risultino i titoli professionali, le qualifiche e la natura del rapporto di lavoro; d) la dichiarazione rilasciata, sotto la responsabilita' di ogni singolo operatore, dell' inesistenza di situazioni di incompatibilita' in ordine all' attivita' svolta nel laboratorio, a norma della vigente legislazione; e) la titolarita' del decreto di autorizzazione rilasciata all' apertura dei laboratori, nonche' - in presenza di ditte gestite individualmente o in forma societaria - il certificato di iscrizione alla camera di commercio ed eventuali altri decreti. La Giunta regionale, sulla base della domanda presentata, della documentazione prodotta e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria, attribuisce un numero di codice al laboratorio e lo classifica ai sensi del precedente art. 3 ed indica i requisiti necessari per l' adeguamento eventuale concedendo a tale scopo un congruo termine, comunque non superiore ad un anno. La mancata presentazione della domanda di iscrizione da parte del titolare del laboratorio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presuppone la cessazione di ogni attivita' del laboratorio e comporta la decadenza dell' autorizzazione gia' rilasciata. I dati acquisiti dall' assessorato regionale alla sanita' ai fini dell' iscrizione nel registro dei laboratori sono utilizzati per la determinazione del fabbisogno di tali presidi e notificati alle singole unita' sanitarie locali. Art. 19 (Utilizzazione dei laboratori pubblici) Ai fini di una migliore utilizzazione dei laboratori pubblici di analisi chimico - cliniche e microbiologiche ospedalieri ed extraospedalieri, la Regione promuove, in seno alle strutture predette, attivita' specifiche intese a: a) istituire sezioni decentrate di laboratorio anche mediante strutture mobili nei piccoli centri abitati molto distanti da presidi per la diagnostica medica; b) organizzare nell' ambito di comprensori socio - sanitari, corsi appositi di aggiornamento professionale per orientare le richieste dei medici su esami utili e finalizzati all' ipotesi diagnostica; c) istituire corsi di formazione ed aggiornamento professionale per il personale tecnico dei laboratori; d) istituire centri - pilota di documentazione e di aggiornamento sui materiali, sui metodi e sugli strumenti; e) svolgere " screening " e " depistage " sulla popolazione sana, affiancando i programmi di medicina preventiva; f) organizzare servizi di collegamento rapido per il trasporto dei campioni biologici per i controlli interlaboratorio e stazioni di prelievo o laboratori mobili di analisi per svolgere le attivita' di cui al precedente punto e). Art. 20 (Convenzionamento laboratori privati) Le unita' sanitarie locali possono ricorrere al convenzionamento coi laboratori privati qualora il piano sanitario regionale a norma dell' art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 lo preveda. Fino alla costituzione delle unita' sanitarie locali il convenzionamento coi laboratori privati ai fini della assistenza pubblica e' autorizzato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' assessorato alla sanita', sentiti i comuni del comprensorio socio - sanitario competente per territorio, sempreche', esperito ogni tentativo di integrazione dei servizi pubblici esistenti, se ne accerti la necessita' per l' inesistenza o l' inadeguatezza delle strutture pubbliche e la assoluta insufficienza delle convenzioni gia' in atto. Art. 21 (Finanziamento del servizio) Alla determinazione degli stanziamenti necessari per l' attuazione di quanto previsto dalla presente legge si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione Lazio a partire dall' anno 1979 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |