L.R. 10 Luglio 2007, n. 10 |
"Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche ed a leggi regionali concernenti l’artigianato.
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: SOMMARIO
TITOLO I DIPOSIZIONI GENERALI
Art. 2 Oggetto Art. 3 Definizioni Art. 4 Funzioni e compiti della Regione Art. 5 Funzioni e compiti delle province Art. 6 Funzioni e compiti dei comuni Art. 7 Funzioni e compiti delle CCIAA TITOLO II DISCIPLINA GIURIDICA DELL’IMPRESA ARTIGIANA CAPO I IMPRESA ARTIGIANA
Art. 9 Esercizio dell’impresa artigiana Art. 10 Consorzi e società consortili Art. 11 Limiti dimensionali CAPO II ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE
Art. 13 Lavorazioni artistiche e tradizionali Art. 14 Settori tutelati Art. 15 Disciplinari di produzione Art. 16 Contrassegno di origine e qualità
Art. 18 Procedimento di iscrizione Art. 19 Procedimento di modificazione e cancellazione Art. 20 Provvedimenti d’ufficio Art. 21 Aggiornamento dell’albo Art. 22 Riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale Art. 23 Ricorsi Art. 24 Sanzioni TITOLO III ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI TUTELA DELL’ARTIGIANATO CAPO I ORGANI AMMINISTRATIVI REGIONALI
Art. 26 Durata Art. 27 Vigilanza Art. 28 Validità delle sedute e delle deliberazioni CAPO II COMMISSIONI PROVINCIALI
Art. 30 Funzioni Art. 31 Segreteria amministrativa CAPO III COMMISSIONE REGIONALE
Art. 33 Funzioni Art. 34 Segreteria amministrativa CAPO I PIANO TRIENNALE E PIANO ANNUALE
Art. 36 Piano triennale Art. 37 Contenuti del piano triennale Art. 38 Piano annuale Art. 39 Istituzione dell’Osservatorio Art. 40 Attività Art. 41 Strumenti CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 42 Tipologia degli interventi Art. 43 Pacchetti integrati di agevolazioni Art. 44 Beneficiari Art. 45 Limiti Art. 46 Convenzioni Art. 47 Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato laziale Art. 48 Centri servizi per l’artigianato Art. 49 Accesso al credito Art. 50 Sostegno e promozione della cooperazione creditizia Art. 51 Interventi di Artigiancredito Art. 52 Fondo contributo interessi Art. 53 Fondo speciale per l’assistenza alle imprese artigiane e per il concorso nelle spese per infrastrutture Art. 54 Fondo di garanzia Art. 55 Fondo di garanzia gestito da Unionfidi CAPO III INCENTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE
Art. 57 Agevolazione per acquisto o leasing di macchinari nuovi di fabbrica Art. 58 Interventi per l’innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro Art. 59 Incentivi automatici per l’acquisizione di beni e servizi Art. 60 Interventi per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo Art. 61 Fondo regionale per l’assistenza tecnica e finanziaria Art. 62 Nuova imprenditorialità Art. 63 Promozione del commercio elettronico Art. 64 Contributi per la cessione dell’impresa artigiana Art. 65 Sostegno all’artigianato dei servizi Art. 66 Interventi a favore dell’artigianato artistico e tradizionale Art. 67 Incentivi all’associazionismo Art. 68 Contributi alle imprese per l’assunzione di personale Art. 69 Ammontare e limite dei contributi Art. 70 Finalità Art. 71 Corsi di formazione e bottega-scuola Art. 72 Domande di ammissione ai corsi di formazione Art. 73 Attività formativa presso la bottega-scuola Art. 74 Trattamento economico degli allievi
Art. 76 Albo regionale degli espositori artigiani Art. 77 Interventi per l’organizzazione e la partecipazione a iniziative promozionali Art. 78 Contributi CAPO VII INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI
Art. 80 Sostegno ai comuni per il recupero,la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale di immobili TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 82 Convenzioni in essere Art. 83 Disciplina transitoria della bottega-scuola Art. 84 Modifica all’articolo 42 della l.r. 14/1999 Art. 85 Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 concernente le manifestazioni fieristiche e successive modifiche Art. 86 Abrogazioni CAPO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE
CAPO IV DISPOSIZIONI SUGLI AIUTI DI STATO ED ENTRATA IN VIGORE
TITOLO I
CAPO I 1. La Regione, ai sensi dell’articolo 45 della Costituzione e nell’ambito della competenza legislativa di cui all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, tutela, sviluppa e valorizza l’artigianato e le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, tradizionali e artistiche. Art. 2 (Oggetto) 1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 la presente legge detta, ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto, in armonia con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, una disciplina organica in materia di artigianato. Art. 3 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) “CCIAA”, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) “albo”, l’albo provinciale delle imprese artigiane; c) “commissione provinciale,” la commissione provinciale per l’artigianato; d) “commissione regionale”, la commissione regionale per l’artigianato; e) “Osservatorio”, l’Osservatorio regionale per l’artigianato; f) “CREL”, il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro di cui alla legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro. Abrogazione dell’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche); g) “piano triennale”, il piano triennale degli interventi; h) “piano annuale”, il piano annuale di attuazione degli interventi; i) “Artingiancassa S.p.A.”, la banca di finanziamento e sviluppo del settore artigiano all’interno del Gruppo BNL; l) “Sviluppo Lazio S.p.A”, l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio, istituita ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999 - art. 28 l.r. 11 aprile 1986, n. 17); m) “Unionfidi Lazio”, la società regionale di garanzia fidi, istituita ai sensi dell’articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997) e successive modifiche; n) “Artigiancredito”, il consorzio regionale fra le cooperative artigiane di garanzia ed i consorzi fidi artigiani di cui all’articolo 3 della legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 (Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane) e successive modifiche; o) “MCC S.p.A.”, il polo di finanza specialistica all’interno del Gruppo CAPITALIA, specializzato nelle attività creditizie più sofisticate.
Art. 4 (Funzioni e compiti della Regione) 1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 41, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l), m) ed n) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, sono riservate alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti : Art. 5 (Funzioni e compiti delle province) 1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 4 della l.r. 14/1999, le province concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia di realizzazione di aree di insediamento artigianale, coerentemente alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento provinciale. 2. Le province presentano all’assessorato regionale competente in materia di artigianato proprie proposte in occasione della predisposizione del piano triennale previsto dall’articolo 36. 3. Le province, in conformità alle attività previste dai piani di cui agli articoli 36 e 38, concorrono ad attuare gli interventi di rilevanza provinciale previsti nella programmazione regionale. Art. 6 (Funzioni e compiti dei comuni) 1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 42 della l.r. 14/1999, sono attribuiti ai comuni, in particolare, le funzioni ed i compiti concernenti:
Art. 7 (Funzioni e compiti delle CCIAA) 1. Ferme restando le competenze attribuite dalla normativa statale vigente, le CCIAA provvedono, ai sensi dell’articolo 43 della l.r. 14/1999, alla tenuta ed alla gestione dell’albo. 2. Le modalità e le condizioni di esercizio dei compiti amministrativi di cui al comma 1 sono disciplinate da apposite convenzioni, stipulate tra la Regione e le CCIAA, le quali contengono, in particolare, la puntuale indicazione dei compiti demandati, gli obiettivi da raggiungere, i relativi oneri di gestione e le forme di controllo da parte della Regione in conformità a quanto previsto dagli articoli 25 e 79 della l.r. 14/1999. 3. Le spese sostenute dalle CCIAA per lo svolgimento dei compiti amministrativi di cui al comma 1 sono finanziate con assegnazione di risorse regionali, alle quali si fa fronte anche attraverso le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui all’articolo 24. TITOLO II DISCIPLINA GIURIDICA DELL’IMPRESA ARTIGIANA
CAPO I Art. 8 (Requisiti dell’ impresa artigiana) 1. E’ artigiana l’impresa che ha: Art. 9 (Esercizio dell’impresa artigiana) 1. L’impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale . 8. Il socio artigiano non può rivestire tale qualità in altre società artigiane. Art. 10 (Consorzi e società consortili) 1. Le imprese artigiane possono costituire tra di loro consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa. Art. 11 (Limiti dimensionali) 1. L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti dimensionali: CAPO II Artigianato artistico Art. 12 (Finalità) 1. La Regione, al fine di sostenere e valorizzare l’artigianato artistico e tradizionale, in coerenza con le previsioni del piano triennale, persegue, in particolare, le seguenti finalità: Art. 13 (Lavorazioni artistiche e tradizionali) 1. Ai fini della presente legge sono considerate lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione. Art. 14 (Settori tutelati) 1. I settori tutelati sono: Art. 15 (Disciplinari di produzione) 1. Per le lavorazioni dell’artigianato artistico e tradizionale, la commissione regionale predispone ed adotta, in conformità a quanto previsto dall’articolo 33, comma 1, lettera g), appositi disciplinari di produzione che descrivono e definiscono, tra l’altro, per ciascun settore di attività, i materiali impiegati, le particolarità delle tecniche produttive e qualunque altro elemento idoneo a caratterizzare le lavorazioni considerate. 2. I disciplinari di produzione di cui al comma 1 individuano, altresì, le modalità per l’apposizione indelebile del contrassegno di origine e qualità previsto all’articolo16. 3. I disciplinari di produzione sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione. Art. 16 (Contrassegno di origine e qualità) 1. Il contrassegno di origine e qualità è definito nella forma e nelle caratteristiche tecniche ed estetiche dalla commissione regionale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 33, comma 1, lettera h), e riporta, comunque, la dicitura “Regione Lazio” seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, artistica o tradizionale, e completata con la eventuale denominazione della zona di affermata tradizione dalla quale la lavorazione proviene. 2. Le imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento previsto all’articolo 22 possono richiedere alle commissioni provinciali di avvalersi del contrassegno di origine e di qualità. 3. Le commissioni provinciali vigilano sul corretto uso del contrassegno di origine e di qualità. 4. E’ vietata l’apposizione del contrassegno su prodotti finiti acquistati da soggetti terzi. CAPO III Albo
(Istituzione dell’albo) 1. E’ istituito, in ciascuna provincia, l’albo articolato in due sezioni: Art. 18 (Procedimento di iscrizione) 1. Le domande di iscrizione all’albo sono presentate al comune in cui ha sede l’impresa entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività. Art. 19 (Procedimento di modificazione e cancellazione) 1. Le domande di modificazione dell’iscrizione e di cancellazione dall’albo sono presentate al comune in cui ha sede l’impresa entro trenta giorni dalla data dell’evento modificativo, della cessazione dell’attività o della perdita dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9.
Art. 20 (Provvedimenti d’ufficio) 1. Qualsiasi ente avente titolo ad effettuare attività di vigilanza e controllo che, nell’esercizio delle proprie funzioni ispettive, riscontri l’esistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 nei riguardi delle imprese artigiane, ne dà segnalazione alla commissione provinciale, anche ai fini dell’accertamento delle violazioni e dell’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 24. Art. 21 (Aggiornamento dell’albo) 1. Allo scopo di verificare la permanenza dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 in capo alle imprese artigiane iscritte all’albo, le commissioni provinciali provvedono, entro trenta mesi dalla loro costituzione, all’aggiornamento dell’albo. 2. Ai fini di cui al comma 1 ciascuna commissione provinciale predispone un piano di revisione dell’albo, che prevede, tra l’altro, le modalità di espletamento, nonché la quantificazione degli oneri finanziari. Il piano, sentita la commissione regionale, è approvato dalla Giunta regionale. 3. Per il completo raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le commissioni provinciali possono, altresì, stipulare, ai sensi dell’articolo 46, apposite convenzioni con enti o organismi in possesso delle informazioni concernenti la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, nonché avvalersi dell’Osservatorio di cui all’articolo 39. 4. Gli oneri relativi alla stipula delle convenzioni di cui al comma 3 sono a carico della Regione. Art. 22 (Riconoscimento di impresa operante nel settore 1. Le imprese artigiane iscritte all’albo da almeno cinque anni ed operanti in uno dei settori tutelati individuati nell’articolo 14 possono chiedere il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale. Art. 23 (Ricorsi) 1. Contro i provvedimenti delle commissioni provinciali in materia di iscrizione, modifica e cancellazione dall’albo, ivi compreso il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale di cui all’articolo 22, è ammesso ricorso amministrativo alla commissione regionale . Art. 24 (Sanzioni) 1. Ai trasgressori delle disposizioni previste dagli articoli 18 e 19 sono inflitte le seguenti sanzioni: TITOLO III ORGANI DI RAPPRESENTANZA E CAPO I
Organi amministrativi regionali
(Commissioni provinciali e commissione regionale) 1. Sono organi amministrativi regionali di rappresentanza e di tutela dell’artigianato le commissioni provinciali e la commissione regionale.
Art. 26 (Durata) 1. Le commissioni provinciali e la commissione regionale durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e sono rinnovate entro quarantacinque giorni dalla scadenza, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio). Art. 27 (Vigilanza) 1. La Giunta regionale vigila sul funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale. Art. 28 (Validità delle sedute e delle deliberazioni) 1. Il presidente convoca la commissione provinciale o regionale almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta, indicando, in particolare, gli argomenti posti all’ordine del giorno e la data della prima e seconda convocazione. CAPO II Commissioni provinciali
(Composizione) 1. Le commissioni provinciali sono istituite in ciascuna provincia della Regione ed hanno sede presso le CCIAA competenti per territorio. Art. 30 (Funzioni) 1. Le commissioni provinciali svolgono le seguenti funzioni: Art. 31 (Segreteria amministrativa) 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 30 le commissioni provinciali si avvalgono di una segreteria amministrativa il cui personale, inquadrato nei ruoli della CCIAA, è alle dipendenze funzionali dei presidenti delle commissioni provinciali stesse. CAPO III COMMISSIONE REGIONALE
(Composizione) 1. La commissione regionale è istituita presso l’assessorato regionale competente in materia di artigianato ed è composta da : Art. 33 (Funzioni) 1. La commissione regionale svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) svolge attività di documentazione, di studio e di informazione sulle potenzialità dell’artigianato nel Lazio; b) collabora, quale organo tecnico-consultivo, con la Regione in merito ai problemi dell’artigianato ed esprime parere sugli atti di programmazione e legislazione regionale in materia; c) propone, in collaborazione con le commissioni provinciali, iniziative volte allo sviluppo , valorizzazione e tutela dell’artigianato; d) coordina l’attività e le iniziative delle commissioni provinciali mediante la fissazione di criteri omogenei per la tenuta dell’albo e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti al registro delle imprese, nonché mediante l’emanazione di direttive ed il rilascio di pareri; e) assume le iniziative utili per la valorizzazione e la tutela delle lavorazioni artistiche e tradizionali; f) propone alla Giunta regionale l’individuazione di ulteriori settori tutelati ai sensi dell’articolo 14, comma 2; g) predispone ed adotta i disciplinari di produzione di cui all’articolo 15; h) definisce nella forma e nelle caratteristiche tecniche ed estetiche il contrassegno di origine e qualità di cui all’articolo 16; i) predispone il programma annuale operativo con le previsioni di spesa per l’esercizio delle proprie funzioni, da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale; l) presenta alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione illustrativa sull’attività svolta nell’anno precedente; m) esprime parere sul piano di revisione dell’albo di cui all’articolo 21; n) decide sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle commissioni provinciali in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo, ivi compreso il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale di cui all’articolo 22; o) esprime parere sull’iscrizione o sul diniego all’iscrizione all’albo regionale degli espositori artigiani ai sensi dell’articolo 76, comma 3. Art. 34 (Segreteria amministrativa) 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 33, la commissione regionale si avvale di una segreteria amministrativa, appartenente alla struttura regionale competente in materia di artigianato, il cui personale, inquadrato nei ruoli regionali, è alle dipendenze funzionali del presidente della commissione stessa. 2. La segreteria amministrativa svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) istruttoria dei ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 23; b) verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti; c) esame ed istruttoria dei quesiti formulati dalle commissioni provinciali ; d) emanazione di direttive finalizzate ad uniformare l’operato delle commissioni provinciali; e) ogni altro compito connesso con le funzioni della commissione regionale.
TITOLO IV PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Capo I
(Obiettivi della programmazione regionale) 1. La Regione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, persegue, con il metodo della programmazione, i seguenti obiettivi:
b) il piano annuale.
(Piano triennale ) 1. La Giunta regionale, sulla base dei dati e delle informazioni elaborate dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 40, comma 1, lettera f) e delle proposte presentate dalle province ai sensi dell’articolo 5, comma 2, delibera la proposta di piano triennale relativo agli interventi da realizzare sul territorio regionale e la trasmette al Consiglio regionale per la relativa approvazione. Art. 37 (Contenuti del piano triennale) 1. Il piano triennale, in armonia con gli indirizzi della programmazione economico-territoriale comunitaria, nazionale e regionale, in particolare:
Art. 38 (Piano annuale ) 1. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di artigianato, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio annuale, nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili, adotta, sulla base del piano triennale, il piano annuale. CAPO II OSSERVATORIO
(Istituzione dell’Osservatorio) 1. Ai fini della rilevazione, dell’analisi e dello studio delle problematiche del settore artigiano, è istituito l’Osservatorio presso la struttura regionale competente in materia di artigianato, il cui dirigente assume le funzioni di coordinamento, avvalendosi del personale regionale in servizio nella struttura stessa.
(Attività) 1. L’Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti attività: a) cura, attraverso la costituzione di una banca dati informatizzata, la raccolta e l’aggiornamento delle principali informazioni sul settore artigiano, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili e attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati; b) promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni in materia di artigianato sul territorio regionale, nazionale, comunitario ed internazionale; c) realizza strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini periodici e di approfondimento monografico, su temi di particolare rilevanza per il settore artigiano, destinati alle imprese artigiane laziali nonché alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche; d) svolge attività di informazione socio-economica, anche attraverso l’organizzazione di seminari e convegni di studio; e) cura il monitoraggio degli effetti delle politiche per l’artigianato, anche in termini occupazionali, valutando l’efficacia degli interventi regionali; f) effettua una valutazione sistematica dei dati e delle informazioni acquisite ai fini della redazione del piano triennale di cui all’articolo 36. Art. 41 (Strumenti) 1. Per la realizzazione delle attività dell’Osservatorio, la Giunta regionale può avvalersi di enti strumentali regionali, ovvero, stipulare convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, anche a carattere paritetico, nonché esperti del settore competenti in materia di artigianato. TITOLO V
INTERVENTI REGIONALI
Capo I
(Tipologia degli interventi) 1. La Regione, nell’ambito del piano triennale e del piano annuale, interviene a favore delle imprese artigiane con agevolazioni per: a) l’accesso al credito; b) il sostegno degli investimenti aziendali destinati all’ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento e riconversione delle imprese; c) la tutela ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro; d) l’acquisizione di beni e servizi; e) l’innovazione tecnologica; f) la formazione imprenditoriale e professionale; g) la nuova imprenditorialità; h) la diffusione e la promozione del commercio elettronico; i) l’associazionismo e la cooperazione tra imprese; l) la tutela dell’artigianato artistico e tradizionale.
(Pacchetti integrati di agevolazioni) 1. Al fine di unificare e di semplificare le procedure di accesso e di concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane, attivate a valere sia sulle risorse regionali, sia sulle risorse statali trasferite alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche, la Giunta regionale può individuare pacchetti integrati di agevolazioni, di seguito denominati PIA, definendo, altresì, per ciascuno di essi, i relativi destinatari e i criteri per l’attuazione. 2. Il direttore regionale competente in materia di artigianato, stabilisce, mediante avviso pubblico, le modalità unificate di accesso, istruttoria e concessione delle agevolazioni previste nei PIA . 3. La presentazione della domanda ai sensi dei commi 1 e 2 esclude la presentazione di analoga richiesta per il medesimo intervento a valere sulle singole leggi regionali previste nei PIA, fatta salva la possibilità, a seguito di mancato accoglimento della domanda stessa, di presentare singole domande a valere sulle specifiche leggi. Art. 44 (Beneficiari) 1. Le imprese artigiane aventi sede nel territorio della Regione e iscritte all’albo possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge.
Art. 45 (Limiti) 1. La destinazione d’uso degli immobili oggetto delle agevolazioni non può essere modificata nei cinque anni successivi alla concessione delle stesse. 2. La Giunta regionale, per motivate esigenze, può prevedere vincoli di destinazione anche per i beni mobili oggetto delle agevolazioni. Art. 46
(Convenzioni) 1. Ferma restando alla Regione la concessione delle agevolazioni, per lo svolgimento dell’attività istruttoria o di erogazione, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni con società o enti strumentali regionali in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, in relazione allo svolgimento delle predette attività. Art. 47 (Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato laziale) 1. E’ istituito il fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato laziale finalizzato ad incentivare la nascita ed il consolidamento delle imprese artigiane.
Art. 48 (Centri servizi per l’artigianato) 1. Al fine di assistere le imprese artigiane nella fase costitutiva, incoraggiare i processi di ammodernamento e agevolare l’accesso al sistema dei servizi reali, la Regione promuove e sostiene la costituzione dei centri servizi per l’artigianato, di seguito denominati CSA. 2. I CSA sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni provinciali e regionali dell’artigianato che dispongono di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall’esistenza di una pluralità di strutture operative. 3. La Regione, sulla base di una delibera di Giunta che specifichi le condizioni di cui al comma 2, autorizza i CSA allo svolgimento delle loro attività entro novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di artigianato. 4. I CSA svolgono, in particolare, attività dirette: a) alla formazione e all’aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa; b) alla gestione economica e finanziaria di impresa; c) all’accesso ai finanziamenti, anche comunitari; d) alla sicurezza e alla tutela dei consumatori; e) alla tutela dell’ambiente; f) alla tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro; g) alla certificazione di qualità; h) alla promozione commerciale a livello locale, nazionale ed internazionale. 5. La Regione concede contributi per la costituzione dei CSA e per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4. Capo II
Agevolazioni per l’accesso al credito
(Accesso al credito) 1. La Regione agevola l’accesso al credito da parte delle imprese artigiane attraverso: Art. 50
(Sostegno e promozione della cooperazione creditizia) 1. La Regione concede contributi destinati ad integrare il fondo rischi dei confidi che rispondono ai requisiti previsti dalla presente legge e dall’articolo 13, commi 12, 13 e 14, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326. 2. L’accesso ai contributi di cui al comma 1 è consentito a condizione che lo statuto e l’atto costitutivo prevedano: a) il fine di mutualità, lo scopo non di lucro e il divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci; b) l’obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare al fondo di garanzia consortile una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,8 per cento di quella garantita; c) l’obbligo, in caso di scioglimento della società, di destinare l’eventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, al fondo interconsortile, a cui il consorzio fidi o la cooperativa di garanzia aderisce o, in mancanza, ai fondi di garanzia di cui all’articolo 13, commi 20 e 21 del d.l. 269/2003 convertito, con modificazioni, dalla l. 326/2003. 4. La Regione per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1 può avvalersi anche di Artigiancredito. Art. 51 (Interventi di Artigiancredito) 1. La Regione concede altresì contributi ad Artigiancredito per il suo funzionamento, per l’attività istituzionale e per le seguenti iniziative da effettuare da parte delle cooperative e dei consorzi artigiani di garanzia e di Artigiancredito stesso: Art. 52 (Fondo contributo interessi) 1. La Regione, nell’ambito delle risorse finanziarie individuate dal piano triennale e dal relativo piano annuale, effettua conferimenti al fondo contributo interessi previsto all’articolo 49, comma 1, lettera c), al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione delle imprese artigiane, anche attraverso le risorse finanziarie trasferite dallo Stato ai sensi del d.lgs. 112/1998 e successive modifiche per lo specifico strumento.
(Fondo speciale per l’assistenza alle imprese artigiane e per il concorso nelle spese per infrastrutture) 1. Il fondo speciale per l’assistenza alle imprese artigiane e per il concorso nelle spese per infrastrutture previsto all’articolo 49, comma 1, lettera d) è utilizzato da Sviluppo Lazio S.p.A. per finanziare le imprese artigiane nella realizzazione di: Art. 54 (Fondo di garanzia) 1. Il fondo di garanzia previsto all’articolo 49, comma 1, lettera e), trasferito alla Regione ai sensi del d.lgs. 112/1998 e successive modifiche, è finalizzato a controgarantire o cogarantire gli interventi di garanzia effettuati da cooperative e consorzi artigiani di garanzia e da altri fondi di garanzia. Art. 55 (Fondo di garanzia gestito da Unionfidi) 1. La Regione, nei termini e con le modalità stabilite dall’articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997 - art. 28, l.r. 11 aprile 1986, n. 17) e successive modifiche, favorisce l’accesso al credito delle imprese artigiane con la prestazione di garanzie su finanziamenti a medio e lungo termine, attraverso il fondo di garanzia gestito da Unionfidi.
CAPO III Incentivi a favore delle imprese
(Interventi a sostegno dell’attività produttiva) 1. Al fine di favorire lo sviluppo e l’ammodernamento delle imprese artigiane, la Regione, nell’ambito delle previsioni del piano triennale e del piano annuale, promuove interventi finalizzati: a) alla realizzazione o all’acquisto di immobili per uso aziendale nonché attrezzature e macchinari, con esclusione di veicoli, natanti e velivoli iscritti ai pubblici registri, per le imprese localizzate in aree destinate agli insediamenti produttivi e per le nuove imprese iscritte all’albo da non oltre un anno. b) alla ristrutturazione di immobili per uso aziendale per le imprese localizzate nei centri storici e incluse nelle tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l’individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell’abbigliamento su misura). Art. 57 (Agevolazione per acquisto o leasing di macchinari nuovi di fabbrica) 1. La Regione incentiva l’acquisto o il leasing di macchine utensili o di produzione, nuove di fabbrica, il cui utilizzo è funzionalmente collegato all’attività svolta dall’impresa.
Art. 58 (Interventi per l’ innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, 1. La Regione incentiva gli investimenti per: a) l’innovazione tecnologica; b) l’innovazione organizzativa; c) l’innovazione commerciale; d) la tutela ambientale; e) la sicurezza sui luoghi di lavoro. 2. Sono ammissibili agli incentivi di cui al comma 1 gli investimenti avviati successivamente alla data di presentazione della relativa domanda ed ultimati entro un anno dalla medesima data. 3. Gli incentivi di cui al comma 1 possono essere concessi per beni di nuova fabbricazione, funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all’attività esercitata dall’imprenditore artigiano ed inseriti nella struttura logistica dell’unità produttiva situata nel territorio regionale. Sono esclusi, in ogni caso, i beni acquistati per fini dimostrativi, nonché velivoli, imbarcazioni e veicoli iscritti ai pubblici registri, nonché i servizi di consulenza a carattere continuativo o periodico, o connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa. 4. La misura dell’agevolazione è calcolata come unica percentuale delle spese, determinata sulla base di quelle programmate. Art. 59 (Incentivi automatici per l’acquisizione di beni e servizi) 1. La Regione favorisce gli investimenti per l’acquisizione di macchinari ed impianti volti a migliorare il livello tecnologico dell’apparato produttivo, nonché per l’acquisizione di un marchio di qualità del prodotto e la certificazione del processo produttivo, mediante la concessione di incentivi automatici di natura fiscale. Art. 60 (Interventi per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo) 1. La Regione incentiva le imprese artigiane di produzione, singole o associate, che realizzano investimenti per progetti di ricerca industriale o di sviluppo precompetitivo di durata non superiore a tre anni. Art. 61 (Fondo regionale per l’assistenza tecnica e finanziaria) 1. La Regione incentiva i processi di innovazione tecnologica, la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo, l’introduzione di sistemi di qualità aziendale e l’utilizzo delle tecnologie dell’accesso all’informazione attraverso contributi a valere sul fondo regionale di cui alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23 (Fondo regionale per l’ assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio) e successive modifiche. Art. 62 (Nuova imprenditorialità) 1. Al fine di sostenere la nascita di nuove imprese artigiane, la Regione concede i seguenti incentivi: Art. 63 (Promozione del commercio elettronico) 1. La Regione per favorire l’ammodernamento delle imprese artigiane, sostiene progetti di apertura di nuovi canali commerciali, per via telematica, tramite la realizzazione diretta o l’acquisizione di un pacchetto completo di prodotti e servizi. Art. 64 (Contributi per la cessione dell’impresa artigiana) 1. La Regione può concedere contributi in caso di cessione dell’impresa per atto tra vivi o per causa di morte: Art. 65 (Sostegno all’artigianato dei servizi) a) la promozione, valorizzazione e commercializzazione dei servizi artigiani; b) la realizzazione di centri di pronto intervento per l’utenza che garantiscano la prestazione dei servizi in via continuativa tutti i giorni dell’anno; c) l’acquisto e la gestione di attrezzature da mettere a disposizione di tutti gli associati e tali da costituire una forte innovazione dei servizi erogati agli utenti. Art. 66 (Interventi a favore dell’artigianato artistico e tradizionale) 1. Per il perseguimento delle finalità previste all’articolo 12, la Regione, anche attraverso le imprese di cui al comma 3, promuove: a) la ricerca di nuovi modelli nonché la realizzazione e sperimentazione di nuovi prodotti; b) la progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali; c) la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi che illustrino l’evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive ed i valori intrinseci dell’artigianato artistico e tradizionale; d) la partecipazione delle imprese operanti nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale o culturale sul territorio nazionale; e) l’allestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti. 2. Gli interventi di cui al presente articolo sono individuati nel piano annuale ai sensi dell’articolo 38, comma 2. 3. Per l’attuazione degli interventi possono presentare progetti le imprese artigiane, singole o in forma associata, appartenenti al settore dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità. CAPO IV SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONISMO ED ALL’OCCUPAZIONE
(Incentivi all’associazionismo )
1. La Regione, al fine di incentivare l’associazionismo, concede ai consorzi ed alle società consortili di cui all’articolo 10 contributi in conto capitale per la realizzazione di programmi di innovazione e sviluppo attraverso la: Art. 68 (Contributi alle imprese per l’assunzione di personale) 1. La Regione concede contributi alle imprese artigiane, esercitate in forma individuale o collettiva, che: Art. 69 (Ammontare e limite dei contributi) 1. I contributi di cui all’articolo 68 sono concessi entro il limite fissato nel piano triennale e nella misura determinata dal piano annuale: CAPO V Formazione
(Finalità) 1. La Regione, nell’ambito dei programmi generali di sviluppo e qualificazione professionale ed imprenditoriale, incentiva, con le modalità di cui al comma 2, i corsi per la formazione di artigiani con il coinvolgimento delle imprese artigiane. Art. 71 (Corsi di formazione e bottega-scuola) 1. Per le finalità di cui all’articolo 70 la struttura regionale competente in materia di artigianato, d’intesa con la struttura regionale competente in materia di formazione professionale, individua, con apposito provvedimento, le procedure e le modalità per la presentazione delle domande da parte delle imprese artigiane che intendono realizzare corsi di formazione per allievi artigiani. Art. 72 (Domande di ammissione ai corsi di formazione) 1. Gli aspiranti allievi interessati ai corsi di formazione di cui all’articolo 71 possono presentare una sola domanda per l’ammissione ai corsi stessi, specificando la qualifica artigiana che intendono conseguire. Art. 73 (Attività formativa presso la bottega-scuola) 1. L’attività formativa presso la bottega-scuola si svolge secondo modalità determinate dalla Giunta regionale, con apposita deliberazione adottata su proposta degli assessori competenti in materia di attività produttive e formazione professionale, sentite le commissioni consiliari competenti.
Art. 74 (Trattamento economico degli allievi) 1. Per l’intero periodo di formazione gli allievi percepiscono esclusivamente una indennità di frequenza. CAPO VI INIZIATIVE PROMOZIONALI
(Finalità) 1. La Regione, nell’esercizio delle proprie attribuzioni in materia di fiere, mostre ed esposizioni, coordina la distribuzione temporale delle manifestazioni fieristiche, assicura idonee modalità di organizzazione nell’interesse degli operatori economici, delle imprese artigiane e dei consumatori e promuove la diffusione e l’incremento della produzione regionale, favorendo e assumendo opportune iniziative. 2. La Regione promuove, valorizza ed incentiva i prodotti dell’artigianato laziale, concorre all’attuazione di iniziative finalizzate al ripristino, alla conservazione, alla tutela, allo sviluppo ed alla qualificazione delle categorie merceologiche, culturali, tecnologiche ed organizzative proprie delle lavorazioni artigiane, nonché favorisce, direttamente o in concorso con altri enti pubblici e privati, la promozione e l’offerta dei prodotti e dei servizi artigiani sul mercato. Art. 76 (Albo regionale degli espositori artigiani) 1. Ai fini dell’individuazione delle imprese artigiane che intendono partecipare alle iniziative promozionali di cui all’articolo 75, comma 1, è istituito presso la struttura competente in materia di artigianato l’albo regionale degli espositori artigiani, in cui sono inserite, su domanda, le imprese artigiane che abbiano sede legale nella Regione Lazio. 2. La domanda di iscrizione all’albo regionale degli espositori artigiani, corredata da una dettagliata relazione, che identifichi il rispettivo comparto produttivo e le caratteristiche del prodotto realizzato, è presentata, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di artigianato, che ne valuta l’idoneità sulla base dei disciplinari di produzione di cui all’articolo 15. 3. L’iscrizione o il diniego all’iscrizione all’albo regionale degli espositori artigiani sono disposti, sentita la commissione regionale, con apposito provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di artigianato.
Art. 77 (Interventi per l’organizzazione e la partecipazione a iniziative promozionali) 1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 75, interviene mediante: Art. 78 (Contributi) 1. I contributi per l’organizzazione di manifestazioni fieristiche, di convegni e di iniziative promozionali in materia di artigianato sono concessi a : a) enti locali; b) CCIAA; c) imprese artigiane; d) associazioni di categoria delle imprese artigiane; e) società od enti specializzati nei diversi settori d’intervento. 2. I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, che si svolgono in Italia o all’estero, sono concessi: a) prioritariamente, alle imprese artigiane iscritte all’albo regionale degli espositori artigiani di cui all’articolo 76; b) ai consorzi e alle società consortili di cui all’articolo 10, purchè vi partecipino almeno tre imprese artigiane. CAPO VII INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI
(Incentivi per la realizzazione di aree di insediamento artigianale ) 1. La Regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione generale e di settore, incentiva i comuni che, in forma associata, individuano aree di insediamento artigianale e ne promuovono la realizzazione e lo sviluppo. 2. Si definiscono aree di insediamento artigianale quelle costituite per la maggioranza da imprese artigiane. 3. Le aree da destinare agli insediamenti produttivi sono inserite negli strumenti urbanistici approvati o adottati ai sensi della normativa vigente. 4. Le aree attrezzate intercomunali sono gestite mediante apposite convenzioni. 5. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi ai comuni per lo studio di fattibilità e la progettazione delle opere. 6. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con gli interventi di cui alla legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 (Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali) e successive modifiche. 7. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzate le risorse di cui all’articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo a programmi pilota e sperimentali a sostegno del progetto marketing territoriale, attivate da Sviluppo Lazio S.p.A. Art. 80 (Sostegno ai comuni per il recupero, la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale di immobili) 1. La Regione, al fine di favorire il riequilibrio economico e territoriale, sostiene l’attività dei comuni, anche in forma associata, attraverso contributi in conto capitale per il recupero, la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale di immobili di proprietà comunale o di cui i comuni abbiano la disponibilità per almeno dieci anni. 2. Gli immobili di cui al comma 1 sono concessi, in conformità alle disposizioni urbanistiche vigenti, alle imprese artigiane, con contratto di locazione, alle migliori condizioni di mercato.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
(Piano di interventi) 1. In fase di prima attuazione ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un piano di interventi che definisce, tra l’altro, i settori di intervento, le tipologie degli investimenti ammissibili, l’ammontare delle agevolazioni e degli investimenti, nonché il limite massimo delle agevolazioni concedibili e le modalità di definizione delle domande in istruttoria concernenti i contributi previsti dalla presente legge. 2. Il piano di interventi ripartisce il fondo di cui all’articolo 47 e definisce, altresì, le modalità per la ricezione delle nuove domande e di quelle inoltrate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e l’adozione del piano di interventi stesso. 3. E’ fatta salva la facoltà della Giunta regionale di sospendere la ricezione e l’esame delle domande stesse fino alla data di adozione del piano di interventi. Art. 82 (Convenzioni in essere) 1. La gestione degli interventi effettuata attraverso le società e gli enti strumentali convenzionati, anche nei casi in cui la Regione sia subentrata a organismi statali ai sensi del d.lgs. 112/1998 e successive modifiche, è confermata sulla base dei regolamenti e delle convenzioni vigenti fino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Art. 83 (Disciplina transitoria della bottega-scuola) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, le imprese artigiane operanti da oltre un quinquennio in uno dei settori tutelati di cui all’articolo 14 che intendono realizzare corsi di formazione per allievi artigiani possono presentare apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di artigianato. 2. La domanda di cui al comma 1 deve specificare, in particolare, gli elementi previsti dall’articolo 71, comma 3. 3. La struttura regionale competente in materia di artigianato esamina le domande pervenute e predispone appositi elenchi, distinti per tipo di attività. 4. Le imprese artigiane inserite negli elenchi di cui al comma 3 possono eventualmente integrare le domande già presentate, in conformità a quanto previsto dal provvedimento di cui all’articolo 71, comma 1, per concorrere al riconoscimento di bottega-scuola. CAPO II MODIFICHE ED ABROGAZIONI
(Modifica all’articolo 42 della l.r. 14/1999) 1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 14/1999 è sostituita dalla seguente:
Art. 85 (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 concernente le manifestazioni fieristiche e successive modifiche) 1. All’articolo 16 della l.r. 14/1991 sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 2 le parole: “o imprese artigiane” sono soppresse; Art. 86 (Abrogazioni) 1. Sono abrogati: a) gli articoli 3, 9 e 11 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13 (Costituzione di un fondo speciale per l’assistenza alle imprese artigiane di produzione singole o associate e per il concorso nelle spese per infrastrutture); b) gli articoli 12 e 15 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell’artigianato del Lazio); c) l’articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 1992, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, concernente: «Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell’artigianato del Lazio»); d) la legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 (Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane) ad esclusione dell’articolo 3, dell’articolo 4, comma 3, degli articoli 5, 6, 7, commi 1, 2 e 7, e dell’articolo 8; e) l’articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 31, relativo a modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 (Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane); f) gli articoli 1 e 3 della legge regionale 19 gennaio 1999, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7, concernente: «Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane»); g) l’articolo 202 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, relativo a modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 (Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane); h) la legge regionale 1° settembre 1999, n. 17 (Norme per la costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l’artigianato); i) il regolamento regionale 23 dicembre 1999, n. 1 (Articolo 32 legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7: Accesso al credito e incentivazione alle imprese artigiane. Regolamento di attuazione), ad esclusione dell’articolo 5 e dell’articolo 7, commi 2, 3 e 4; l) l’articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2, relativo a modifiche all’articolo 12 della legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 (Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane); m) l’articolo 271 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo a modifiche alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 17 (Norme per la costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l’artigianato); n) la legge regionale 31 maggio 2002, n. 13 (Contributi alle imprese artigiane per la formazione e l’assunzione di giovani); o) l’articolo 91 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, relativo a modifiche alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 17 (Norme per la costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l’artigianato); p) l’articolo 65 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativo a modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 (Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane). CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 1. Per l’attuazione della presente legge sono istituiti nel bilancio regionale i seguenti capitoli di spesa:
capitolo B23504; 2) “Spesa per la realizzazione dell’attività dell’Osservatorio regionale per l’artigianato (articoli 40-41)” (Per memoria); 3) “Oneri connessi alla stipula delle convenzioni (art. 46)” (Per memoria); 4) “Trattamento economico degli allievi della bottega-scuola (art. 74) (Per memoria).
2) “Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato laziale (art. 47)” con lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009; 3) “Spese per la costituzione e l’attivazione dei Centri servizi per l’artigianato (art. 48)” con lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 2. Agli stanziamenti dei capitoli istituiti “per memoria” nell’ambito dell’UPB B23 si provvede con legge di bilancio mentre alla copertura dei capitoli istituiti nell’ambito dell’UPB B24 si provvede in termini di competenza mediante riduzione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 del capitolo T28501 – lett. d ) – di cui all’Elenco n. 4 allegato al bilancio 2007 ed in termini di cassa mediante riduzione di 3 milioni di euro per l’anno 2007 dell’UPB T25. 3. Gli stanziamenti dei capitoli istituiti nell’ambito dell’UPB B24 possono essere oggetto di rimodulazione in fase di adozione del piano annuale di cui all’articolo 38. 4. Sono abrogati i seguenti capitoli di spesa: B23504, B24505, B24507, B24512, B24513, B24515, che rimangono iscritti in bilancio per la gestione dei residui e per l’assolvimento delle obbligazioni assunte fino all’entrata in vigore della presente legge. Le residue disponibilità del capitolo B23504 confluiscono sul capitolo istituito nell’ambito dell’UPB B23 denominato “Spesa per il funzionamento dell’Osservatorio regionale per l’artigianato (art. 39)”, mentre le residue disponibilità dei capitoli B24505, B24507, B24512, B24513 e B24515 confluiscono nel capitolo istituito nell’ambito dell’UPB B24 denominato “Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato laziale (art. 47)” in aggiunta allo stanziamento previsto al comma 1. 5. Sono confermati i seguenti capitoli di spesa che assumono i riferimenti recati dalla presente legge: a) B23401 – Conferimenti ad Artigiancassa S.p.A. (art. 52); b) B23501 – Spese per il Comitato tecnico regionale di valutazione (art. 52, comma 4); c) B23502 – Spese per l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione regionale per l’artigianato (art. 33); d) B23503 – Spese relative all’attività delle Commissioni provinciali per l’artigianato (art. 30); e) B23511 – Oneri connessi con l’attività svolta dall’Artigiancredito del Lazio ai sensi dell’art. 5 della l.r. 7/1998 e successive modifiche; f) B24504 – Conferimento ad Artigiancredito per la realizzazione di attività (art. 51); g) B24511 – Contributi alle cooperative artigiane di garanzia (art. 8, comma 1, lett. a) e b) l.r. 7/1998); h) B25501 – Concessioni di contributi per la partecipazione di enti costituiti tra imprese artigiane a manifestazioni fieristiche che si svolgono in Italia e all’estero (art. 77); i) B25502 – Spese per attività promozionali dirette alla realizzazione di iniziative finalizzate alla incentivazione dell’artigianato. Spese per l’allestimento e la gestione di spazi per la Regione Lazio, nell’ambito delle aree espositive di manifestazioni fieristiche che si svolgono in Italia e all’estero (art. 77). CAPO IV DISPOSIZIONI SUGLI AIUTI DI STATO 1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3. 2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 142 del 14 maggio 1998. 3. I contributi di cui al comma 1, soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 83 del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea. Art. 89 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 10 luglio 2007 Marrazzo |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |