DISCIPLINA AUTORITA' DEI BACINI REGIONALI.

Numero della legge: 39
Data: 7 ottobre 1996
Numero BUR: 28
Data BUR: 15/10/1996

L.R. 07 Ottobre 1996, n. 39
DISCIPLINA AUTORITA' DEI BACINI REGIONALI.

(Pubblicata nel B.U. 15 ottobre 1996, n. 28, S.O. n. 2)


Art. 1
(Oggetto e finalita')

1. La Regione, in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modificazioni, disciplina l'Autorita' dei bacini regionali istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 3734 del 18 maggio 1991, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2043 del 12 aprile 1994, nonche' le attivita' di pianificazione e programmazione, nell'ambito dei bacini di rilievo regionale, rivolte in particolare:

a) alla conservazione ed alla difesa del suolo da tutti i fattori negativi naturali ed antropici;
b) al mantenimento ed alla restituzione ai corpi idrici .


Art. 2
(Bacini regionali)

1. I bacini idrografici di rilievo regionale, di seguito denominati bacini regionali, sono delimitati ai sensi dell'articolo 13 della legge n.183 del 1989 secondo la cartografia di cui all'allegato A.

2. Eventuali variazioni degli ambiti territoriali dei bacini regionali possono essere effettuate con deliberazione del Consiglio regionale.


Art. 3
(Autorita' dei bacini regionali)

1. L'Autorita' dei bacini regionali opera in conformita' agli obiettivi della presente legge.
2. L'Autorita' dei bacini regionali, al fine di governare in maniera uniforme i bacini idrografici di rilievo regionale, indirizza, coordina e controlla le attivita' conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione degli interventi attraverso:

a) la redazione del progetto del Piano dei bacini regionali e dei progetti dei piani stralcio; b) la definizione e l'aggiornamento del bilancio idrico e l'adozione delle misure per la pianificazione dell'economia idrica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
c) la vigilanza ed il controllo sull'attuazione dei piani;
d) l'effettuazione di studi, indagini e attivita' conoscitive;
e) il coordinamento della programmazione degli interventi inerenti la difesa del suolo.

3. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 2 l'Autorita' dei bacini regionali ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli enti locali territoriali e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nei bacini idrografici di rilievo regionale.


Art. 4
(Organi dell'Autorita' dei bacini regionali)

1. Sono organi delle Autorita' dei bacini regionali:

a) il Comitato istituzionale;
b) il Comitato tecnico;
c) il Segretario generale;
d) la Segreteria tecnico-operativa.


Art. 5
(Comitato istituzionale)

1. Il Comitato istituzionale e' composto da:

a) il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente in materia di opere e reti di servizi da lui delegato, con funzioni di Presidente;
b) gli Assessori regionali competenti in materia di risorse idriche, prevenzione dell'inquinamento e risanamento ambientale, assetto del territorio, bonifica ed infrastrutture, programmazione e sviluppo economico;
c) i Presidenti delle province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo ovvero gli Assessori competenti nelle materie della difesa del suolo da essi delegati.

2. Il Comitato istituzionale dell'Autorita' dei bacini regionali ha i seguenti compiti:

a) definisce criteri, metodi, tempi e modalita' per l'elaborazione del progetto del Piano dei bacini delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;
c) alla tutela delle risorse idriche ed alla loro razionale utilizzazione;
d) alla tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone di interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico regionali, in conformita' agli indirizzi di cui all'articolo 4 della legge n. 183 del 1989;
b) adotta il progetto del Piano dei bacini regionali, i progetti dei Piani stralcio, le misure di salvaguardia di cui all'articolo 13, i programmi di intervento attuativi del Piano dei bacini regionali e degli schemi previsionali e programmatici, previsti dall'articolo 31 della legge n. 183 del 1989, nonche' la relazione annuale sull'uso del suolo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera i) della legge n. 183 del 1989;
c) propone normative omogenee relative a standards, limiti e divieti, inerenti alle finalita' della presente legge;
d) predispone gli indirizzi, le direttive ed i criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente degli interventi e delle attivita' con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;
e) approva il bilancio idrico e le misure per la pianificazione dell'economia idrica;
f) controlla l'attuazione del Piano dei bacini regionali, dei relativi programmi di intervento, nonche' delle misure, degli indirizzi e direttive di cui alla lettera d);
g) nomina il Comitato tecnico ed il Segretario generale;
h) costituisce la Segreteria tecnico-operativa.

3. Il Comitato istituzionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone, su proposta del Comitato tecnico, il programma delle attivita' da svolgere nell'esercizio successivo, disaggregato per ogni singola voce di spesa e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione e per l'assunzione delle relative obbligazioni da parte dell'Autorita' dei bacini regionali.

4. Il Comitato istituzionale puo' delegare al Segretario generale l'esercizio di determinate competenze stabilendo in tal caso specifiche direttive.

5. Le decisioni del Comitato istituzionale sono valide se adottate in presenza della maggioranza dei componenti.



Art. 6
(Comitato tecnico)

1. Il Comitato tecnico e' composto da:

a) cinque esperti designati, rispettivamente dagli Assessori regionali componenti il Comitato istituzionale, tra i dirigenti regionali;
b) quattro esperti designati rispettivamente dai Presidenti delle province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo tra i propri dirigenti;
c) i rappresentanti dell'amministrazione centrale dello Stato designati dai Ministri competenti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni;
d) quattro esperti di elevato livello scientifico designati dal Comitato istituzionale.

2. Il Comitato tecnico e' presieduto dal Segretario generale, e' nominato con atto del Comitato istituzionale sulla base delle designazioni pervenute e viene rinnovato ogni cinque anni. L'atto di nomina e' trasmesso alla Giunta regionale che ne prende atto con apposita deliberazione.

3. Il Comitato tecnico costituisce il supporto tecnico ed amministrativo del Comitato istituzionale ed in particolare svolge i seguenti compiti:

a) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato istituzionale, al quale formula proposte; b) elabora il progetto del Piano dei bacini regionali, i progetti dei Piani stralcio, le misure di salvaguardia di cui all'articolo 13, il bilancio idrico, i programmi di intervento e predispone la relazione annuale sull'uso del suolo;
c) cura l'attuazione delle direttive del Comitato istituzionale.

4. Il Comitato tecnico puo' essere regolarmente nominato quando siano stati designati almeno due terzi dei componenti.

5. Ai componenti del Comitato tecnico compete, oltre al trattamento di missione ed al rimborso delle spese di viaggio, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato stesso pari a quello stabilito per le Autorita' di bacino nazionali in base all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253.




Art. 7
(Segretario generale)

1. Il Segretario generale e' nominato dal Comitato istituzionale, su proposta del Presidente del Comitato stesso, tra i membri del Comitato tecnico appartenenti a pubbliche amministrazioni.

2. Il Segretario generale:

a) adempie alle funzioni attribuitegli dalle leggi e dalle competenze delegate dal Comitato istituzionale;
b) presiede il Comitato tecnico;
c) dirige la Segreteria tecnico-operativa;
d) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato istituzionale;
e) partecipa, con diritto di voto, alle riunioni delle sezioni del Comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, e successive modificazioni;
f) cura i rapporti con enti pubblici e di diritto pubblico;
g) puo' indire conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57;
h) dispone, in qualita' di funzionario delegato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, i pagamenti relativi alle obbligazioni di cui all'articolo 5, comma 3.

3. Il Segretario generale resta in carica cinque anni, salvo rinnovo e presta la propria attivita' a tempo pieno.

4. Il Segretario generale e' collocato in posizione di fuori ruolo ed il relativo rapporto di lavoro e' disciplinato da un contratto di tipo privato che ne stabilisce il compenso ragguagliandolo a quello stabilito per i Segretari generali delle Autorita' di bacino nazionali.

5. Il Segretario generale affida, in caso di assenza o di impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti della Segreteria tecnico-operativa di adeguata professionalita'.



Art. 8
(Segreteria tecnico-operativa)

1. La Segreteria tecnico-operativa, alla quale e' preposto il Segretario generale, provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorita' dei bacini regionali ed ai relativi atti istruttori per la pianificazione, programmazione, coordinamento ed esecutivita' degli atti stessi, nonche' al supporto logistico e funzionale degli organi collegiali.

2. La Segreteria tecnico-operativa e' articolata nei seguenti uffici:

a) Segreteria;
b) Studi e documentazioni;
c) Piani e programmi.



Art. 9
(Personale e mezzi)

1. La Segreteria tecnico-operativa e' composta da personale dipendente dagli enti rappresentati nel Comitato istituzionale ed e' costituita con atto del Comitato istituzionale che ne definisce contestualmente l'organico ed il funzionamento. L'atto e' trasmesso alla Giunta regionale che ne prende atto con apposita deliberazione.

2. Il personale da destinare alla Segreteria tecnico-operativa e' collocato in posizione di fuori ruolo o di comando secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso gli enti di appartenenza.

3. Al personale della Segreteria tecnico-operativa si applica il trattamento economico previsto per il personale delle Autorita' di bacino nazionali dall'articolo 16, comma 3, della legge n. 253 del 1990, e, qualora partecipi ai lavori del Comitato tecnico, anche il disposto dell'articolo 14 della stessa legge.

4. Il trattamento economico del personale della segreteria tecnico-operativa e' a carico degli enti di appartenenza.

5. La Regione provvede ad assicurare la dotazione dei locali, dei mezzi e dei materiali necessari al funzionamento dell'Autorita' dei bacini regionali, nonche' la copertura dell'organico della segreteria tecnico-operativa.


Art. 10
(Borse di studio e di ricerca)

1. Per lo svolgimento dei programmi di studio e di ricerca dell'Autorita' dei bacini regionali possono essere istituite apposite borse di studio e di ricerca.

2. Le borse di studio e di ricerca possono essere assegnate a laureati in ingegneria o geologia da non oltre tre anni dalla data dell'assegnazione delle borse stesse.

3. Le borse di studio e di ricerca hanno durata rispettivamente annuale e triennale, non sono rinnovabili e sono incompatibili con altri rapporti di lavoro dipendente.

4. Il numero delle borse di studio e di ricerca, le procedure ed i requisiti di assegnazione sono stabiliti dalla Giunta regionale su proposta del Comitato istituzionale, definita in base alle necessita' di studio ed elaborazione scientifica connesse ai compiti dell'Autorita' dei bacini regionali.

5. L'importo delle borse di studio e di ricerca e' commisurato al trattamento economico dei dipendenti regionali di settima qualifica funzionale.

6. I titolari delle borse di studio e di ricerca svolgono la loro attivita' nell'ambito dell'Autorita' dei bacini regionali per la realizzazione di singoli progetti.


Art. 11
(Piano dei bacini regionali)

1. In attuazione dell'articolo 20 della legge n. 183 del 1989, l'Autorita' dei bacini regionali, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il progetto di Piano dei bacini regionali relativo ai bacini idrografici di rilievo regionale e lo trasmette alla Giunta regionale per la relativa deliberazione ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17.

2. Della deliberazione del progetto di Piano dei bacini regionali da parte della Giunta regionale e' data notizia sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a tiratura nazionale con la precisazione dei tempi, dei luoghi e delle modalita' per la consultazione, da parte degli interessati, del progetto stesso e della relativa documentazione.

3. Entro sessanta giorni dagli adempimenti di cui al comma 2, i soggetti interessati possono far pervenire le proprie osservazioni all'Autorita' dei bacini regionali, che le esamina e ne trasmette l'esito alla Giunta regionale entro i successivi centoventi giorni.

4. La Giunta regionale, sulla base della documentazione fornita dall'Autorita' dei bacini regionali ai sensi del comma 3, delibera la proposta definitiva del Piano dei bacini regionali e la trasmette al Consiglio regionale per la relativa approvazione.

5. Il Piano dei bacini regionali approvato dal Consiglio regionale e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Entro sessanta giorni dall'approvazione del Consiglio regionale, il Piano dei bacini regionali e' trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge n. 183 del 1989, al Comitato nazionale per la difesa del suolo.


Art. 12
(Piani stralcio)

1. In attuazione dell'articolo 17, comma 6 ter, della legge n. 183 del 1989, come modificata dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il Piano dei bacini regionali puo' essere redatto ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali.

2. I piani stralcio sono approvati con le procedure previste dall'articolo 11 della presente legge.


Art. 13
(Norme di salvaguardia)

1. In attesa dell'approvazione del Piano dei bacini regionali, l'Autorita' dei bacini regionali adotta misure di salvaguardia nell'ambito dei bacini regionali di cui all'articolo 2.

2. Le misure di salvaguardia di cui al comma 1 sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del Piano dei bacini regionali e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza delle misure di salvaguardia da parte degli enti interessati e qualora da cio' possa derivare un grave danno al territorio, l'Autorita' dei bacini regionali informa il Presidente della Giunta regionale che, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie provvisorie di salvagurdia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attivita' antropiche, dandone comunicazione preventiva agli enti interessati.

Art. 14
(Efficacia del Piano dei bacini regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989 il Piano dei bacini regionali prevale su tutti gli strumenti di piano e programmatici della Regione e degli enti locali e le norme in esso contenute sono immediatamente vincolanti per amministrazioni ed enti pubblici, nonche' per i soggetti privati qualora si tratti di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano dei bacini regionali.

2. Entro un anno dall'approvazione del Piano dei bacini, la Regione e gli enti locali provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti di piano e programmatici alle prescrizioni del Piano stesso.

3. Del suddetto adeguamento e' data comunicazione formale all'Autorita' dei bacini regionali.


Art. 15
(Aggiornamento del Piano dei bacini regionali)

1. L'Autorita' dei bacini regionali provvede alla verifica ed al costante aggiornamento del Piano dei bacini regionali.

2. Per gli aggiornamenti del Piano dei bacini regionali che non costituiscano variante al Piano stesso, l'Autorita' dei bacini regionali approva entro il 31 marzo di ogni anno una "relazione sullo stato di attuazione del Piano dei bacini regionali". La relazione e' trasmessa alla Giunta regionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

3. Per gli aggiornamenti del Piano dei bacini regionali che costituiscano variante al Piano si adottano le procedure di cui agli articoli 11 e 14.


Art. 16
(Attuazione del Piano dei bacini regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 183 del 1989, il Piano dei bacini regionali e' attuato attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalita' del Piano stesso.

2. Il programma triennale di intervento e' adottato dal Comitato istituzionale su proposta del Comitato tecnico ed e' trasmesso al presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, secondo le modalita' e per le finalita' di cui all'articolo 22 della legge n. 183 del 1989.


Art. 17
(Bilancio idrico)

1. L'Autorita' dei bacini regionali definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico, per il territorio di propria competenza, al fine di assicurare l'equilibrio fra la disponibilita' della risorsa reperibile ed i fabbisogni per i diversi usi, nonche' il minimo deflusso costante vitale ai sensi della legge n. 36 del 1994.

2. Ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto 11dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, l'Autorita' dei bacini regionali, nell'ambito delle proprie competenze, esprime il parere istruttorio sui provvedimenti di concessione di acque pubbliche.

3. L'Autorita' dei bacini regionali adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica; ove riscontri squilibri tra le risorse disponibili e le utilizzazioni in essere, ivi comprese quelle per uso domestico come definito dall'articolo 93 del regio decreto n. 1775 del 1933, propone agli organi competenti al rilascio delle concessioni, l'adozione dei provvedimenti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico.


Art. 18
(Norme finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione Lazio fa fronte:
a) per quanto riguarda le indennita' del segretario generale, le retribuzioni del personale regionale della segreteria tecnico-operativa nonche' i compensi e le indennita' per i membri del comitato tecnico mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati negli appositi capitoli di spesa previsti nel bilancio regionale;
b) per quanto riguarda le spese relative alle attivita' di studio, ivi compresi gli oneri relativi alle borse di studio e di ricerca di cui all'articolo 10, mediante l'utilizzazione dei fondi trasferiti dallo Stato ai sensi della legge n. 183 del 1989 stanziati sul capitolo di spesa n. 51207 del bilancio regionale (stanziamento 1996 L. 1.395.000.000).

2. La Regione, inoltre, in relazione alle disponibilita' finanziarie esistenti, fa fronte alle ulteriori spese relative alla completa attuazione del programma delle attivita' di cui al comma 3 dell'articolo 5, mediante stanziamenti annuali su apposito capitolo di spesa denominato "Interventi regionali per attivita' e studi dell'Autorita' dei bacini regionali" alla cui istituzione e copertura finanziaria si procede con le leggi di approvazione di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

Si omette cartografia

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.