L.R. 20 Gennaio 1999, n. 4 |
Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n.3267. Modificazioni della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 come modificata dalla legge regionale 5 marzo 1997, n. 5".
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s.o. n. 1 Art. 1 (Oggetto) 1. In attesa dell'emanazione della legge regionale di riordino della materia forestale ed al fine di consentire l'utilizzo e la valorizzazione degli ambienti forestali e montani, la Regione approva le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 riportate nell'allegato A alla presente legge. 2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono valide per tutto il territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, ai sensi degli articoli 1 e 2 del regio decreto legge n. 3267/1923. Art. 2 (Modificazioni alla legge regionale 5 maro 1997, n. 4) 1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 come modificata dalla legge regionale 5 marzo 1997, n. 5 e' aggiudicata la seguente: "i) i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923 , 3267 relativi alle utilizzazioni boschive per superfici superiori a tre ettari". 2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale n. 4/1997 come modificata dalla legge regionale n. 5/1997 e' sostituito dal seguente: "Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge n. 3267/1923, relativi alle utilizzazioni boschive per superfici fino a tre ettari, nonche' quelli relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 per le seguenti categorie di opere:". Art. 3 (Esercizio delle funzioni conferite) 1. Per l'eserciio delle funzioni conferite alle province ed ai comuni rispettivamente dagli articolo 17, comma 1 lettera i) e 34, comma 1 della legge regionale n. 4/1997 come modificata dalla legge regionale n. 5/1997 e dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale n. 4/1997. Art. 4 1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale n. 4/1997 come modificata dalla legge regionale n. 5/1997 e' abrogata.
(Abrogazione) |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |