NORMATIVE URBANISTICHE PER I COMPLESSI DI SALE CINEMATOGRAFICHE

Numero della legge: 37
Data: 5 settembre 1996
Numero BUR: 26
Data BUR: 20/09/1996

L.R. 05 Settembre 1996, n. 37
NORMATIVE URBANISTICHE PER I COMPLESSI DI SALE CINEMATOGRAFICHE



Art. 1


1. La Regione, allo scopo di promuovere e valorizzare lo sviluppo delle sale cinematografiche e teatri, con la presente legge detta norme per recuperare alla funzionalita' urbana, in termini culturali, sociali e occupazionali, aree e impianti insistenti sul territorio regionale.


Art. 2


1. Previa integrazione delle norme tecniche attuative dei P.R.G. vigenti, in tutte le zone di piano regolatore generale, con esclusione delle zone territoriali omogenee cosi' come classificate dalla lettera a), dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, per gli immobili utilizzati, gia' utilizzati o utilizzabili a sale cinematografiche ed a teatri e' consentita, indipendentemente dalla approvazione dei piani particolareggiati, mediante interventi edilizi diretti alla realizzazione di uno o piu' ambienti, anche previa demolizione e ricostruzione, ed aumento della superficie, la modifica della utilizzazione, sia totale che parziale, la realizzazione di un complesso di sale cinematografiche, teatri, cineteche, biblioteche, musei, sale per concerti, sale per conferenze, spettacoli e mostre d'arte. La superficie del progetto deve essere destinata per almeno il 65% agli usi di cui sopra. La restante parte della superficie di progetto puo' essere utilizzata per attivita' commerciali di supporto, quali bar, ristoranti, tavole calde, sale da the', librerie ed attivita' ad essa assimilabili e per palestre.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.