Nuove norme per la realizzazione degli interventi relativi alla costruzione di impianti destinati al ricovero ed alla manutenzione del parco automobilistico dell' azienda consortile trasporti laziali( ACoTraL).

Numero della legge: 12
Data: 8 febbraio 1985
Numero BUR: 6
Data BUR: 28/02/1985

L.R. 08 Febbraio 1985, n. 12
Nuove norme per la realizzazione degli interventi relativi alla costruzione di impianti destinati al ricovero ed alla manutenzione del parco automobilistico dell' azienda consortile trasporti laziali( ACoTraL).


(Pubblicata nel B.U. 28 febbraio 1985, n. 6)


Art. 1
(Finalita' della legge)

Per la realizzazione degli interventi relativi alla costruzione di impianti destinati al ricovero ed alla manutenzione ordinaria e programmata degli autobus adibiti al trasporto pubblico di persone sulle linee automobilistiche in affidamento od in concessione al consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio e, per esso, alla azienda consortile trasporti laziali ( ACoTraL), si osservano le norme recate dalla presente legge.


Art. 2
(Gerarchia di organizzazione degli impianti )

In relazione sia ai diversi livelli di intervento per la effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e programmata degli autobus sia alle esigenze di ricovero degli stessi autobus, gli impianti cui al precedente articolo 1 vengono individuati secondo le seguenti caratteristiche funzionali e dimensioni:
a) stazionamento:
impianto dove si effettua il solo ricovero di autobus, ubicato in capolinea isolato;
b) rimessa di supporto:
impianto ove si effettuano il ricovero ed il controllo nonche' le operazioni di piccola e media manutenzione ordinaria e quelle di manutenzione programmata, fino al livello di 5.000 Km.;
c) rimessa primaria:
impianto ove si effettuano sia il ricovero, il controllo, le operazioni di piccola e media manutenzione ordinaria e quelle di manutenzione programmata fino al livello di 5.000 Km. degli autobus assegnati all' impianto medesimo, sia gli interventi di grande manutenzione ordinaria e di manutenzione programmata ai livelli di 25.000 e 50.000 Km. degli autobus propri e degli autobus assegnati alle rimesse di supporto dipendente; d) officina centrale:
impianto dimensionato per tutto il parco degli autobus ACoTraL, ove si effettuano la grande manutenzione programmata al livello di 100.000 Km. nonche' la revisione dei complessivi meccanici utilizzati nelle rimesse di supporto e primarie nell' ambito della manutenzione ordinaria ed ove e' ubicata la struttura denominata << centro gomme >>.
Le rimesse di supporto e quelle primarie si suddividono, in relazione al numero di autobus loro assegnati, in rimesse di tipo A (circa 20 autobus), di tipo B (circa 50 autobus), di tipo C (circa 80 autobus) e di tipo D (circa 120 autobus).


Art. 3
(Localizzazione degli impianti)

La rete dei centri per il ricovero e la manutenzione del parco automobilistico dell' azienda consortile ACoTraL e' costituito, in linea di massima, dai seguenti impianti, la cui localizzazione, per ciascuna delle tre aree indicate nel progetto allegato alla legge regionale 8 maggio 1979, n. 41, e' cosi' individuata:
Area nord:
a) rimesse primarie:
Rieti;
Viterbo.
b) rimesse di supporto:
Roma nord ovest;
Valentano;
Montalto di Castro;
Orte;
Civitavecchia;
Tolfa;
Blera;
Ronciglione;
Civitacastellana;
Bracciano;
Morlupo;
Poggio Mirteto;
Osteria Nuova (Salaria);
Collegiove;
Borgorose;
c) stazionamenti:
Bagnoregio;
Leonessa;
Cerveteri;
Amatrice;
Acquapendente;
Campagnano.
Area romana:
a) officina Centrale:
Roma (Osteria del Curato).
b) rimesse primarie:
Roma est;
Roma sud est;
c) rimesse di supporto:
Fiumicino;
Monterotondo;
Palombara Sabina;
Mandela;
Tivoli;
San Giuseppe;
Genazzano;
Subiaco;
Colleferro;
Velletri;
Anzio.
d) stazionamenti:
Filettino;
Camerata Nuova.
Area sud:
a) rimesse primarie:
Frosinone;
Latina.
b) rimesse di supporto:
Anagni;
Alatri;
Sora;
Atina;
Ceprano;
Madonna del Piano;
Pontecorvo;
Cassino;
Priverno;
Terracina;
Minturno - Formia.
Gli impianti come sopra indicati, suddivisi per caratteristiche funzionali e dimensioni e con riferimento alla area di appartenenza, sono riportati nella tabella che segue:

TABELLA RISTRUTTURATA

Area Nord
Rimesse primarie 2, Rimesse di supporto 15 Stazionamento 6, Totale 23
Area Romana
Officina centrale 1, Rimesse primarie 2, Rimesse di supporto 11, Stazionamento 2, Totale 16 Area Sud
Rimesse primarie 2, Rimesse di supporto 11, Totale 13
Totale
Officina centrale 1, Rimesse primarie 6, Rimesse di supporto 37, Stazionamento 8, Totale 52
Il Consiglio regionale, su motivate proposte della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative, puo' apportare all' assetto organizzativo della rete degli impianti, come sopra definito, le modifiche che si rendessero necessarie, sia in riferimento alla gerarchia degli impianti stessi sia in riferimento alla loro localizzazione, anche in relazione alle indicazioni emergenti dai provvedimenti regionali da adottare in attuazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151.


Art. 4
(Principi generali per la realizzazione degli interventi )

Per la realizzazione degli interventi di cui all' articolo 1 della presente legge, deve essere adottata una metodologia basata su tipologie modulari e su sistemi industrializzati, idonea a consentire, unitamente ad un elevato grado di flessibilita' degli schemi progettuali, un immediato e sistematico adeguamento degli schemi progettuali medesimi alle caratteristiche funzionali ed alle dimensioni stabilite per ciascun impianto nonche' a conseguire uniformita' e rapidita' nella esecuzione delle opere, con effetti positivi anche in termini di economie di scala.
Gli schemi progettuali predetti debbono prevedere l' adozione di soluzioni tecniche e tecnologie di avanguardia, sia sotto il profilo della esecuzione delle opere civili si sia sotto quello della impiantistica e della dotazione di attrezzature, tali da:
a) assicurare la massima economicita' nelle operazioni di ricovero e di manutenzione degli autobus e, a tal fine, consentire una razionale programmazione delle operazioni stesse e di quelle afferenti la gestione delle scorte;
b) garantire la ottimizzazione, in termini di produttivita', dell' impiego dei fattori interessati alle lavorazioni, nonche' la presenza delle condizioni indispensabili per il raggiungimento dell' obiettivo del risparmio energetico;
c) soddisfare all' esigenza di conseguire il prescritto livello di sicurezza, di igiene e di tutela della salute del personale sui luoghi di lavoro nonche' a quella di realizzare la conservazione e la protezione dell' ambiente naturale e la prevenzione dell' ambiente stesso dall' inquinamento da residui tossici e da rumore.
La realizzazione degli impianti avra' luogo per fasi, in relazione all' ordine di priorita' che gli impianti stessi rivestono in rapporto alle esigenze funzionali ed organizzative della azienda consortile dei trasporti laziali ( ACoTraL) ed in relazione altresi', alla consistenza dei mezzi finanziari disponibili a tale titolo nei bilanci di previsione della Regione, nonche' di quelli derivanti da assegnazioni dallo Stato e della Comunita' Economica Europea.
Per le fasi di attuazione del piano successive alla prima, la progettazione degli impianti da realizzare nello ambito di dette fasi dovra' assicurare la compatibilita' sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo funzionale, di tali ultimi impianti con quelli gia' costruiti, fatti salvi gli eventuali opportuni adeguamenti in relazione ai progressi tecnici e tecnologici nel frattempo intervenuti od acquisiti.


Art. 5
(Programmazione degli interventi)

In relazione a quanto previsto al penultimo comma del precedente articolo 4, la Giunta regionale, su proposta del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio e sentita la competente Commissione consiliare permanente, definisce, con proprie deliberazioni, appositi programmi pluriennali degli interventi da realizzare, avuto riguardo sia alla scala di priorita' degli interventi stessi in rapporto alle esigenze da soddisfare, sia ai presumibili oneri di spesa in rapporto alle risorse finanziarie utilizzabili.
Le proposte del consorzio debbono, tra l' altro, contenere, per ciascun impianto:
a) la indicazione degli elementi dimensionali, tenuti presenti il numero di autobus da assegnare a ciascun impianto medesimo per il ricovero e per la manutenzione nonche' la gerarchia di organizzazione di tipizzazione degli impianti prevista al precedente articolo 2;
b) le opzioni preferenziali circa le caratteristiche e la ubicazione, nel' ambito delle localizzazioni determinate nel precedente articolo 3, delle aree da destinare alla costruzione dell' impianto;
c) la indicazione, in linea di massima, degli elementi di costo e degli oneri di spesa.
Con la stessa deliberazione di cui al primo comma del presente articolo ed in relazione alle richiamate disposizioni recate dal penultimo comma del precedente articolo 4, la Giunta regionale individua l' ammontare delle risorse finanziarie attribuibile a ciascun programma pluriennale, ammontare che dovra' intendersi onnicomprensivo di ogni e qualsivoglia onere od elemento di spesa connesso con l' attuazione di ciascun programma medesimo.
Fermi restando i limiti delle disponibilita' annuali di fondi, definibili sulla base della norma di cui al penultimo comma dell' articolo 4, la Giunta regionale, mediante proprie deliberazioni, potra' apportare ai programmi pluriennali come sopra formulati i correttivi che riterra' opportuni o che si rendessero necessari nel corso della relativa attuazione.


Art. 6
(Attuazione dei programmi pluriennali)

All' attuazione dei programmi pluriennali degli interventi di cui al precedente articolo 5, provvede il consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, con la diretta collaborazione delle strutture tecniche ed amministrative dell' azienda consortile trasporti laziali ( ACoTraL).
A tali fini ed in considerazione dell' urgenza di assicurare ai servizi di pubblico trasporto di competenza regionale la dotazione delle infrastrutture occorrenti per un loro regolare ed affidabile svolgimento, nonche' della esigenza che, in relazione ai principi generali stabiliti al precedente articolo 4, la realizzazione degli interventi abbia luogo secondo caratteristiche di uniformita', il consorzio predetto, sempre con la diretta collaborazione delle strutture tecniche ed amministrative dell' ACoTraL, procede, con la massima pubblicita', all' affidamento della progettazione e della costruzione degli impianti di cui alla presente legge (ad eccezione di quelli in corso d' opera) mediante concessione con la formula << chiavi in mano >> ad un ente, impresa o consorzio tra imprese operanti nel settore delle opere infrastrutturali ed in possesso dei requisiti e delle capacita' tecnici,economici, imprenditoriali e professionali adeguati alla specificita' ed alla complessita' degli interventi medesimi.
L' affidamento in concessione deve avvenire, entro sei mesi dal perfezionamento della deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente articolo 5, primo comma, sulla base di un confronto tecnico ed economico, da effettuarsi secondo la vigente normativa in materia di esecuzione di opere e di lavori pubblici, delle offerte e delle proposte progettuali avanzate dagli aspiranti alla concessione stessa, i quali debbono fornire la dimostrazione del possesso dei predetti requisiti e capacita' tecnici, economici, imprenditoriali e professionali.
L' affidamento in concessione di cui al precedente comma e' regolato da apposita convenzione che deve, tra l' altro, prevedere:
1) le procedure ed i termini di scadenza per la elaborazione, da parte del concessionario, dei progetti dei singoli impianti, dei relativi capitolati speciali d' appalto e dei computi metrici estimativi;
2) l' obbligo, da parte del concessionario, di ottenere le prescritte approvazioni dei progetti da parte degli uffici competenti;
3) l' obbligo, per il concessionario, di provvedere all' acquisizione, in proprieta' del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, delle aree occorrenti per la costruzione degli impianti ed in tale ambito, di richiedere, se necessari, i provvedimenti concernenti la occupazione d' urgenza dei terreni nonche' quelli concernenti l' espropriazione dei terreni stessi;
4) l' obbligo, per il concessionario, di promuovere, se necessari, gli adeguamenti circa la destinazione delle aree in variante agli strumenti urbanistici vigenti per le singole localita' interessate;
5) le modalita' di appalto dei lavori e delle forniture da parte del concessionario nonche' quelle per il pagamento, da parte del consorzio predetto, del prezzo convenuto;
6) i criteri per la vigilanza sull' esecuzione dei lavori e per il collaudo definitivo delle opere;
7) i criteri e le modalita' di eventuali anticipazioni da parte del concessionario;
8) le penali per i ritardi, le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;
9) i tempi e le modalita' per la consegna degli impianti realizzati al consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, al quale e' intestata la proprieta' degli impianti stessi con vincolo di destinazione allo esercizio dei servizi gestiti dall' ACoTraL;
10) l' obbligo, per il concessionario, di assicurare all' ACoTraL una adeguata assistenza tecnica, per un periodo definito, nella fase di prima utilizzazione degli impianti e delle attrezzature;
11) il deferimento al giudizio di un collegio arbitrale delle eventuali controversie relative all' applicazione della convenzione.


Art. 7
(Erogazione dei finanziamenti)

La erogazione dei finanziamenti di cui alla presente legge e la loro liquidazione a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio e' disposta dalla Giunta regionale mediante proprie deliberazioni, avuto riguardo ai limiti di disponibilita' annuali di fondi definibili secondo le indicazioni recate dal penultimo comma del precedente articolo 4, nonche' con l' osservanza di criteri di stretta correlazione tra la erogazione dei finanziamenti predetta e l' approvazione del programma pluriennale, il perfezionamento della convenzione ed i tempi di attuazione degli interventi.
Per ottenere l' erogazione e la liquidazione dei finanziamenti, il consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio dovra' inoltrare all' amministrazione regionale apposita domanda, corredata dalla documentazione che la stessa amministrazione riterra' necessaria.
E' fatto comunque obbligo al consorzio di produrre all' amministrazione regionale copia della convenzione di cui al precedente articolo 6, stipulata e perfezionata ai sensi di legge.


Art. 8
(Vigilanza sulla esecuzione degli interventi )

L' amministrazione regionale, a mezzo dei funzionari in servizio presso la Giunta regionale, assessorato regionale ai trasporti, puo' in qualsiasi momento procedere alle verifiche, alle ispezioni ed ai controlli che riterra' necessari in ordine all' attuazione degli interventi di cui alla presente legge.
E' fatto obbligo al consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio di presentare all' amministrazione regionale, alla scadenza di ciascun esercizio finanziario e, comunque, al completamento delle singole fasi di realizzazione degli interventi, apposita relazione circa la utilizzazione delle somme ricevute ed i risultati ottenuti in ordine al miglioramento ed al potenziamento dei servizi, nonche' di fornire periodicamente alla amministrazione regionale medesima notizie ed informazioni in merito all' avanzamento dei lavori di costruzione degli impianti.


Art. 9
(Dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita'.)

Varianti agli strumenti urbanistici vigenti. Per la realizzazione degli impianti di cui alla presente legge, si applicano le norme recate dall' articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni e le norme recate dall' articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79.


Art. 10
(Programma pluriennale 1985- 1987)

Per la prima fase di attuazione della presente legge, il programma pluriennale di cui al precedente articolo 5, avra' una modulazione triennale con riferimento agli esercizi 1985, 1986 e 1987.
Ai fini dell' attuazione del programma triennale 1985- 1987, e' disposto uno stanziamento di L. 36.000 milioni, in ragione di L. 12.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1985, 1986 e 1987.
Alla realizzazione dello stesso programma triennale 1985- 1987 sono altresi' finalizzate le seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) le eventuali disponibilita' di fondi non utilizzate, a valere sugli stanziamenti di cui al punto 3.2.2. del progetto allegato alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 89;
b) i contributi attribuiti al consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, ai sensi e con le modalita' di cui alla legge regionale 22 settembre 1982, n. 45, per la realizzazione di impianti compresi nel piano delle localizzazioni definito all' articolo 3 della presente legge. Per la formazione del programma triennale si applica la normativa generale prevista al precedente articolo 5. Le risorse finanziarie individuate alle lettere a) e b) del precedente terzo comma saranno utilizzate con la osservanza delle norme di cui agli articoli 4, 6 e 7 della presente legge.


Art. 11
(Norma finanziaria)

Per la realizzazione del programma triennale di cui al precedente articolo 10 e' autorizzata la spesa di L. 36.000 milioni, ripartita in L. 12.000 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987.
La copertura finanziaria della spesa di L. 12.000 milioni di cui al primo comma, relativa all' anno 1985, e' costituita mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza, di quota parte dello stanziamento del capitolo n. 29822 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativo alle spese in conto capitale del secondo programma lettera b), elenco n. 4) del bilancio di previsione della Regione Lazio per lo stesso anno 1985. La spesa di cui al precedente comma sara' iscritta nell' apposito capitolo n. 09530 da istituirsi nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1985 con la denominazione: << Finanziamento per la realizzazione di impianti destinati al ricovero ed alla manutenzione del parco automobilistico della azienda consortile trasporti laziali( ACoTraL) (spese in conto capitale) >>.
Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti la spesa per i successivi esercizi 1986 e 1987 si provvede con le somme all' uopo stanziate nel bilancio pluriennale 1985- 1987.


Art. 12
(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.