Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, concernente: << Costituzione della FILAS Spa - Finanziaria laziale di sviluppo >>.

Numero della legge: 52
Data: 23 luglio 1983
Numero BUR: 23
Data BUR: 20/08/1983

L.R. 23 Luglio 1983, n. 52
Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, concernente: << Costituzione della FILAS Spa - Finanziaria laziale di sviluppo >>.

(Pubblicata nel B.U. 20 agosto 1983, n. 23)


Art. 1

L' articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, e' sostituito dal seguente:

<< Art. 3.

La societa' finanziaria e' strumento di attuazione della programmazione economica regionale e, nell' ambito delle competenze regionali, opera per lo sviluppo ed il riequilibrio socio - economico e territoriale della Regione per la piena occupazione ed utilizzazione delle risorse del Lazio.
A tal fine:
a) assume partecipazioni minoritarie in societa' di capitali, in societa' cooperative, in societa' consortili ed in consorzi tra piccole e medie imprese, gia' costituiti o da costituirsi, operanti nei settori individuati quali prioritari nel programma della FILAS (Finanziaria laziale di sviluppo), al fine della loro espansione, riconversione ed ammodernamento ed in rapporto all' attuazione dei piani di sviluppo innovativi delle imprese;
b) assume partecipazioni in enti finanziari pubblici di carattere regionale;
c) stipula con enti od istituti di credito convenzioni per la realizzazione di programmi comuni rientranti nei propri scopi sociali.
Al fine di attuare gli scopi sociali ed attuare gli obiettivi programmatici della Regione Lazio, la FILAS:
1) presta assistenza finanziaria, anche per gli aspetti tecnici ed organizzativi connessi, alle piccole e medie imprese del Lazio ed agli enti di cui ai precedenti punti a) e b) operanti nei settori individuati come prioritari nel programma della FILAS e che presentino piani di sviluppo. Tale assistenza di norma non puo' essere cumulata con specifici ed analoghi interventi effettuati sulla base di normativa nazionale;
2) promuove ed attua iniziative per la costituzione ed il potenziamento di aree attrezzate per insediamenti economici in conformita' alle indicazioni della pianificazione territoriale;
3) promuove in associazione con istituti di credito ed altri enti o societa' specializzate la costituzione di societa' strumentali. La FILAS potra' assumere la maggioranza assoluta del capitale di dette societa';
4) gestisce per incarico conferito dalla Regione con legge o da altri enti pubblici, fondi speciali per l' assistenza tecnica, finanziaria ed organizzativa alle piccole e medie imprese del Lazio, ivi compresi gli imprenditori individuali ed i consorzi tra piccole e medie imprese, per la concessione di incentivi, per la prestazione di garanzie ad imprese della Regione, per la realizzazione di programmi di ricerca applicata anche mediante la costituzione di societa' di ricerca, per la realizzazione di iniziative pilota, per la prestazione di consulenza e servizi di mercato.
Con la stessa legge, nell' ambito della finalita' di cui sopra, la Regione provvede alla determinazione di detti fondi speciali, ne stabilisce gli obiettivi, fissa le relative procedure e prevede i mezzi finanziari per la copertura di spesa.
Per la gestione di tali fondi, in base alle direttive ed agli indirizzi contenuti nella norma istitutiva degli stessi, la FILAS provvede ad integrare il programma di cui al successivo articolo 3 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Tale integrazione e' sottoposta all' approvazione del Consiglio regionale del Lazio;
5) effettua qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare e svolge attivita', compresa quella di studio e ricerche, necessari per lo svolgimento dei compiti rientranti nel' oggetto sociale >>.


Art. 2

L' articolo 4 della legge regionale n. 13 del 1974 e' cosi' sostituito:

<< Art. 4.

La societa' puo' nominare propri rappresentanti nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle societa' ed enti cui partecipa.
I consiglieri, i sindaci ed i dipendenti della FILAS (Finanziaria laziale di sviluppo) che ricoprono cariche nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle societa' od enti cui partecipa la FILAS devono versare a quest' ultima gli emolumenti percepiti in dipendenza delle cariche medesime >>.


Art. 3

L' articolo 6 della legge regionale n. 13 del 1974 e' sostituito dal seguente:

<< Art. 6

La societa', in conformita' agli indirizzi della programmazione regionale, redige entro il 15 ottobre di ogni anno il programma di attivita' per l' anno successivo, da sottoporre all' approvazione del Consiglio della Regione Lazio.
Tale programma deve prevedere una ipotesi di distribuzione territoriale e settoriale delle risorse, cui la societa' stessa deve conformarsi nell' esercizio della sua attivita'.
La FILAS (Finanziaria laziale di sviluppo) e' tenuta, altresi', a trasmettere ogni sei mesi un rapporto sull' andamento della gestione sociale alla Giunta della Regione Lazio, che deve contenere, tra l' altro, una relazione sulla situazione e sullo stato di attuazione del programma delle societa' collegate. In allegato al rapporto dovranno essere trasmessi i bilanci delle societa' cui la FILAS partecipa, approvati nel semestre precedente, che non siano stati allegati al bilancio della FILAS stessa >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.