Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n.33 relativa alla disciplina del commercio.

Numero della legge: 12
Data: 25 maggio 2001
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/2001

L.R. 25 Maggio 2001, n. 12
Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n.33 relativa alla disciplina del commercio.


Art. 1
(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1999 n.33)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1999 n. 33, dopo le parole "corridoi e simili" sono aggiunte le seguenti: "nonché l'area scoperta destinata ad esposizione delle merci di cui al comma 2 bis dell’articolo 24".

2. Dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r.33/1999 è aggiunta la seguente:
"p bis) per affidamento di reparto, l'affidamento ad un soggetto terzo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998, di uno o più reparti dell'esercizio commerciale, che sia in attività, in relazione alla gamma dei prodotti trattati e/o alle tecniche di prestazione di servizi particolari."


Art 2
(Modifiche all'articolo 24 della l.r. 33/1999)

1. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r.33/1999, come modificato dalla legge regionale 4 aprile 2000, n.17, le parole: "Nei centri commerciali il 35 per cento della superficie di vendita del centro stesso deve essere destinato agli esercizi di vicinato." sono sostituite dalla seguenti: "Nei centri commerciali con superficie di vendita complessiva inferiore a 45.000 mq., il trentacinque per cento della superficie di vendita del centro stesso deve essere destinato agli esercizi di vicinato. Nei centri commerciali con superficie di vendita pari o superiore a 45.000 mq. la superficie degli esercizi di vicinato non può essere inferiore a 18.000 mq.. La Regione, al fine di tutelare e riconvertire la rete distributiva preesistente nelle vicinanze dei centri commerciali, incentiva l’accesso nei centri commerciali medesimi delle piccole attività secondo i criteri e le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 33/1999, come modificato dalla legge regionale 4 aprile 2000, n.17 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Fatti salvi i diritti acquisiti dagli esercenti in attività alla data del 24 aprile 1999, è vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio ad eccezione della vendita esclusiva di uno o più dei seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
b) materiale elettrico, colori e vernici, carte da parati;
c) ferramenta, utensileria e legnami, ivi compresi quelli da ardere;
d) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici, articoli per riscaldamento;
e) veicoli di ogni tipologia, motocicli e relativi accessori e parti di ricambio, navi ed
aeromobili;
f) combustibili, materiali e prefabbricati per l'edilizia"


Art. 3
(Modifiche all’articolo 27 della l.r.33/1999)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 27 della l.r.33/1999 dopo le parole "nella domanda di cui alla lettera a)" sono aggiunte le seguenti : "redatta sui modelli di cui all’articolo 10 comma 5 del d. lgs. 114/1998,".


Art. 4
(Modifiche all’articolo 28 della l.r. 33/1999)

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 33/1999 dopo le parole "nella domanda di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti : "redatta sui modelli di cui all’articolo 10, comma 5 del d.lgs. 114/1998,".

2. Al comma 5 dell’articolo 28 della l.r.33/1999 sono aggiunte infine le seguenti: "In ogni caso l’istruttoria deve concludersi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1".

3. Il comma 6 dell'articolo 28 della l.r. 33/1999 è sostituito dal seguente:

"6. L'apertura di una grande struttura di vendita, in caso di rilascio contestuale della concessione edilizia e della autorizzazione alla vendita, deve avvenire entro quarantotto mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione ovvero entro dodici mesi dall'ultimazione di tutti i lavori di costruzione, decorsi i quali l'autorizzazione decade, salvo il caso di proroga di cui all'articolo 30."

4. Al comma 7 dell'articolo 28 della l.r. 33/1999 le parole:"24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi".


Art. 5
(Modifiche all’articolo 29 della l.r.33/1999)

1. Al comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 33/1999, dopo le parole "previa intesa con la Regione e la provincia", sono aggiunte le seguenti: "da concludersi entro settanta giorni dal ricevimento della domanda di cui all’articolo 28, comma 1.".

2. Al comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 33/1999, dopo le parole: "di cui all’articolo 28, comma 5," sono aggiunte le seguenti: "e comunque entro e non oltre centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui all’articolo 28, comma 1".


Art. 6
(Modifiche all’articolo 30 della l.r.33/1999)

1. Al comma 5 dell'articolo 30 della l.r. 33/1999 è aggiunto il seguente periodo:
" E’ comunque dovuta, per una sola volta, l’autorizzazione all’ampliamento merceologico per medie e grandi strutture che non comporti aumento di superficie di vendita, a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 del d.lgs. 114/1998 e che l’estensione all’altro settore corrisponda ad una superficie massima pari al 5 per cento del settore merceologico già autorizzato, con conseguente riduzione, in pari misura, della superficie di vendita dello stesso. Nel caso di grandi strutture di vendita il rilascio di detta autorizzazione è sempre subordinato al preventivo parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 29."

2. Dopo il comma 6 dell’articolo 30 della l.r. 33/1999 è aggiunto il seguente:

"6 bis. Il titolare di un esercizio commerciale che sia in attività, organizzato su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare uno o più reparti, perché lo gestisca in proprio per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto, a condizione che il medesimo sia in possesso dei requisiti di accesso alla attività previsti dall’articolo 5 del d.lgs. 114/1998, previa comunicazione alla C.C.I.A.A., al comune ed all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto competenti territorialmente avendo riguardo al luogo ove è situato l’esercizio commerciale. Qualora non abbia provveduto a tale comunicazione, risponde dell’attività esercitata dal soggetto stesso. Tale fattispecie non costituisce subingresso.".


Art. 7
(Modifiche all’articolo 37 della l.r.33/1999)

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 33/99 è sostituita dalla seguente:
"b) in forma esclusivamente itinerante su qualsiasi area, ad eccezione delle aree vietate dal Comune ai sensi dell’articolo 28, comma 16 del d.lgs.114/1998, con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico, con sosta a richiesta del consumatore per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo. Nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti il Sindaco può fissare diversi limiti temporali di sosta anche in aree appositamente destinate".

2. Al comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 33/1999, dopo le parole "annotazione sul titolo autorizzativo" sono aggiunte le seguenti: "L’autorizzazione deve essere mostrata in originale agli organi di controllo".

3. Al comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 33/1999, sono aggiunte, infine, le seguenti parole:
"Sono esclusi dall’autogestione i mercati settimanali".


Art. 8
(Modifiche all’articolo 39 della l.r.33/1999)

1. Al comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 33/1999 dopo le parole "su tutto il territorio regionale" sono aggiunte le seguenti: "in tutti i casi il posteggio assegnato non venga utilizzato".



Art. 9
(Modifiche all’articolo 42 della l.r.33/1999 )

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 42 della l.r.33/1999 è aggiunto il seguente:

"3 bis. La possibilità prevista per i comuni al comma 15 dell’articolo 28 del d. lgs. 114/1998 di determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere è subordinata alla presentazione, da parte di almeno il 60 per cento degli operatori interessati, di una proposta di determinazione che potrà essere modificata, sempre su richiesta degli operatori, con cadenza biennale".


Art. 10
(Modifiche all’articolo 43 della l.r.33/1999)

1. Al comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 33/1999 le parole "territorio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "territorio nazionale".

2. Il comma 5 dell’articolo 43 è abrogato.


Art. 11
(Modifiche all’articolo 44 della l.r.33/1999)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 44 sono aggiunti i seguenti::

"3 bis. Qualora il comune proceda alla revoca del posteggio e della relativa autorizzazione per i motivi previsti dall’articolo 28, comma 16 del d. lgs. 114/1998, l’operatore interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio. Il posteggio concesso in sostituzione del posteggio revocato deve essere equivalente, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità alle scelte dell’operatore. Questi, in attesa dell’assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare nell’area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi di carattere igienico sanitario, di sicurezza stradale o per altri motivi di pubblico interesse.

3 ter. Qualora il titolare dell’autorizzazione e del posteggio utilizzi per la vendita un autoveicolo attrezzato o la superficie dell’area concessa sia insufficiente, ha diritto che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale e per motivi di sicurezza stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.".


Art. 12
(Modifiche all'articolo 48 della l.r.33/1999)

1. Il comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 33/1999 è sostituito dal seguente:

"1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e possono essere effettuate, in tutto il territorio della Regione, per una durata massima di sei settimane consecutive a partire dal secondo sabato del mese di gennaio per il periodo invernale e dal secondo sabato del mese di luglio per il periodo estivo. Nell’ambito di tali periodi ogni esercente può liberamente determinare la durata delle vendite di fine stagione, specificando la stessa nella comunicazione di cui al comma 3."


Art. 13
(Modifiche all'articolo 49 della l.r.33/1999)


1. L’articolo 49 della l.r. n. 33/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 49
(Vendite promozionali)

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutta o una parte dei prodotti merceologici che può legittimamente porre in vendita; devono essere comunicate al Comune ove ha sede l’esercizio commerciale non meno di quindici giorni prima della data di inizio della vendita promozionale e possono essere liberamente svolte, in uno o più periodi, nell’intero arco dell’anno.

2. Limitatamente alle merci del settore dell’abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria, è vietato effettuare vendite promozionali nelle sei settimane precedenti i periodi delle vendite di fine stagione e nei periodi coincidenti con le vendite di fine stagione e di liquidazione.".


Art. 14
(Modifiche all'articolo 50 della l.r. 33/1999)


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 50 della l.r. 33/1999 è aggiunto il seguente:

"2 bis.. Qualora nella formazione del prezzo delle merci poste in vendita in occasione delle vendite straordinarie ricorrano le condizioni di cui all’articolo 15, comma 7 del d.lgs. 114/1998 alle violazioni delle disposizioni di cui al capo I si applicano anche le sanzioni previste dal comma 2 dell’articolo 22 del d. lgs. 114/1998.".


Art. 15
(Modifiche all'articolo 53 della l. r. 33/1999)

1 Al comma 5 dell'articolo 53 le parole: "anche dopo la pubblicazione del documento programmatico di cui all’articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "in deroga alle previsioni del documento programmatico di cui all’articolo 11, ovvero in mancanza dello stesso".


Art. 16
(Modifiche all'articolo 56 della l.r. 33/1999)

1. Al comma 2 dell'articolo 56 della l.r.33/1999 le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro ventiquattro mesi".


Art. 17
(Modifiche all'articolo 58 della l.r. 33/1999)

1. Al comma 2 dell’articolo 58 della l.r. 33/1999 sono aggiunte, infine, le parole: "Sono fatti salvi i diritti acquisiti e le rotazioni con posteggio assegnato a turno già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge".


Art. 18
(Modifiche all'articolo 59 della l.r. 33/1999)

1. Al comma 3 dell’articolo 59 della l.r. 33/1999 sono aggiunte, in fine, le parole: "lasciando all’operatore la facoltà di scegliere tra i posteggi messi a disposizione".


Art. 19
(Modifiche all'articolo 61 della l.r. 33/1999)

1. Il comma 1 dell’articolo 61 della l.r. 33/1999 è sostituito dal seguente:

"1. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all’art. 33, il Comune assegna ai richiedenti, per un periodo non inferiore ai tre anni, i posteggi per lo svolgimento delle fiere già istituite sul territorio regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il criterio del più alto numero di presenze effettive nelle fiere di riferimento. Qualora non si verifichino le condizioni suddette o si determino condizioni di parità nel numero delle presenze effettive, il Comune procede secondo il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso le C.C.I.A.A. , lasciando all’operatore la facoltà di scegliere tra i prosteggi messi a disposizione".


Art. 20
(Inserimento di un articolo dopo l’articolo 62 della l.r. n. 33/1999)

1. Dopo l’articolo 62 della l.r. 33/1999 è inserito il seguente:

"Art. 62-bis
(Autorizzazioni stagionali)

1. I comuni possono rilasciare le autorizzazioni per l’esercizio della vendita su aree pubbliche dei prodotti tipici stagionali esclusivamente nei seguenti periodi:
a) Dal 1° giugno al 30 settembre per la vendita dei prodotti tipici stagionali estivi;
b) Dal 15 ottobre al 15 marzo per la vendita dei prodotti tipici stagionali autunnali e/o invernali.".


La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 25 maggio 20001

STORACE

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 18 maggio 2001

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.