L.R. 11 Gennaio 1985, n. 6 |
Modifiche dell' ordinamento e del trattamento economico del personale. Approvazione, ai sensi dell' articolo 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 << Legge quadro sul pubblico impiego >> della disciplina contenuta nell'accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti.
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(Pubblicata nel B.U. 12 gennaio 1985, n. 1, S.O. n. 3) TITOLO I Capo I NORME SULLO STATO GIURIDICO DEI DIPENDENTI REGIONALI Art. 1 (Oggetto e finalita' della legge) La presente legge approva, ai sensi dell' articolo 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 << Legge quadro sul pubblico impiego >>, la disciplina contenuta nell' accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti ed apporta le conseguenti modificazioni sull' ordinamento del personale. Art. 2 (Qualifiche funzionali, funzione dirigenziale e coordinamento) L' impiego regionale si articola in otto qualifiche funzionali piu' due qualifiche funzionali dirigenziali. E' prevista una funzione di coordinamento di vaste aree operative. I contenuti professionali ed i criteri di accesso alle singole qualifiche funzionali, sono quelli indicati nell' allegato << A >>. Con la legge di organizzazione o con successiva legge da emanarsi entro tre mesi da quest' ultima saranno individuati i singoli profili professionali compresi nell' ambito delle qualifiche funzionali. L' individuazione delle vaste aree operative entro le quali si espleta la funzione di coordinamento, il contenuto della stessa, che dovra' tenere conto delle attribuzioni e dei compiti dei dirigenti, nonche' i criteri per l' affidamento e la durata dell' incarico, saranno disciplinati dalla legge di organizzazione. Alla qualifica funzionale dirigenziale si applica la piu' ampia mobilita' nell' ambito delle strutture regionali fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici e necessari. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18. Art. 3 (Orario di lavoro e congedo ordinario) L' orario di lavoro settimanale e' di trentasei ore. In relazione ai processi di riorganizzazione dei servizi ed alla ricerca della loro maggiore efficienza ed economicita', da conseguirsi anche attraverso l' ampliamento della fascia oraria durante la quale gli uffici sono aperti al pubblico, l' orario puo' articolarsi nei seguenti tipi, ferme restando le trentasei ore settimanali: a) orario unico su sei giorni settimanali; b) orario spezzato su cinque giorni lavorativi settimanali; c) turnazione in modo da coprire l' intero arco della giornata; d) altro tipo di articolazione. La scelta dei tipi di articolazione dell' orario verra' effettuata, a seguito di accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali dei dipendenti della Regione maggiormente rappresentative, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al personale e sentito l' Ufficio di Presidenza del Consiglio. In tale sede potra' prevedersi, altresi', la coesistenza di forme di orario secondo le esigenze del servizio, anche introducendo, ove funzionalmente possibile e con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilita'. La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita in un arco massimo di dieci ore giornaliere. Allo scopo di acquisire utili elementi per l' individuazione, tra quelle alternativamente indicate nei commi precedenti, della o delle soluzioni piu' funzionali, la Giunta regionale costituira' una apposita commissione tecnico - paritetica, della quale fara' parte un funzionario designato dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che entro quattro mesi dall' approvazione della legge di organizzazione dovra' predisporre una proposta per la Giunta regionale anche per il lavoro a tempo parziale di cui al successivo articolo 7. Il dipendente regionale ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di trenta o ventisei giorni lavorativi, a seconda che l' orario di lavoro sia ripartito in sei o cinque giornate lavorative. Al dipendente sono altresi' attribuite le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, da fruire nell' anno solare cui si riferiscono. Nel territorio della province della Regione e' riconosciuta festiva la giornata della ricorrenza del santo patrono dei rispettivi capoluoghi. Il congedo deve essere goduto in non piu' di due periodi, pari, di norma, alla meta' della durata massima di cui al settimo comma del presente articolo. Deroghe alla suddetta normativa dovranno essere motivate. Il congedo ordinario e' irrinunciabile e deve essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il 30 giugno dell' anno seguente. La fruizione del congedo ordinario e della giornata di riposo di cui ai commi settimo ed ottavo del presente articolo e' autorizzata dal dirigente del settore o dell' ufficio autonomo presso cui il dipendente e' addetto; per i dirigenti appartenenti alla seconda qualifica dirigenziale e' autorizzata dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio o dai componenti della Giunta regionale, nell' ambito delle rispettive competenze; per i dirigenti appartenenti alla prima qualifica provvede il dirigente della struttura organizzativa di secondo grado. Per il personale in servizio presso i centri di formazione professionale, l' autorizzazione e' concessa dal responsabile del centro. Art. 4 (Mensa) Al fine di agevolare la realizzazione delle nuove forme del lavoro e la conseguente maggiore disponibilita' richiesta al personale, dovra' essere istituito, ove necessario e possibile, un apposito servizio mensa secondo modalita' e criteri da concordarsi attraverso la contrattazione con le organizzazioni sindacali dei dipendenti della Regione maggiormente rappresentative. Gli accordi dovranno comunque subordinare la possibilita' di fruire del diritto alla mensa alla effettiva presenza in servizio, alla consumazione del pasto al di fuori dell' orario di servizio nonche' al pagamento da parte del dipendente di un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa e' gestita da terzi, oppure di un corrispettivo sempre pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dall' ente. In ogni caso deve essere esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante. Art. 5 (Formazione ed aggiornamento professionale ) La Regione si impegna a promuovere e favorire forme permanenti di intervento per la formazione, l' aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. La definizione dei piani dei corsi di qualificazione ed aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l' uso parziale delle centocinquanta ore viene stabilita in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative. Il personale, che in base ai predetti programmi e' tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive, e' considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico della Regione. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l' indennita' di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente. L' attivita' di formazione e' finalizzata: a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie nell' assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell' ambito delle strutture a cui e' assegnato; b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa. La prima finalita' sara' perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalita' dei lavoratori nell' ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie. La seconda finalita' sara' perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell' ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilita' professionale. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative, presentera' entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, la proposta di regolamento per la disciplina delle attivita' di formazione ed aggiornamento professionale. Le attivita' di formazione professionale, sia di aggiornamento e sia di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell' avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalita' del singolo lavoratore che costituiscono ad ogni effetto titolo di servizio. Art. 6 (Straordinario) Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo pari al prodotto di cento ore annue per i dipendenti dell' ente, ed entro il limite annuo individuale di duecentocinquanta ore previa definizione di un ammontare di spesa di centocinquanta ore pro - capite, calcolato sulla base del valore medio del compenso orario, per il numero dei dipendenti in organico. Per esigenze eccezionali, debitamente motivate in relazione all' attivita' di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2 per cento dell' organico, o per fronteggiare eventi e situazioni di carattere straordinario, il limite massimo individuale puo' essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al comma precedente; si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 1982, n. 1. Fino alla definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell' istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell' ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore dell' accordo recepito con la presente legge, gli importi orari restano stabiliti in base ai livelli retributivi iniziali dell' accordo 1979/ 1981, e salvo quanto derivante dalla dinamica della scala mobile computata alla data del primo gennaio di ogni anno. Eventuali prestazioni di lavoro straordinario effettuate per attivita' richieste dall' ISTAT (istituto centrale di statistica) non sono comprese nei limiti previsti dai commi precedenti; le relative spese sono a carico dell' ISTAT. Art. 7 (Lavoro a tempo parziale) In via sperimentale la Regione puo' procedere alla trasformazione di posti di organico ad orario pieno in posti ad orario ridotto nel limite massimo che sara' definito in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nell' intesa che ad ogni posto di tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50 per cento dell' orario normale, articolato su almeno cinque giorni lavorativi settimanali. Al rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno ivi compresa la incompatibilita' assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato od altre attivita' professionali. In particolare il rapporto di lavoro a tempo parziale e' regolato come segue: a) le norme di accesso sono quelle previste per il personale a tempo pieno; b) il trattamento economico e' pari al 50 per cento di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa l' indennita' integrativa speciale; c) il salario di anzianita' previsto dal successivo articolo 18 e' pari al 50 per cento di quello spettante al personale di pari qualifica ad orario intero; d) spettano inoltre per intero le quote di aggiunta di famiglia in quanto dovute; e) il personale a tempo parziale non puo' eseguire prestazioni straordinarie ne' puo' usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzione di orario di lavoro. I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire in tempo parziale possono essere individuati esclusivamente fra quelli compresi fra la prima e la sesta qualifica funzionale. Comunque e nel rispetto della precisazione di cui al precedente quinto comma, l' individuazione dei settori, dei profili professionali e la quantita' di posti a tempo pieno convertibili a tempo parziale saranno definiti in sede di contrattazione decentrata. Il personale a tempo pieno puo' chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa sempre che vi siano le disponibilita' dei relativi posti. Le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo parziale non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno. L' introduzione dell' istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale e' subordinata alla definizione per legge dello Stato degli aspetti previdenziali del rapporto medesimo. Art. 8 (Rapporto di lavoro a tempo determinato) Si applicano alla Regione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276. Art. 9 (Informazione) All' articolo 8 della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 3, sono aggiunti i seguenti commi: << L' informazione si attua in via preventiva con le organizzazioni sindacali a livello orizzontale territoriale, se essa riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento e di investimento, bilanci annuali o pluriennali ed a livello di organizzazione sindacale di categoria se riguarda l' organizzazione del lavoro e provvedimenti concernenti il personale. Provvedono all' informazione in attuazione dei commi precedenti il Presidente della Giunta regionale, i singoli assessori ed i dirigenti appositamente delegati nell' ambito delle rispettive competenze. Per la finalita' di cui al precedente primo comma si tengono periodiche conferenze di servizio alle quali sono invitati i rappresentanti delle categorie delle forze economiche e sociali e gli enti locali. >>. Art. 10 (Accesso alle qualifiche funzionali e dirigenziali ) Alla prima qualifica funzionale dirigenziale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami scritti ed orali; il 25 per cento dei posti e' riservato ai dipendenti inquadrati all' ottavo livello con tre anni di anzianita' nella qualifica. Alla seconda qualifica funzionale dirigenziale si accede per concorso interno, per titoli ed esami scritti ed orali riservato al personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale per un numero di posti non inferiore al 70 per cento di quelli disponibili e, per i restanti posti, per concorso pubblico per titoli ed esami scritti ed orali. Alle restanti qualifiche funzionali si accede per concorso pubblico per titoli ed esami scritti ed orali. I titoli di studio richiesti per l' accesso dall' esterno alle singole qualifiche sono indicati nell' allegato << A >>. Art. 11 (Agevolazioni e riserve di posti per i dipendenti regionali ) Il 50 per cento dei posti disponibili messi a concorso pubblico e' riservato al personale in servizio appartenente alla qualifica immediatamente inferiore che abbia in tale qualifica una anzianita' di servizio di almeno cinque anni e che sia in possesso del titolo di studio richiesto per l' accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre. A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno, indipendentemente dall' anzianita' di servizio. La riserva non opera se il posto messo a concorso e' uno solo. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari. Le norme di cui al presente articolo non si applicano quando le funzioni connesse comportino, a norma delle leggi che disciplinano l' esercizio delle professioni, il possesso di specifico titolo di studio, ovvero specifica abilitazione professionale dei quali il dipendente sia sprovvisto. A tutti gli effetti, per i profili amministrativi della quarta qualifica funzionale, la sesta qualifica funzionale costituisce la qualifica immediatamente superiore. Art. 12 (Prove di esame) La Giunta regionale indichera', nei singoli bandi di concorso, le relative prove di esame in relazione alla natura dei posti messi a concorso. Art. 13 (Mobilita': ambito di applicazione e finalita' ) La mobilita' del personale regionale, che puo' realizzarsi nell' ambito degli enti e fra gli enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendente dagli enti locali e dalle Regioni a statuto ordinario, deve rispondere ad esigenze di servizio ed e' anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) la razionalizzazione dell' impiego del personale; b) l' accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti; c) l' avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/ o la ricongiunzione con il nucleo familiare; d) il reciproco interesse dell' ente di provenienza, dell' ente di nuova destinazione e del dipendente. Art. 14 (Mobilita' all' interno della Regione) La mobilita' interna alla Regione e' quella che riguarda il personale regionale ed interessa le strutture regionali. Qualora la mobilita' interna non comporta assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, essa e' disposta con provvedimento del Presidente della Giunta regionale secondo criteri definiti in via generale, previo confronto con le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative. Nell' ipotesi che il processo di mobilita' comporti direttamente od indirettamente modifica del profilo professionale, pur nell' ambito della stessa qualifica funzionale, l' Amministrazione dovra' previamente procedere ad accertare il possesso dei necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi da stabilire in sede di contrattazione decentrata, e tenere presente la possibilita' di ricorrere alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale nonche' alla verifica della idoneita' allo svolgimento delle mansioni che il dipendente dovra' assolvere. Qualora la mobilita' interna dell' ente comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta all' esterno del territorio comunale di provenienza, il provvedimento dovra' essere adottato sulla base di una graduatoria redatta con riferimento a criteri oggettivi che tengano conto della residenza, dell' anzianita', della situazione di famiglia e di altri elementi individuati e graduati, previo accordo con le organizzazioni sindacali della Regione maggiormente rappresentative. Art. 15 (Mobilita' fra enti) La mobilita' fra enti riguarda il personale destinatario degli accordi relativi al personale degli enti locali e della Regione e puo' effettuarsi nell' ambito dei predetti enti. Ferme restando le riserve di legge nonche' le riserve dei posti al personale interno, la mobilita' esterna si attua, nell' ambito dei posti disponibili, per concorso pubblico. In sede di accordo decentrato al livello regionale verra' stabilita la percentuale dei posti che possono essere coperti mediante trasferimento. E' consentito il trasferimento di personale tra le Regioni, nonche' tra le Regioni e gli enti destinatari dell' accordo degli enti locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato e previa intesa tra gli enti a condizione della esistenza di posto vacante conferibile con concorso pubblico e di corrispondente profilo professionale nell' ente di destinazione. Al fine di consentire agli interessati di avvalersi dell' istituto di cui al presente articolo, la Regione procedera' alla pubblicazione, sul proprio Bollettino Ufficiale entro i mesi di novembre e di maggio, dell' elenco riportato per qualifiche e profili professionali dei posti che gli enti di cui al precedente primo comma destinano per il semestre successivo ad essere coperti attraverso il trasferimento, fissando, nel contempo, il termine entro il quale gli interessati dovranno far pervenire le domande all' ente presso il quale intendono essere trasferiti. Onde rendere possibile la pubblicazione, gli enti interessati dovranno comunicare alla Regione, entro il mese di ottobre e di aprile, i relativi dati riferiti rispettivamente ai semestri dicembre - maggio e giugno - novembre. Nel caso che il numero delle domande di trasferimento superi quello dei posti messi a disposizione della mobilita', la copertura dei posti verra' effettuata attraverso una graduatoria predisposta dal consiglio del personale sulla base di criteri e modalita' concordati in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali del personale regionale maggiormente rappresentative, tenendo, comunque, conto dei titoli professionali, della residenza, dell' anzianita', della della situazione di famiglia dei richiedenti e dei motivi della richiesta, tra i quali dovra' essere privilegiato quello di studio. Il trasferimento e' subordinato comunque al consenso dell' ente di provenienza. Dei singoli provvedimenti viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali degli enti interessati al trasferimento. E' abrogato l' articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 3. Art. 16 (Mobilita' in caso di deleghe di funzioni) La mobilita' del personale in occasione di deleghe di funzioni puo' attuarsi attraverso il trasferimento del personale od attraverso la sua assegnazione funzionale e verra' disciplinata di volta in volta dalle relative leggi regionali di delega. Dovranno comunque essere rispettati i seguenti principi: 1) nell' ipotesi che il personale venga trasferito, la Regione dovra' procedere contestualmente alla soppressione delle strutture interessate alla delega ed alla conseguente riduzione dei propri organici mentre l' ente destinatario del personale dovra' provvedere al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche; 2) il personale trasferito dovra' conservare la posizione giuridica ed economica acquisita all' atto del trasferimento; 3) il trasferimento o l' assegnazione funzionale del personale dovranno essere effettuati, previa intesa con gli enti interessati, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di contrattazione decentrata a livello regionale tenendo comunque conto dei titoli professionali, dell' anzianita' e della situazione di famiglia dei dipendenti; 4) nel caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, gli accordi decentrati stabiliranno i criteri per il trasferimento del personale interessato; 5) dei singoli provvedimenti dovra' essere data comunicazione alle organizzazioni sindacali. Art. 17 (Trattamento economico delle qualifiche funzionali ) Lo stipendio annuo lordo per dodici mensilita' spettanti a ciascuna qualifica funzionale e' il seguente: Prima qualifica funzionale: addetto alle pulizie L. 3.300.000 Seconda qualifica funzionale: ausiliario L. 3.600.000 Terza qualifica funzionale: operatore L. 3.900.000. Quarta qualifica funzionale: esecutore L. 4.450.000 Quinta qualifica funzionale: collaboratore professionale L. 5.200.00 Sesta qualifica funzionale: istruttore L. 5.500.000 Settima qualifica funzionale: istruttore direttivo L. 6.400.000 Ottava qualifica funzionale: funzionario L. 8.640.000 Prima qualifica funzionale dirigenziale L. 11.200.000 Seconda qualifica funzionale dirigenziale L. 14.000.000 Sono inoltre previste le seguenti indennita': a) per la funzione di coordinamento, un compenso nella misura annua fissa per dodici mensilita' di L. 3.500.000; b) per tutto il personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale, nella misura fissa per dodici mensilita' di L. 4.800.000; c) per tutto il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con direzione di una struttura organizzativa di primo grado, nella misura fissa per dodici mensilita' di L. 3.000.000; d) per tutto il personale inquadrato nell' ottava qualifica con direzione di unita' operativa organica, nella misura annua fissa per dodici mensilita' di L. 1.500.000; e) per tutto il personale inquadrato nelle qualifiche settima e sesta, nella misura annua fissa per dodici mensilita' di L. 360.000; f) per il personale inquadrato nelle qualifiche settima e sesta, nella misura annua fissa per dodici mensilita' di L. 360.000; g) per il personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo - pastorale) inquadrato nella quinta qualifica, nella misura annua fissa per dodici mensilita' di L. 600.000. Detta indennita' assorbe ogni altra indennita' comunque corrisposta a tale titolo; h) per tutto il personale inquadrato nelle qualifiche quinta, quarta e terza, nella misura annua fissa per dodici mensilita' di L. 120.000. Tale indennita' non compete al personale della qualifica quinta che percepisce l' indennita' di L. 600.000 di cui alla precedente lettera f); i) per tutto il personale inquadrato nella seconda qualifica, nella misura annua fissa e continuativa per dodici mensilita' di L. 60.000. Al personale della prima qualifica funzionale non compete alcuna indennita'; l) per tutto il personale inquadrato nella quarta e terza qualifica funzionale, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio nei settori di cui all' allegato << B >> compete un' indennita' annua fissa e continuativa di dodici mensilita' di L. 240.000. Detta indennita' non e' cumulabile con l' indennita' di L. 120.000 spettante al restante personale inquadrato nelle qualifiche funzionali quarta e terza che presta servizio in settori di attivita' diversi da quelli indicati nel medesimo allegato << B >>. Salvo quanto previsto nel successivo articolo 18, il trattamento economico di cui ai precedenti commi non e' soggetto ad incrementi per anzianita'. In caso di nascita di figli e' concessa una maggiorazione pari al 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale posseduta posseduta, alle condizioni e con le modalita' gia' previste per l' attribuzione degli aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all' atto del conferimento delle somme di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Analogo beneficio e' riconosciuto al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all' attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ai sensi dell' articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 18 (Salario di anzianita') Al personale verra' corrisposto alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianita', una somma annua fissa per ciascun livello nelle seguenti misure: prima qualifica funzionale L. 198.000 seconda qualifica funzionale L. 216.000 terza qualifica funzionale L. 234.000 quarta qualifica funzionale L. 267.000 quinta qualifica funzionale L. 312.000 sesta qualifica funzionale L. 330.000 settima qualifica funzionale L. 384.000 ottava qualifica funzionale L. 518.400 prima qualifica funzionale dirigenziale L. 672.000 seconda qualifica funzionale dirigenziale L. 840.000 Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verra' comunque corrisposto alla dala del 1° gennaio 1987, a titolo di acconto, un analogo beneficio di eguale importo. Art. 19 (Passaggio di qualifica) Nella ipotesi di acquisizione di diversa qualifica funzionale compete, in aggiunta al trattamento economico in godimento, il valore della differenza tra l' importo tabellare previsto per la qualifica di provenienza e quello previsto per la qualifica acquisita. Art. 20 (Indennita' di turno e di reperibilita') Al personale che opera in strutture che comportano un' erogazione di servizio di almeno dodici ore, compete una indennita' mensile di L. 25.000. Detta indennita' e' condizionata alla effettiva presenza ed e' proporzionalmente ridotta in relazione alle assenze. Al personale impegnato in attivita' di protezione civile, sorveglianza sui fiumi e canali navigabili ed addetto a servizi generali che, in relazione a tali attivita', deve garantire la propria reperibilita', viene corrisposta una indennita' di L. 600 orarie. Le modalita' relative all' istituto della reperibilita' nonche' l' individuazione dei dipendenti interessati verranno stabilite attraverso appositi accordi con le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative. Art. 21 (Compensi incentivanti la produttivita') Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell' efficacia e dell' efficienza dei servizi possono essere corrisposti compensi incentivanti la produttivita'. La fruizione dei compensi di cui al comma precedente e' subordinata alla formulazione scritta di programmi di attivita' delle singole strutture ed alla verifica dei risultati. I criteri per l' attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole strutture, sono stabiliti con deliberazione consiliare su proposta della Giunta regionale o dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a seconda che trattasi di personale della Giunta o del Consiglio previa contrattazione con le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative e sentito il consiglio del personale, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del rendimento di ciascun dipendente nella esecuzione del programma di attivita' idoneamente verificato. Le somme da destinare all' istituto della produttivita' sono costituite: a) dal prodotto del valore medio della misura oraria del compenso per lavoro straordinario per il numero dei dipendenti regionali, moltiplicata per cinquanta, da reperire mediante riduzione dell' importo impegnato nel capitolo di bilancio relativo ai compensi per lavoro straordinario; b) dalla percentuale delle economie di servizio derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata, la produttivita' individuale e collettiva. Tali economie sono verificate in sede di assestamento di bilancio in data 30 novembre e sono desumibili dal raffronto tra le somme impegnate per spese correnti, con aggiunta di quelle che si presume di impegnare nel mese di dicembre e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali variazioni in corso di esercizio e, naturalmente, escluse quelle dell' assestamento. Dette economie si ripartiscono come segue: 20 per cento in economie di bilancio; 40 per cento in riconversione di attrezzature; 40 per cento in premio di produttivita'. Gli importi cosi' determinati saranno iscritti in apposito capitolo di bilancio. Art. 22 (Indennita' per lavoro ordinario notturno e festivo ) Il primo e secondo comma dell' articolo 40 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, cosi' sostituiti con l'articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 3, sono sostituiti dai seguenti: << Con decorrenza dal 1° gennaio 1983 compete per il servizio ordinario prestato fra le ore 22 e le ore 6 una indennita' di L. 1.080. Per il servizio ordinario prestato in giorno festivo compete una indennita' oraria di L. 1.215 elevata a L. 1.800 se il servizio e' reso fra le ore 22 e le ore 6. >>. Art. 23 (Omnicomprensivita') E' fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre alle indennita' previste dalla presente legge, ulteriori indennita', proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell' amministrazione di appartenenza, salvo che abbiano carattere di generalita' per tutti i dipendenti. L' importo delle indennita', dei proventi e dei compensi dei quali e' vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, societa' ed amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente alla tesoreria della Regione per essere destinato al fondo di cui all' articolo 76, terzo comma, della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20. Art. 24 (Ruoli e dotazione organica) Il personale regionale e' suddiviso nei seguenti ruoli: a) ruolo del personale degli uffici regionali; b) ruolo del personale della formazione professionale; c) ruolo del personale degli istituti per il diritto allo studio universitario( IDISU). La dotazione organica del ruolo del personale degli uffici regionali viene determinata dalla seguente tabella: seconda qualifica funzionale dirigenziale 147 prima qualifica funzionale dirigenziale 525 ottava qualifica funzionale - funzionario 1.000 settima qualifica funzionale - istruttore direttivo 750 sesta qualifica funzionale - istruttore 900 quinta qualifica funzionale - collaboratore professionale 150 quarta qualifica funzionale - esecutore 550 terza qualifica funzionale - operatore 200 seconda qualifica funzionale - ausiliario 150 prima qualifica funzionale - addetto alle pulizie 0 Totale 4.372 Il contingente della seconda qualifica funzionale dirigenziale viene utilizzato in relazione al numero dei settori e delle posizioni di studio, ricerca ed elaborazione definito con la legge di organizzazione regionale. La dotazione organica del ruolo del personale della formazione professionale viene determinata dalla seguente tabella: prima qualifica funzionale dirigenziale 25 ottava qualifica funzionale - funzionario responsabile didattico 25 ottava qualifica funzionale - funzionario amministrativo contabile 25 settima qualifica funzionale - istruttore direttivo docente 50 settima qualifica funzionale - istruttore direttivo amministrativo 20 sesta qualifica funzionale - istruttore docente 260 sesta qualifica funzionale - istruttore amministrativo 60 quinta qualifica funzionale - collaboratore professionale 50 quarta qualifica funzionale - esecutore 70 terza qualifica funzionale - operatore 25 seconda qualifica funzionale - ausiliario 60 Totale 670 Qualora il personale avente diritto all' inquadramento nelle varie qualifiche funzionali, ai sensi della presente o di precedenti leggi regionali, sia superiore alla dotazione organica determinata nei commi precedenti, la parte eccedente di dipendenti sara' inquadrata in soprannumero. La posizione di soprannumero non comporta alcuna differenza di stato giuridico e di trattamento economico. Con successiva legge regionale sara' determinata la consistenza dei ruoli del personale degli istituti per il diritto allo studio universitario. Con apposita normativa saranno determinati i profili professionali del personale e fissata la dotazione organica di ciascuna struttura. Art. 25 (Inquadramento nelle qualifiche funzionali e dirigenziali ) L' inquadramento nelle qualifiche funzionali introdotte dalla presente legge viene effettuato sulla base della seguente tabella di corrispondenza con i livelli funzionali di cui alla legge 24 marzo 1980, n. 18 e le qualifiche funzionali stesse. Accanto ai livelli funzioni (ex legge 24 marzo 1980, n. 18) sono indicate le corrispondenti qualifiche funzionali I prima II seconda III terza IV quarta - quinta V sesta VI settima VII ottava VIII prima dirigenziale, seconda dirigenziale Nella quinta qualifica funzionale verra' inquadrato, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, dei dipendenti regionali, il personale di IV livello il cui profilo professionale rientra nella declaratoria della qualifica. Con la stessa procedura di cui al comma precedente verranno individuati i profili professionali del personale di V e Iv livello delle opere universitarie da inquadrare nella quinta qualifica funzionale. Nella fase di prima attuazione l' accesso alla seconda qualifica dirigenziale verra' effettuato mediante selezione per titoli, secondo i criteri indicati al successivo settimo comma. Gli effetti giuridici ed economici dell' inquadramento nella prima qualifica dirigenziale decorrono dal 1° gennaio 1983. Gli effetti giuridici ed economici dell' inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale decorrono dalla data di conferimento delle relative funzioni dirigenziali. Gli elementi di valutazione per la formazione della graduatoria in sede di primo inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale sono i seguenti: A) Titoli di servizio, di studio, professionali e vari (valutabili fino ad un massimo di punti 55): A. 1) Titoli di servizio (valutabili fino ad un massimo di punti 27); A. 1.1) servizio prestato nella qualifica di funzionario direttivo alla Regione (legge regionale n. 20 del 1973) od in posizioni direttive presso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici precedentemente allo inquadramento nei ruoli regionali: per i primi quindici anni punti 1 per anno o frazione superiore a sei mesi; per gli anni successivi punti 0,50 per anno o frazione superiore a sei mesi; A. 1.2) servizio nell' ottavo livello (legge regionale n. 18 del 1980) (il servizio viene conteggiato con riferimento alla decorrenza giuridica dell' inserimento nel livello): punti 1,5 per anno o frazione superiore a sei mesi; A. 1.3) servizio in qualifiche dirigenziali o qualifiche equiparate successivo al 1° ottobre 1978 e fino all' inquadramento nei ruoli regionali: punti 1,5 per anno o frazione superiore a sei mesi; A. 2) Titoli di studio, titoli professionali e vari (valutabili fino ad un massimo di punti 28): A. 2.1) laurea punti 15 diploma punti 9 Il diploma viene preso in considerazione solo se e' valso come titolo idoneo all' ammissione al concorso pubblico per l' accesso alla carriera direttiva od equiparata. I punteggi di cui sopra non sono cumulabili; A. 2.2) seconda laurea od abilitazione all' esercizio di professioni punti 3; A. 2.3) immissione carriera direttiva od equiparata attraverso concorso pubblico per esami punti 6; A. 2.4) abilitazione all' insegnamento conseguita previo superamento di apposito esame punti 0,50; altri concorsi, anche interni, vinti relativi a carriere direttive punti 0,50 valutabili per un massimo di punti 1,50; A. 2.5) corsi post - universitari di specializzazione (con titolo rilasciato da universita') punti 1,50; A. 2.6) corsi post - universitari di perfezionamento (con titolo rilasciato da universita' o da istituti riconosciuti) conclusi con prova d' esame finale punti 0,50 fino ad un massimo di punti 1. B) Valutazione delle funzioni svolte e del grado di attitudine ad assolvere funzioni dirigenziali (fino ad un massimo di punti 45): B. 1) funzioni svolte (vengono valutate per un massimo di punti 15), (in questo punto vengono prese in esame: a) le funzioni di coordinamento, di responsabilita' e di direzione svolte, anche di fatto, presso la Regione dall' entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 1973, documentabili con atti emanati non successivamente al periodo di svolgimento dell' incarico; b) le funzioni svolte quale preposto ad unita' organizzative previste come struttura dalla legge regionale n. 48 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni; c) funzioni dirigenziali svolte presso l' amministrazione di provenienza a seguito del conseguimento delle relative qualifiche e delle qualifiche equiparate): B. 1.1) funzioni di coordinatore di settore e funzioni di direttore generale, dirigente superiore e qualifiche equiparate: punti 1,50 per ogni anno o frazione superiore a mesi sei; B. 1.2) funzioni di coordinatore o responsabile d' ufficio e funzioni di primo dirigente o dirigente e qualifiche equiparate o segretario di Commissione consiliare permanente: punti 0.75 per ogni anno o frazione superiore a mesi sei; B. 1.3) funzioni di direzione di gruppo di lavoro permanente attribuite con atto formale: punti 0,40 per ogni anno o frazione superiore a mesi sei. Il punteggio di cui ai punti B. 1.1), B. 1.2) e B. 1.3) non e' cumulabile se riferito a periodi contemporanei. B. 2) Grado di attitudine all' assolvimento delle funzioni proprie della qualifica da conferire (fino ad un massimo di punti 30): il punteggio viene attribuito tenendo complessivamente conto dei requisiti culturali e professionali di base del candidato, della capacita' di autonomia e di assunzione di responsabilita' dell' interessato e dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni proprie della seconda qualifica dirigenziale. Al fine della selezione, l' Assessore al personale provvedera' a predisporre una scheda per ciascun dirigente della prima qualifica dirigenziale, sulla base della documentazione contenuta nei fascicoli personali, che gli interessati potranno integrare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredandola di una nota riepilogativa dei titoli posseduti. La scheda sara' notificata all' interessato che potra' far pervenire osservazioni in merito entro cinque giorni. Le schede, con le eventuali osservazioni pervenute nei termini fissati, unitamente ai fascicoli personali saranno rimesse alla Giunta regionale che, integrata da tre componenti dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, procedera' alla selezione ed alla formulazione della graduatoria. Qualora la commissione di cui al comma precedente reputi necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione comparativa dei candidati, in particolare sull' attitudine all' assolvimento delle funzioni proprie della qualifica, puo' invitare gli stessi ad un colloquio. Art. 26 (Concorsi speciali) Facendo riferimento all' organico previsto dal precedente art. 24 e sulla base delle esigenze dell' organizzazione regionale, nonche' per il definitivo equilibrio dell' applicazione delle norme transitorie contenute nelle leggi regionali 24 marzo 1980, n. 18, 17 gennaio 1983, n. 2 e 17 gennaio 1983, n. 3, i posti vacanti nelle qualifiche funzionali dalla seconda all' ottava saranno coperti mediante concorsi interni per titoli ed esami, riservati al personale da inquadrare nella qualifica funzionale immediatamente inferiore che sia in possesso di una anzianita' di servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, di almeno tre anni nel livello o qualifica corrispondente a quella di inquadramento, che non abbia conseguito alcun passaggio di livello nell' arco di validita' dei contratti nazionali di lavoro per i dipendenti regionali relativi ai trienni 1976/ 1978 e 1979/ 1981. Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I concorsi di cui al precedente primo comma dovranno essere banditi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed espletati entro sei mesi. I concorsi di cui al primo comma del presente articolo devono essere effettuati secondo i criteri di seguito indicati: punti a disposizione della commissione 100 di cui 50 riservati ai titoli e 50 alle prove di esame; a) titoli di carriera, massimo punti 25; b) titoli di studio, massimo punti 15; c) titoli vari, massimo punti 10. Concorsi speciali per l' ottava qualifica funzionale (funzionario): a) titoli di carriera: punti 2 per ogni anno di servizio nel livello di appartenenza; punti 1,50 per ogni anno di appartenenza ad un livello inferiore; b) titoli di studio: punti 6 per la specializzazione; punti 15 per la seconda laurea; c) titoli vari: pubblicazioni, corsi, concorsi vinti, idoneita' a concorsi, altri titoli da cui si evincono le capacita' e le funzioni svolte. Concorsi speciali per la settima qualifica funzionale (istruttore direttivo): a) titoli di carriera: punti 2 per ogni anno di servizio nel livello di appartenenza; punti 1,50 per ogni anno di appartenenza ad un livello inferiore; b) titoli di studio: punti 8 per corsi universitari; punti 15 per la laurea; c) titoli vari: pubblicazioni, corsi, concorsi vinti, idoneita' a concorsi, altri titoli da cui si evincono le capacita' e le funzioni svolte. Concorsi per la sesta qualifica funzionale (istruttore): a) titoli di carriera: punti 3 per ogni anno di servizio nel livello di appartenenza; punti 2 per ogni anno di appartenenza ad un livello inferiore; b) titoli di studio: titolo di studio superiore punti 8; diploma di laurea punti 15; c) titoli vari: pubblicazioni, corsi, concorsi vinti, idoneita' a concorsi, altri titoli da cui si evincono le capacita' e le funzioni svolte. Prove di esame valide per tutti e tre i concorsi: prova pratica relativa ad un argomento scelto dal candidato, punti 25; prova orale vertente su diritto amministrativo e regionale, punti 25. Art. 27 (Riequilibrio fra anzianita' giuridica ed anzianita' economica) Il riequilibrio tra anzianita' economica ed anzianita' giuridica viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale di cui alla legge regionale 17 gennaio 1981, n. 3 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982. I criteri su cui si attua questo riequilibrio sono i seguenti: a) valutazione per intero, in termini di classi e/ o scatti, in mesi degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento della operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, gli enti pubblici, gli enti locali e le Regioni; b) valutazione in mesi degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/ o scatti attribuiti ai livelli inferiori di riferimento computando sempre anche il servizio svolto presso lo Stato, gli enti pubblici, gli enti locali e le Regioni. L' importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio, decurtato del 7 per cento, definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianita' al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale. Viene comunque garantito, nel livello retributivo, l' importo maturato per anzianita' (classi ed aumenti periodici) in godimento al 31 dicembre 1982, ove risultasse superiore al maturato determinato ai sensi del punto a) e del punto b) del presente articolo. Art. 28 (Beneficio contrattuale e scaglionamento nell' arco di valenza contrattuale) I benefici economici conseguenti all' applicazione della presente legge vengono attribuiti con le decorrenze e percentuali di seguito specificate prendendo a base di calcolo l' intero beneficio economico, spettante a ciascun dipendente alla data del 1° gennaio 1983, costituito dalla differenza tra il nuovo stipendio tabellare iniziale, determinato dall' importo derivante dal riequilibrio delle anzianita' pregresse e dalle indennita' aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione della indennita' di coordinamento), ed il trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1982: dal 1° gennaio 1983: 35 per cento; dal 1° gennaio 1984: 70 per cento; dal 1° gennaio 1985: 100 per cento. Al personale che viene assunto dopo il 1° gennaio 1983 e prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico iniziale di cui alla legge regionale 17 gennaio 1981, n. 3, a cui vanno aggiunti i benefici previsti nella presente legge secondo le percentuali di scaglionamento di cui al primo comma del presente articolo. Nei casi di passaggio di qualifica funzionale nel periodo 1° gennaio 1983 - 31 dicembre 1984, i benefici conseguenti, determinati ai sensi del precedente articolo 19, saranno assoggettati alle stesse percentuali di scaglionamento previste dal primo comma del presente articolo. Art. 29 (Enti sub - regionali non economici) Agli enti sub - regionali l' applicabilita' delle norme concernenti l' istituzione della seconda qualifica dirigenziale e' subordinata alla revisione delle strutture organizzative. Art. 30 (Autonomia del Consiglio) In deroga a quanto disposto dal precedente articolo 3, quarto comma e dal precedente articolo 21, ultimo comma, l' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale decidera', con propria deliberazione, la scelta dell' orario del personale assegnato al Consiglio regionale, nel quadro di quello concordato con le organizzazioni sindacali, e la Giunta regionale provvedera' a versare al Consiglio parte dell' ammontare iscritto nel capitolo di bilancio di cui al precedente articolo 21, ultimo comma, proporzionale al numero dei dipendenti assegnati al Consiglio regionale. Art. 31 (Norma finanziaria) Il maggiore onere derivante dall' applicazione della presente legge, previsto per complessive L. 6.850 milioni per l' anno 1984, gravera' quanto a L. 4.500 milioni sullo stanziamento gia' iscritto nel bilancio 1984 al capitolo n. 25205 e quanto a L. 2.350 milioni sullo stanziamento gia' iscritto nel bilancio 1984 al capitolo numero 25206 del bilancio regionale per l' anno 1984 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |