Norme per l' erogazione dell' assistenza ospedaliera.

Numero della legge: 15
Data: 4 febbraio 1975
Numero BUR: 4
Data BUR: 10/02/1975

L.R. 04 Febbraio 1975, n. 15
Norme per l' erogazione dell' assistenza ospedaliera.






Art. 1

A decorrere dalla data indicata nel decreto del Ministro per la Sanita' di cui al 4° comma dell' art. 12 del DL 8- 7- 1974, n. 264, convertito nella legge 17- 8- 1974, n. 386, la Regione Lazio eroga gratuitamente l' assistenza ospedaliera ai cittadini italiani, ad eccezione dei soggetti di cui all' art. 7, indipendentemente dalla forma morbosa, con le modalita' previste dalla presente legge, riconoscendo la libera scelta dell' istituto di cura.
La Regione garantisce, inoltre, l' assistenza ospedaliera ai cittadini stranieri che ne abbiano titolo in base alle convenzioni ed agli accordi internazionali o che fruiscano di facilitazioni a carico di organismi assistenziali italiani.
La Regione, nell' ambito dell' assistenza ospedaliera, dara' particolare impulso agli aspetti preventivi e riabilitativi dell' assistenza stessa, favorendo in particolare, ai fini del coordinamento degli interventi sanitari a livello locale, lo svolgimento delle attivita' ambulatoriali ed extra - murarie degli ospedali.


Art. 2

A decorrere dalla data indicata nel precedente articolo, la Regione Lazio eroga senza limiti di durata, in forma diretta e con criteri di uniformita', a prescindere dall' iscrizione nei registri anagrafici, l' assistenza ospedaliera a tutti i soggetti assistiti da enti e casse mutue di malattia anche aziendali, che erogano, a qualsiasi titolo, assistenza di malattia, indipendentemente dall' evento morboso che l' ha causata.
L' assistenza ospedaliera in forma diretta viene altresi' erogata agli iscritti negli appositi ruoli regionali di cui all' art. 17 della presente legge e ai non abbienti iscritti negli elenchi comunali degli aventi diritto all' assistenza medico - chirurgica ed ostetrica gratuita, prevista dall' art. 55 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27- 7- 1934 n. 1265.


Art. 3

Per l' erogazione dell' assistenza ospedaliera in forma diretta, la Regione si avvale degli ospedali nonche', a seguito di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell' art. 10, delle cliniche ed istituti universitari, degli istituti a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all' art. 1, penultimo comma, della legge 12- 2- 1968 n. 132, degli enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 e delle case di cura private, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 12- 2- 1968 n. 132.


Art. 4

I ricoveri presso gli ospedali della regione degli aventi diritto non sono soggetti ad alcuna autorizzazione preventiva. Il titolo all' assistenza ospedaliera gratuita deve essere esibito all' ente ospedaliero presso cui avviene il ricovero, il quale deve registrare gli estremi della documentazione prodotta dall' assistito.
Sono titoli valevoli ai fini di cui al comma precedente i libretti o documentazione equivalente, rilasciati dagli enti mutualistici, ivi comprese le casse mutue aziendali, i certificati rilasciati dai Comuni attestanti l' iscrizione nell' elenco dei non abbienti nonche' i certificati attestanti l' iscrizione negli elenchi di cui al successivo articolo 17.
In mancanza di tale documentazione l' assistito o un familiare possono sottoscrivere una dichiarazione attestante l' appartenenza ad una delle categorie degli aventi diritto. In caso di falsa dichiarazione si applicano le norme di cui all' art. 495 del codice penale. In ogni caso la mancata esibizione del titolo all' atto del ricovero non puo' costituire motivo di rifiuto del ricovero stesso.


Art. 5

Sulla necessita' ed urgenza del ricovero decide il medico di guardia il quale a tal fine deve avvalersi di tutti i mezzi necessari, nonche' della documentazione sanitaria in possesso del richiedente.
Il ricovero, ad eccezione dei casi di comprovata urgenza, puo' essere anche subordinato a particolari accertamenti diagnostici preliminari.
L' ammissione degli infermi negli ospedali e' fatta sotto la vigilanza del direttore sanitario il quale decide sulle eventuali contestazioni in ordine al ricovero.
Resta salvo quanto previsto dall' art. 14 del DPR 27- 3- 1969, n. 128 per quanto riguarda la mancata accettazione dell' infermo da parte dell' ospedale e per quanto altro non previsto dal presente articolo.
Ai fini dell' applicazione del presente articolo, la Regione promuovera' la riorganizzazione su base dipartimentale dei servizi di accettazione e di pronto soccorso, in modo da assicurare condizioni di uniformita' nel ricovero degli infermi. La degenza non deve prolungarsi oltre il tempo strettamente necessario per gli accertamenti diagnostici e le cure.


Art. 6

Gli enti ospedalieri assicurano l' uniformita' delle cure mediche, chirurgiche e farmacologiche e quella degli accertamenti diagnostici e di ogni altro trattamento sanitario. Sono abolite le forme supplementari di conforto ambientale in tutti gli ospedali della regione. Le camere speciali attualmente esistenti sono utilizzate per il normale ricovero dell' infermo.


Art. 7

Il ricovero degli infermi non aventi diritto alle prestazioni ospedaliere gratuite comporta il pagamento di una quota giornaliera di degenza omnicomprensiva.
La tariffa di cui al presente articolo e' determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale, per le diverse categorie di ospedali di cui all' art. 20 della legge 12- 2- 1968 n. 132, tenuto conto del costo medio determinato in via preventiva dagli enti ospedalieri per l' esercizio in corso.
Per il 1975 detta tariffa viene fissata dai singoli ospedali nella misura della retta di degenza 1974, aumentata del 20%.
L' Ente ospedaliero addebitera' la quota di degenza di cui al 1Ø comma a carico dell' interessato. In caso di inadempienza, l' Ente ospedaliero dara' corso nei confronti dell' interessato alla procedura di rivalsa a norma di legge.
La mancanza del diritto alle prestazioni ospedaliere gratuite non puo' in alcun caso comportare il rifiuto di prestazioni di urgenza.


Art. 8

Qualora la causa del ricovero possa essere attribuita a responsabilita' di terzi, gli enti ospedalieri devono notificare sollecitamente l' avvenuto ricovero al responsabile e all' eventuale istituto assicuratore, se conosciuti, nonche' all' Assessorato regionale alla Sanita'.
All' atto della dimissione, gli enti ospedalieri comunicheranno ai soggetti sopraindicati l' ammontare delle spese di ricovero, calcolate ai sensi dell' art. 7, ai fini della conseguente azione di rivalsa da parte della Regione nei confronti del responsabile civilmente.


Art. 9

I soggetti aventi diritto all' assistenza ospedaliera gratuita a norma della presente legge possono ricoverarsi presso le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti di cui all' art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonche' presso quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, purche' abbiano avuto il riconoscimento di cui all' art. 129 del DPR 27- 3- 1969 n. 130, convenzionati ai sensi del successivo art. 10, 1° comma.
I ricoveri presso i predetti istituti non sono soggetti ad alcuna autorizzazione preventiva, trovando applicazione quanto previsto per i ricoveri presso gli enti ospedalieri nei precedenti articoli.
Gli aventi diritto possono, altresi', ricoverarsi presso le case di cura private, convenzionate con la Regione ai sensi del successivo articolo 10, 2° comma. I ricoveri nelle case di cura private sono soggetti a preventiva autorizzazione della Regione. L' autorizzazione viene rilasciata dall' Ufficiale sanitario del Comune dove ha sede l' istituto di cura prescelto, dai medici provinciali o dagli altri medici a cio' incaricati dalla Regione.
L' autorizzazione fissa anche il periodo del ricovero, che potra' essere prolungato con successiva autorizzazione regionale. Il rilascio dell' autorizzazione puo' essere subordinato ad accertamenti diagnostici particolari. Nel caso di ricovero di urgenza, in mancanza della prescritta autorizzazione, la casa di cura dovra' notificare, entro 3 giorni, l' avvenuto ricovero all' Ufficiale sanitario, indicando il periodo presumibile della degenza.
Il ricovero presso gli istituti sopraindicati non deve, in ogni caso, prolungarsi oltre il tempo strettamente necessario per gli accertamenti e le cure.


Art. 10

Per l' assolvimento dei compiti in materia di assistenza ospedaliera la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stipula apposite convenzioni con le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti di cui all' art. 1, penultimo comma, della legge 12- 2- 1968 n. 132, nonche' quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817.
La Giunta regionale puo' stipulare, inoltre, fino all' adeguamento della rete ospedaliera del Lazio, convenzioni con le case di cura private, purche' in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12- 2- 68 n. 132.
In attesa dell' approvazione da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi di convenzione di cui al 2° comma dell' art. 18 del DL 8- 7- 1974, n. 264, convertito nella legge 17- 8- 1974, n. 386 continuano ad avere efficacia le convenzioni in atto alla entrata in vigore del decreto legge predetto, intendendosi sostituita la Regione Lazio allo ente mutualistico stipulante, limitatamente alle prestazioni ospedaliere propriamente dette, con esclusione di qualsiasi trattamento facoltativo ed integrativo, che rimane a carico dell' ente mutualistico o della cassa mutua aziendale.
Sempre nelle more dell' emanazione degli schemi di convenzione di cui al precedente comma, la Giunta regionale, in via eccezionale, puo' stipulare nuove convenzioni a titolo provvisorio con gli istituti e le case di cura di cui all' art. 18 del DL sopracitato.
Per le case di cura private, la Giunta regionale deve accertare che le norme tecniche costruttive, i requisiti, le attrezzature ed i servizi di cui le medesime sono dotate siano conformi ai principi contenuti nelle norme vigenti per gli ospedali pubblici.
La Giunta regionale deve accertare, inoltre, che le norme sull' ordinamento dei servizi e del personale garantiscano l' efficacia della funzione assistenziale e l' idoneita' ad assolvere soddisfacentemente gli impegni della convenzione, con riferimento anche al rispetto del contratto nazionale collettivo di lavoro.
Le convenzioni devono consentire l' accesso gratuito alle cure ospedaliere.
In ogni caso l' ammontare delle spese derivanti dall' applicazione delle convenzioni stipulate con le case di cura private non puo' superare la spesa media sostenuta per le stesse prestazioni dagli enti ospedalieri del Lazio. Nulla e' innovato per quanto riguarda la convenzione stipulata tra il Pio Istituto di S. Spirito e Ospedali Riuniti di Roma e l' Universita' di Roma ai sensi dell' art. 4 del DPR 27- 3- 69, n. 129 e dell' art. 2 della legge 16- 5- 1974 n. 200.


Art. 11

Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria la Regione eroga l' assistenza ospedaliera in forma indiretta nei confronti dei soggetti assistibili che ne abbiano diritto in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue malattia, a prescindere dall' iscrizione nei registri anagrafici, qualora gli stessi non si avvalgano dell' assistenza ospedaliera erogata in forma diretta dalla Regione.
I ricoveri degli aventi diritto presso istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate sono subordinati ad autorizzazioni da parte della Regione. L' autorizzazione viene rilasciata con le modalita' di cui al precedente art. 9.
In caso di ricovero d' urgenza l' istituto ha l' obbligo di notificare all' Ufficiale sanitario l' avvenuto ricovero nel termine e con le modalita' di cui all' articolo stesso.
In tal caso, il ricovero puo' essere riconosciuto solo quando la urgenza sia debitamente comprovata e giustificata, in relazione al motivo del ricovero medesimo.
La Giunta regionale determina a norma dell' art. 12, terzo comma, del DL 8- 7- 1974, n. 264 convertito nella legge 17- 8- 1974, n. 386, la quota di rimborso per gli aventi diritto all' assistenza ospedaliera che si ricoverino in istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate, in una misura pari alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni, tenuto conto del tipo di malattia e della durata media della relativa degenza, nelle case di cura private convenzionate ubicate nella Regione stessa.
Il rimborso della quota come sopra determinata agli aventi diritto viene effettuato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dietro presentazione della documentazione di cui al successivo articolo.


Art. 12

Gli enti ospedalieri e gli istituti e case di cura convenzionate sono tenuti a compilare ed inviare all' Assessore regionale alla Sanita' per ciascun ricoverato, una scheda nosologica individuale secondo il modello che verra' predisposto dal medesimo Assessorato.
Per ottenere il rimborso delle prestazioni fruite nella forma dell' assistenza indiretta, gli interessati devono produrre al predetto Assessorato, entro il trentesimo giorno dal dimissionamento, oltre alla documentazione di spesa, la scheda nosologica di cui al primo comma compilata dall' istituto di ricovero e cura.
In ogni caso, gli enti ospedalieri e gli istituti di cui al primo comma dell' art. 10, nonche' le case di cura private sono tenuti a fornire tutte le notizie ed i dati statistici relativi ai ricoveri che saranno richiesti da parte degli organi regionali.
Le informazioni richieste dall' ISTAT limitatamente ai dati di ricovero, vengono forniti al predetto istituto direttamente dalla Regione.


Art. 13

E' fatto obbligo agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e cura di cui all' art. 12 del DL 8- 7- 1974, n. 264 convertito in legge 17- 8- 1974, n. 386 di comunicare al competente ente gestore di assistenza malattia la data del ricovero, con la relativa diagnosi e, al termine della degenza, la data del dimissionamento del ricoverato avente diritto alla indennita' economica di malattia.


Art. 14

L' Assessorato alla Sanita' puo' disporre i controlli necessari in ordine ai ricoveri effettuati presso gli istituti e case di cura convenzionati e non convenzionati a mezzo degli Ufficiali sanitari dei Medici provinciali e degli altri medici a cio' incaricati.
In particolare per le case di cura private la Regione svolge controlli sanitari sulla necessita' del ricovero sulla rispondenza delle prestazioni alle obiettive esigenze terapeutiche in relazione alla diagnosi del medico curante, nonche' sulla durata del ricovero.
Qualora il sanitario ispettore pervenga a valutazioni diverse da quelle del medico curante, redige, in contraddittorio, apposito verbale da sottoscrivere anche dal sanitario curante.
Il verbale e' redatto in duplice copia, di cui una e' consegnata al sanitario curante e l' altra e' rimessa al competente ufficio regionale.
L' Assessore competente, per delega del Presidente della Giunta regionale, su conforme parere di un collegio di tre esperti della specialita', estratti a sorte tra i primari in servizio presso enti ospedalieri della Regione, decide entro 60 giorni, con provvedimento motivato, sull' esigenza del ricovero, nonche' sulla rispondenza della prestazione sanitaria e della sua durata alle obiettive necessita' del paziente. Tale provvedimento e' definitivo. Ove la decisione non sia emessa nei termini di cui sopra, si intendono confermate le determinazioni del sanitario curante.
La decisione dell' Assessore alla Sanita' definisce altresi' la liquidazione parziale o totale degli oneri relativi al ricovero oggetto di contestazione alla casa di cura convenzionata ovvero al soggetto al quale e' stata rilasciata impegnativa al rimborso ai sensi dell' art. 7.


Art. 15

La Regione Lazio, a decorrere dalla data di cui al primo comma dell' art. 2, nei limiti previsti dalle rispettive norme, eroga altresi' l' assistenza ospedaliera agli invalidi civili ed agli altri soggetti di cui alla legge 30- 9- 1971 n. 118, agli affetti da malattie veneree, ai tubercolotici e agli altri soggetti che ne hanno titolo ai sensi delle norme vigenti con le medesime modalita' previste per i soggetti di cui all' art. 1.
Limitatamente all' anno 1975, la Giunta regionale determina, sulla base delle relative spese sostenute nell' anno precedente, la quota parte delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, destinata alla assistenza ospedaliera degli hanseniani, degli affetti da tubercolosi e degli affetti da malattie veneree, che dovra' essere versata al fondo nazionale per l' assistenza ospedaliera.


Art. 16

La Regione assicura sempre a decorrere dalla data di cui al primo comma dell' art. 2 della presente legge, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l' assistenza ospedaliera all' estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro.
Sino all' entrata in vigore della legge di riforma sanitaria restano ferme le norme di cui al RD 23- 9- 1937, n. 1918, convertito nella legge 24- 4- 1938 n. 831 relative all' assistenza dei marittimi all' estero.
Gli oneri sostenuti dalle casse marittime per l' assistenza ospedaliera all' estero sono rimborsati dalla Regione.


Art. 17

I soggetti residenti nel territorio della Regione Lazio non assistibili ai sensi del primo comma dell' art. 12 del DL 8- 7- 1974, n. 264 convertito nella legge 17- 8- 1974, n. 386 da parte di enti o casse mutue di malattia anche aziendali o non aventi diritto all' assistenza sanitaria gratuita ai sensi dell' art. 55 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con RD 27- 7- 1934, n. 1265 possono ottenere, a domanda, l' assistenza ospedaliera mediante iscrizione negli appositi ruoli istituiti presso la Regione.


Art. 18

Ai fini dell' iscrizione nei ruoli di cui al precedente articolo, gli interessati devono presentare apposita domanda, diretta all' Assessorato regionale alla Sanita'.
La domanda d' iscrizione contenente nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, dovra' essere sottoscritta dal richiedente e, in caso di minori o interdetti, dall' esercente la patria potesta'. Alla domanda dovra' essere allegato certificato di residenza, rilasciato in data non anteriore a tre mesi. L' iscrizione e' operante per un triennio a decorrere dal 1Ø gennaio dell' anno in cui e' stata presentata la domanda e per tale periodo comporta l' obbligo di versare l' importo annuo stabilito ai sensi dell' art. 20.
L' iscrizione e' tacitamente rinnovata di triennio in triennio, salvo disdetta a mezzo raccomandata da parte dell' iscritto, da effettuarsi almeno 3 mesi prima della scadenza del triennio.
L' assistenza ospedaliera e' erogata a decorrere dalla data in cui e' stata presentata la domanda d' iscrizione nei ruoli. I cittadini che perdono il diritto alla assistenza ospedaliera erogata dalla Regione, acquisito in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia anche aziendali o il diritto all' assistenza in qualita' di non abbiente, possono iscriversi nei ruoli regionali. In tal caso l' iscrizione e' operante dalla data di presentazione della domanda e l' importo annuo di cui all' art. 20 e' ridotto di tanti dodicesimi quanto sono i mesi che precedono quello di iscrizione.



Art. 19

I lavoratori stagionali all' estero che rientrano nel territorio nazionale possono chiedere l' iscrizione con le modalita' di cui al precedente articolo, 7Ø comma nei ruoli regionali per la assistenza ospedaliera.
Nella domanda deve essere precisata la categoria di lavoro di appartenenza.
Per tali lavoratori, l' importo da corrispondere e' commisurato al periodo medio di permanenza nel territorio nazionale della categoria cui appartiene il beneficiario e l' iscrizione nei ruoli in questione e' operante soltanto per tale periodo.


Art. 20

La Giunta regionale determina ogni anno l' importo pro- capite di cui all' art. 18, quarto comma, tenuto conto della spesa media capitaria sostenuta dalla Regione per l' assistenza ospedaliera nell' anno precedente.
Limitatamente all' anno 1975, tale importo sara' pari alla spesa media capitaria sostenuta dall' INAM per l' assistenza ospedaliera per l' anno 1974.
L' importo stesso, in attesa che l' INAM comunichi la spesa di cui al precedente comma, viene fissato in via primaria e salvo conguaglio a Lire 60.000.


Art. 21

I ruoli regionali di cui alla presente legge devono essere compilati distintamente per i singoli Comuni di residenza.
I ruoli, per ciascun iscritto, devono contenere: nome e cognome dell' iscritto, data e luogo di nascita, indirizzo, importo, singola quota capitaria ripartita in sei rate bimestrali, nonche' il riepilogo generale.
I predetti ruoli sono vistati dal Presidente della Giunta regionale e resi esecutivi dall' Intendente di Finanza. L' esazione delle quote di iscrizione nei ruoli regionali avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette ed e' affidata, con apposita convenzione, alle esattorie competenti per territorio, le quali devono versare le relative entrate al bilancio dello Stato per essere assegnate al Fondo nazionale per l' assistenza ospedaliera di cui all' art. 14 del DL 8- 7- 1974, n. 264, convertito nella legge 17- 8- 1974, n. 386.


Art. 22

La presente legge e' dichiarata urgente ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 27 gennaio 1975

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.