Norme per l' istituzione ed il funzionamento delle zone addestramento cani e modifiche alla legge regionale 14 settembre1982, n. 40.

Numero della legge: 67
Data: 19 settembre 1983
Numero BUR: 27
Data BUR: 01/10/1983

L.R. 19 Settembre 1983, n. 67
Norme per l' istituzione ed il funzionamento delle zone addestramento cani e modifiche alla legge regionale 14 settembre1982, n. 40.

(Pubblicata nel B.U. 01 ottobre 1983, n. 27, S.O. n. 2)


Art. 1

La Giunta regionale, in attuazione dell' articolo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, allo scopo di promuovere l' addestramento dei cani, l' educazione cinofila e venatoria dei cacciatori ed il recupero dei territori di scarso interesse agro - faunistico e venatorio e la riduzione della pressione venatoria sui prelievi della selvaggina riprodotta allo stato brado, sentita la commissione consiliare permanente agricoltura, puo' autorizzare, in territori liberi all' esercizio venatorio, la costituzione di zone addestramento cani affidate alle associazioni venatorie riconosciute, limitatamente alle seguenti specie riprodotte in allevamento artificiale od in cattivita', appositamente liberate: fagiano, starna, colino e quaglia.


Art. 2

La superficie complessiva delle zone addestramento cani non puo' superare lo 0,80 per cento del territorio agro - forestale regionale; quello di una zona non puo' essere superiore a duecento e non inferiore a venti ettari.
Nelle zone con superficie inferiore a cento ettari e' consentito il recupero venatorio per la sola quaglia dal 1° luglio al 31 agosto.
Le singole associazioni venatorie potranno disporre, per ogni provincia, di una superficie di quattrocento ettari di territorio libero all' esercizio venatorio.


Art. 3

All' interno delle zone di addestramento cani e' vietato a chiunque e sotto qualsiasi forma il prelievo venatorio della selvaggina migratoria e di quella riprodotta allo stato naturale.
La vigilanza per il rispetto delle norme e dei regolamenti venatori all' interno delle zone di addestramento cani e' affidata alle guardie giurate, appositamente incaricate, dell' associazione venatoria autorizzata, nonche' a quelle previste dall' articolo 27 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
La durata dell' autorizzazione e' accordata per un periodo di tre anni ed e' rinnovabile.
Le zone dovranno essere tabellate, in tutto il perimetro e sulle strade interne, con la scritta << zona addestramento cani, accesso consentito ai soli autorizzati >>.


Art. 4

Per il conseguimento dei fini previsti dall' articolo 1 della presente legge e, in particolare, la riduzione della pressione venatoria sui prelievi della specie di selvaggina elencata nell' articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nelle zone addestramento cani aventi superficie superiore a quella indicata nel precedente articolo 2, nelle quali e' consentito il recupero venatorio alla sola quaglia, e' consentita, nel solo periodo di apertura della caccia, l' attivita' cinogetica, con facolta' di sparo, alle specie indicate nel precedente articolo 1 provenienti da allevamento artificiale od in cattivita' ed appositamente liberate. Tale attivita' e' sottoposta al controllo degli agenti di cui all' articolo 27 della citata legge 27 dicembre 1977, n. 968.
Per favorire l' incremento della cinofilia ed il miglioramento cinogetico, mediante prove attitudinali di riporto anche in periodo di caccia chiusa entro il comprensorio delle zone di cui al precedente comma e per aree non superiori al 50 per cento della superficie della zona stessa, e' consentito l' addestramento dei cani anche con sparo, utilizzando esclusivamente quaglia di allevamento.
La delimitazione di tale aree dovra' essere preventivamente comunicata all' amministrazione provinciale competente per territorio ed adeguatamente segnalata con apposite tabelle.
L' addestratore dovra' essere in regola con la documentazione prevista dalle vigenti norme in materia di caccia. Per le prove di riporto di cui al precedente comma, l' addestratore non potra' condurre piu' di due cani.
Nelle zone non e' consentito abbattere capi superiori a quelli liberati per il richiedente frequentatore, ne' recuperi di capi perduti da altri frequentatori od in occasione di gare cinofile o di caccia pratica, e neppure in misura superiore a quella stabilita dal regolamento di gara.


Art. 5

La domanda di autorizzazione di zone addestramento cani deve essere presentata alla Regione - Assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca, dalle associazioni venatorie tramite l' amministrazione provinciale, corredata dai seguenti documenti:
a) mappa catastale 1/ 10.000 e corografia del territorio;
b) consenso dei proprietari o conduttori dei fondi con relativo estratto catastale dei territori da assoggettare a vincolo;
c) regolamento per l' accesso ed il funzionamento della zona;
d) le documentazioni, agli atti delle amministrazioni provinciali, di costituzione di ex zone addestramento cani, sono valide a tutti gli effetti per la conferma delle attuali zone, previa richiesta delle associazioni interessate, fatti salvi i dovuti adeguamenti.
L' associazione venatoria risponde degli eventuali danni procurati alle persone, agli animali ed alle colture.


Art. 6

Il termine di cui al primo comma dell' articolo 19 della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40, e' prorogato al 31 agosto 1983 per i territori per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di trasformazione in azienda faunistico - venatoria e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata domanda di trasformazione dai titolari delle ex concessioni di riserve di caccia o da coloro che abbiano avuto espresso consenso dai proprietari o possessori del fondo.


Art. 7

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.