Istituzione della riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno.

Numero della legge: 10
Data: 29 gennaio 1983
Numero BUR: 6
Data BUR: 28/02/1983

L.R. 29 Gennaio 1983, n. 10
Istituzione della riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno.

(Pubblicata nel B.U. 28 febbraio 1983, n. 6)


Art. 1

A norma degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, e' istituita la << riserva naturale lago di Posta Fibreno >>, compresa nel sistema di cui all' articolo 1 della legge medesima.


Art. 2

La riserva naturale lago di Posta Fibreno e' delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1: 2.000 e nella descrizione catastale, allegati n. 1 e n. 2, che costituiscono parte integrante della presente legge.
Entro il termine di sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge l' ente gestore di cui al successivo articolo 4 provvede all' apposizione di cartelli segnaletici perimetrali e lungo le strade di accesso alla riserva recanti la scritta << Regione Lazio, comune di Posta Fibreno, riserva naturale lago di Posta Fibreno >> ed un simbolo o marchio proprio e caratteristico della riserva stessa, concordato con l' ufficio parchi della Regione Lazio.


Art. 3

La riserva naturale lago di Posta Fibreno e' destinata alla conservazione, valorizzazione e razionale utilizzazione dell' ambiente naturale, allo sviluppo economico delle comunita' locali interessate ed alla corretta fruizione da parte di tutta la popolazione secondo le direttive delle norme urbanistiche e del regolamento di attuazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
La riserva naturale lago di Posta Fibreno e' classificata << riserva naturale parziale >>.


Art. 4

La gestione della riserva naturale lago di Posta Fibreno e' affidata al comune di Posta Fibreno.
Entro il termine di novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge il comune istituisce l' ufficio tecnico preposto alla gestione della riserva naturale, composto dal direttore e dal personale amministrativo e tecnico necessario, in ragione di un massimo complessivo di quattro addetti, da assumersi mediante pubblico concorso i cui termini dovranno essere stabiliti di concerto con i competenti uffici regionali.
Fino all' espletamento dei concorsi di cui al comma precedente, per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il primo avvio ed il funzionamento della riserva naturale il comune potra' avvalersi di proprio personale, nonche' di quello degli uffici regionali appositamente distaccato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
In caso di inadempienza alle norme stabilite dalla presente legge, la gestione della riserva naturale sara' curata, in via provvisoria, dalla Regione Lazio.


Art. 5

Per la gestione della riserva naturale il comune di Posta Fibreno si avvarra' della consulenza di un comitato tecnico - scientifico nominato con deliberazione del consiglio comunale entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
A causa delle particolarita' che caratterizzano la riserva naturale di Posta Fibreno, il comitato tecnico - scientifico, oltre a quanto previsto dall' articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, sara' integrato da:
un esperto in problemi di acquacoltura ed idrobiologia scelto tra una terna di nomi proposta dallo stabilimento ittiogenico di Roma;
un esperto in ecologia scelto tra una terna di nomi proposti dal centro studi ecologici appenninici del parco nazionale d' Abruzzo;
un esperto in materia di turismo scelto tra una terna di nomi proposti dall' ente provinciale per il turismo di Frosinone;
un architetto urbanista nominato dal comune;
un agronomo nominato dal comune;
un esperto nella gestione delle aree protette nominato dalla Giunta regionale del Lazio.
Il presidente del comitato sara' il sindaco di Posta Fibreno.
La segreteria del comitato sara' curata dal direttore della riserva naturale.


Art. 6

Entro il termine di mesi sei dall' entrata in vigore della presente legge, l' ente gestore adotta e trasmette alla Regione Lazio, per l' approvazione, il regolamento di attuazione.


Art. 7

Il territorio della riserva naturale lago di Posta Fibreno e' suddiviso in tre zone, indicate con le lettere A, B e C nella cartografia e nella descrizione dei confini allegate alla presente legge.
La zona B e' a sua volta suddivisa in due sottozone, indicate con le lettere B1 e B2 negli stessi allegati. Il regolamento di attuazione, oltre quanto previsto dall' articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, e tenendo conto delle particolarita' dell' ambiente della riserva naturale lago di Posta Fibreno, deve indicare:
a) le aree da sottoporre a tutela integrale, da reperire con priorita' nella zona indicata con la lettera A;
b) le aree da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici, didattici, educativi, sportivi e le relative attrezzature - punti di sosta e pic - nic, focolari, percorsi sportivi e pedonali, parcheggi, ed altro - da reperire nelle sottozone B1 e B2;
c) percorsi attrezzati, segnalati e descritti, rappresentativi dei diversi ambienti tipici della riserva, denominati sentieri natura;
d) gli eventuali monumenti naturali;
e) le aree in cui incrementare e razionalizzare le attivita' agricole, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia delle caratteristiche naturali della riserva, con particolare riferimento all' incentivazione di tecniche di conduzione che escludano l' impiego di fitofarmaci, antiparassitari, fertilizzanti chimici, da reperire nelle zone indicate con le lettere B2 e C;
f) la regolamentazione degli usi civici di pesca al fine della razionale utilizzazione delle riserve idrobiologiche.


Art. 8

Le norme urbanistiche, ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, da osservare nel territorio della riserva naturale sono le seguenti:
a) zona B, sottozona B1: la sottozona B1 comprende le aree gia' intensamente abitate. In essa sono consentiti interventi di restauro, ristrutturazione conservativa e relative opere di urbanizzazione, purche' rimangano inalterate le caratteristiche tipologiche delle abitazioni. La cubatura esistente puo' essere aumentata fino ad un massimo del 20 per cento per restauro igienico - sanitario.
Per interventi relativi ai servizi pubblici o di uso pubblico attinenti le finalita' istitutive della riserva possono essere ammesse nuove costruzioni nelle localita' che verranno indicate dal regolamento di attuazione, con l' indice fondiario massimo di 0,8 metri cubi/ metri quadrati di cui fino al massimo del 30 per cento per le eventuali residenze;
b) zona B, sottozona B2: la sottozona B2 comprende le aree non abitate della riserva. In essa potranno essere realizzate strutture di ricreazione e di svago in cui, ferme restando le finalita' istitutive della riserva, e' possibile approntare idonee strutture leggere atte a favorire il turismo, la sosta, la visita. La superficie delle localita' in cui dette strutture potranno essere realizzate non dovra' superare il 3 per cento dell' area totale e per le strutture stesse non potra' essere superiore l' indice territoriale massimo di 0,3 metri cubi/ metri quadrati;
c) zona A: nella zona A non sono consentite la realizzazione di opere di urbanizzazione e costruzioni di alcun genere;
d) zona C: la zona C e' destinata allo sviluppo controllato dell' agricoltura. E' ammessa esclusivamente la realizzazione di strutture pertinenti alla conduzione del fondo, ad esclusione delle residenze, con indice fondiario massimo di 0,001 metri cubi/ metri quadrati.
Per tutte le zone sopra indicate, il rilascio di concessioni e' subordinato al parere favorevole del comitato tecnico - scientifico di cui al precedente articolo 5.
Le norme urbanistiche stabilite nel presente articolo debbono essere recepite dallo strumento urbanistico comunale.


Art. 9

Nel territorio della riserva naturale lago di Posta Fibreno e' consentito:
a) catturare specie animali selvatiche solo a scopo di ricerca scientifica e sulla base di un piano organico, funzionale alle finalita' della riserva preventivamente approvato dall' ente gestore, sentito il parere del comitato tecnico - scientifico e dell' ufficio parchi e riserve naturali della Regione Lazio;
b) effettuare la raccolta e l' utilizzazione delle specie vegetali spontanee con le modalita' che verranno indicate dal regolamento di attuazione e ferme restando le disposizioni statali e regionali vigenti;
c) esercitare i diritti di uso civico di pesca con le modalita' che verranno indicate nel regolamento di attuazione;
d) esercitare la navigazione a fini educativi con imbarcazioni, nelle forme e nelle misure che verranno stabilite dal regolamento di attuazione, nel rispetto delle finalita' istitutive della riserva;
e) accendere fuochi, parcheggiare, campeggiare all' interno delle aree delle zone B esplicitamente destinate allo scopo dall' ente gestore.


Art. 10

Nel territorio della riserva naturale lago di Posta Fibreno sono comunque vietati:
a) la caccia, l' uccellagione, la pesca;
b) la navigazione a motore con combustione interna;
c) l' immissione nelle acque del lago di sostanze inquinanti od estranee di qualsiasi natura;
d) l' abbandono di rifiuti di ogni genere;
e) svolgimento di attivita' pubblicitaria;
f) i movimenti di terreno non esplicitamente autorizzati dall' ente gestore ed al solo fine di eventuali lavori di ripristino ambientale, secondo le modalita' che verranno indicate sentito il parere del comitato tecnico - scientifico;
g) l' apertura di nuove cave e comunque l' esercizio delle attivita' estrattive. Le attivita' estrattive esistenti potranno essere continuate esclusivamente a fini di ripristino ambientale, secondo le modalita' indicate dal comitato tecnico - scientifico e per un periodo massimo di mesi sei dall' entrata in vigore della presente legge;
h) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati al di fuori della viabilita' ordinaria esistente, fatta eccezione per i mezzi di servizio della riserva, per i mezzi di enti od organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto e per i mezzi necessari alle attivita' agricole, muniti di apposita autorizzazione rilasciata, a titolo gratuito, dall' ente gestore;
i) l' apertura di nuove strade o piste di penetrazione, ad esclusione del collegamento tra il centro storico di Posta Fibreno ed il confine con Campoli Appennino verso il valico di Forca d' Acero; tra detto collegamento e la zona dell' attuale campo sportivo nonche' il completamento del tracciato esistente di collegamento tra il centro storico di Posta Fibreno ed il lago;
l) l' esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione, ad eccezione di quanto previsto nei precedenti articoli e delle opere classificate di pubblica utilita' di interesse statale per le quali si applica quanto disposto dall' articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.


Art. 11

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli o dei divieti o all' inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva naturale di Posta Fibreno si applicano le norme previste dall' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1979, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
La sanzione amministrativa minima applicabile per le violazioni alla legge istitutiva od al regolamento di attuazione della riserva e' stabilita in L. 100.000, raddoppiate in caso di recidivita'.
Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.


Art. 12

Per la realizzazione della riserva naturale lago di Posta Fibreno e' autorizzata, per l' anno finanziario 1983, la spesa di L. 250 milioni.
Detta somma sara' iscritta in termini di competenza nel capitolo denominato << Contributi per la gestione della riserva naturale lago di Posta Fibreno >> che verra' istituito nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1983.
La relativa copertura finanziaria e' costituita ai sensi dell' articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dallo stanziamento non utilizzato del capitolo n. 25842 (fondo globale) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1982 ammontante a L. 250 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1983.
Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti agli anni successivi si provvedera' annualmente con legge di bilancio.
All' erogazione dei finanziamenti annuali ordinari la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall' ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno, che deve contenere tra l' altro i rendiconti delle entrate e delle uscite, ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attivita' svolte nella gestione annuale, ivi compresi i progetti in attuazione o stralci di essi.
Possono essere concessi all' ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell' ambito della riserva, o contributi da parte di enti pubblici o privati, per la realizzazione di iniziative utili alle finalita' istitutive ed al funzionamento della riserva stessa.


Art. 13

L' ente gestore e' autorizzato, con la presente legge, a stipulare convenzioni, previo parere dell' ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi turistici e di servizi generali necessari od utili alla conduzione ordinaria e straordinaria della riserva naturale.
L' ente gestore potra' altresi' stabilire che il pubblico acceda alle aree attrezzate della riserva naturale di Posta Fibreno dietro pagamento di una somma, il cui ammontare verra' fissato di concerto con l' ufficio regionale per i parchi, e cio' al fine di concorrere al finanziamento per la gestione della riserva stessa.
In tale caso debbono comunque essere previste facilitazioni per le visite a scopo didattico, di ricerca scientifica e per quelle organizzate da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei lavoratori.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.