"Modifica alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche".

Numero della legge: 11
Data: 18 febbraio 2005
Numero BUR: 6 S.O. 7
Data BUR: 28/02/2005

L.R. 18 Febbraio 2005, n. 11
"Modifica alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche".


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga


La seguente legge:


Art. 1
(Modifica al comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 come da ultimo modificato dall’articolo 8 della legge regionale 27 gennaio 2005, n. 6)


1. Il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 1/1986, come da ultimo modificato dall’articolo 8 della l.r. 6/2005, è sostituito dal seguente:

“4. Non possono comunque essere alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale.”.




La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 18 febbraio 2005

Storace

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.