Complessi immobiliari ex ONPI (Opera nazionale pensionati d' Italia), ex ENAOLI (Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani), ex ENLRP (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi) trasferiti alla Regione Lazio ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge del 21 ottobre 1978, n. 641. Trasferimento in proprieta' ai comuni competenti per territorio.

Numero della legge: 70
Data: 4 dicembre 1989
Numero BUR: 35
Data BUR: 20/12/1989

L.R. 04 Dicembre 1989, n. 70
Complessi immobiliari ex ONPI (Opera nazionale pensionati d' Italia), ex ENAOLI (Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani), ex ENLRP (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi) trasferiti alla Regione Lazio ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge del 21 ottobre 1978, n. 641. Trasferimento in proprieta' ai comuni competenti per territorio.

(Pubblicata nel B.U. 20 dicembre 1989, n.35)

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 113 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono attribuiti in proprieta' ai rispettivi comuni competenti per territorio i complessi immobiliari ex ONPI (Opera nazionale pensionati d' Italia), ex ENAOLI (Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani), ex ENLRP (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi), per le prestazioni di servizi assistenziali nell' interesse della collettivita' regionale.


Art. 2

1. Sono escluse dall' attribuzione in proprieta' ai comuni competenti per territorio tutte quelle parti dei complessi che non erano gia' dall' origine direttamente deputate all' espletamento delle funzioni assistenziali previste quali compiti istituzionali degli enti disciolti ex proprietari.

2. Alla ricognizione delle porzioni immobiliari non utilizzate per prestazioni assistenziali provvederanno di concerto un funzionario dell' Assessorato demanio e patrimonio delegato dall' assessore al demanio e patrimonio e un funzionario del comune competente per territorio, delegato dall' assessore ai servizi sociali e assistenziali del comune.


Art. 3


1. Il verbale di ricognizione, sottoscritto dai funzionari di cui al precedente articolo 2, unitamente al verbale di consegna provvisoria degli immobili e relativi beni immobili, costituiranno allegati al decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio che individua e trasferisce formalmente la proprieta' dei beni immobili e mobili al comune competente per territorio.


Art. 4

1. La Regione Lazio portera' a termine i lavori di manutenzione per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, avra' adottato i provvedimenti formali.


Art. 5

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.