L.R. 04 Agosto 1997, n. 27 |
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PROMOZIONE
ENO-GASTRONOMICA TIPICA (ARPET-LAZIO).
|
Art. 1 (Oggetto e finalita') 2. L'Agenzia e' organismo strumentale della Regione con la finalita' di promuovere la conoscenza e la diffusione dell'eno-gastronomia tipica romano-laziale. 3. L'Agenzia e' ente di diritto pubblico (dotato, nei limiti stabiliti dalla presente legge, di autonomia amministrativa e gestionale) ed esercita le proprie competenze nell'ambito della programmazione regionale sotto il controllo, la vigilanza e gli indirizzi della Giunta regionale e dell'Assessore allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale. Art. 2 (Compiti e strumenti operativi) 1. L'Agenzia attua e coordina, in collaborazione con le competenti strutture regionali e con l'ARSIAL programmi di attivita' in materia di: a) promozione e diffusione della conoscenza e dell'uso dei piatti tipici della cucina romano-laziale, in collaborazione con l'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale; b) assistenza tecnico-operativa alle imprese singole ed associate dei ristoratori, degli albergatori e degli operatori del settore turistico-ricettivo, in collaborazione con l'Assessorato alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo; c) interventi formativi rivolti ad allievi cuochi delle scuole alberghiere nonche' ai cuochi professionisti, in collaborazione con l'Assessorato regionale alla scuola, formazione professionale e politiche per il lavoro e d'intesa con l' Assessorato regionale alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo; d) studio e divulgazione dell'eno-gastronomia dell'antica Roma, del Rinascimento e della cucina nata dall'uso dei prodotti giunti dal "Nuovo Mondo". 2. Per i fini di cui al comma 1, lettera a), l'Agenzia opera in particolare: a) partecipando con propri stands alle fiere ed alle manifestazioni; b) fornendo assistenza economica e tecnica alle sagre e alle fiere locali che abbiano come tema la promozione dei piatti tipici o dei prodotti agro-alimentari della zona; c) collaborando con gli enti e gli operatori turistici della Regione per proporre una specifica propaganda sulla cucina tipica romano-laziale. 3. Per i fini di cui al comma 1, lettera b), l'Agenzia opera in particolare: a) istituendo la "Consulta" di cui all'articolo 6, per consentire la partecipazione propositiva alle attivita' da parte delle associazioni di categoria del settore turistico-ricettivo, nonche' degli enti a questo preposti; b) promuovendo presso gli esercizi pubblici e le mense aziendali, manifestazioni per il rilancio e la diffusione dei piatti tipici; c) collaborando con i ristoratori collettivi per l'introduzione dei piatti tipici nei menu delle comunita'; d) realizzando materiale di propaganda e curandone la diffusione attraverso gli organi di stampa e i mezzi radiotelevisivi e telematici, mediante apposite convenzioni stipulate a tal fine; e) istituendo un "Albo d'Oro" della cucina tipica romano-laziale in cui iscrivere i nominativi degli imprenditori e degli operatori del settore che abbiano maggiormente contribuito alla diffusione della cucina tipica nell'anno precedente o durante la vita professionale. 4. Per i fini di cui al comma 1, lettera c), l'Agenzia opera in particolare: a) promuovendo, organizzando e gestendo, presso la propria o altra sede, brevi corsi, anche a regime semiconvittuale o convittuale, di specializzazione nella cucina tipica romano-laziale, riservati ad allievi cuochi delle scuole alberghiere e professionali. Al termine dei corsi verra' rilasciato un Attestato di frequenza; b) organizzando e gestendo, presso la propria o altra sede, incontri e manifestazioni culinarie riservate a cuochi professionisti, ristoratori e operatori del settore turistico-ricettivo, con l'intento, di promuovere anche la diffusione dei prodotti tipici agro-alimentari della regione impiegati per i menu della cucina tipica; c) promuovendo, di concerto con le Amministrazioni provinciali e con le Aziende speciali di cui alla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale), una campagna di sensibilizzazione a favore della formazione professionale alberghiera. 5. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), l'Agenzia opera in particolare: a) promuovendo studi e pubblicazioni esplicative sulla materia, anche in collaborazione con associazioni ed enti del settore turistico-ricettivo; b) istituendo un concorso annuale sull'eno-gastronomia tipica romano-laziale, con prova pratica, intitolato al fondatore dell'arte gastronomica "Marco Gavio Apicio", cui partecipano cuochi professionisti. Il concorso riserva una sezione agli allievi cuochi delle scuole alberghiere ed e' disciplinato da un regolamento stilato dal Comitato direttivo dell'Agenzia. Art. 3 (Organi) a) il Presidente; b) il Comitato direttivo; c) la Consulta. Art. 4 (Il Presidente) 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il Comitato direttivo, dispone per l'attuazione delle deliberazioni e provvede a dare esecuzione alle direttive della Giunta regionale. 3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate da consigliere preventivamente delegato o, in assenza, il componente piu' anziano del Comitato direttivo. 4. Al Presidente dell'ARPET-Lazio viene corrisposto un compenso lordo annuo pari al 40 per cento dell'indennita' lorda del consigliere regionale. Art. 5 (Il Comitato direttivo) 1. Il Comitato direttivo e' composto, oltre che dal Presidente dell'Agenzia, da sei membri, eletti dal Consiglio regionale, scelti tra esperti segnalati dagli Assessori all'economia e finanza, alla scuola, formazione e politiche per il lavoro, alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport, allo sviluppo economico e attivita' produttive, allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale e all'utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali ed e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. 2. Il Comitato direttivo e' l'organo preposto alla amministrazione dell'Agenzia. 3. Il Comitato direttivo e' convocato su iniziativa del Presidente, si riunisce almeno ogni mese e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, nonche' quando ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno tre componenti. 4. Le riunioni del Comitato direttivo sono valide con la presenza di almeno quattro componenti compreso il Presidente. Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei componenti presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. 5. Alle riunioni del Comitato direttivo puo' partecipare, senza diritto di voto, l'Assessore regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale o un suo delegato. 6. Ai membri del Comitato direttivo viene corrisposto il compenso previsto dalla legge regionale 25 luglio 1996, n. 27. Art. 6 (La Consulta) 1. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, e presieduta dall'Assessore allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, e' composta dai rappresentanti delle seguenti associazioni ed enti: a) APRA Federalberghi; b) Associazione Italiana Esercenti Ristoratori Trattorie e Rosticcerie; c) Associazione Nazionale di Ristorazione Collettiva (ANGEM); d) Associazione Direttori d'Albergo (ADA); e) Federazione Italiana Cuochi-Unione Regionale Cuochi Lazio (URCL); f) Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi (AMIRA); g) Associazione Italiana Sommeliers; h) Associazione Italiana Barmen e Sostenitori (AIBES); i) il sovrintendente scolastico regionale per il Lazio; l) il dirigente del settore formazione professionale di base della Regione; m) un rappresentante dell'Unione regionale enti per il turismo; n) un rappresentante dell'ARSIAL; o) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole regionali. 2. La durata in carica della Consulta coincide con la durata in carica del Consiglio regionale. 3. Presso la sede dell'Agenzia e' istituita la segreteria della Consulta; le funzioni di segreteria sono svolte dal personale dell'Agenzia stessa. 4. Ai componenti della Consulta spettano i compensi e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla legge regionale n. 27 del 1996. 5. La Consulta esprime parere motivato sul piano delle attivita' annuali programmate, presentato dal Presidente dell'Agenzia, e su ogni altro argomento proposto da almeno sei membri della Consulta stessa. Art. 7 (Incompatibilita') 2. Non possono far parte dello stesso organo gli ascendenti o i discendenti e gli affini in linea diretta fino al quarto grado, nonche' i fratelli e i coniugi. Art. 8 (Durata delle cariche) 1. Il Presidente e i componenti degli organi di amministrazione restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 2. Alla scadenza, essi proseguono il loro mandato per la gestione interinale della Agenzia fino all'insediamento dei nuovi organi e comunque nel rispetto dei tempi e delle modalita' di cui alla vigente normativa in materia di proroga degli amministratori degli enti pubblici regionali. Art. 9 (Il Coordinatore) 1. Il Coordinatore dell'Agenzia e' nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, tra soggetti in possesso di specifiche competenze in materia di organizzazione, amministrazione, formazione professionale alberghiera e con esperienze nel settore turistico-ricettivo. L'incarico di coordinatore e' incompatibile con qualsiasi incarico esterno o interno all'Amministrazione regionale. 2. Il rapporto di lavoro del Coordinatore e' disciplinato con contratto di natura privatistica a tempo determinato, della durata di cinque anni rinnovabile. 3. L'incarico di Coordinatore puo' essere conferito anche a personale appartenente alla qualifica dirigenziale del ruolo regionale ed in possesso del curriculum professionale di cui al comma 1. Per la durata dell'incarico il rapporto di lavoro del dipendente regionale resta sospeso, con conservazione del posto e maturazione degli eventuali diritti legati all'anzianita'. 4. Il Coordinatore sovrintende al personale e al funzionamento degli uffici e cura, sotto la vigilanza del Presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'Agenzia ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti. Svolge le funzioni di segretario del Comitato direttivo, partecipando alle sedute con voto consultivo e controfirma i contratti e gli atti che comportano impegno di spesa. 5. In caso di assenza o impedimento, il Coordinatore puo' essere sostituito temporaneamente, con provvedimento del Presidente, da un dirigente in servizio nell'Agenzia. Art. 10 (Gestione economica e risorse) 1. La gestione economica e finanziaria dell'Agenzia e' disciplinata dalle norme del suo regolamento di amministrazione e contabilita' che e' informato ai principi che regolano la contabilita', l'amministrazione dei beni e l'attivita' contrattuale della Regione. 2. L'attivita' istituzionale dell'Agenzia e' assicurata mediante il fondo di dotazione annuale della Regione sulle spese generali di funzionamento per le attivita'; 3. Il fondo di dotazione annuale di gestione della Regione e' determinato con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari. 4. Il fondo di dotazione annuale di gestione e' assegnato all'Agenzia della Giunta regionale che lo ripartisce in due rate di pari entita': la prima entro e non oltre il 30 aprile, nella misura del 50 per cento delle somme iscritte nel bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso, e la seconda, a saldo, entro e non oltre il 31 ottobre. Art. 11 (Servizio tesoreria) 1. Il servizio di tesoreria dell'Agenzia e' affidato all'Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della Regione, alle stesse condizioni a questa praticate, salvo che condizioni piu' vantaggiose siano offerte da altri istituti di credito. Art. 12 (Beni in uso) 2. La sede dell'Agenzia e' collocata presso l'immobile di proprieta' della Regione, sito in Latina, Via Piscinara sinistra, n. 1, parte del quale verra' concesso in uso con apposito provvedimento della Giunta regionale. 3. L'Agenzia per la promozione dell'eno-gastronomia tipica romano-laziale (ARPET-LAZIO) istituisce presso l'enoteca regionale presso i locali di Portanapoletana - Velletri una sede decentrata con finalita' specifica alla promozione e la conoscenza dei prodotti enologici tipici romano-laziali. Art. 13 (Indirizzo, vigilanza e controllo) 2. La Giunta regionale, determina annualmente gli indirizzi generali sulle attivita' istituzionali della stessa, nel quadro dei programmi regionali ed approva il programma annuale di attivita' formulato ai sensi dell'articolo 2. 3. La Giunta regionale esercita il controllo di merito sui seguenti atti dell'Agenzia: a) il regolamento di amministrazione e contabilita' e le norme di carattere regolamentare; b) i provvedimenti per l'articolazione delle strutture tecniche e amministrative dell'Agenzia; c) la costituzione di commissioni consultive. 4. Il controllo di cui al comma 3 viene esercitato dalla Giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare permanente Agricoltura, foreste, caccia e pesca secondo la seguente procedura: a) gli atti assoggettati al controllo, sono inviati dall'ARPET-Lazio all'ufficio "controllo enti" dell'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale che li istruisce e li invia, entro venti giorni dal ricevimento, alla Giunta regionale; b) la Giunta regionale inoltra gli atti istruiti alla commissione consiliare permanente competente entro quindici giorni dal ricevimento. 5. Le deliberazioni assoggettate al controllo della Giunta regionale, si intendono approvate se entro settanta giorni dalla data di ricevimento dei relativi processi verbali da parte dell'ufficio "controllo enti" dell'Assessorato allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, la Giunta regionale non ne pronunci l'annullamento o la sospensione, con la richiesta di chiarimenti o riesame. 6. L'Assessore regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, sulla base delle direttive generali della Giunta regionale, fornisce le indicazioni operative e specifiche sugli atti di gestione dell'agenzia, anche in sede di partecipazione alle riunioni del comitato direttivo. 7. Il controllo su tutti gli atti dell'Agenzia non individuati nel comma 3, e' delegato dalla Giunta regionale all'Assessore regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale. 8. Gli atti di cui al comma 7 diventano esecutivi se, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dei relativi processi verbali da parte dell'ufficio "controllo enti" dell'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, non ne venga pronunciato l'annullamento o la sospensione, con la richiesta di chiarimenti o riesame. 9. Le decisioni adottate in sede di controllo dalla Giunta regionale o dall'Assessorato allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, sono comunicate all'Agenzia e alla commissione consiliare permanente agricoltura, foreste, caccia e pesca, entro l'ottavo giorno successivo, non festivo, a quello della loro adozione con espressa indicazione della motivazione del provvedimento regionale. 10. Le deliberazioni sono presentate all'ufficio "controllo enti" dell'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, in triplice copia integrale autentica. 11. Sono immediatamente esecutive le deliberazioni di mera esecuzione di altre deliberazioni assoggettate a controllo regionale e gia' divenute esecutive. 12. Le deliberazioni di cui al comma 11 sono inviate trimestralmente all'Assessorato allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale con apposito elenco. 13. Qualora entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta, non vengano forniti dall'Agenzia i necessari chiarimenti di cui ai commi 5 e 8, gli atti interessati si intendono decaduti. 14. L'attivita' di vigilanza e di controllo sulle deliberazioni i cui termini, per l'esercizio del controllo stesso, scadono nei periodi dal 31 luglio al 10 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio, e' sospesa. 15. Ugualmente e' sospeso l'esercizio del controllo sulle deliberazioni dell'Agenzia comunque inviate all'Assessore allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, nei medesimi periodi di cui al comma 14. 16. L'esercizio del controllo sulle deliberazioni di cui ai commi 14 e 15, e' comunque esercitato, rispettivamente, entro il 30 settembre e il 30 gennaio; in difetto esse si intendono approvate. Art. 14 (Controllo ispettivo e poteri sostitutivi) 2. La Giunta regionale dispone la nomina, previa diffida e fissazione di un termine entro il quale provvedere, di commissari ad acta, per il compimento degli atti dovuti. 3. Gli organi dell'Agenzia possono essere sciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione del Consiglio regionale e previa motivata diffida, in caso di rilevata inefficienza amministrativa o per gravi ripetute violazioni di disposizioni normative e regolamentari, di prescrizioni programmatiche, ovvero di direttive e di atti di indirizzo della Giunta regionale. 4. Con il medesimo decreto viene nominato un commissario che rimane in carica per un periodo non superiore a sei mesi. Il commissario cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia fino all'insediamento dei nuovi organi e percepisce un compenso pari a quello del Presidente della stessa. Art. 15 (Strutture dell'Agenzia) 1. L'articolazione delle strutture dell'Agenzia in funzione dei compiti stabiliti dalla presente legge, deve corrispondere ai principi della necessita', economicita' e trasparenza. 2. Il Comitato direttivo, nel corso della sua prima seduta, delibera sulla articolazione delle strutture tecniche e amministrative dell'Agenzia. La deliberazione viene sottoposta all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell' art. 13, comma 3, lettera b). 3. L'Agenzia, su deliberazione del Comitato direttivo, puo' stabilire una sede di rappresentanza in Roma, o altra localita', in un immobile, o sua parte, concesso in uso gratuito dalla Regione. Art. 16 (Il personale dell'Agenzia) 1. Il personale dell'Agenzia e' formato da dipendenti regionali messi a disposizione pro tempore dalla Regione con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori alle risorse e sistemi e allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale. 2. Il predetto personale conserva integralmente lo stato giuridico ed economico del personale regionale nonche' la retribuzione complessiva percepita al momento dell'assegnazione. 3. Il Comitato direttivo, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 2, delibera la pianta organica dell'Agenzia che il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale approva con decreto. Art. 17 (Disposizioni finanziarie) funzionamento dell'Agenzia regionale promozione eno-gastronomica tipica (ARPET-Lazio)". 2. La copertura e' assicurata dallo stanziamento di pari importo del capitolo n. 29002, lettera c) dell'elenco 4 allegato al bilancio per l'esercizio finanziario 1997. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |