Modifiche alle leggi regionali 9 settembre 1991, n. 46 e 19 febbraio 1992, n. 18 concernenti: «Istituzione nel comune di Fiano Romano del Centro Culturale Feronia».

Numero della legge: 40
Data: 12 settembre 1994
Numero BUR: 26
Data BUR: 20/09/1994

L.R. 12 Settembre 1994, n. 40
Modifiche alle leggi regionali 9 settembre 1991, n. 46 e 19 febbraio 1992, n. 18 concernenti: «Istituzione nel comune di Fiano Romano del Centro Culturale Feronia».

(Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1994, n. 26, S.O. n. 8).

Art. 1

1. L'articolo 3 della legge regionale 9 settembre 1991, n. 46, cosi' come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1992, n. 18, e' sostituito dal seguente:

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1. La gestione del "Centro culturale Feronia" e' affidato ai comuni di Fiano Romano, Nazzano, Torrita Tiberina, Ponzano Romano, Filacciano, Sant'Oreste, Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Civitella San Paolo, Monterotondo e Morlupo nelle forme stabilite dal Capo VII e dal Capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142 che eserciteranno tutte le funzioni relative all'utilizzazione degli immobili di cui all'articolo 2 per le finalita' di cui all'articolo 1 e provvederanno alle spese relative.».


Art. 2


1. L'articolo 4 della legge regionale n. 46 del 1991 e' sostituito dal seguente:

«Art. 4


I. Fino alla formalizzazione delle modalita' di gestione del Centro culturale Feronia, le funzioni attribuite dall'articolo 3 sono svolte dal comune di Fiano Romano, a favore del quale sara' erogato il contributo regionale.

2. L'erogazione dei contributo regionale avverra' dietro presentazione all'assessorato regionale alla cultura del programma di attivita' approvato dal competente organo di gestione del Centro e fino alla sua costituzione dal consiglio comunale di Fiano Romano.».


Art. 3

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 46 del 1991, e' sostituito dal seguente:
«1. I comuni di cui all'articolo 3, in forma associata tra loro e, fino al momento della formalizzazione delle modalita' di gestione del "Centro culturale Feronia" presenteranno alla Regione, assessorato alla cultura, un rendiconto annuale delle attivita' svolte e delle spese sostenute.»

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.