| L.R. 02 Novembre 1984, n. 69 |
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Interpretazione dell' articolo 5 della legge regionale 3 novembre1977, n. 42 e dell' articolo 1 della legge regionale12 aprile 1979, n. 29.
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(Pubblicata nel B.U. 20 novembre 1984, n. 32) ARTICOLO UNICO Le norme di cui all' articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 ed all' articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1979, n. 29, che stabiliscono le nuove misure e le rispettive date di decorrenza dei contributi posti a carico dei consiglieri regionali per alimentare il fondo di previdenza istituito con l' articolo 6 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7, vanno interpretate estensivamente nel senso che debbono essere applicate anche nei confronti dei consiglieri al momento in cui chiedono il completamento del quinquennio o del decennio contributivo ai sensi degli articoli 10 e 13 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |