Interventi a favore dell' agriturismo.

Numero della legge: 21
Data: 18 aprile 1988
Numero BUR: 12
Data BUR: 30/04/1988

L.R. 18 Aprile 1988, n. 21
Interventi a favore dell' agriturismo.

(Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1988, n. 12)


Art. 1
(Finalita')

1. La Regione, in armonia con le norme del proprio Statuto, con gli indirizzi di politica agraria nazionale e comunitaria, con il programma regionale di sviluppo, promuove e disciplina attivita' agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, la permanenza dei produttori agricoli nelle campagne attraverso l' integrazione del reddito aziendale ed il miglioramento delle condizioni di vita, la salvaguardia del patrimonio rurale naturale ed edilizio, la valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni culturali, ad incentivare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra citta' e campagne.


Art. 2
(Definizione di attivita' agrituristiche )

1. Per attivita' agrituristiche si intendono esclusivamente quelle di ricezione ed ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile, singoli od associati e dai loro familiari, di cui all' articolo 230- bis del codice civile, utilizzando la propria azienda, in rapporto di connessione e complementarieta' rispetto alle attivita' di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

2. Lo svolgimento di attivita' agrituristiche, nell' osservanza delle norme di cui alla presente legge, non costituisce variazioni della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

3. Rientrano tra le attivita' agrituristiche:
a) dare stagionalmente ospitalita', anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e/ o tipici della zona in cui l' azienda ricade, ivi compresi quelli di carattere alcoolico e superalcolico;
c) organizzare attivita' ricreative, divulgative e culturali nell' ambito dell' azienda.

4. Sono considerati di propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nell' azienda agricola, nonche' quelli ricavati da materie prime dell' azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

5. Per l' esercizio dell' attivita' agrituristica e' richiesta l' autorizzazione di cui all' articolo 8 della presente legge.


Art. 3
(Immobili destinati all' agriturismo)

1. Possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche i locali siti nell' abitazione dell' imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonche' gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non piu' necessari alla conduzione dello stesso.

2. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi od in centri abitati destinati a propria abitazione dall' imprenditore agricolo che svolga la sua attivita' in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune od in comune limitrofo.


Art. 4
(Interventi per il recupero del patrimonio edilizio )

1. Gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente ad uso dell' imprenditore agricolo ai fini di attivita' agrituristiche devono essere conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.

2. Le opere di restauro devono essere eseguite nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

3. La Regione, nel rispetto del programma regionale agrituristico previsto al successivo articolo 13, concede contributi in conto capitale od in conto interessi agli imprenditori agricoli, singoli od associati, ed ai loro familiari di cui all' articolo 230- bis del codice civile, che siano iscritti o che abbiano i requisiti per l' iscrizione nell' elenco di cui all' articolo 7 della presente legge.

4. I finanziamenti di cui al precedente terzo comma sono concessi per le seguenti iniziative:
a) ristrutturazione e sistemazione di stanze, cucine e locali ristoro da destinare all' attivita' agrituristica in fabbricati accatastati rurali ed il relativo arredamento;
b) adattamento di spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori, senza mutamento della destinazione agricola dei terreni;
c) installazione nei fabbricati aziendali o sociali di strutture per la conservazione, per la vendita al dettaglio o per il consumo di prodotti agricoli;
d) installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento di impianti igienico - sanitari, idrici, termici, elettrici al servizio dei locali e degli spazi di cui alle precedenti lettere;
e) organizzazione di << attivita' ricreative >>.

5. Sono altresi' ammessi al finanziamento: ampliamenti dei fabbricati aziendali, limitati ai servizi strettamente necessari allo svolgimento dell' attivita' agrituristica e nel rispetto degli indici stabiliti dalle vigenti norme urbanistiche.


Art. 5
(Norme igienico - sanitarie)

1. I requisiti igienico - sanitari degli immobili da destinare all' attivita' agrituristica sono verificati dal competente servizio dell' unita' sanitaria locale, con particolare riguardo alle normative vigenti in materia di tutela del suolo e delle acque dall' inquinamento.

2. I locali destinati all' esercizio di alloggi agrituristici devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico - sanitarie previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico - edilizio comunale.

3. Nell' esercizio degli alloggi agrituristici si applicano le norme vigenti in materia igienico - sanitaria e di pubblica sicurezza per le strutture ricettive di cui all' articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

4. Gli spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori debbono essere attrezzati con servizi igienico - sanitari posti all' interno di fabbricati preesistenti, distinti dai servizi degli alloggi agrituristici, ed aventi i requisiti minimi stabiliti dall' articolo 9, lettera c), della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59.

5. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 6
(Limiti di attivita' e vincoli di destinazione degli edifici )

1. La capacita' ricettiva delle aziende agricole che svolgono attivita' agrituristica non deve essere superiore a sei camere ammobiliate per un massimo di 15 posti - letto.

2. Tale limite puo' essere elevato a 10 camere ammobiliate per un massimo di 25 posti - letto quando ad alloggi agrituristici vengono adibiti preesistenti edifici rurali regolarmente accatastati che alla data del 31 dicembre 1985 risultavano non piu' utilizzati per le attivita' aziendali o per abitazione degli addetti alle attivita' stesse e purche' i predetti edifici abbiano i requisiti necessari.

3. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di tende e carovane, per un numero massimo di 6 equipaggi e di 20 persone, possono essere previsti in aziende agricole di superficie complessiva non inferiore a 2 ettari nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva della Comunita' economica europea n. 268/ 75 e non inferiore a 5 ettari nelle altre zone.

4. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettivita' di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in una sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprieta' dell' organismo associativo e purche' gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di tende e carovane non si configurino come complessi campeggistici ai sensi della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59.

5. Le opere e gli allestimenti finanziari ai sensi della presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione a decorrere dalla data di concessione del contributo per la durata di anni 10.

6. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare atto formale da registrare a proprie spese nel quale si impegnano al mantenimento delle destinazioni degli immobili o degli allestimenti vincolati.

7. L' elenco delle strutture sottoposte ai vincoli di cui al presente articolo e' tenuto presso l' ufficio regionale competente per l' agriturismo.


Art. 7
(Elenchi provinciali)

1. Sono istituiti gli elenchi provinciali dei soggetti abilitati all' esercizio delle attivita' agrituristiche tenuti da commissioni provinciali, aventi sede presso gli assessorati all' agricoltura delle Amministrazioni provinciali del Lazio, e costituite:
a) dalla commissione agricoltura delle Amministrazioni provinciali;
b) dal responsabile dell' ufficio competente per materia dei settori decentrati dell' assessorato regionale all' agricoltura;
c) da un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni professionali degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. L' iscrizione agli elenchi di cui al presente articolo e' condizione necessaria per il rilascio dell' autorizzazione comunale all' esercizio delle attivita' agrituristiche.

3. Le commissioni di cui al primo comma del presente articolo vengono nominate con decreto dai presidenti delle giunte provinciali ed hanno il compito di valutare l' idoneita' dei richiedenti l' iscrizione negli elenchi provinciali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730 e dalla presente legge, tenendo conto dell' effettiva potenzialita' agrituristica dell' azienda agricola e del fondo interessati.

4. Le commissioni sono presiedute dagli assessori provinciali all' agricoltura. Le funzioni di segreteria sono espletate da rappresentanti del settore decentrato dell' assessorato regionale all' agricoltura.

5. Ai componenti delle commissioni estranei alle Amministrazioni provinciali si applica il trattamento economico previsto dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le modalita' di presentazione e di istruttoria della domanda di iscrizione negli elenchi provinciali di cui al presente articolo saranno stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L' iscrizione negli elenchi e' negata, tranne che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:
a) che abbiano riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

8. Per l' accertamento delle condizioni di cui al precedente settimo comma si applicano l' articolo 606 del codice di procedura penale e l' articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

9. Il diniego motivato dell' iscrizione deve essere comunque comunicato al richiedente.

10. Le commissioni provvedono ogni tre anni alla revisione degli elenchi provinciali, verificando la sussistenza dei requisiti di idoneita' degli iscritti. Per detta verifica le commissioni possono avvalersi dei comuni oltre che delle strutture provinciali competenti.

11. Presso l' ufficio regionale agriturismo vengono tenuti i registri provinciali degli operatori agrituristici autorizzati.


Art. 8
(Disciplina amministrativa ed autorizzazione comunale)

1. I soggetti di cui al precedente articolo 2, primo comma, che intendono esercitare attivita' agrituristiche, devono presentare al comune, nel cui territorio ha sede l' immobile interessato, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attivita' preposte, con la indicazione delle caratteristiche dell' azienda, degli edifici e delle aree da utilizzare per uso agrituristico, delle capacita' ricettive, dei periodi di esercizio dell' attivita' e delle tariffe che si intende praticare nell' anno in corso.

2. Le informazioni di cui al precedente comma possono essere contenute anche in separata relazione illustrativa allegata alla domanda.

3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) idonea certificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed all' articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
b) copia del libretto sanitario rilasciato alla od alle persone che eserciteranno l' attivita';
c) parere favorevole del competente servizio dell' unita' sanitaria locale relativamente all' idoneita' degli immobili e dei locali da utilizzare per l' attivita' agrituristica;
d) ove necessaria, copia della concessione edilizia o dell' autorizzazione comunale per i locali da utilizzare per l' attivita' agrituristica;
e) certificato di iscrizione nell' elenco di cui al precedente articolo 7, primo comma;
f) l' autorizzazione del proprietario se la richiesta viene avanzata dall' affittuario del fondo e/ o degli edifici.

4. Entro novanta giorni dalla data di presentazione il sindaco esamina la domanda emettendo pronuncia di accoglimento o meno.

5. Scaduti i novanta giorni senza che ci sia stata alcuna pronuncia, la domanda si deve intendere accolta. 6. Entro trenta giorni dall' accoglimento della domanda o della scadenza del termine senza pronuncia, il sindaco rilascia l' autorizzazione che abilita allo svolgimento dell' attivita' agrituristica stabilendone limiti e modalita'.

7. L' autorizzazione e' sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

8. Ai sensi dell' articolo 19, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il
provvedimento di autorizzazione all' esercizio dell' attivita' agrituristica e' adottato previa comunicazione al prefetto e deve essere sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta dello stesso. Il diniego del provvedimento e' efficace solo se il prefetto esprime parere conforme.

9. Non si applicano all' esercizio dell' agriturismo le norme di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111, per la disciplina degli affittacamere.

10. Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune invia alla commissione provinciale per l' agriturismo ed all' EPT (Ente provinciale per il turismo) competenti per territorio un elenco aggiornato degli operatori agrituristici autorizzati, con la localizzazione delle aziende e con l' indicazione delle singole iniziative.


Art. 9
(Obblighi amministrativi)

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attivita' agrituristiche ha i seguenti obblighi:
a) esporre al pubblico l' autorizzazione di cui al precedente articolo 8;
b) rispettare i limiti e le modalita' indicate nella autorizzazione stessa e le tariffe determinate ai sensi del successivo articolo 11;
c) tenere un registro contenente le generalita' delle persone alloggiate, comunicandone l' arrivo e la partenza alla locale autorita' di pubblica sicurezza.

2. Sono altresi' fatti salvi gli altri obblighi previsti dall' articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.


Art. 10
(Sospensione e revoca dell' autorizzazione)

1. L' autorizzazione di cui al precedente articolo 8 e' sospesa dal sindaco con provvedimento motivato per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni per violazione degli obblighi di cui all' articolo 9 della presente legge nonche' per sopravvenuta temporanea mancanza dei requisiti igienico - sanitari degli immobili interessati o per inosservanza delle norme igieni - sanitarie e di pubblica sicurezza nell' esercizio degli alloggi agrituristici, salvo che la trasgressione non costituisce piu' grave reato.

2. L' autorizzazione e' revocata dal sindaco con provvedimento motivato qualora si accerti che l' operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l' attivita' entro un anno dalla data fissata nell' autorizzazione, ovvero abbia sospeso l' attivita' da almeno un anno;
b) abbia perduto i requisiti richiesti per il rilascio dell' autorizzazione di cui al precedente articolo 8;
c) abbia subito nel corso dell' anno solare piu' sospensioni di cui al precedente comma per complessivi sessanta giorni;
d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione di uso degli immobili.

3. Il provvedimento di revoca e' comunicato dal sindaco al prefetto, alla commissione provinciale di cui al precedente articolo 7, alla provincia, all' EPT (Ente provinciale per il turismo) competente per territorio ai fini dell' aggiornamento degli elenchi e dei registri prescritti, nonche' della revoca o recupero degli eventuali contributi concessi od erogati.


Art. 11
(Determinazione delle tariffe)

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno gli interessati devono presentare al comune una dichiarazione contenente l' indicazione delle tariffe che intendono praticare per l' anno successivo.


Art. 12
(Indagine territoriale)

1. Al fine di conoscere le potenzialita' di sviluppo agrituristico nel territorio regionale e di programmare in funzione delle potenzialita' medesime l' impiego delle risorse, la Regione attua un' indagine specifica preliminare consultando le organizzazioni professionali agricole rappresentate nel CNEL (Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro), che abbiano associazioni agrituristiche nazionali operanti a livello regionale ed avvalendosi della collaborazione delle province, dei comuni e delle comunita' montane, dell' IRSPEL (Istituto regionale di studi per la programmazione economica del Lazio), dell' ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio), degli EPT (Enti provinciali per il turismo) e di altri istituti aventi specifica esperienza in materia.


Art. 13
(Programma regionale agrituristico)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, secondo le procedure previste al titolo II, capo III, della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, approva il programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali.

2. Lo schema di programma di cui al comma precedente e' predisposto dalla Giunta regionale, sulla base dell' indagine di cui al precedente articolo 12, in armonia con gli indirizzi di programmazione regionale e di pianificazione territoriale, sentite le province, le comunita' montane, i comuni, gli EPT (Enti provinciali per il turismo), gli organismi di amministrazione e gestione delle riserve e dei parchi naturali, nonche' le associazioni agrituristiche a carattere nazionale operanti nella Regione e le organizzazioni professionali agricole.

3. Il programma, oltre a definire gli obiettivi di sviluppo dell' agriturismo nel territorio laziale, individua le zone di maggiore interesse agrituristico, coordina iniziative di studio, di promozione dell' offerta e di formazione professionale, e stabilisce principi per la realizzazione dei << progetti di interventi >>, delegati agli enti locali ai sensi del successivo articolo 16.

4. Il programma agrituristico e' approvato dal Consiglio regionale ed ha durata triennale.

5. La Giunta regionale provvede all' approvazione dei programmi annuali di intervento sulla base dei progetti di cui al successivo articolo 16 e tenendo conto dei risultati conseguiti e delle disponibilita' finanziarie.

6. Il programma annuale di intervento contiene:
a) perimetrazione delle zone di intervento;
b) elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
c) indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;
d) descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e produttive delle zone interessate con particolare riguardo del patrimonio artistico e storico;
e) indicazione e previsione delle potenzialita' agrituristiche, tenuto conto delle strutture ricettive esistenti;
f) indicazione, con appropriata illustrazione, degli itinerari agrituristici attivabili;
g) i progetti di intervento da realizzare ed i soggetti interessati;
h) le procedure di attuazione dei progetti;
i) le modalita' di controllo nelle varie fasi di attuazione.

7. I programmi regionali triennali ed annuali vengono comunicati al Ministero dell' agricoltura e delle foreste ed al Ministero del turismo e dello spettacolo.


Art. 14
(Promozione dell' offerta agrituristica)

1. La Regione assume iniziative promozionali per la formazione dell' offerta agrituristica sentite le Amministrazioni provinciali e, in collaborazione con le stesse, gli enti locali, le organizzazioni professionali e le associazioni nazionali agrituristiche operanti nel territorio laziale.

2. Sono ammesse a finanziamento regionale:
a) manifestazioni, convegni ed iniziative similari miranti a sensibilizzare l' ambiente agricolo all' attivita' agrituristica;
b) iniziative per l' acquisizione della disponibilita' degli operatori agricoli all' esercizio agrituristico;
c) iniziative di diffusione della conoscenza dell' agriturismo nelle scuole e nel mondo del lavoro;
d) pubblicazioni divulgative delle iniziative agrituristiche in atto, delle relative caratteristiche e delle tariffe praticate;
e) pubblicazioni, con illustrazioni degli itinerari agrituristici previsti nel programma di intervento regionale di cui al precedente articolo 13.

3. La Regione promuove, inoltre, la realizzazione di progetti pilota per iniziative aziendali ed interaziendali a carattere sperimentale.


Art. 15
(Formazione professionale)

1. L' assessorato regionale competente in materia di istruzione professionale, sentiti gli assessorati regionali all' agricoltura ed al turismo, promuove e coordina iniziative formative rivolte agli operatori agrituristici.
Dette iniziative verranno gestite dagli enti ed organismi di formazione professionale operanti a livello regionale, nonche' dai centri pubblici di formazione professionale.


Art. 16
(Interventi degli enti subregionali)

1. Le comunita' montane, le associazioni di comuni, i consorzi di gestione dei parchi e delle riserve naturali, ovvero, in assenza di associazioni sovracomunali, i singoli comuni compresi nelle zone di prevalente interesse agrituristico individuate dal programma regionale agrituristico possono elaborare e proporre alle Amministrazioni provinciali, per l' inserimento nei programmi annuali di intervento, progetti integrati di interventi straordinari per la promozione e lo sviluppo dell' attivita' agrituristica, strutturati secondo quanto previsto all' articolo 18, secondo comma, lettere a), b), c), d), e), f), della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17.

2. L' attuazione dei progetti finanziati con i programmi annuali e' delegata all' ente proponente.

3. In caso di inerzia propositiva e/ o attuativa da parte degli enti di cui al precedente primo comma, provvedono direttamente le Amministrazioni provinciali.


Art. 17
(Misura degli incentivi agli imprenditori agricoli per gli investimenti agrituristici)

1. I contributi in conto capitale previsti all' articolo 4 della presente legge sono concessi nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile, elevata al 50 per cento per i beneficiari residenti e per le iniziative ricadenti nelle zone montane e dichiarate svantaggiate ai sensi della direttiva della Comunita' economica europea n. 268/ 75 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In alternativa al contributo in conto capitale la Regione puo' concedere il concorso sul pagamento degli interessi relativi ai mutui di durata decennale fino ad un massimo del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile da contrarsi per la realizzazione delle opere con istituti bancari esercenti il credito agrario.

3. Per i mutui di cui al precedente secondo comma si applicano i tassi di riferimento ed i tassi agevolati stabiliti a livello nazionale per le operazioni di credito agrario di miglioramento.

4. L' ammontare degli investimenti di carattere agrituristico ammessi a contributo non puo' superare L. 60 milioni per l' azienda agricola singola e L. 150 milioni per aziende agricole associate e/ o cooperative.

5. Nella concessione dei contributi costituiscono motivi di priorita' nell' ordine:
a) la collocazione dell' azienda in una delle zone di maggiore interesse agrituristico;
b) l' appartenenza dell' imprenditore alla categoria dei coltivatori diretti o degli affittuari coltivatori diretti

6. Nelle more dell' approvazione del programma regionale agrituristico triennale di cui al precedente articolo 13, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente per l' agricoltura, puo' concedere, nell' ambito di programmi specifici e con i limiti stabiliti nel presente articolo, incentivi per gli investimenti di carattere agrituristico esclusivamente nelle zone montane e dichiarate svantaggiate ai sensi della direttiva della Comunita' economica europea numero 268/ 75 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per l' agricoltura, definisce, con propria deliberazione, le procedure di presentazione e di istruttoria delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge.

8. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri benefici pubblici concessi per gli stessi interventi e le medesime finalita' nell' ambito dell' azienda interessata.


Art. 18
(Decadenza dai benefici e revoca dei contributi)

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge decadono dai benefici concessi ed erogati qualora:
a) perdano i requisiti richiesti per l' esercizio delle attivita' agrituristiche;
b) l' iniziativa finanziata non venga realizzata secondo il progetto approvato e nei tempi indicati dal provvedimento di concessione, fatte salve le varianti e le proroghe eventualmente autorizzate, per giustificate e motivate ragioni, dagli uffici competenti;
c) si verifichino sostanziali irregolarita' nella documentazione giustificativa di spesa, che comunque
deve essere conforme con le vigenti norme fiscali;
d) venga mutata la destinazione dell' immobile interessato, prima della scadenza del vincolo di destinazione di cui al precedente articolo 6, quinto comma.

2. In caso di decadenza dai benefici, la Giunta regionale, previo parere delle commissioni di cui al precedente articolo 7, revoca i contributi concessi e dispone il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e delle eventuali spese di recupero.


Art. 19
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le vigenti disposizioni nazionali in materia.


Art. 20
(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge e' autorizzata, per l' anno 1988, la spesa di L. 600 milioni.

2. La spesa di cui al comma precedente viene iscritta, in termini di competenza, nei seguenti capitoli che si istituiscono nel bilancio regionale di previsione per l' esercizio 1988;
capitolo n. 01600 avente la denominazione << Spese per la redazione del programma agrituristico regionale, per la promozione dell' offerta agrituristica e per indagini e studi in materia di agriturismo >>, lire 100 milioni;
capitolo n. 01601 avente la denominazione << Contributi in conto capitale per gli investimenti a carattere agrituristico >>, L. 300.000.000;
capitolo n. 01602 avente la denominazione << Contributi in conto interesse sui mutui per gli investimenti a carattere agrituristico >>, L. 200.000.000.

3. Alla copertura della spesa di L. 600 milioni si provvedera' con la legge di bilancio regionale 1988.

4. La spesa necessaria per l' attuazione della presente legge negli anni finanziari successivi sara' determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.