Norme per agevolazioni tariffarie a favore di determinate categorie di utenti sui servizi di trasporto extraurbano di competenza regionale.

Numero della legge: 73
Data: 20 giugno 1980
Numero BUR: 20
Data BUR: 19/07/1980

L.R. 20 Giugno 1980, n. 73
Norme per agevolazioni tariffarie a favore di determinate categorie di utenti sui servizi di trasporto extraurbano di competenza regionale.






Art. 1

In relazione alle finalita' della legge regionale 24 giugno 1977, n. 1, lettera c), il comitato regionale di coordinamento dei trasporti dovra' predisporre entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un piano tariffario valido per il trasporto di persone e di cose al fine di favorire la integrazione tra piu' sistemi di trasporto e tra servizi di competenza regionale, di altre amministrazioni e degli enti locali.


Art. 2

In attesa delle determinazioni che la Regione riterra' di adottare in relazione alle proposte del comitato di cui all' articolo 1, con la presente legge vengono predisposte agevolazioni tariffarie a favore di particolari categorie di utenti e nei limiti indicati per i servizi extraurbani di competenza regionale gestiti dal consorzio regionale trasporti e per esso dall' ACOTRAL - Azienda consortile trasporti laziali.


Art. 3

Hanno diritto a godere di viaggio gratuito:
a) i cittadini residenti nel Lazio e che godono di pensione sociale, di minimo di pensione INPS o che abbiano una invalidita' permanente riconosciuta ad una percentuale superiore al 50 per cento;
b) gli appartenenti all' arma dei carabinieri, o al corpo di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco, degli agenti di custodia.


Art. 4

Gli utenti di cui alla lettera a), dell' articolo 3, hanno diritto alle agevolazioni previste per i viaggi che si svolgono nei giorni festivi e per quelli che si svolgono dalle ore 9 alle ore 15 dei giorni feriali. Essi dovranno essere muniti di apposita tessera rilasciata dall' ACOTRAL - Azienda consortile trasporti laziali - dietro presentazione di documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti nonche' quelli della non abbienza, del non godimento di altro reddito o introito oltre quello pensionistico.


Art. 5

Gli utenti di cui alla lettera b) dell' articolo 3 hanno diritto alla agevolazione prevista limitatamente al percorso necessitato da ragioni di servizio.
Essi - a cura dei rispettivi comandi - saranno muniti di apposita tessera che l' ACOTRAL - Azienda consortile trasporti laziali - rilascera' agli stessi comandi secondo un numero annualmente concordato.


Art. 6

Per la spesa prevista per gli utenti indicati dalla presente legge sara' stanziata, nel bilancio 1981, una somma di lire 100 milioni da addebitare in apposito capitolo.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.