Tutela del patrimonio castellano del Lazio.

Numero della legge: 68
Data: 19 settembre 1983
Numero BUR: 28
Data BUR: 10/10/1983

L.R. 19 Settembre 1983, n. 68
Tutela del patrimonio castellano del Lazio.

(Pubblicata nel B.U. 10 ottobre 1983, n. 28,)


Art. 1

I castelli, le rocche, le torri, le cinte fortificate e le abbazie riunite di cui alle lettere << A >>, << B >>, e << C >> accluse alla presente legge sono dichiarati beni di primaria importanza regionale dal punto di vista turistico e urbanistico.


Art. 2

Ogni opera suscettibile di mutare lo stato attuale degli elementi del patrimonio castellano regionale di cui al precedente articolo 1 deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale con suo decreto motivato, previa istruttoria dell' Assessorato regionale alla cultura e sentito il parere dell' Assessorato regionale al turismo e delle competenti commissioni consiliari permanenti.
Non possono autorizzarsi interventi lesivi della destinazione di cui alla tabella << A >>, complesso monumentale ottimamente conservato, alla tabella << B >>, parzialmente conservato, restaurabile integralmente, alla tabella << C >>, rudere da consolidare.
Per cio' che concerne i beni soggetti al vincolo monumentale gli adempimenti previsti al primo e secondo comma non potranno svolgersi se non dopo l' ottenimento delle autorizzazioni che competono agli organi dello Stato.


Art. 3

Puo' essere concesso, sulla base di pareri espressi dagli enti locali interessati, ai proprietari degli elementi del patrimonio castellano regionale di cui al precedente articolo 1, per le opere di restauro, consolidamento e conservazione, anche degli interni, il cui progetto sia stato approvato ai sensi del precedente articolo 2, nell' ambito dei piani comprensoriali e di zona che all' uopo saranno predisposti dalla Giunta regionale, un contributo della Regione pari al 20 per cento dell' importo della spesa che sara' liquidato previo accertamento dell' Assessorato regionale alla cultura a lavori compiuti, con decreto del Presidente della Giunta regionale, nonche' un mutuo venticinquennale anticipato al tasso di interesse del 5 per cento annuo con la societa' finanziaria regionale FILAS (Finanziaria laziale di sviluppo) per il 20 per cento della restante somma.
Le agevolazioni finanziarie concesse dalla Regione sono cumulabili con altre concesse dallo Stato.


Art. 4

I proprietari degli elementi del patrimonio castellano di cui al precedente articolo 1 che intendano acquisire i contributi di cui all' articolo 3 della presente legge devono impegnarsi a consentire l' accesso e la visita dell' immobile, salvo le parti riservate esclusivamente all' uso personale e che non devono superare in ogni caso il 10 per cento della cubatura generale almeno una volta la settimana per non meno di otto ore previo pagamento di un biglietto d' ingresso non superiore a lire 1.000 a persona.
Le date e l' orario dei giorni di visita dovranno essere comunicati semestralmente e in anticipo agli Assessorati regionali alla cultura ed al turismo.
Con suo decreto motivato il Presidente della Giunta regionale d' ufficio o su proposta dell' assessore regionale al turismo o alla cultura potra' per gravi ragioni sospendere, per un tempo determinato, l' accesso al pubblico.


Art. 5

E' concesso alla sezione laziale dell' istituto italiano dei castelli dell' << International Burges Institut >> un contributo annuo di L. 5 milioni per l' opera di studio e di propaganda.


Art. 6

Il Presidente della Giunta regionale, sentiti i pareri degli assessori regionali alla cultura ed al turismo, dispone con suo decreto motivato la << restitutio in pristinum >> a carico del proprietario degli immobili manomessi in contravvenzione al precedente articolo 2, salvo il caso di lavori eseguiti per urgente necessita' e successivamente approvati con la medesima procedura di cui al medesimo articolo 2.
La contravvenzione dell' articolo 2 della presente legge importa una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3 milioni a favore dell' erario regionale. La contravvenzione del precedente articolo 4 quella da L. 50.000 e L. 500.000.
Alla esecuzione della presente legge provvedono, oltre agli organi regionali, gli ispettori ecologici onorari.


Art. 7

I fondi per dell' applicazione della presente legge vengono iscritti al capitolo n. 25860 che e' istituito nel bilancio regionale dell' anno 1983 con la seguente denominazione: << Contributi per la tutela del patrimonio castellano del Lazio >> con uno stanziamento di L. 1.000 milioni previa riduzione di pari importo del capitolo n. 25822.
Per gli anni 1984 e 1985 lo stesso capitolo n. 25860 avra' una dotazione pari a quella indicata per le relative annualita' alla lettera f) del capitolo n. 25822 del bilancio pluriennale.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.