L.R. 21 Aprile 1988, n. 24 |
Approvazione della disciplina contenuta nell' accordo relativo ai dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti relativo al triennio 1 gennaio1985- 31 dicembre 1987.
|
(Pubblicata nel B.U. 05 maggio 1988, n. 0012, S.O. n. 1) Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Oggetto e finalita' della legge) 1. La presente legge approva, ai sensi dell' articolo 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, << Legge quadro sul pubblico impiego >>, la disciplina contenuta nell' accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti concernente il triennio 1o gennaio 1985- 31 dicembre 1987 ed apporta le conseguenti modificazioni sull' ordinamento del personale dipendente dalla Regione Lazio. 2. Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 1o gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1o gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988. Titolo II RAPPORTI SINDACALI ED ATTIVITA' SOCIALI Capo I (Rapporti sindacali) Art. 2 (Individuazione delle organizzazioni sindacali) 1. In assenza di diversa disposizione l' indicazione << organizzazioni sindacali >> contenuta nella presente legge si intende riferita alle << organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del comparto >>, che abbiano sottoscritto il codice di autoregolamentazione. Art. 3 (Materie di contrattazione decentrata) 1. Nell' ambito della disciplina di cui all' articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13 e di quella della presente legge, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalita' generali ed i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie: a) l' organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici ed alle innovazioni tecnologiche, nonche' le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi; b) l' aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale; c) la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite nel contratto nazionale; d) le << pari opportunita' >>; e) i sistemi, i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttivita', la loro verifica e le incentivazioni connesse; f) la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilita', reperibilita', straordinario, permessi), nonche' le modalita' di accertamento del loro rispetto; g) la mobilita' all' esterno della stessa Amministrazione e la disciplina di quella interna; f) la formulazione di programmi concernenti l' occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici; i) le condizioni ambientali e la qualita' del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro); l) l' agibilita' dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l' organizzazione dei CRAL; m) le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente accordo. 2. In sede di contrattazione decentrata a livello regionale e sub - regionale nelle materie che riguardano il comparto nonche' sulla contrattazione relativa all' Ente regione od alle sue strutture decentrate, la Regione e' rappresentata dal Presidente della Giunta che in relazione alla materia oggetto della contrattazione puo' delegare un assessore. 3. Sull' esito della contrattazione deve essere redatto apposito protocollo. Art. 4 (Procedure di raffreddamento dei conflitti ) 1. Qualora in sede di applicazione della presente legge insorgano conflitti di interpretazione, l' Amministrazione dovra', previa richiesta scritta formulata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore del personale degli enti locali che abbia adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell' esercizio del diritto di sciopero entro tre giorni dalla ricezione della richiesta medesima, convocare la parte richiedente per un confronto. 2. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa e deve essere indirizzata per conoscenza alla delegazione di cui al successivo terzo comma presso il dipartimento della funzione pubblica. 3. Qualora, trascorsi quindici giorni dall' insorgenza del conflitto, non si giunga alla sua composizione, le parti potranno fare ricorso alla delegazione trattante l' accordo di comparto che, al fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale, esprime tempestivamente il proprio parere. 4. La delegazione di cui al precedente terzo comma dovra' riunirsi altresi' su formale richiesta di una delle parti che la compongono. 5. L' apertura del conflitto non determina in via automatica l' interruzione del procedimento amministrativo. Art. 5 (Informazione) 1. L' informazione si attua in modo costante e tempestivo con le organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria, se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali. 2. Ai sensi dell' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuita' dell' azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e preventiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l' organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L' informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalle quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e la organizzazione del lavoro. 3. L' informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, e' rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali, con particolare riferimento all' organizzazione dei servizi, ed a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge - quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalita' attuative saranno determinate dagli accordi di comparto e decentrati. 4. Le organizzazioni sindacali di cui all' articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono richiedere all' Amministrazione, che e' tenuta a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza/ efficacia ed a fenomeni fisiologici di turn - over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro. 5. Ai sensi dell' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, si' da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all' occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell' ente, all' ambiente ed alla qualita' del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte. 6. In armonia con quanto disposto dall' articolo 24, primo e secondo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibilita' della raccolta e l' utilizzo dei dati sulla quantita' e qualita' delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, dovranno essere individuate, sentite le organizzazioni sindacali, soluzioni che garantiscano un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore. 7. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualita' e l' uso dei propri dati personali raccolti e, con l' assistenza delle organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica. 8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente articolo 3 saranno definite le modalita' ed i tempi dell' informazione. Titolo II RAPPORTI SINDACALI ED ATTIVITA' SOCIALI Capo II (Attivita' sociali) Art. 6 (Attivita' sociali, culturali, ricreative) 1. Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nell' ambito della Regione, debbono essere gestite da organismi formati dai rappresentanti dei dipendenti, in conformita' a quanto previsto dall' articolo 11 dello statuto dei lavoratori. 2. Per l' attuazione delle suddette attivita', la Regione iscrivera' in bilancio annualmente apposito stanziamento. Titolo III DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI REGIONALI Capo I (Norme di accesso) Art. 7 (Norme per l' accesso) 1. Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante: a) concorso pubblico; b) ricorso al collocamento secondo le modalita' indicate nei commi successivi; c) corso - concorso pubblico. 2. Il concorso pubblico, che puo' essere per titoli ed esame o per solo esame, consiste in prove a contenuto teorico e/ o pratico attinenti alla professionalita' del relativo profilo e nella valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio. Con apposito regolamento verranno stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli. Ove possibile, puo' farsi ricorso a procedure semplificate ed automatizzate. Qualora la valutazione della prova si effettui con criteri obiettivi puo' essere previsto il ricorso ad enti o societa' specializzate. 3. Per il reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica funzionale per i quali non sia previsto titolo professionale deve farsi ricorso alle liste di collocamento ordinario, secondo le modalita' stabilite dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilita' al pubblico impiego e salvo la possibilita' di sottoporre gli assumendi ad apposite prove selettive (test attitudinale e/ o prova pratica). Alle prove selettive e' ammesso altresi' il personale interno avente diritto alla riserva dei posti. Deve, comunque, essere salvaguardata l' aliquota di riserva per il personale interno. 4. Il corso - concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l' ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. Il numero dei candidati ammessi al corso dovra' superare di almeno il 20 per cento quello dei posti messi a concorso. Al termine del corso un' apposita commissione di cui dovra' far parte almeno un docente del corso, procedera' attraverso esami scritti ed orali alla predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalita' di svolgimento dei corsi - concorsi saranno predeterminati previo accordo con le organizzazioni sindacali ai sensi del precedente articolo 3. 5. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi. 6. I concorsi debbono essere portati a termine entro sei mesi dalla data del relativo bando. Art. 8 (Titoli di studio per l' accesso all' impiego regionale ) 1. Per l' accesso all' impiego regionale sono richiesti i seguenti titoli di studio: a) per la prima, seconda e terza qualifica funzionale: adempimento dell' obbligo scolastico secondo la normativa vigente all' epoca nella quale l' obbligo e' insorto; b) per la quarta qualifica funzionale: licenza di scuola media inferiore e/ o qualificazione professionale se richiesta; c) per la quinta e sesta qualifica funzionale: diploma di scuola secondaria di secondo grado e/ o diploma professionale se richiesto; d) per la settima ed ottava qualifica funzionale: diploma di laurea e, se richieste, specializzazione od abilitazione professionale; e) per la prima e seconda qualifica dirigenziale: diploma di laurea e, se richieste, specializzazione od abilitazione professionale. Art. 9 (Riserva dei posti per gli interni) 1. I bandi di concorso per i posti disponibili fino all' ottava qualifica funzionale devono prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35 per cento dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potra', previo accordo in sede di contrattazione preventiva, giungere fino al 40 per cento recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilita' di cui al successivo articolo 32. 2. Alla riserva dei posti per l' ottava qualifica funzionale puo' accedere il personale di ruolo appartenente alla settima qualifica funzionale in possesso del titolo di studio richiesto per l' accesso dall' esterno all' ottava qualifica funzionale e con una anzianita' di servizio di due anni. 3. Alla riserva per i posti a concorso fino alla settima qualifica funzionale compresa e' ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso e di una anzianita' di servizio di almeno tre anni in profilo professionale della stessa area di quello del posto messo a concorso, o di almeno cinque anni in profilo di area diversa ed in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso. 4. La riserva non opera nel caso in cui il posto da coprire sia solo uno. Tale posto, comunque, concorrera' alla determinazione della riserva in altri profili professionali della stessa qualifica. 5. La graduatoria del concorso e' unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, puo' ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni. 6. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni. 7. Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore le norme previste in materia di accesso dalla vigente normativa. 8. Resta fermo quanto disposto dall' articolo 11, quarto e quinto comma, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6. Art. 10 V(alidita' delle graduatorie degli idonei) 1. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti prefissate dal precedente articolo 9, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all' indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all' indizione del concorso stesso. Art. 11 (Vincitori di concorsi gia' dipendenti da enti del comparto) 1. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso tra enti del comparto, al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianita' conseguito nell' ente di provenienza e viene considerato ai fini dell' attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianita', il rateo in corso di maturazione nell' ente di provenienza. Titolo III DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI REGIONALI Capo II (Diritti e doveri) Art. 12 (Pari opportunita') 1. Nell' intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all' interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che si concretizzino in vere e proprie << azioni positive >> a favore delle lavoratrici. 2. Pertanto, al fine di consentire una reale parita' uomini - donne, verra' istituito sulla base degli accordi che verranno stipulati ai sensi del precedente comma, con la presenza delle organizzazioni sindacali, un << comitato per la pari opportunita' >>, che proponga misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazioni, almeno una volta all' anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi. 3. Con provvedimento amministrativo, adottato dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, verra' disciplinato il funzionamento del comitato di cui al precedente secondo comma. 4. Con la legge regionale di bilancio per l' esercizio finanziario 1988 sara' istituito apposito capitolo di spesa denominato << Spese per il funzionamento del comitato per la pari opportunita' >>. Art. 13 (Orario di lavoro. Principi generali) 1. L' orario di lavoro e' di 36 ore settimanali. 2. I dirigenti sono peraltro tenuti a prestare la propria attivita' oltre tale limite senza alcuna corresponsione di compenso per lavoro straordinario, per una media annua di 10 ore settimanali, in relazione a tutte le esigenze. 3. L' orario settimanale di lavoro puo' essere distribuito su 6 o 5 giornate lavorative. Sulla base di accordi decentrati, puo' essere articolato, in termini di flessibilita', turnazione ed orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilita' giornaliera dei servizi da parte dei cittadini utenti anche nelle ore pomeridiane e/ o serali. 4. La prestazione individuale di lavoro non deve, in ogni caso, superare l' arco massimo di dieci ore giornaliere. 5. L' orario di lavoro e' controllato con sistemi obiettivi anche automatici, esclusa ogni forma di tolleranza. 6. Nel rispetto dell' orario massimo giornaliero previsto dal precedente quarto comma, la programmazione dell' orario di servizio e l' articolazione dell' orario di lavoro saranno regolamentate con decreto del Presidente della Giunta regionale o con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell' ambito delle rispettive competenze, sulla base degli accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata, che dovranno ispirarsi al raggiungimento delle seguenti finalita': a) migliore efficienza e produttivita' dell' Amministrazione; b) piu' efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini; c) rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici; d) ampliamento dell' arco temporale della fruibilita' dei servizi, con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari che tengano conto della natura delle prestazioni e delle caratteristiche funzionali dei servizi che richiedono orari diversi ed anche piu' prolungati; e) riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario. 7. In sede di contrattazione decentrata, oltre alla possibilita' di una migliore specificazione delle finalita' indicate nel precedente sesto comma saranno individuate le modalita' di attuazione in concreto dell' articolazione dell' orario di lavoro, tenendo conto delle realta' locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti. 8. Gli istituti riguardanti la flessibilita' dell' orario, la turnazione ed il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell' organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro. 9. A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno, quali parametri principali per l' articolazione dell' orario di lavoro, i seguenti: a) grado di intensificazione dei rapporti con l' utente, che deve essere posto in condizione di accedere piu' facilmente e con maggiore frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell' Amministrazione; b) grado di miglioramento dell' organizzazione del lavoro; c) miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unita' organiche appartenenti alla medesima struttura complessa ovvero tra loro correlate sul piano dell' attivita'; d) grado di fruibilita' dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio - economiche. 10. Ove necessario, qualora con le predette modalita' di articolazione dell' orario di lavoro non siano perseguibili le finalita' connesse alla piu' proficua efficienza degli uffici, ed in relazione a necessita' esattamente prevedibili quali scadenze legislative od amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, e' consentita la programmazione plurisettimanale dell' orario di lavoro. 11. La programmazione dell' orario plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e di 48 massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi 4 nell' anno individualmente non consecutivi. 12. In nessun caso il tempo di percorrenza casa - sede di lavoro puo' essere considerato orario di servizio. Art. 14 (Articolazione dell' orario in termini di flessibilità) 1. L' orario flessibile consiste nell' anticipare o posticipare l' orario di inizio del lavoro ovvero nell' anticipare o posticipare l' orario di uscita o nell' avvalersi di entrambe le facolta' purche' pero' sia assicurata, nel nucleo centrale dell' orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unita' organica. 2. L' adozione dell' orario flessibile presuppone una analisi delle caratteristiche dell' attivita' svolta dall' unita' organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell' orario di servizio provoca o puo' provocare nei confronti dell' utenza, ovvero sui rapporti con altre unita' organiche funzionalmente ad esse collegate, nonche' delle caratteristiche del territorio in cui l' ufficio e' collocato. 3. Qualora venga adottato l' orario flessibile, in sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell' orario. Dovranno comunque essere osservati i seguenti criteri e limiti: a) l' introduzione dell' orario flessibile e' consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che la flessibilita' comunque non incida sugli orari predeterminati e comunicati all' utenza di apertura degli uffici al pubblico; b) in ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato. Tale fascia, comunque, non potra' essere inferiore ai due terzi dell' orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi; c) in sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel presente articolo dovranno essere definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base (custodia, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente con carattere di indispensabilita' con l' attivita' complessiva, non potranno essere comprese nell' orario flessibile; d) l' orario flessibile, in alcuni casi specifici, puo' riguardare tutto il personale di una unita' organica, in altri casi, quando cioe' sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell' organizzazione del lavoro, puo' essere attuato per gruppi di partecipazione; e) le ore di servizio prestate a completamento di orario non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo. Art. 15 (Articolazione dell' orario in termini di turnazioni) 1. Per le esigenze di funzionalita' riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro. 2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario. 3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedano un' erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore. 4. L' istituzione dei turni ha il fine di realizzare la piu' ampia fruibilita' dei servizi aperti al pubblico ed il migliore sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturni non potranno essere di norma superiori a dieci turni nel mese, facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamita' od eventi naturali. 5. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri le maggiorazioni di cui al successivo articolo 16 competono soltanto in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno. Art. 16 (Maggiorazioni per turnazioni orario ordinario, notturno e festivo) 1. La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell' ambito dei turni viene maggiorato come segue: a) 5 per cento per la fascia oraria diurna; b) 20 per cento per la fascia notturna ed i giorni festivi; c) 30 per cento per la fascia festiva notturna. 2. Ai fini del precedente comma, l' orario notturno va dalle 22 alle 6 del giorno successivo. 3. Il controllo della regolarita' dello svolgimento delle turnazioni sara' effettuato con sistemi obiettivi e rigorosi, anche di tipo automatico. 4. Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria per lavoro ordinario notturno e festivo e' fissata nella misura del 20 per cento e quella per lavoro ordinario festivo - notturno e' fissata nella misura del 30 per cento. 5. Il trattamento di cui ai commi precedenti e' sostitutivo dell' indennita' di cui all' articolo 20, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6. Art. 17 (Rapporto di lavoro a tempo determinato e stagionale) 1. Le assunzioni a tempo determinato, si effettueranno, nei limiti e con le modalita' previste dalla vigente normativa, mediante graduatorie predisposte sulla base di selezioni per prove e/ o per titoli. 2. Per i soli profili professionali compresi fra la prima e la quarta qualifica funzionale, per i quali non sia previsto titolo professionale, la Giunta regionale dovra' fare ricorso alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro. 3. Al personale assunto con rapporto a tempo determinato e' corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale. 4. Allo stesso personale compete l' indennita' integrativa speciale, il rateo della tredicesima mensilita', l' aggiunta di famiglia se dovuta e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi. 5. Il personale contemplato nel presente articolo viene iscritto, ai fini previdenziali, all' assicurazione generale obbligatoria, gestita dall' INPS (istituto nazionale della previdenza sociale). 6. Nel caso si rendano vacanti i posti in pianta organica o si trasformino posti stagionali in posti di ruolo, la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari profilo professionale. Ove vi siano gia' assunzioni o selezioni attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l' inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie di precedenti concorsi gia' espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare, a tal fine, la graduatoria piu' remota non anteriore a tre anni. Nel caso di assunzione per chiamata, l' inquadramento nei posti delle prime quattro qualifiche funzionali disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativo, nell' ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purche' siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato all' atto della prima assunzione i limiti di eta' richiesti dalla legge. Art. 18 (Lavoro straordinario) 1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell' orario di lavoro. 2. Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere appositamente richieste od autorizzate. 3. Nei limiti del monte ore pari a 70 ore annue, la prestazione di lavoro straordinario puo' essere autorizzata sulla base di esigenze di servizio individuate dall' Amministrazione, rimanendo tuttavia esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Sono inoltre svolte periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine all' utilizzo del monte ore di lavoro straordinario autorizzato. 4. A partire dal 1o gennaio 1987 la spesa annua complessiva non puo' superare il limite di 120 ore annue per dipendente. 5. Per progetti finalizzati all' occupazione e per incrementare la produttivita' viene utilizzato il corrispettivo di 50 ore annue procapite di lavoro straordinario nel modo seguente: a) 25 ore annue per dipendente da destinare all' occupazione; b) 18 ore annue per dipendente da destinare alla produttivita'; c) 7 ore annue per dipendente destinate al salario accessorio. 6. Lo stanziamento per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario non puo' eccedere il monte ore riferito all' anno pari a 70 ore annue per il numero dei dipendenti. Il limite massimo individuale e' fissato in 200 ore annue. Le prestazioni di lavoro straordinario che superino il monte ore di cui al precedente terzo comma sono autorizzate con decreto del Presidente della Giunta regionale, adottato su proposta dell' assessore regionale al personale, sentite le organizzazioni sindacali. 7. Per esigenze eccezionali, debitamente motivate in relazione all' attivita' di diretta assistenza agli organi istituzionale riguardanti un numero di dipendenti non superiore all' 1 per cento dell' organico della Regione per le esigenze del Consiglio regionale ed all' 1 per cento dell' organico medesimo per le esigenze della Giunta regionale o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario, il limite massimo individuale puo' con decreto del Presidente della Giunta regionale essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al precedente quarto comma. Il decreto deve indicare le esigenze, i dipendenti autorizzati ed il limite individuale. 8. Per il personale del Consiglio regionale i provvedimenti di cui ai precedenti sesto e settimo comma sono adottati dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio. 9. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti, sempreche' debitamente richieste od autorizzate, possono dar luogo, a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo. 10. La misura orario dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' determinata maggiorando, nelle misure percentuali individuate nel successivo undicesimo comma, la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi: a) stipendio mensile tabellare base iniziale della qualifica in godimento; b) indennita' integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre nell' anno precedente; c) rateo di tredicesima mensilita' delle anzidette voci retributive. 11. La maggiorazione di cui al precedente decimo comma e' pari: a) al 15 per cento per il lavoro straordinario diurno; b) al 30 per cento per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi od in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); c) al 50 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno - festivo. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel precedente decimo comma e' ridotto a 156. 12. In deroga ai limiti di cui al presente articolo e' consentita la corresponsione da parte dell' ISTAT (istituto centrale di statistica) e di altri enti od organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite della Regione, di specifici compensi al personale regionale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attivita' di settore rese in ore extra di ufficio. 13. Analogamente non concorre ai limiti predetti il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamita' naturali. Art. 19 (Riposo compensativo) 1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20 per cento ed ha il diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. 2. L' attivita' prestata in giorno festivo infrasettimanale da' titolo, a richiesta del dipendente, o ad equivalente riposo compensativo, od alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 3. L' attivita' prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, da' titolo, a richiesta del dipendente, ad equivalente riposo compensativo, od alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo. Art. 20 (Permessi. Recuperi) 1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell' orario giornaliero. 2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo. 3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell' anno. 4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate in uno o piu' soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. 5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l' Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate. Art. 21 (Diritto allo studio) 1. Il limite massimo di tempo per diritto allo studio e' di 150 ore annue individuali. 2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3 per cento del personale in servizio per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali od istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalita' di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale. 3. Salve le modifiche introdotte dal presente articolo, sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina intercompartimentale resta in vigore la normativa vigente. Art. 22 (Formazione ed aggiornamento professionale) 1. La Regione promuove e favorisce, anche attraverso programmi annuali a livello regionale predisposti in accordo con gli altri enti del comparto e le organizzazioni sindacali, forme di intervento per la formazione l' aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione e la specializzazione professionale del personale. 2. L' attivita' di formazione e' finalizzata a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all' assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell' ambito delle strutture cui e' assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa. 3. La prima finalita' sara' perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalita' dei lavoratori, nell' ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie. 4. La seconda finalita' sara' perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare, sia esigenze di specializzazione nell' ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilita' professionale. 5. Le attivita' di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell' avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalita' del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio. 6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione cui l' ente lo iscrive, e' considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell' Amministrazione. 7. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l' indennita' dimissione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente. Art. 23 (Arricchimento professionale) 1. Ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad un uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualita' dei servizi e l' efficacia dei risultati, previa contrattazione decentrata, potranno essere organizzati direttamente a cura della Regione, ovvero per il tramite di organismi pubblici o privati, appositi corsi in via sperimentale articolati in almeno 80 ore complessive. 2. Tali corsi dovranno concludersi con esame selettivo ed agli stessi potra' partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la terza e la settima qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3 per cento della dotazione organica. 3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto di cui al successivo articolo 56, sesto comma, dovra' essere previsto, previo accordo con le organizzazioni sindacali, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell' arricchimento professionale dimostrato in particolare nell' efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati. Art. 24 (Mutamento di mansioni per inidoneita' fisica ) 1. L' articolo 17 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18 e' cosi' sostituito: << Art. 17 (Mutamenti di mansioni per inidoneita' fisica) 1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l' Amministrazione non potra' procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilita' organiche dell' ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenente alla stessa qualifica funzionale od a qualifica funzionale inferiore. 2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguira' la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento >>. Art. 25 (Visite mediche di controllo) 1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione anche telefonica entro le ore 10 della stessa giornata all' Amministrazione indicando il proprio recapito. 2. Qualora la malattia si protragga per oltre due giorni deve altresi' trasmettere il certificato rilasciato dal medico curante entro il terzo giorno dell' assenza; al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione viene portata a conoscenza dell' Amministrazione nella parte in cui e' contenuta la sola prognosi. 3. L' Amministrazione puo' disporre visite mediche di controllo esclusivamente tramite le unita' sanitarie locali competenti per territorio. 4. Qualora la malattia non sia riconosciuta o gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l' assenza e' considerata dallo inizio ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari. Art. 26 (Igiene, sicurezza e salubrita' del lavoro ) 1. E' istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori, che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo secondo le modalita' previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210. 2. Le unita' sanitarie locali hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attivita' esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall' uso continuato di videoterminali, come dispone la vigente normativa CEE (Comunita' Economica Europea). 3. Le unita' sanitarie locali e gli altri organismi pubblici a cio' preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture delle amministrazioni. 4. Le unita' sanitarie locali hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute delle donne dipendenti, in relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva. Art. 27 (Patrocinio legale) 1. L' articolo 19 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, e' sostituito dal seguente: << Art. 19 (Patrocinio legale) 1. L' ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l' apertura di un procedimento di responsabilita' civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti od atti direttamente connessi allo espletamento del servizio ed allo adempimento dei compiti di ufficio, assumera' a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall' apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. 2. In caso di sentenza esecutiva per fatti commessi per dolo o per colpa grave, l' ente ripetera' dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio >>. Art. 28 (Mensa) 1. All' articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, cosi' come integrato con legge regionale 11 gennaio 1985, n. 7, sono aggiunti i seguenti commi: << 4. Il servizio di mensa e' gratuito per il personale del ruolo degli istituiti per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione all' erogazione dei servizi di mensa. 5. Fino a quando la sede del Consiglio regionale rimarra' fuori dal centro abitato di Roma, in tale sede il servizio di mensa sara' assicurato, mediante opportune forme di gestione, dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale >>. Titolo III DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI REGIONALI Capo III (Organi collegiali del personale) Art. 29 (Consiglio del personale) 1. Il Consiglio del personale e' composto: a) dall' assessore regionale al personale che lo presiede; b) da sette dirigenti effettivi e sette supplenti della secondo qualifica funzionale dirigenziale; c) da sette membri effettivi e sette supplenti eletti tra i dipendenti regionali da tutto il personale. 2. Nelle more dell' elezione di cui al comma precedente, i membri effettivi e supplenti in rappresentanza del personale sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell' assessore regionale al personale di qualifica non inferiore alla settima. 4. Il Consiglio del personale e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro il mese di gennaio seguente all' elezione del Consiglio regionale e resta in carica per tutta la legislatura. 5. I membri supplenti possono partecipare alle sedute ed alla discussione; essi hanno diritto di voto solo quando sostituiscono i membri effettivi. 6. Il Consiglio del personale puo' validamente deliberare quando siano presenti il presidente ed almeno la meta' dei membri effettivi o supplenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 7. Il Consiglio del personale esprime il parere: a) sul riconoscimento delle cause di servizio; b) sulle proposte per il buon andamento dei servizi; c) su ogni altro argomento sul quale venga richiesto il suo parere. 8. Sono aboliti gli articoli 64 e 65 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20. Art. 30 (Commissione di disciplina) 1. La Commissione di disciplina e' composta dal presidente e da un vice presidente, che lo sostituisce in caso di assenza od impedimenti, scelti tra i magistrati ordinari od amministrativi od avvocati con almeno quindici anni di iscrizione all' albo; da tre membri effettivi e tre supplenti, esperti in discipline giuridiche, eletti dal Consiglio regionale; da tre membri effettivi e tre supplenti eletti da tutto il personale tra i dipendenti regionali e, nelle more di tale elezione, da tre membri effettivi e tre membri supplenti designati tra i dipendenti regionali dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell' assessorato regionale al personale di qualifica non inferiore alla settima. 3. La Commissione di disciplina e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro il mese di gennaio seguente all' elezione del Consiglio regionale e resta in carica per tutta la legislatura. 4. Il componente effettivo che non sia intervenuto senza giustificato motivo a due sedute consecutive della Commissione e' dichiarato decaduto con decreto del Presidente della Giunta regionale che promuove le procedure per la sostituzione. 5. I membri supplenti possono partecipare alle sedute ed alla discussione; essi hanno diritto di voto solo quando sostituiscono i membri effettivi. 6. La Commissione di disciplina puo' validamente deliberare quando siano presenti il presidente o che ne fa le veci ed almeno tre membri effettivi o supplenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 7. La Commissione svolge i compiti attribuiti alla commissione di disciplina dalle norme riguardanti gli impiegati civili dello Stato. 8. Per quanto concerne le sanzioni disciplinari ed il procedimento disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, intendendosi sostituita al Ministro la Giunta regionale ed al capo del personale l' assessore regionale al personale. 9. Sono aboliti gli articoli 66, 67 e 70 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20. Titolo III DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI REGIONALI Capo IV (Mobilita') Art. 31 (Mobilita' in caso di delega di funzioni ) 1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l' esercizio delle funzioni delegate da parte degli enti locali. 2. La Regione determina, di intesa con gli enti interessati o, ove necessario, con delegazioni rappresentative dell' ANCI (associazione nazionale comuni d' Italica), UPI (unione province italiane), UNCEM (unione nazionale comunita' enti montani) ed Unioncamere il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari. 3. Sulla base delle predette determinazioni la Regione e gli enti interessati stabiliscono i correlati piani di mobilita' e lo elenco del personale regionale corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione dei criteri con le organizzazioni sindacali. 4. La Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli enti destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche. 5. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all' atto del trasferimento, ivi compresa l' anzianita' gia' maturata. 6. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, specifici accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale stabiliscono criteri per il trasferimento del personale interessato. Art. 32 (Mobilita' fra enti) 1. Ferma restando la disciplina della mobilita' interna prevista dall' articolo 14 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, la mobilita' esterna si attua nell' ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, secondo le modalita' di cui ai successivi commi, fra il personale dipendente degli enti del comparto. 2. Nell' ambito dei posti di cui al comma precedente la percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, che puo' essere coperta mediante trasferimento, non deve superare il 5 per cento. 3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata saranno individuati i posti ed i profili professionali ricopribili mediante mobilita' ed i criteri per la formazione delle graduatorie. 4. I criteri di cui sopra dovranno tener conto dei titoli professionali, dell' anzianita' di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio. 5. Nelle graduatorie e' comunque data precedenza assoluta al personale che nell' ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria, ovvero in disponibilita'. 6. La mobilita' puo' attuarsi per posti della stessa qualifica funzionale e del medesimo profilo professionale. 7. Di norma la mobilita' di cui al presente articolo non si applica alle qualifiche dirigenziali. Tuttavia la Giunta regionale puo', previo apposito accordo decentrato con le organizzazioni sindacali, utilizzare la mobilita' prevista dal presente articolo anche per tali qualifiche. Art. 33 (Pubblica e modalita' per l' attuazione della mobilita' ) 1. Al fine di dare pubblicita' ai posti di organici che da parte degli enti del comparto sono destinati alla copertura attraverso la mobilita', gli enti che hanno sede nel territorio regionale trasmetteranno, entro il 31 dicembre di ciascun anno alla Regione il relativo elenco distinto per qualifica e profilo professionale. 2. Gli elenchi pervenuti saranno pubblicati entro trenta giorni sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, gli interessati dovranno presentare all' ente, presso cui aspirano ad essere trasferiti, documentata e motivata istanza, con allegato assenso dell' amministrazione di provenienza. 4. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno. Art. 34 (Trasferimenti reciproci) 1. Oltre alla mobilita' disciplinata dagli articoli 31, 32 e 33 della presente legge, e' consentito tra la Regione e gli enti del comparto il trasferimento di dipendenti di corrispondente qualifica e profilo professionale che ne facciano motivata e documentata istanza e previe intese tra la Regione e l' amministrazione interessata. 2. Dei singoli provvedimenti dovra' essere data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali. Art. 35 (Trasferimenti tra Regione ed enti del comparto sanita' ) 1. A domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra la Regione e l' ente interessato e contrattazione con le organizzazioni sindacali, a condizione dell' esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell' ente di destinazione, e' consentito il trasferimento di personale fra la Regione e gli enti del comparto sanita' e viceversa. 2. Resta fermo, per la mobilita' dei dirigenti, quanto disposto dal precedente articolo 32, settimo comma. Art. 36 (Esenzione della prova del personale trasferito) 1. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilita' e' esente dall' obbligo del periodo di prova, purche' abbia superato analogo periodo presso l' ente di provenienza. Art. 37 (Comandi) 1. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilita' puo' essere attuata anche attraverso l' istituto del comando da e verso gli enti del comparto e gli enti del comparto sanita'. L' onere e' a carico dell' ente presso il quale l' impiegato opera funzionalmente. 2. Il comando in tali casi, e fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi, non puo' avere durata superiore ai dodici mesi, eventualmente rinnovabile. 3. In caso di comprovate esigenze, che non sia possibile soddisfare con il personale a disposizione, e' possibile ricorrere all' istituto del comando da e verso lo Stato e gli enti pubblici, per una durata non superiore ai dodici mesi, eventualmente rinnovabile. Titolo III DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI REGIONALI CAPO V (Dirigenza) Art. 38 (Principi generali) 1. I dirigenti espletano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell' ambito delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire la piena concordanza dell' azione dell' apparato con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali. 2. A queste scelte ed agli strumenti per attuarle, la dirigenza concorre con carattere di autonomia e responsabilita' svolgendo le funzioni proprie delle declaratorie di qualifica indicate nella legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6. Art. 39 (Responsabilita' dei dirigenti) 1. I dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate nel precedente articolo 38, sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualita', quantita' e tempestivita'. 2. L' attivita' dei dirigenti di prima qualifica e' soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di seconda qualifica ove esista, in conformita' a criteri oggettivamente predeterminati, sentite le organizzazioni sindacali. 3. La Giunta regionale e l' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell' ambito delle rispettive competenza, provvederanno ad analoga valutazione dei dirigenti di seconda qualifica. 4. Sulla valutazione espressa e' assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/ o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attivita'. 5. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente puo' essere rimosso dalla responsabilita' di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell' Amministrazione in commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttivita'. Art. 40 (Accesso alle qualifiche dirigenziali) 1. L' accesso alla prima qualifica dirigenziale, avviene per concorso pubblico o corso - concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni, cumulabili, nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o private in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all' albo ove necessaria. 2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e' riservato ai dipendenti di ruolo dell' ente in possesso della qualifica immediatamente inferiore nonche' dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni. 3. Per accedere, per concorso pubblico o corso - concorso pubblico, ai profili professionali della seconda qualifica dirigenziale, occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di cinque anni in posizione dirigenziale corrispondente alla prima qualifica dirigenziale in pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico od aziende pubbliche e private. 4. Il 40 per cento dei posti messi a concorso e' riservato ai dirigenti di prima qualifica di ruolo dell' ente in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni. 5. Le riserve di cui ai precedenti secondo e quarto comma non operano qualora il posto vacante messo a concorso sia soltanto uno. 6. L' ammissione al corso - concorso per l' accesso alla prima e seconda qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire maggiorati di un terzo. 7. La Giunta regionale puo, con proprio provvedimento adottato, su proposta dell' assessore regionale al personale, nel limite del 20 per cento dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali assumere dirigenti di prima e di seconda qualifica con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l' accesso dall' esterno. Si prescinde dal requisito dell' eta'. 8. Il trattamento economico dei dirigenti assunti a contratto non puo' in nessun caso essere inferiore a quello tabellare della qualifica per la quale si effettua l' assunzione, ne' superiore a quello massimo del dirigente di ruolo di pari qualifica. 9. Ai dirigenti assunti a contratto si applicano le norme che disciplinano l' attivita' di servizio della dirigenza regionale. Art. 41 (Mobilita' dei dirigenti) 1. I dirigenti possono essere trasferiti dalla direzione di una struttura ad altra o destinati da incarichi di direzione ad altri compiti, comunque rispondenti alla qualifica dirigenziale acquisita e nel rispetto del profilo professionale posseduto, con decreto del Presidente della Giunta regionale motivato da esigenze organizzative e di servizio. Art. 42 (Modifica della dotazione organica della prima qualifica dirigenziale) 1. Ferma restando la dotazione organica della seconda qualifica funzionale dirigenziale stabilita dall' articolo 24 della legge regionale 11 gennaio 1985, n¿ 6, quella della prima qualifica funzionale dirigenziale modificata in n. 441. Art. 43 (Affidamento delle funzioni di dirigente di settore di ufficio in caso di assenza) 1. In caso di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative, o di assenza del relativo titolare per incarico elettivo politico, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate a dipendente della qualifica immediatamente inferiore, che deve essere prescelto, di norma, nell' ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa. 2. In caso di vacanza del posto, le funzioni possono essere affidate a condizione che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto, e fino all' espletamento delle stesse e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno. 3. L' incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non da' diritto al conferimento del posto stesso. Qualora l' incarico formalmente conferito, abbia durata superiore ai trenta giorni, va attribuito al dipendente incaricato, solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche funzionali dirigenziali. 4. In caso di assenza di un dirigente di ufficio, le relative funzioni sono affidate << ad interim >> ad altro dirigente di pari qualifica, senza maggiorazione di trattamento economico. 5. L' articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, e' abrogato. Titolo III DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI REGIONALI CAPO VI (Trattamento economico) Art. 44 (Trattamento economico) 1. A decorrere dal 1o gennaio 1988 i valori stipendiali di cui all' articolo 17 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, sono cosi' modificati: prima qualifica funzionale, L. 3.800.000; seconda qualifica funzionale, L. 4.460.000; terza qualifica funzionale, L. 5.000.000; quarta qualifica funzionale, L. 5.650.000; quinta qualifica funzionale, L. 6.640.000; sesta qualifica funzionale, L. 7.500.000; settima qualifica funzionale, L. 8.700.000; ottava qualifica funzionale, L. 12.000.000; prima qualifica funzionale dirigenziale, L. 13.900.000; seconda qualifica funzionale dirig.le, L. 17.000.000. 2. IL trattamento tabellare del personale della prima e seconda qualifica funzionale dirigenziale e' integrato a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 e L. 4.000.000. 3. Al personale della prima qualifica funzionale dirigenziale l' importo di L. 2.100.000 compete dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica. 4. Le indennita' di cui all' articolo 17, lettere d), e), g), h), della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, concorrono dal 1o gennaio 1988 alla formazione dei nuovi livelli tabellari nelle misure di seguito riportate: ottava qualifica funzionale, L. 500.000; settima qualifica funzionale, L. 360.000; sesta qualifica funzionale, L. 360.000; quinta qualifica funzionale, L. 120.000; quarta qualifica funzionale, L. 120.000; terza qualifica funzionale, L. 120.000; seconda qualifica funzionale, L. 60.000. 5. Gli aumenti annui lordi di stipendio tabellare sono cosi' determinati: Qualifica Dal 1o gennaio Dal 1o gennaio Dal 1o gennaio 1986 1987 (compreso 1988 (compreso quello del 1986 quello del 1986 e del 1987) Prima 150.000 325.000 500.000 Seconda 240.000 520.000 800.000 Terza 294.000 637.000 980.000 Quarta 324.000 702.000 1.080.000 Quinta 396.000 858.000 1.320.000 Sesta 492.000 1.066.000 1.640.000 Settima 582.000 1.261.000 1.940.000 Ottava 858.000 1.859.000 2.860.000 Prima dirigenziale 810.000 1.755.000 2.700.000 Seconda dirigenziale 900.000 1.950.000 3.000.000 Art. 45 (Indennita') 1. A decorrere dal 1o gennaio 1988 competono le seguenti indennita': a) al personale dell' ottava qualifica funzionale con direzione di sezione, nonche' al personale laureato munito della prescritta abilitazione per l' esercizio della professione ed iscrizione all' albo, che operi in posizione di staff, compete una indennita' annua fissa di Lire 1.000.000 (dodici mesi); b) al personale inquadrato nella prima qualifica funzionale dirigenziale cui e' affidata la direzione di una struttura organizzativa di primo grado e' attribuita una indennita' annua fissa di L. 3.000.000 (dodici mesi). Al personale inquadrato nella seconda qualifica funzionale dirigenziale e' attribuita per le posizioni previste dalle norme concernenti le strutture e l' organizzazione regionali una indennita' annua fissa di L. 4.600.000 (dodici mesi); c) per il personale della prima e seconda qualifica funzionale dirigenziale e' istituita, altresi', una indennita' annua lorda non pensionabile di L. 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio. Il corrispondente importo mensile e' ridotto di un ventiseiesimo per ogni giornata di assenza dal servizio. La predetta indennita' e' fissata in L. 1.000.000 dal 1o luglio 1987 ed in L. 2.000.000 dal 31 dicembre 1987; d) per la funzione di coordinamento compete un compenso annuo fisso per dodici mensilita' di lire 3.500.000; e) l' indennita' di rischio di cui all' articolo 17, lettera i), della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, e' elevata a L. 240.000 mensili (per dodici mensilita'); f) al personale impegnato in attivita' di protezione civile, sorveglianza sui fiumi e canali navigabili ed addetto a servizi generali, che, in relazione a tali attivita', deve garantire la propria reperibilita', viene corrisposta una indennita' di L. 18.000 per 24 ore giornaliere; g) al personale adibito in via continuativa in servizi che comportino maneggio di valori di cassa, compete una indennita' giornaliera nella misura e con le modalita' previste per i dipendenti civili dello Stato, ai sensi dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e successive modifiche; h) al personale della quinta qualifica funzionale che esplica mansioni di vigilanza (ittica, venatoria, silvo - pastorale) compete una indennita' annua lorda fissa di L. 480.000 (dodici mesi). Art. 46 (Scaglionamento degli aumenti delle indennita' ) 1. L' aumento delle indennita' di cui al precedente articolo 45, lettere e), f), h), e' corrisposto in ragione del 65% a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il restante 35% dal 1o gennaio 1988. 2. Le integrazioni tabellari relative alla prima e seconda qualifica dirigenziale rispettivamente di lire 2.100.000 e di L. 4.000.000 sono corrisposte in ragione del 30%, del 35% e del 35%, dal 1o gennaio 1986, dal 1o gennaio 1987 e dal 1o gennaio 1988. 3. Le restanti indennita' di cui all' articolo 17 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987. Art. 47 (Salario di anzianita' 1987) 1. L' acconto di cui all' articolo 18, secondo comma della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, costituisce incremento della retribuzione individuale di anzianita' tale acconto si intende aggiuntivo al beneficio economico complessivo. Art. 48 (Clausola di garanzia) 1. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianita' verra' incrementata, con decorrenza dal 1o gennaio 1989, degli importi di cui all' articolo 18, primo comma della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6. 2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. 3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l' importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988. Art. 49 (Passaggi di qualifica) 1. Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, otre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianita' in godimento di data di transito. Art. 50 (Conglobamento di quote dell' indennita' integrativa speciale) 1. Con decorrenza 30 giugno 1988 verra' conglobata una quota dell' indennita' integrativa speciale di 1.081.000 annue lorde. 2. Con la medesima decorrenza la misura dell' indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde. 3. Nei confronti del personale cessato dal servizio decorrenza successiva al 30 giugno 1988 la misura dell' indennita' integrativa speciale spettante ai sensi dell' articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente direzione provinciale del tesoro di un importo lordo mensile di lire 72.067. Detto importo nei casi in cui l' indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta e' portata in detrazione della pensione dovuta all' interessato. 4. Ai titolari di pensione di reversibilita' aventi causa da dipendenti collocati in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduti in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell' importo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione della aliquota di reversibilita' della pensione spettante osservando le stesse modalita' di cui al precedente terzo comma. Se la pensione di reversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe. Art. 51 (Trattenute per scioperi brevi) 1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all' effettiva durata dell' astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un' ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora e' pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia. 2. La tariffa oraria come sopra determinata si applica anche per la determinazione del compenso per i turni. Art. 52 (Professionisti legali) 1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente ai professionisti legali iscritti nell' apposita sezione speciale << Regione Lazio >> dell' albo degli avvocati e procuratori legali e che prestino effettivo servizio presso l' ufficio legale al conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato ed avvocato cassazionista e' riconosciuto un compenso pari all' 1 per cento dello stipendio tabellare base indicato nell' articolo 44 della presente legge da aggiungere al salario di anzianita'. 2. Al predetto personale spettano, altresi', i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente secondo quanto stabilito dai commi seguenti. 3. Gli importi degli onorari di avvocato, delle competenze di procuratore riscosse dall' Amministrazione, nonche' il recupero delle spese dei giudizi che si concludono favorevolmente per l' Amministrazione sono versati su apposito conto corrente della tesoreria regionale intestato all' avvocatura e sono ripartiti tra gli avvocati e procuratori legali in servizio presso l' avvocatura regionale per meta' in parti uguali e per meta' in proporzione dei rispettivi livelli retributivi. 4. Alla relativa liquidazione si provvede ogni quadrimestre con ordinanza del Presidente della Giunta regionale in base ai prospetti predisposti dal dirigente della avvocatura. Titolo III DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI REGIONALI CAPO VII (Norme sul personale della formazione professionale) Art. 53 (Orario di lavoro del personale docente) 1. L' orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale e' fissato in 36 ore settimanali. 2. Almeno 800 ore del complessivo monte orario annuo debbono essere riservate all' insegnamento; le restanti ore saranno utilizzate in altre attivita' connesse con la formazione. 3. L' articolazione sara' oggetto di contrattazione decentrata. 4. Qualora, nell' ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l' impegno orario da riservare alle attivita' di insegnamento, neppure ricorrendo all' istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo criteri da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata. 5. Per il personale che opera all' interno degli istituti di riabilitazione e pena l' orario di cattedra e' fissato in 15 ore di docenza settimanale piu' 3 ore di supplenza. Art. 54 (Inquadramento del personale docente della formazione professionale) 1. Il personale docente dei corsi di formazione professionale e' inquadrato, nell' apposito ruolo del personale della formazione professionale di cui alla legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, alle seguenti qualifiche funzionali: a) sesta qualifica: docenti in attivita' della formazione professionale per il cui espletamento e' richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali; b) settima qualifica: docenti in attivita' di formazione professionale per il cui espletamento e' richiesto il possesso di diploma di laurea. 2. I titoli di studio, per l' esercizio della funzione docente, devono essere strettamente correlati alle specifiche attivita' di formazione professionale. 3. L' accesso alle qualifiche funzionali di cui al precedente primo comma, lettere a) e b), avviene per pubblico concorso, mediante prove, scritte e orali, a contenuto teorico e/ o pratico attinenti la relativa professionalita' e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati. Il 50 per cento dei posti messi a concorso relativi alla settima qualifica funzionale e' riservato al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale inquadrati nella sesta qualifica funzionale da almeno tre anni, purche' in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l' insegnamento cui intende accedere. Art. 55 (Norme particolari di impiego del personale docente ) 1. L' accertata impossibilita', per un periodo determinato, di espletare l' attivita' didattica corrispondente alla qualifica posseduta puo' comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai centri, preferibilmente per lo assolvimento di attivita' complementari a quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale. 2. Il personale docente, che per effetto di meccanismi contrattuali, si trovi collocato in qualifiche funzionali superiori alla settima, puo' essere assegnato anche in soprannumero, riassorbibile, ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale in godimento. 3. L' Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, potra' continuare ad utilizzare temporaneamente e comunque per non oltre un quinquennio il dipendente in carico di docenza in modo da assicurare, con la necessaria gradualita' e senza oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale docente. In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docenti. Titolo IV PRODUTTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ARTICOLO 56 (Produttivita') 1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell' efficacia e dell' efficienza dell' azione amministrativa, a partire dal bilancio 1987, l' apposito capitolo di spesa (fondo di produttivita') sara' alimentato: a) dai fondi straordinari previsti dall' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13 (0,80 per cento del monte salari); b) da una quota pari al valore di 18 ore pro - capite dello straordinario; c) dal 50 per cento delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonche' da quelle previste dal combinato disposto dell' articolo 23, ottavo comma della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell' articolo 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantita' di personale; tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale di occupazione. 2. Con l' utilizzazione del fondo di cui al precedente comma, obiettivo primario dovra' essere quello di incentivare la programmazione del lavoro delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sui vincoli dell' azione amministrativa finalizzando l' attivita' amministrativa anche alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione. 3. La Giunta regionale, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni, definira' impostazione complessiva di progetti di produttivita' e ne verifichera' periodicamente l' attuazione ed i risultati provvedendo altresi', allo studio di particolari sperimentazioni, con particolare riferimento: a) all' individuazione di indicatori di produttivita', anche differenziati, in relazione alle tipologie di attivita', realizzate; b) alla individuazione di aree particolarmente significative come micro - realizzazione di processi di riorganizzazione; c) alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione a priorita' individuate dagli organi degli enti. 4. A tal fine le competenze previste alla tabella << B >>, allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, per il 1o Settore << Segreteria della Presidenza >>, lettera f), sono cosi' integrate << Curare l' applicazione della normativa relativa agli istituti della incentivazione della produttivita', attraverso studi, iniziative e sperimentazione >>. 5. In mancanza dell' individuazione degli standards di produttivita' ed in attesa dell' attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttivita' saranno corrisposti, previo accordo con le organizzazioni sindacali, a partire dall' esercizio finanziario 1987 (fatte salve le procedure e gli accordi gia' realizzati purche' non in contrasto con le presenti indicazioni) sulla base di programmi e progetti - obiettivo predisposti dalle strutture interne che l' ente approvera'. In sede di prima applicazione i progetti ed i programmi dovranno essere richiesti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Ferma restando l' approvazione da parte dell' ente dei programmi e dei progetti di produttivita' predisposti dalle strutture interne, la verifica a regime della produttivita' viene effettuata con le procedure di cui sopra sulle stesse singole unita' organizzative ed i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacita' programmatica progettuale degli uffici e di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalita', ma anche delle capacita' di iniziativa e dell' impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti od attivita'; la valutazione di questi ultimi elementi compete al dirigente od ai dirigenti responsabili dei progetti e/ o dell' unita' organizzativa, sulla base di criteri precedentemente individuati. 7. Tutta la materia della produttivita' afferente a piani, progetti - obiettivo, attivita', la loro verifica attuativa, i criteri, le forme ed i modi per l' erogazione delle risorse ai dipendenti, sono oggetto di contrattazione decentrata. 8. Dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in seguito, periodicamente, la Giunta regionale compira' con le organizzazioni sindacali di comparto e con le confederazioni maggiormente rappresentative unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d' intesa con la parte pubblica, un bilancio dell' attivita' di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito ed alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttivita', la efficienza e l' efficacia dell' azione amministrativa. Art. 57 (Progetti pilota) 1. La Regione d' intesa con le organizzazioni sindacali di comparto valutera' le specifiche esigenze operative in relazione al programma di cui all' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13, al fine di predisporre i progetti - pilota, compatibili con le disponibilita' che saranno individuate dalla legge dello Stato. Art. 58 (Istituzione dell' ufficio autonomo << Informazioni e reclami >>) 1. Al fine di migliorare i rapporti tra il cittadino utente e le strutture organizzative regionali, nell' ambito della Presidenza della Giunta regionale, ferma restando la dotazione organica della prima qualifica funzionale dirigenziale, e' istituito l' ufficio autonomo << Informazioni e reclami >>. 2. Il predetto ufficio provvede a: a) fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie per favorire la migliore conoscenza dell' attivita' della Regione e delle iniziative poste in essere dai diversi settori con particolare attenzione per quelle dirette all' erogazione di determinati servizi anche di carattere economico; b) indirizzare e consigliare gli utenti in merito alle strutture organizzative regionali competenti alla trattazione dei problemi segnalati ed al modo piu' corretto e tempestivo per l' attivazione delle procedure indispensabili per la loro valutazione e definizione; c) fornire moduli, stampati ed ogni altro tipo di documentazione amministrativa utile a favorire la migliore e piu' efficace tutela dei diritti e degli interessi di tutti i cittadini; d) acquisire e registrare le segnalazioni ed i reclami che vengono formulati e sottoscritti dai cittadini interessati, in ordine ai presunti ritardi, irregolarita' od inadempienze in cui siano eventualmente incorse le strutture organizzative della Regione nell' esercizio delle competenze loro attribuite in base alla vigente disciplina sull' ordinamento amministrativo regionale. 3. Le segnalazioni ed i reclami di cui al precedente secondo comma, lettera d), vengono notificati, a cura del coordinatore, al dirigente del settore o dell' ufficio autonomo competenti per materia e, per conoscenza, all' organo politico interessato alla materia con l' invito a far pervenire in un tempo predeterminato gli elementi conoscitivi necessari per una chiara e completa illustrazione dei comportamenti sui quali e' stata rappresentata la doglianza. Sulla base delle notizie acquisite, si deve provvedere ad informare esaurientemente i soggetti interessati. Titolo V OCCUPAZIONE Art. 59 (Istituzione dell' ufficio << Osservatorio regionale del pubblico impiego >>) 1. Nell' ambito del 25o settore << Osservatorio regionale sul mercato del lavoro >>, di cui alla tabella << B >> allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, e' istituito l' ufficio << 4) Osservatorio regionale del pubblico impiego >>. 2. Alle attribuzioni del 25o settore << Osservatorio regionale del pubblico impiego >> vengono aggiunte le seguenti lettere: << d) programmare ed organizzare le rilevazioni sullo stato dell' occupazione presso le pubbliche amministrazioni della Regione previste dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986; e) accentrare ed analizzare i flussi e i fabbisogni quantitativi e qualificativi, le previsioni occupazionali, le dinamiche e gli orientamenti del pubblico impiego nel comparto anche in rapporto alle analoghe rilevazioni promosse dall' osservatorio nazionale; f) organizzare tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale degli enti del comparto nonche' la relativa distribuzione funzionale e territoriale anche al fine di favorire ed indirizzare i processi di mobilita' >>. Art. 60 (Piano occupazionale) 1. Nel quadro delle iniziative intese a favorire la soluzione dei problemi occupazionali anche al fine di sviluppare e riqualificare i servizi per renderli piu' rispondenti ai crescenti bisogni dell' utenza, la Giunta regionale formula, previa contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali ai sensi dell' articolo 3 della presente legge, piani annuali o pluriennali di copertura dei posti vacanti o che si renderanno vacanti nell' organico. 2. I programmi di occupazione dovranno tener conto del fabbisogno di personale individuato sulla base dei servizi erogati e del fabbisogno necessario per far fronte all' istituzione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti. 3. Sulla base del programma formulato ai sensi del precedente primo comma verranno apportate variazioni alle consistenze degli organici, anche attraverso dei processi di mobilita' e di riconversione e riqualificazione del personale, e stanziate le necessarie risorse finanziarie che comprenderanno le economie sulle prestazioni di lavoro straordinario di cui al precedente articolo 17, quinto comma, lettera a). 4. I programmi di occupazione sono inviati all' osservatorio sul pubblico impiego istituito presso il dipartimento della Funzione pubblica ed all' osservatorio regionale di cui al precedente articolo 59. Art. 61 (Progetti finalizzati) 1. In attuazione di quanto previsto dall' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, la Giunta regionale predisporra' nei limiti dei finanziamenti di cui al successivo terzo comma appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno. 2. I progetti dovranno contenere la precisa indicazione del personale occorrente, distinto per qualifica funzionale e profilo professionale, e degli obiettivi da perseguire. 3. I predetti progetti saranno finanziati con risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e con quelle integrative che saranno iscritte in apposito capitolo di bilancio. 4. I progetti finalizzati saranno attuati, in parte con personale gia' in servizio ed in parte con personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalita' ed alle condizioni che saranno stabilite dalla legge dello Stato, di cui all' articolo 3, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13. Titolo VI NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO Capo I (Norme transitorie di carattere generale ) Art. 62 (Trattamento a regime) 1. Al personale che cessa dal servizio per raggiunti limiti di eta' o di servizio ovvero per decesso o per inabilita' permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1o gennaio 1987 e 1o gennaio 1988 con decorrenza dalle date medesime. Titolo VI NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO Capo II (Norme transitorie e di rinvio per il personale regionale) Art. 63 (Norme finali e di rinvio) 1. Viene confermata la validita' dell' articolo 26 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, cosi' come sostituito dalla legge regionale di pari data n. 7, al fine di consentire la definizione delle procedure concorsuali in corso. 2. Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente comma saranno assegnati, oltre ai posti di organico vacanti alla data del 31 dicembre 1987, il 50 per cento di quelli resisi vacanti in ciascuna qualifica funzionale per il passaggio alla qualifica superiore conseguito dai vincitori dei concorsi medesimi. 3. Restano, altresi', ferme le norme di cui all' articolo 25 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, relativamente alle procedure di prima attuazione dell' inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale. 4. Nell' arco di vigenza della presente legge continuano ad applicarsi le norme di cui alle leggi regionali 11 gennaio 1985, n. 6 e n. 7, non modificate dalla presente legge con esclusione delle disposizioni che per loro natura rivestano carattere transitorio. Titolo VI NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO CAPO III (Norme particolari relative al personale degli istituti autonomi per le case popolari, loro consorzi e dei consorzi di sviluppo industriale) Art. 64 (Adeguamento dei regolamenti organici de personale ) 1. Con successiva legge regionale saranno dettate le norme per l' istituzione dei posti di qualifica dirigenziale, nonche' quelle, di competenza regionale, relative all' adeguamento dei regolamenti organici del personale degli istituti autonomi per le case popolari e dei consorzi di sviluppo industriale, alla normativa vigente per il personale regionale. Titolo VI NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO CAPO IV (Norme particolari per il personale) degli enti turistici regionali Art. 65 (Mobilita' esterna) 1. La mobilita' esterna del personale degli enti turistici del Lazio si attua nell' ambito dei posti disponibili per concorso pubblico secondo le modalita' degli articoli 32, 33 e 34 della presente legge. Art. 66 (Rapporto di lavoro stagionale) 1. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario. 2. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi dell' articolo 8- bis del decreto - legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni con la legge 25 marzo 1983, n. 79. Titolo VII DISPOSIZIONI FINANZIARIE Art. 67 (Norma finanziaria) 1. Il maggior onere derivante dall' applicazione della presente legge, ammontante a complessive L. 8.250 milioni per l' anno 1987, gravera' sugli stanziamenti iscritti nel bilancio 1987 ai capitoli relativi al trattamento economico dei dipendenti che ne hanno gia' previsto la relativa copertura finanziaria, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi. 2. Inoltre per l' attuazione dell' articolo 61 della presente legge e' autorizzata per l' anno finanziario 1987 la spesa di L. 1.200 milioni. Tale spesa viene iscritta per L. 1.200 milioni in termini di competenza e di cassa al capitolo n. 27229 che si istituisce nel bilancio di previsione regionale per l' anno 1987 con la seguente denominazione: << Finanziamenti per interventi diretti destinati all' occupazione >>. 3. Alla copertura finanziaria dell' onere derivante dal precedente secondo comma si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente per L. 1.000 milioni e per L. 200 milioni dei capitoli n. 27220 e n. 15341 del bilancio regionale del medesimo esercizio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |